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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11073 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Riservata in decisione ai sensi del comma terzo dell'art. 281 sexies c.p.c. nella controversia iscritta al n. 15609/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al corso Secondigliano n. 166 presso lo studio dell'avv. Sonia Di Palma che la rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Alfano n. 6.
- CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale del 25/11/2025
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice in epigrafe individuata conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, al Controparte_1 fine di sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalle infiltrazioni denunciate nonché all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del fenomeno infiltrativo.
L'attrice, sul presupposto di essere la proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla via
Manzoni n. 141/C (Palazzo Brancaccio, scala B, piano 4, interno 8), deduceva: che la propria unità immobiliare dal mese di marzo 2020 era interessata da infiltrazioni di acqua provenienti dall'unità immobiliare in proprietà di posta al quinto piano del Controparte_1
medesimo palazzo e, quindi, immediatamente sovrastante il cespite attoreo;
che tali infiltrazioni, ancora in atto al momento dell'introduzione della domanda, causavano danni al soffitto del salone (dalla misura di 70 mq circa) il quale era tinteggiato con materiali pregiati;
che il mancato pieno godimento dell'immobile incideva “in peius sulle condizioni di esistenza e di abitazione” e costringeva l'attrice a rinunciare agli ospiti che molto spesso riceveva in casa, limitando in questo modo le sue relazioni sociali;
che nonostante diversi tentativi per una composizione bonaria della controversia (v. procedura di mediazione) si rendeva necessario adire il Tribunale.
pur regolarmente evocata in giudizio non si costituiva e veniva pertanto Controparte_1
dichiarata contumace.
2. Va preliminarmente scrutinata la legittimazione delle parti.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice (in particolare, il contratto di compravendita dell'immobile attoreo nonché la visura catastale aggiornata – cfr. doc. 2 citazione) risulta che la stessa è proprietaria dell'unità immobiliare danneggiata, nel cui salone si sono 2 manifestate le infiltrazioni d'acqua. Essa è, pertanto, titolare del diritto di proprietà inciso dal fenomeno lesivo e, come tale, è pienamente legittimata ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Parimenti, la legittimazione passiva della convenuta è comprovata dai documenti prodotti
(cfr. visura immobiliare), dai quali si evince che è proprietaria Controparte_1
dell'appartamento sovrastante, nel cui ambito si colloca l'impianto idrico (cucina) da cui hanno avuto origine le infiltrazioni oggetto di causa.
3. Passando al merito della controversia la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
In punto di qualificazione giuridica, la spiegata domanda risarcitoria rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., essendo il danno, per come prospettato, ascrivibile ad un fenomeno infiltrativo derivante dall'appartamento in proprietà alla parte convenuta.
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018).
Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Sul punto deve evidenziarsi che la prova dell'esistenza del danno e del nesso causale è stata pienamente confermata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di giudizio nonché dalla prova testimoniale.
3 Il teste, , escusso all'udienza del 15/11/2024, ha infatti confermato che Testimone_1
nell'anno 2020 il salone della casa veniva interessato prima da una macchia di muffa che poi si estendeva andando a coprire una superficie più ampia di soffitto (“Nel mese di marzo 2020 abbiamo visto questa macchia di muffa all'altezza del nostro salone sul soffitto. Sopra c'è un'altra abitazione che a differenza della distribuzione interna degli altri appartamenti dell'edifizio condominiale non ha il salone in quell'aria bensì la cucina. Pian piano quest'infiltrazione si è allargata ed è arrivata sino alla nostra cucina e al nostro bagno di servizio. Il salone è circa 70-80 mt quadri.
Pertanto, questa macchia era molto estesa, si è estesa nel tempo”).
Non si hanno ragioni di dubitare dell'attendibilità di tale testimone, il quale benché legato da rapporti di parentela con l'attrice (“ è mia madre), è apparso genuino Parte_1 avendo raccontato circostanze coerenti con quanto riscontrato dal CTU.
Il consulente arch. ha, infatti, descritto, documentato ed accertato la causa dei Persona_1 danni subiti dall'unità abitativa dell'attrice, riconducendola esclusivamente alla rottura di tubazioni di carico e/o scarico della cucina dell'appartamento posto al 5 piano, di proprietà della convenuta (cfr. relazione tecnica: “Per individuare la provenienza e la causa delle infiltrazioni bisogna premettere che l'appartamento di proprietà , sito al piano 4° sottostante Parte_1
l'appartamento di proprietà al piano 5°, risulta per circa la metà della sua superficie coperto
CP_1 dall'appartamento soprastante di proprietà . In particolare, la cucina dell'appartamento al 5°
CP_1 piano di proprietà è sita esattamente sopra alla porzione di salone al In sede di sopralluogo è
CP_1 stato accertato che nella cucina al 5° piano di proprietà sono stati effettuati lavori di riparazione
CP_1 dell'impianto idrico della cucina a seguito della rottura di una Mettendo a confronto le foto allegate alla produzione e risalenti all'epoca dell'insorgenza delle infiltrazioni, con quelle scattate in sede di sopralluogo, si nota che le infiltrazioni non sono più in atto e che la zona interessata è in fase di totale prosciugamento. In virtù di quanto su esposto, è possibile affermare con ragionevole certezza che le infiltrazioni provengono dalla rottura della tubazione di carico e/o scarico della cucina al 5° piano. Il nesso di causalità è confermato sia dalla corrispondenza dei fenomeni infiltrativi riscontrati con il più prevedibile percorso del deflusso delle acque provenienti dalla rottura della tubazione, le quali percorrono l'estradosso del solaio e del massetto, e attraversando il solaio raggiungono gli ambienti sottostanti provocandone i danni a causa dell'aderenza al sottofondo bagnato ed alla permanenza di umidità; sia dal cessare delle infiltrazioni a seguito della riparazione effettuata alla cucina del piano soprastante”).
4 Il CTU inoltre ha constatato anche che al momento del proprio sopralluogo il fenomeno infiltrativo risultava cessato in quanto venivano effettuati nell'appartamento di
[...]
“lavori di riparazione dell'impianto idrico della cucina a seguito della rottura di una CP_1 tubazione di carico e/o scarico di tale impianto;
infatti, a seguito di tale riparazione, le infiltrazioni sono cessate”. Per tale ragione, quindi, l'ausiliario ha certificato che “i lavori necessari per
l'eliminazione delle cause sono stati già realizzati”.
In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati ed attese dunque le risultanze della
CTU non vi è dubbio che sussista la responsabilità ex 2051 c.c. del della convenuta
[...]
, in quanto le infiltrazioni ed i connessi danni all'appartamento attoreo derivano CP_1
dalla rottura di una tubazione in proprietà alla convenuta, la quale non avendo dimostrato
(e prima ancora allegato) un'evenienza inquadrabile nel fortuito, che neppure è emersa dagli atti, deve essere condannata al risarcimento dei connessi danni.
Per quanto concerne i pregiudizi patiti per i lavori necessari alla rimessione in ripristino dell'unità immobiliare si ritiene congruo l'importo stimato dal consulente tecnico, il quale dopo aver individuato tutte le opere necessarie al ripristino dello status quo ante ha proceduto alla esatta e congrua quantificazione dei danni in questione, determinati in complessivi 8.000,00 euro (oltre IVA).
Pertanto, l'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno ammonta ad €
8.000,00 oltre IVA.
Alla predetta somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso
5 legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta all'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo, va dato atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25/11/2025, parte attrice ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla relativa domanda avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato l'avvenuta eliminazione delle cause delle infiltrazioni e limitandosi, dunque, a chiedere la sola condanna della controparte al pagamento del costo occorrente al ripristino dell'appartamento così come stimato in euro 8.000,00. Tale dichiarazione integra una rinuncia alla domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo.
Non risulta, infine, provato il danno non patrimoniale richiesto dall'attrice conseguente all'episodio dannoso.
Per costante giurisprudenza di legittimità non sono risarcibili i pregiudizi ascrivibili a meri disagi, i quali non comportino un apprezzabile contenuto di disturbo all'esercizio di diritti, né può ritenersi provato, in re ipsa, un danno non patrimoniale per il sol fatto che vi sia stata compressione di un diritto, occorrendo specifica allegazione e prova sul punto (cfr. Cass. civ., ord. n. 29206 del 12.11.2019 secondo cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno 'in re ipsa'”). Nel nostro ordinamento, infatti, nessun risarcimento di un danno non patrimoniale può essere esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata (cfr., da ultimo, Cass. civ., sent. n. 4886 del 24.02.2020; Cass. civ., ord. n. 19434 del 18.07.2019, relativa al danno non patrimoniale da immissioni eccedenti la normale tollerabilità; Cass. civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018 secondo cui un danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale, “non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, 6 nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”; in termini
Cass. civ., sent. n. 17460 del 04.07.2018; Cass. civ., ord. n. 2056 del 29.01.2018).
L'attrice nel caso di specie si è limitata ad allegare siffatto pregiudizio senza però fornire alcuna prova a suo sostegno, non adempiendo quindi all'onere probatorio che gravava su di essa.
Ne consegue che la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata per mancata prova.
4. Le spese di lite tra seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. secondo lo scaglione di riferimento (fino a 26.000,00) applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo i compensi tra il valore minimo ed il valore medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante l'assenza di attività difensiva complessa.
Le spese di CTU così come liquidata in corso di causa vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 complessiva somma di euro 8.000,00 oltre IVA e interessi come in motivazione;
2) Rigetta la richiesta di condanna relativa ad ulteriori voci di danno;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre contributo unificato e marca da bollo se corrisposti, con distrazione in favore dell'avv. Di Palma Sonia ex art. 93 c.p.c.;
7 4) Pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di . Controparte_1
Napoli, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Riservata in decisione ai sensi del comma terzo dell'art. 281 sexies c.p.c. nella controversia iscritta al n. 15609/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al corso Secondigliano n. 166 presso lo studio dell'avv. Sonia Di Palma che la rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Alfano n. 6.
- CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale del 25/11/2025
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
1. Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice in epigrafe individuata conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, al Controparte_1 fine di sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalle infiltrazioni denunciate nonché all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione del fenomeno infiltrativo.
L'attrice, sul presupposto di essere la proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla via
Manzoni n. 141/C (Palazzo Brancaccio, scala B, piano 4, interno 8), deduceva: che la propria unità immobiliare dal mese di marzo 2020 era interessata da infiltrazioni di acqua provenienti dall'unità immobiliare in proprietà di posta al quinto piano del Controparte_1
medesimo palazzo e, quindi, immediatamente sovrastante il cespite attoreo;
che tali infiltrazioni, ancora in atto al momento dell'introduzione della domanda, causavano danni al soffitto del salone (dalla misura di 70 mq circa) il quale era tinteggiato con materiali pregiati;
che il mancato pieno godimento dell'immobile incideva “in peius sulle condizioni di esistenza e di abitazione” e costringeva l'attrice a rinunciare agli ospiti che molto spesso riceveva in casa, limitando in questo modo le sue relazioni sociali;
che nonostante diversi tentativi per una composizione bonaria della controversia (v. procedura di mediazione) si rendeva necessario adire il Tribunale.
pur regolarmente evocata in giudizio non si costituiva e veniva pertanto Controparte_1
dichiarata contumace.
2. Va preliminarmente scrutinata la legittimazione delle parti.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice (in particolare, il contratto di compravendita dell'immobile attoreo nonché la visura catastale aggiornata – cfr. doc. 2 citazione) risulta che la stessa è proprietaria dell'unità immobiliare danneggiata, nel cui salone si sono 2 manifestate le infiltrazioni d'acqua. Essa è, pertanto, titolare del diritto di proprietà inciso dal fenomeno lesivo e, come tale, è pienamente legittimata ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Parimenti, la legittimazione passiva della convenuta è comprovata dai documenti prodotti
(cfr. visura immobiliare), dai quali si evince che è proprietaria Controparte_1
dell'appartamento sovrastante, nel cui ambito si colloca l'impianto idrico (cucina) da cui hanno avuto origine le infiltrazioni oggetto di causa.
3. Passando al merito della controversia la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
In punto di qualificazione giuridica, la spiegata domanda risarcitoria rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., essendo il danno, per come prospettato, ascrivibile ad un fenomeno infiltrativo derivante dall'appartamento in proprietà alla parte convenuta.
Come è noto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attrice del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. 27724/2018).
Ora, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Sul punto deve evidenziarsi che la prova dell'esistenza del danno e del nesso causale è stata pienamente confermata dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di giudizio nonché dalla prova testimoniale.
3 Il teste, , escusso all'udienza del 15/11/2024, ha infatti confermato che Testimone_1
nell'anno 2020 il salone della casa veniva interessato prima da una macchia di muffa che poi si estendeva andando a coprire una superficie più ampia di soffitto (“Nel mese di marzo 2020 abbiamo visto questa macchia di muffa all'altezza del nostro salone sul soffitto. Sopra c'è un'altra abitazione che a differenza della distribuzione interna degli altri appartamenti dell'edifizio condominiale non ha il salone in quell'aria bensì la cucina. Pian piano quest'infiltrazione si è allargata ed è arrivata sino alla nostra cucina e al nostro bagno di servizio. Il salone è circa 70-80 mt quadri.
Pertanto, questa macchia era molto estesa, si è estesa nel tempo”).
Non si hanno ragioni di dubitare dell'attendibilità di tale testimone, il quale benché legato da rapporti di parentela con l'attrice (“ è mia madre), è apparso genuino Parte_1 avendo raccontato circostanze coerenti con quanto riscontrato dal CTU.
Il consulente arch. ha, infatti, descritto, documentato ed accertato la causa dei Persona_1 danni subiti dall'unità abitativa dell'attrice, riconducendola esclusivamente alla rottura di tubazioni di carico e/o scarico della cucina dell'appartamento posto al 5 piano, di proprietà della convenuta (cfr. relazione tecnica: “Per individuare la provenienza e la causa delle infiltrazioni bisogna premettere che l'appartamento di proprietà , sito al piano 4° sottostante Parte_1
l'appartamento di proprietà al piano 5°, risulta per circa la metà della sua superficie coperto
CP_1 dall'appartamento soprastante di proprietà . In particolare, la cucina dell'appartamento al 5°
CP_1 piano di proprietà è sita esattamente sopra alla porzione di salone al In sede di sopralluogo è
CP_1 stato accertato che nella cucina al 5° piano di proprietà sono stati effettuati lavori di riparazione
CP_1 dell'impianto idrico della cucina a seguito della rottura di una Mettendo a confronto le foto allegate alla produzione e risalenti all'epoca dell'insorgenza delle infiltrazioni, con quelle scattate in sede di sopralluogo, si nota che le infiltrazioni non sono più in atto e che la zona interessata è in fase di totale prosciugamento. In virtù di quanto su esposto, è possibile affermare con ragionevole certezza che le infiltrazioni provengono dalla rottura della tubazione di carico e/o scarico della cucina al 5° piano. Il nesso di causalità è confermato sia dalla corrispondenza dei fenomeni infiltrativi riscontrati con il più prevedibile percorso del deflusso delle acque provenienti dalla rottura della tubazione, le quali percorrono l'estradosso del solaio e del massetto, e attraversando il solaio raggiungono gli ambienti sottostanti provocandone i danni a causa dell'aderenza al sottofondo bagnato ed alla permanenza di umidità; sia dal cessare delle infiltrazioni a seguito della riparazione effettuata alla cucina del piano soprastante”).
4 Il CTU inoltre ha constatato anche che al momento del proprio sopralluogo il fenomeno infiltrativo risultava cessato in quanto venivano effettuati nell'appartamento di
[...]
“lavori di riparazione dell'impianto idrico della cucina a seguito della rottura di una CP_1 tubazione di carico e/o scarico di tale impianto;
infatti, a seguito di tale riparazione, le infiltrazioni sono cessate”. Per tale ragione, quindi, l'ausiliario ha certificato che “i lavori necessari per
l'eliminazione delle cause sono stati già realizzati”.
In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati ed attese dunque le risultanze della
CTU non vi è dubbio che sussista la responsabilità ex 2051 c.c. del della convenuta
[...]
, in quanto le infiltrazioni ed i connessi danni all'appartamento attoreo derivano CP_1
dalla rottura di una tubazione in proprietà alla convenuta, la quale non avendo dimostrato
(e prima ancora allegato) un'evenienza inquadrabile nel fortuito, che neppure è emersa dagli atti, deve essere condannata al risarcimento dei connessi danni.
Per quanto concerne i pregiudizi patiti per i lavori necessari alla rimessione in ripristino dell'unità immobiliare si ritiene congruo l'importo stimato dal consulente tecnico, il quale dopo aver individuato tutte le opere necessarie al ripristino dello status quo ante ha proceduto alla esatta e congrua quantificazione dei danni in questione, determinati in complessivi 8.000,00 euro (oltre IVA).
Pertanto, l'importo spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno ammonta ad €
8.000,00 oltre IVA.
Alla predetta somma va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte
(sent. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso
5 legale. Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta all'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo, va dato atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25/11/2025, parte attrice ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla relativa domanda avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato l'avvenuta eliminazione delle cause delle infiltrazioni e limitandosi, dunque, a chiedere la sola condanna della controparte al pagamento del costo occorrente al ripristino dell'appartamento così come stimato in euro 8.000,00. Tale dichiarazione integra una rinuncia alla domanda di condanna all'esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo.
Non risulta, infine, provato il danno non patrimoniale richiesto dall'attrice conseguente all'episodio dannoso.
Per costante giurisprudenza di legittimità non sono risarcibili i pregiudizi ascrivibili a meri disagi, i quali non comportino un apprezzabile contenuto di disturbo all'esercizio di diritti, né può ritenersi provato, in re ipsa, un danno non patrimoniale per il sol fatto che vi sia stata compressione di un diritto, occorrendo specifica allegazione e prova sul punto (cfr. Cass. civ., ord. n. 29206 del 12.11.2019 secondo cui “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno 'in re ipsa'”). Nel nostro ordinamento, infatti, nessun risarcimento di un danno non patrimoniale può essere esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio, da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata (cfr., da ultimo, Cass. civ., sent. n. 4886 del 24.02.2020; Cass. civ., ord. n. 19434 del 18.07.2019, relativa al danno non patrimoniale da immissioni eccedenti la normale tollerabilità; Cass. civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018 secondo cui un danno non patrimoniale, quale il danno esistenziale, “non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, 6 nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico”; in termini
Cass. civ., sent. n. 17460 del 04.07.2018; Cass. civ., ord. n. 2056 del 29.01.2018).
L'attrice nel caso di specie si è limitata ad allegare siffatto pregiudizio senza però fornire alcuna prova a suo sostegno, non adempiendo quindi all'onere probatorio che gravava su di essa.
Ne consegue che la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere rigettata per mancata prova.
4. Le spese di lite tra seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. secondo lo scaglione di riferimento (fino a 26.000,00) applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo i compensi tra il valore minimo ed il valore medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante l'assenza di attività difensiva complessa.
Le spese di CTU così come liquidata in corso di causa vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della Parte_1 complessiva somma di euro 8.000,00 oltre IVA e interessi come in motivazione;
2) Rigetta la richiesta di condanna relativa ad ulteriori voci di danno;
3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre contributo unificato e marca da bollo se corrisposti, con distrazione in favore dell'avv. Di Palma Sonia ex art. 93 c.p.c.;
7 4) Pone le spese di CTU così come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di . Controparte_1
Napoli, 27/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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