TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 176
TAR
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
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TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 21 nonies l. 241/90 – sviamento – eccesso di potere –contraddittorietà

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque respinto in quanto non pertinente al provvedimento impugnato, che non costituisce un annullamento d'ufficio ma un rigetto di istanze di SCIA.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 21 nonies l. 241/90 – difetto di istruttoria e motivazione – inesistenza dei presupposti in fatto e diritto –sviamento – eccesso di potere – contraddittorietà

    Il motivo è infondato. Il Comune ha correttamente evidenziato una discrasia tra il titolo legittimante del 1960 e i grafici della SCIA, riscontrando una falsa rappresentazione delle variazioni subite dall'immobile nel corso del tempo, omesse di sanare e dichiarare dal ricorrente. Tale circostanza è ammessa dal ricorrente stesso. Gli interventi edilizi devono afferire a immobili non abusivi, altrimenti si verifica un effetto di propagazione dell'illecito.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 3, 7, 10 bis l. 241/90 – difetto di motivazione - contraddittorietà- perplessità ed irrazionalità della motivazione

    Il provvedimento risulta motivato anche in relazione al preavviso di diniego. Il ricorrente non ha allegato le osservazioni inviate, né ha provato il loro mancato esame. La violazione dell'obbligo di preavviso di diniego non determina illegittimità se l'interessato non indica elementi che avrebbero potuto influire sul provvedimento finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 176
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 176
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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