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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3725/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 20/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982017009746209000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982017009746209000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982017009746209000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982017009746209000 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento n. 2982017009746209000 chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione la quale contro deduceva concludendo per il rigetto.
La Commissione adita, con sentenza n. 209 del 202, accoglieva il ricorso ritenendo (in breve) che “ … la società ha presentato in data 17.05.2017 ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ed il Tribunale di Siracusa ha accolto tale richiesta in data 20.09.2017… l'art. 168 della legge fallimentare prevede che dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (oggi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa domanda) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 03.05.2022 n. 13831). Qui la notifica è stata eseguita il 20.12.2017 quando era stato accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo. …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società contribuente la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
L'Agenzia delle entrate ha versato memoria insistendo.
La Società ha versato istanza di rinvio al fine di potere aderire alla c.d. “rottamazione quinques” (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di rinvio.
Nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente (nella fattispecie ricorrente incidentale) il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Tar Veneto sez.
II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564). Un eventuale differimento potrebbe trovare fondamento soltanto in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa, evenienze queste non riconducibili al caso di specie (Tar Veneto sez. II 17 luglio 2018 n. 763).
La Società, infatti, ha chiesto il “rinvio” al fine di potere aderire ad una procedura che - alla data di proposizione dell'istanza (30 ottobre 2025) e ad oggi non trova alcun riscontro – per stessa ammissione della parte istante - nell' Ordinamento : “ … la Legge di Bilancio per l'anno 2026, attualmente all'esame del
Parlamento …” (cfr. istanza di rinvio in atti).
L'istanza di rinvio va, pertanto, rigettata.
2.- Premesso quanto precede l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
3.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione tributaria, Ordinanza n. 31560 del 25 ottobre 2022) ha ritenuto (in breve) che “ … nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal Dpr n.
602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento,
a mente dell'art. 25 del D.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo D.P.R. n. depone univocamente in tal senso …" (conforme: Cassazione, n. 3021 del 2018 S.U.
n. 7822/2020).
4.- Ulteriore costante giurisprudenza di vertice (Cassazione 5.9.2019 n. 22211; Ordinanza 4 aprile 2019,
n. 9440; Ordinanza, 6 novembre 2020, n. 24880 e n. 23806 del 2020) ha ritenuto che l'inizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art. 168 Legge Fallimentare, debba ricondursi non alla “emissione ed alla notifica” della cartella di pagamento - rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto - ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva: analoga considerazione va fatta nell'ambito delle procedure fallimentari (art. 51 e 52 Legge Fallimentare).
5.- Soltanto con l'atto di pignoramento (di competenza del Giudice Ordinario) può considerarsi “iniziata”
l'esecuzione.
Pertanto, l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né rispetto all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo né all' emissione della cartella (Cassazione, 9440/2019).
La notifica di una cartella - assimilabile ad un precetto - quindi, deve ritenersi legittima anche dopo la " presentazione" della domanda di concordato preventivo: non costituisce - infatti - l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientra , quindi nel perimetro di cui all'art. 168 L.F., non costituendo esercizio di azione esecutiva (Cassazione, 22211/2019).
6.- La Cartella qui in esame è stata predisposta conformemente al modello approvato con Decreto
Dirigenziale del 28 giugno 1999, integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'1 settembre 2000: contiene gli elementi necessari per l'individuazione dell'an e del quantum della pretesa (cfr. cartella in atti).
La cartella, inoltre, risponde alle esigenze di motivazione imposte dal decreto attuativo dell'art. 25 del D.p.
r. 602/73 e contiene tutti gli elementi normativamente prescritti: indicazione del tributo, degli interessi, delle sanzioni, dei termini di impugnazione e la relativa Autorità, che hanno consentito alla Società contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa (cfr. Cartella in atti). -Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità delle questioni involte e nella specificità delle disposizioni richiamate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI NA AL IL
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NA IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3725/2023 depositato il 20/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 209/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
6 e pubblicata il 20/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982017009746209000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982017009746209000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982017009746209000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2982017009746209000 IRAP 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento n. 2982017009746209000 chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate riscossione la quale contro deduceva concludendo per il rigetto.
La Commissione adita, con sentenza n. 209 del 202, accoglieva il ricorso ritenendo (in breve) che “ … la società ha presentato in data 17.05.2017 ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ed il Tribunale di Siracusa ha accolto tale richiesta in data 20.09.2017… l'art. 168 della legge fallimentare prevede che dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (oggi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa domanda) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. In tal senso si è espressa di recente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 03.05.2022 n. 13831). Qui la notifica è stata eseguita il 20.12.2017 quando era stato accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo. …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società contribuente la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
L'Agenzia delle entrate ha versato memoria insistendo.
La Società ha versato istanza di rinvio al fine di potere aderire alla c.d. “rottamazione quinques” (cfr. memoria in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di rinvio.
Nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente (nella fattispecie ricorrente incidentale) il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Tar Veneto sez.
II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564). Un eventuale differimento potrebbe trovare fondamento soltanto in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa, evenienze queste non riconducibili al caso di specie (Tar Veneto sez. II 17 luglio 2018 n. 763).
La Società, infatti, ha chiesto il “rinvio” al fine di potere aderire ad una procedura che - alla data di proposizione dell'istanza (30 ottobre 2025) e ad oggi non trova alcun riscontro – per stessa ammissione della parte istante - nell' Ordinamento : “ … la Legge di Bilancio per l'anno 2026, attualmente all'esame del
Parlamento …” (cfr. istanza di rinvio in atti).
L'istanza di rinvio va, pertanto, rigettata.
2.- Premesso quanto precede l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
3.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezione tributaria, Ordinanza n. 31560 del 25 ottobre 2022) ha ritenuto (in breve) che “ … nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal Dpr n.
602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento,
a mente dell'art. 25 del D.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell'art. 50 del medesimo D.P.R. n. depone univocamente in tal senso …" (conforme: Cassazione, n. 3021 del 2018 S.U.
n. 7822/2020).
4.- Ulteriore costante giurisprudenza di vertice (Cassazione 5.9.2019 n. 22211; Ordinanza 4 aprile 2019,
n. 9440; Ordinanza, 6 novembre 2020, n. 24880 e n. 23806 del 2020) ha ritenuto che l'inizio dell'azione esecutiva, vietata dall'art. 168 Legge Fallimentare, debba ricondursi non alla “emissione ed alla notifica” della cartella di pagamento - rappresentando quest'ultima un atto assimilabile al precetto - ma soltanto all'inizio della vera e propria procedura esecutiva: analoga considerazione va fatta nell'ambito delle procedure fallimentari (art. 51 e 52 Legge Fallimentare).
5.- Soltanto con l'atto di pignoramento (di competenza del Giudice Ordinario) può considerarsi “iniziata”
l'esecuzione.
Pertanto, l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né rispetto all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo né all' emissione della cartella (Cassazione, 9440/2019).
La notifica di una cartella - assimilabile ad un precetto - quindi, deve ritenersi legittima anche dopo la " presentazione" della domanda di concordato preventivo: non costituisce - infatti - l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientra , quindi nel perimetro di cui all'art. 168 L.F., non costituendo esercizio di azione esecutiva (Cassazione, 22211/2019).
6.- La Cartella qui in esame è stata predisposta conformemente al modello approvato con Decreto
Dirigenziale del 28 giugno 1999, integrato dal Decreto del Ministero delle Finanze dell'1 settembre 2000: contiene gli elementi necessari per l'individuazione dell'an e del quantum della pretesa (cfr. cartella in atti).
La cartella, inoltre, risponde alle esigenze di motivazione imposte dal decreto attuativo dell'art. 25 del D.p.
r. 602/73 e contiene tutti gli elementi normativamente prescritti: indicazione del tributo, degli interessi, delle sanzioni, dei termini di impugnazione e la relativa Autorità, che hanno consentito alla Società contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa (cfr. Cartella in atti). -Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità delle questioni involte e nella specificità delle disposizioni richiamate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ZI NA AL IL