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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3006 2024 R.G. e vertente
TRA
SI (ME) 18/01/1963 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Catalano e
Gianluca Perrone, giusta procura allegata al ricorso.
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ATZENI OLIVIERO, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 31.5.2024 spiegava opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-001912597 pervenuta il 15.05.2024, dell'importo di € 12.470,00, riferita a mancato versamento ritenute previdenziali anno 2018.
Eccepiva la decadenza dalla procedura ingiuntiva per violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981, essendo decorsi più di 90 giorni dalla scadenza dei contributi omessi alla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Evidenziava come la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 151/2021, aveva sottolineato la necessità di imporre un termine all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge n. 689/1981, non essendo sufficiente la previsione della prescrizione quinquennale. Eccepiva altresì la violazione dei termini di cui all'art. 2 legge n.
241/1990.
Lamentava l'inesistenza della pretesa azionata con l'atto impugnato e il vizio di notifica dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981
e 137 c.p.c. Contestava altresì l'omessa compilazione della relata di notifica e la conseguente inesistenza della notifica effettuata.
Chiedeva, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
in via preliminare, di dichiarare l'inesistenza/infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione; in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia debito del ricorrente nei confronti del resistente e, conseguentemente di ritenere e dichiarare nullo e comunque invalido l'atto impugnato e gli atti presupposti e connessi, e privarlo di qualsivoglia efficacia giuridica, dichiarando non fondato il diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata. Con condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c. e vittoria di
2 spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 9.12.2024. CP_1
Evidenziava che, ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'Ordinanza ingiunzione, doveva tenersi conto della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, nonché della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e riferiva che la notifica dell'atto di accertamento era stata perfezionata in data
4.11.2019, da considerarsi quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Esponeva che la sanzione amministrativa era stata comminata in ragione dell'inadempimento dell'obbligo contributivo sorto a seguito della denuncia contributiva effettuata dall'azienda stessa e che l'ordinanza ingiunzione era stata regolarmente notificata, essendo stata eseguita tramite il servizio postale e non necessitando di successiva raccomandata informativa e/o di relata di notifica.
Chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto ingiuntivo della sanzione amministrativa nella misura ivi indicata o subordinatamente in quella risultata dovuta all'esito del giudizio, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.
Depositate le note sostitutive dell'udienza, il procedimento viene così definito
2. Decadenza
Pacifica e documentale l'avvenuta ricezione dell'ordinanza ingiunzione opposta in data 9.5.2024, per quanto concerne la validità della sua notifica effettuata a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di
3 chiarire che “in tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione non costituisce un elemento intrinseco, integrante la stessa, nè - in assenza di alcuna disposizione in tal senso rinvenibile nella L. n. 689 del 1981 - una condizione di validità della medesima, bensì un mero adempimento di carattere estrinseco che, come per la generalità degli atti amministrativi, è finalizzato a renderlo noto ai destinatari, agli effetti della relativa efficacia e a quelli dell'impugnabilità" (Cass. nn. 13207 del 2006; 11234 del 1998; 8651 e
2852 del 1996). Questa Corte ha, altresì, riconosciuto che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, può essere effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge: sicchè la notificazione di ordinanza-ingiunzione eseguita "a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato" (Cass. n. 14314 del 1999; v. anche circa la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, Cass. nn. 14854 del 2000; 24812 del 2005;
2817 del 2006)” (Cass. civ. sez. trib., 30.1.2008, n.2079).
Legittima dunque la notifica a mezzo del servizio postale, l'ordinanza ingiunzione è stata ricevuta da persona incaricata di ricevere le notificazioni e, pertanto, essendo stata regolarmente portata a conoscenza del destinatario, oggi opponente, essa ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c. Il destinatario non ha superato la presunzione di conoscenza dell'atto, non avendo egli provato di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico, avendo anzi potuto tempestivamente e consapevolmente impugnare l'atto stesso.
4 Nel merito, l'ordinanza opposta, in particolare, trae origine dall'atto di accertamento n. .4800.17/10/2019.0461937 del 17.10.2019, espressamente CP_1
menzionato nell'atto opposto e notificato in data 4.11.2019 con il quale erano state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra.
Ebbene, il ricorrente lamenta la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge n
689/1981 ed all'art. 2 legge n. 241/1990, essendo l'omissione contributiva risalente al 2018, giusto verbale di accertamento ma le contribuzioni e le sanzioni richieste solo nel 2024 con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Per quanto concerne l'asserita violazione dei termini di cui all'art. 2 legge n.
241/1990, la doglianza è infondata, atteso che “il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nella versione conseguente alla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6- bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla L. n. 80 del 2005… è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il ri-spetto di un termine così breve” (Cass. civ.,
3.11.2021 n. 31239; cfr., anche, Cass. civ.
4.3.2015 n. 4363; Cass. civ. 13.4.2010
n. 8763).
Per quanto concerne invece l'art. 14 legge n. 689/1981, esso indica in 90 giorni il termine per la contestazione al trasgressore della violazione accertata, decorrente dalla data dell'accertamento.
Emerge dagli atti la circostanza che l'ordinanza con la quale viene comminata la sanzione è stata notificata solo con l'atto impugnato e non nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento;
l' è incorso così nella CP_1 violazione del disposto dell'art. 14 legge n. 689/1981.
5 L'illegittimità del procedimento sanzionatorio amministrativo per le ragioni anzidette determina la consequenziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa al suo esito e opposta nel presente giudizio, che va pertanto annullata.
Le ulteriori domande ed eccezioni risultano assorbite dalla superiore statuizione.
La domanda di condanna per lite temeraria spiegata da parte opponente ex art. 96 c.p.c., oltre che genericamente formulata, non risulta fondata, mancando la prova tanto dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta processuale di controparte, quanto del requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della limitata attività processuale espletata. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Salvatore Catalano e Gianluca Perrone, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_2
con ricorso depositato in data 31.5.2024 nei confronti dell' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € per rimborso contributo unificato ed in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Salvatore CATALANO e Gianluca
PERRONE.
6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 19.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
7
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3006 2024 R.G. e vertente
TRA
SI (ME) 18/01/1963 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Catalano e
Gianluca Perrone, giusta procura allegata al ricorso.
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ATZENI OLIVIERO, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 31.5.2024 spiegava opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 0I-001912597 pervenuta il 15.05.2024, dell'importo di € 12.470,00, riferita a mancato versamento ritenute previdenziali anno 2018.
Eccepiva la decadenza dalla procedura ingiuntiva per violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981, essendo decorsi più di 90 giorni dalla scadenza dei contributi omessi alla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Evidenziava come la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 151/2021, aveva sottolineato la necessità di imporre un termine all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prevista dalla legge n. 689/1981, non essendo sufficiente la previsione della prescrizione quinquennale. Eccepiva altresì la violazione dei termini di cui all'art. 2 legge n.
241/1990.
Lamentava l'inesistenza della pretesa azionata con l'atto impugnato e il vizio di notifica dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 14 legge n. 689/1981
e 137 c.p.c. Contestava altresì l'omessa compilazione della relata di notifica e la conseguente inesistenza della notifica effettuata.
Chiedeva, in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
in via preliminare, di dichiarare l'inesistenza/infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione; in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia debito del ricorrente nei confronti del resistente e, conseguentemente di ritenere e dichiarare nullo e comunque invalido l'atto impugnato e gli atti presupposti e connessi, e privarlo di qualsivoglia efficacia giuridica, dichiarando non fondato il diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata. Con condanna di parte resistente ex art. 96 c.p.c. e vittoria di
2 spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 9.12.2024. CP_1
Evidenziava che, ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'Ordinanza ingiunzione, doveva tenersi conto della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge
12 settembre 1983, n. 463, nonché della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e riferiva che la notifica dell'atto di accertamento era stata perfezionata in data
4.11.2019, da considerarsi quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione.
Esponeva che la sanzione amministrativa era stata comminata in ragione dell'inadempimento dell'obbligo contributivo sorto a seguito della denuncia contributiva effettuata dall'azienda stessa e che l'ordinanza ingiunzione era stata regolarmente notificata, essendo stata eseguita tramite il servizio postale e non necessitando di successiva raccomandata informativa e/o di relata di notifica.
Chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto ingiuntivo della sanzione amministrativa nella misura ivi indicata o subordinatamente in quella risultata dovuta all'esito del giudizio, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.
Depositate le note sostitutive dell'udienza, il procedimento viene così definito
2. Decadenza
Pacifica e documentale l'avvenuta ricezione dell'ordinanza ingiunzione opposta in data 9.5.2024, per quanto concerne la validità della sua notifica effettuata a mezzo del servizio postale, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di
3 chiarire che “in tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione non costituisce un elemento intrinseco, integrante la stessa, nè - in assenza di alcuna disposizione in tal senso rinvenibile nella L. n. 689 del 1981 - una condizione di validità della medesima, bensì un mero adempimento di carattere estrinseco che, come per la generalità degli atti amministrativi, è finalizzato a renderlo noto ai destinatari, agli effetti della relativa efficacia e a quelli dell'impugnabilità" (Cass. nn. 13207 del 2006; 11234 del 1998; 8651 e
2852 del 1996). Questa Corte ha, altresì, riconosciuto che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, può essere effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notificazione previste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mezzi previsti dalla legge: sicchè la notificazione di ordinanza-ingiunzione eseguita "a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato recante la indicazione dell'effettivo destinatario ed il domicilio, pur in assenza della compilazione della relata di notifica, prevista dal codice di rito, ove l'atto sia stato regolarmente ricevuto, in guisa da consentire all'ingiunto una tempestiva e rituale opposizione, non può comportare la inesistenza dell'atto stesso, ma, eventualmente, la sua nullità, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo cui esso era preordinato" (Cass. n. 14314 del 1999; v. anche circa la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, Cass. nn. 14854 del 2000; 24812 del 2005;
2817 del 2006)” (Cass. civ. sez. trib., 30.1.2008, n.2079).
Legittima dunque la notifica a mezzo del servizio postale, l'ordinanza ingiunzione è stata ricevuta da persona incaricata di ricevere le notificazioni e, pertanto, essendo stata regolarmente portata a conoscenza del destinatario, oggi opponente, essa ha raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c. Il destinatario non ha superato la presunzione di conoscenza dell'atto, non avendo egli provato di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico, avendo anzi potuto tempestivamente e consapevolmente impugnare l'atto stesso.
4 Nel merito, l'ordinanza opposta, in particolare, trae origine dall'atto di accertamento n. .4800.17/10/2019.0461937 del 17.10.2019, espressamente CP_1
menzionato nell'atto opposto e notificato in data 4.11.2019 con il quale erano state contestate all'opponente le violazioni di cui sopra.
Ebbene, il ricorrente lamenta la violazione dei termini di cui all'art. 14 legge n
689/1981 ed all'art. 2 legge n. 241/1990, essendo l'omissione contributiva risalente al 2018, giusto verbale di accertamento ma le contribuzioni e le sanzioni richieste solo nel 2024 con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Per quanto concerne l'asserita violazione dei termini di cui all'art. 2 legge n.
241/1990, la doglianza è infondata, atteso che “il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nella versione conseguente alla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6- bis, del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla L. n. 80 del 2005… è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il ri-spetto di un termine così breve” (Cass. civ.,
3.11.2021 n. 31239; cfr., anche, Cass. civ.
4.3.2015 n. 4363; Cass. civ. 13.4.2010
n. 8763).
Per quanto concerne invece l'art. 14 legge n. 689/1981, esso indica in 90 giorni il termine per la contestazione al trasgressore della violazione accertata, decorrente dalla data dell'accertamento.
Emerge dagli atti la circostanza che l'ordinanza con la quale viene comminata la sanzione è stata notificata solo con l'atto impugnato e non nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento;
l' è incorso così nella CP_1 violazione del disposto dell'art. 14 legge n. 689/1981.
5 L'illegittimità del procedimento sanzionatorio amministrativo per le ragioni anzidette determina la consequenziale illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa al suo esito e opposta nel presente giudizio, che va pertanto annullata.
Le ulteriori domande ed eccezioni risultano assorbite dalla superiore statuizione.
La domanda di condanna per lite temeraria spiegata da parte opponente ex art. 96 c.p.c., oltre che genericamente formulata, non risulta fondata, mancando la prova tanto dell'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta processuale di controparte, quanto del requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della limitata attività processuale espletata. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Salvatore Catalano e Gianluca Perrone, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_2
con ricorso depositato in data 31.5.2024 nei confronti dell' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € per rimborso contributo unificato ed in € 1.863,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Salvatore CATALANO e Gianluca
PERRONE.
6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 19.2.2025
Il Giudice
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