Articolo 3 della Legge 25 maggio 1970, n. 362
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 luglio 1970
Art. 3.
Il contributo di cui all' articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389 , e' concesso anche quando il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trovi in corso di costruzione ed il relativo contratto di commessa sia gia' stato stipulato, purche' la domanda per il conseguimento del predetto contributo sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori di costruzione, all'atto della domanda, non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento.
Entrata in vigore il 4 luglio 1970