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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6053/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6053 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022
promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Roberta Steri, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Donatella Lotà, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
All'udienza del 2/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“Voglia il Tribunale pronunciare sentenza parziale di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale è fondata e deve pertanto essere accolta.
È emerso, infatti, dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva,
sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 6/08/1975 e , nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato a Cagliari CP_1 in data 8/09/1996, atto n. 407, parte II, serie A);
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 2/12/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
RG LA
Il giudice estensore
Nicole Cefis
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 3188 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 20218
promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Roberta Steri, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Donatella Lotà, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data con la quale è stata pronunciata la separazione personale fra le parti, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del 28/04/2026 davanti al giudice istruttore cui rimette la causa per la prosecuzione;
dispone che l'udienza venga sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc entro l'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 2/12/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. RG LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6053 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022
promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Roberta Steri, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Donatella Lotà, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
All'udienza del 2/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“Voglia il Tribunale pronunciare sentenza parziale di separazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale è fondata e deve pertanto essere accolta.
È emerso, infatti, dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva,
sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 6/08/1975 e , nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato a Cagliari CP_1 in data 8/09/1996, atto n. 407, parte II, serie A);
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 2/12/2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
RG LA
Il giudice estensore
Nicole Cefis
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. RG LA Presidente
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 3188 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 20218
promosso da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Roberta Steri, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Donatella Lotà, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con l'intervento del:
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data con la quale è stata pronunciata la separazione personale fra le parti, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del 28/04/2026 davanti al giudice istruttore cui rimette la causa per la prosecuzione;
dispone che l'udienza venga sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc entro l'udienza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 2/12/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. RG LA