Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2025, proposto dai signori
IA NN AS SS, RT AN, IM UM, DA FU, IA GA, NE AM MA, LO TI, SA UT, LA HI, SY RO, MA RE LI, SA TT, RT OL e MA SI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Spitaleri e Barbara Romanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’ottemperanza
- della sentenza emessa dal Tribunale di Udine – Sezione Lavoro – Giudice dott.ssa A. Bisceglia n. 41/2024 dd. 06.02.2024 (RG n. 893/2022), notificata con formula esecutiva e definitiva, nella parte in cui sono state accolte le domande proposte dai ricorrenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto anche per i docenti a tempo determinato di usufruire del beneficio economico tramite carta elettronica della cd. Carta docente per i periodi decorrenti dall’anno scolastico 2015/2016 al 2021/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa LA OI e udito per i ricorrenti l’avv. Salvatore Spitaleri come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria dimessa in prossimità dell’udienza camerale del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione del ricorso proposto dai docenti in epigrafe indicati ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine – Sezione lavoro n. 41/2024 in data 6 febbraio 2024, passata in giudicato, i medesimi hanno rappresentato che il Ministero intimato ha provveduto all’integrale adempimento della detta sentenza e che va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Celebrata l’udienza - nel corso della quale il difensore dei ricorrenti, a seguito di espressa domanda del Collegio, ha significato che l’erogazione degli importi dovuti a titolo di carta docente agli aventi titolo è avvenuta nel corso del mese di giugno del corrente anno ovvero, comunque, dopo la proposizione del ricorso - la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla pretesa specificamente azionata dai ricorrenti nella presente sede giurisdizionale e, in ogni caso, a quanto dai medesimi dichiarato nella memoria da ultimo dimessa, deve ritenersi che l’interesse che qui hanno fatto valere ha trovato piena soddisfazione nelle more del giudizio.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo.
Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero resistente va condannato al loro pagamento nella misura liquidata in dispositivo, determinata anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai ricorrenti (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai medesimi il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA OI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO