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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in Camera di Consiglio
nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 580 del ruolo generale dell'anno 2025 di Volontaria
Giurisdizione
su ricorso congiunto di
, c.f. , nato il [...] a [...], e di Parte_1 C.F._1
, c.f. , nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
Inferiore,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ugo D'Angelo, in viirtù di procura allegata al ricorso con l'intervento necessario del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di
Appello di Salerno
avente ad oggetto: Esecutorietà della sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Salernitano n. 1511/2024 del 05/11/2024 pubblicata il 23/12/2024
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità del ricorso nelle note scritte depositate nel termine concesso del 06/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto del 12/06/2025 ed hanno chiesto Parte_1 Parte_2
attribuirsi gli effetti civili alla sentenza con la quale il Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano di Salerno aveva dichiarato definitivamente nullo il matrimonio tra essi celebrato con rito concordatario a SA IN OR (SA) il 22/08/2020 e di ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire l'annotazione dell'emananda sentenza nel registro dei matrimoni del Comune di SA IN OR al n. 5, parte II, serie A
dell'anno 2020. Il ricorso in uno al decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno.
Sulle note scritte depositate dai ricorrenti nel termine del 06/11/2025 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, con ordinanza del 13/11/2025 il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente rilevarsi che, per effetto dell'Accordo tra Stato e Chiesa stipulato nel 1984, la giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici fu sostituita dalla giurisdizione concorrente di Stato e Chiesa e la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità fu modellata sul riconoscimento delle sentenze straniere, con conseguente necessità
di verifica dell'esistenza dei requisiti da parte della Corte di Appello competente per territorio ai sensi dell'art.
8. Il modello di riferimento era costituito dagli articoli 796 e 797 c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 4 del protocollo addizionale al citato Accordo.
L'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 stabiliva che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici potessero essere, a richiesta di parte, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana previo accertamento dei seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797 c.p.c.).
La legge 218 del 1995 ha abrogato gli articoli 796 e 797 del codice di procedura ed ha stabilito il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, ma poiché
l'Accordo del 1984, tuttora vigente, costituisce una disciplina specifica, si ritiene che gli articoli 796 e 797 cpc siano sopravvissuti in quanto richiamati dalla disposizione pattizia;
tali norme, in relazione alla fattispecie che ci occupa, sono dunque ultrattive rispetto alla loro abrogazione sicché il giudizio di delibazione delle sentenze straniere, non più esistente nell'ordinamento in forza della riforma del 1995, ancora sussiste per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario.
La soluzione adottata dalla giurisprudenza italiana è stata riconosciuta e sancita in sede europea, poiché i Regolamenti successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29
maggio 2000 e Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003)
hanno dato atto che il sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere trova deroga negli accordi precedentemente stipulati da alcuni Stati con la SAta Sede.
Analogamente, il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello di cui alla legge 27 maggio 1929 n.
847 e successive modifiche.
In definitiva, il giudizio di delibazione, per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, è tuttora necessario e continua ad essere regolato dall'art. 8 dell'Accordo citato e dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.
L'art. 8 dell'Accordo del 1984 prevede, ai fini della delibazione, che ricorrano le
“condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia di sentenze straniere”. Questa disposizione è completata dal punto quattro del Protocollo
addizionale, ove gli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, all'epoca vigente,
sono espressamente citati.
Il richiamo sostanziale alle citate disposizioni normative comporta che l'art. 64 della legge di riforma del diritto internazionale privato non deve essere preso in considerazione, né per escludere il giudizio di delibazione né per qualificarne il contenuto, e che i requisiti di merito per la delibazione sono unicamente quelli indicati dall'art. 8 dell'Accordo e dall'art. 797 del codice di procedura.
2. Tanto premesso in rito, in via preliminare va affermata la competenza di questa Corte
di Appello, nel cui distretto si trova il Comune di SA IN OR dove è stato trascritto il matrimonio ( cfr. estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio rilasciato dal medesimo Comune).
2.1. Dagli atti risulta che il matrimonio concordatario venne contratto in data
22/08/2020 e che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano il 05/11/2024
alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni escussi, nonché delle risultanze della CTU , lo ha dichiarato “nullo per grave difetto di discrezione nella
parte attrice circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali a norma Parte_2
del can. 1095 n. 2 CIC”.
La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano è stata dichiarata esecutiva con decreto del 13/05/2025 del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica. 2.2. La documentazione in atti consente di ritenere la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali per l'accoglimento della richiesta avanzata dalle parti, le quali,
peraltro, hanno anche allegato di avere già ottenuto la trascrizione dell'accordo sia di separazione che di divorzio.
- Quanto alla conformità della sentenza all'ordine pubblico italiano, la giurisprudenza di legittimità ritiene che occorra verificare il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole e, quindi, accertare la conoscenza o la conoscibilità della riserva di uno dei coniugi di esclusione di uno dei “bona matrimonii” (cfr. sent. Cass. 2020 n.11633; sent. Cass. 2019 n.17036; sent. Cass. 2019
n.4517).
Ai fini di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent. Cass. 2008 n. 3709).
- Nella fase istruttoria del giudizio dinanzi al Tribunale Ecclesiastico si è proceduto all'audizione delle parti ed all'escussione di tre testi dell'attrice, la madre, il fratello e la cognata, che hanno tutti confermato l'assunto attoreo “nella specifica immaturità e nel
difetto di discrezione di giudizio nella scelta matrimoniale, con particolare riferimento
al contesto familiare rigido della giovane”, pure verificato dal CTU, dott.ssa
[...]
Persona_1
L'ausiliario d'ufficio ha compiutamente analizzato, con riguardo alla scelta matrimoniale, la particolare condizione psicologica e la personalità dell'attrice ritenendo, all'esito dell'indagine, che la medesima, “avvalendosi di un bagaglio
culturale limitato e di un potenziale cognitivo basato sul concreto, non avesse acquisito adeguate competenze e spinte volitive tali da condurla a pensare o immaginare un
futuro diverso da quello prestabilito, giacché la sua progettualità era stata sempre
dettata dai dogmi familiari, ovvero crescere, studiare, lavorare, sposarsi e avere figli,
intesi non come il desiderio ma il dovere di farlo”, con la conseguenza che la signora
, “quando ha conosciuto il ha creduto ingenuamente di poter realizzare il Pt_2 Pt_1
progetto deciso da altri per lei”.
Il consulente ha in particolare rilevato che “la fragile personalità e la cognizione
semplicistica e concreta, conducono sempre l'attrice ad una difficoltà nel discernere le
proprie scelte e definire un futuro diverso da quello prestabilito e programmato”,
precisando altresì che la medesima “ancor prima di conoscere il aveva una Pt_1
percezione della vita sterile e circoscritta ai principi e ai canoni della propria cultura
familiare”.
Dalle risultanze istruttorie il Tribunale Ecclesiastico ha pertanto “rinvenuto elementi di
fatto in grado di dimostrare con sufficiente certezza morale la veridicità dell'assunto
attoreo con riguardo al grave difetto di discrezione di giudizio nella parte attrice circa i
diritti e i doveri matrimoniali essenziali” ed ha pertanto decretato la nullità del matrimonio.
- Da ultimo va rilevato che la convivenza tra i coniugi è durata complessivamente un anno e mezzo, compresa una interruzione di quattro mesi, ed è poi cessata per intervenuta separazione.
- Nel procedimento pertanto è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio e l'istruttoria si è svolta nel pieno contraddittorio, in modo non difforme dai princìpi dell'ordinamento italiano.
- Ritiene infine la Corte che, non avendo il PG fatto pervenire il proprio parere sfavorevole all'accoglimento del ricorso né sollevato rilievi di alcun tipo, debbano ritenersi sussistenti anche le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere, ovvero l'assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica e della pendenza innanzi ad un giudice italiano di un giudizio fra le stesse parti e avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico)
instaurato prima che la sentenza canonica fosse divenuta esecutiva.
4. Il ricorso può pertanto essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
5. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, attesa la natura necessitata della pronuncia e la presentazione del ricorso congiunto, che esclude di per sé la sussistenza di un contrasto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di e , così provvede: Parte_1 Parte_2
a) dichiara produttiva di effetti civili nella Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 8 n. 2
della L. 121/85, la sentenza ecclesiastica emessa in data 05 novembre 2024, pubblicata con decreto del 23dicembre 2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano
e resa esecutiva con decreto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica del 13
maggio 2024, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra ed in SA IN OR (SA) il 22 agosto 2020 nella Parte_1 Parte_2
Parrocchia S. OM Maggiore apostolo;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA IN OR (SA) di procedere ad annotare la sentenza di nullità del matrimonio contratto tra ed Parte_1
a margine della trascrizione dell'atto di matrimonio (Atto n. 5, parte Parte_2
II, serie A dell'anno 2020);
3) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci