Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2023, proposto da
SS D'OF, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Fornaro, Giuseppe Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caivano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Nigris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento di diniego definitivo n°42115/2022 del 19.12.2022 con il quale il Comune di Caivano denegava le pratiche UTC 263/2020 del 15.10.2020; UTC 598/2021/LAVdel 21.12.2021;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caivano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa IA AR AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con provvedimento del 19/12/2022 P.G. 0042115/2022 il Comune di Caivano ha notificato diniego definitivo delle istanze UTC 263/2020 del 15/10/2020 e UTC 598/2021/LAV del 21/12/2021 presentate da SS D’OF SS nella forma della SCIA alternativa al PdC per il fabbricato sito in Caivano alla via Diaz 14, seguite, in data 11/07/2022, da pratica per CILA
Superbonus, ad integrazione della precedente SCIA, n. 062/2022/LAV2 P.G. n. 21928.
Il ricorrente sostiene che il progetto fosse mirato ad un all’efficientamento energetico riducendo considerevolmente fenomeni di dispersione termica, di condensa superficiale e interstiziale con conseguente formazione di muffa e riduzione del fabbisogno energetico delle due unità abitative, dotando le stesse di impianti ex novo che facciano uso di energia da fonti rinnovabili.
Inoltre si prevedeva un efficientamento strutturale in termini di sicurezza e rischio sismico, con interventi di rinforzo delle preesistenti murature tufacee al fine di aumentarne la resistenza nei confronti sia delle azioni orizzontali di taglio e che di flessione.
2. Avverso il diniego, il ricorrente prospetta:
I) violazione e falsa applicazione art. 21 nonies l. 241/90 – sviamento – eccesso di potere –contraddittorietà
Il provvedimento gravato sarebbe illegittimo in quanto attivato in violazione del termine di 18 mesi indicato dall’art. 21 nonies L. 241/90 come termine ultimo entro cui la P.A. può esercitare il potere di annullamento, in via di autotutela, di un atto amministrativo.
II) violazione e falsa applicazione art. 21 nonies l. 241/90 – difetto di istruttoria e motivazione –
inesistenza dei presupposti in fatto e diritto –sviamento – eccesso di potere – contraddittorietà.
Il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo in quanto sono infondati i rilievi inerenti il merito del titolo e le osservazioni circa i titoli antecedenti legittimanti l’intervento, posto che il Comune ha fondato il suo provvedimento sul presupposto che dal confronto tra il titolo legittimante del 1960 e quanto riportato nei grafici della, S.C.I.A. risultano palesi variazioni essenziali.
III) violazione e falsa applicazione art. 3, 7, 10 bis l. 241/90 – difetto di motivazione - contraddittorietà- perplessità ed irrazionalità della motivazione.
Il ricorrente prospetta di aver già reso edotta l’Amministrazione comunale resistente con le memorie ex art. 10 bis L. 241/90, che non sarebbero state valutate.
2. Il Comune si è difeso con memoria e ha contestato la perizia tecnica successivamente prodotta dal ricorrente.
3. All’udienza pubblica del 15.10.2025, la causa è passata in decisione.
4. Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile e comunque respinto in quanto non pertinente rispetto al provvedimento impugnato, che non consiste in un annullamento d’ufficio in via di autotutela di un provvedimento amministrativo, ma nel rigetto delle due istanze di SCIA depositate dal ricorrente (di cui una in variante).
Le generiche prospettazioni di cui alla censura in questione, pertanto, sono inconferenti rispetto al provvedimento asseritamente lesivo.
5. Il secondo motivo è infondato.
Presupposto del provvedimento del Comune è la discrasia tra il titolo legittimante l’immobile (licenza edilizia n. 830 del 13/04/1960, per la demolizione del vecchio fabbricato ivi esistente e 1a realizzazione di due vani e accessori a piano terra e tre stanze e due accessori a primo piano per complessivi 417,00 mc) e quanto riportato nei grafici della TAV. 1 STATO ATTUALE, SCIA. alternativa al P.D.C., U.T.C. 263/2020.
Secondo quanto riportato dal Comune nel provvedimento impugnato, il grafico originario non è stato allegato alla SCIA ma rinvenuto negli archivi comunali.
Da questo emerge che vi è una falsa rappresentazione che peraltro origina sin dall’atto di compravendita tra il ricorrente e la dante causa (atto del 19/05/2020, notaio M.L. D'NN, Rep. 110539, Racc. 47867, versato in atti) e continua nella dichiarazione di liceità dell'immobile resa ai sensi degli artt. 46, 47, 48, D.P.R. 445/2000.
In sostanza, pur a conoscenza delle variazioni subite dall’immobile nel corso del tempo, il ricorrente ha omesso di sanarle e ha omesso di dichiararle, presentando le successive istanze di SCIA come facenti riferimento a un bene che nella consistenza è diverso da quello reale.
Tale circostanza è ammessa dallo stesso ricorrente, posto che a pagina 8 del ricorso si afferma testualmente: “ l’immobile veniva realizzato con alcune difformità consistenti prevalentemente in un ampliamento di volumetria nonché nella rotazione a 90° della scala, infatti nelle planimetrie catastali del 1962, data di ultimazione dei lavori, risultano presenti tali difformità. In ogni caso la data di ultimazione è antecedente all’01/09/1967, più precisamente nel periodo compreso il 1942 ed il 1967. Si precisa che l‟immobile era ricadente in aree non dotate né di regolamento edilizio né di Piano Regolatore o non incluse nell’ambito del perimetro urbano, quindi rientranti in zone periferiche non oggetto di pianificazione urbanistica. L’obbligo di preventivo titolo edilizio è stato introdotto nel 1942 dalla Legge urbanistica (art. 31, L. 17/08/1942, n. 1150, entrata in vigore il
31/10/1942), ma limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati.”
Fermo restando che nella perizia tecnica depositata in atti (e anche al Comune) si afferma che “ il fabbricato oggetto d’intervento è collocato all’interno del centro abitato di Caivano, in zona B - aree ad uso prevalentemente residenziale, identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Napoli con Foglio 23, Particella 893” e che la parte non ha fornito alcuna prova in ordine all’ubicazione originaria, resta il fatto che – come questa Sezione ha chiarito con la sentenza del 5 novembre 2024 n. 5934, deve farsi applicazione del principio generale a mente del quale gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell'illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell'opera principale.
Il concetto di propagazione dell'illecito è stato oggetto di svariate pronunce del giudice amministrativo, per cui gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2024 n. 1201; id., Sez. VII, 23 febbraio 2023 n. 1907; id., Sez. VI, 11 gennaio 2022 n. 188; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 5 aprile 2024 n. 772; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 14 dicembre 2023 n. 6915; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 2019 n. 36686.
Nel caso concreto, sussistono incontestatamente profili di abusività dell'immobile al quale la SCIA – che ha ad oggetto "lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile in Caivano alla via Diaz, n. 14, in catasto al Foglio 23 Particella 893" – si riferisce, in quanto vi è difformità dell’edificato dalla licenza edilizia.
I successivi titoli edilizi richiamati dal ricorrente, dal 1984 al 2020, non sono abilitativi di ulteriori interventi edilizi seppure parziali, infatti:
-la pratica U.T.C. 130 del 29/03/1984, prot. 5034, L. 219/81, come già detto nella istruttoria prot. 36326/2022 del 08/11/2022, non ha legittimato urbanisticamente il fabbricato in questione in quanto la L. 219/81 e D.Lgs. 76/90 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982) non esonerano dalla sussistenza dei requisiti di legittimità urbanistica (licenza, autorizzazione o concessione edilizia) relativamente agli immobili danneggiati dal sisma per i quali si intendeva beneficiare dei contributi di legge;
-con la D.I.A. per cambio di destinazione d'uso del piano terra, da civile abitazione a commerciale, U.T.C. 09/2012, il tecnico, sull’assunto dichiarato nell'istanza, che l'immobile sia antecedente al 1942, si limita a rilevare i luoghi già difformi rispetto al titolo edilizio del 1960; ma si tratta di assunto non provato neanche nel presente giudizio;
- la C.I.L.A., U.T.C. 398/2018 ha ad oggetto solo la rimozione dell’amianto;
- inoltre nel 2020, circa due mesi prima dell'atto di compravendita, rispetto alle planimetrie catastali di primo impianto risalenti al 1962, senza titolo edilizio, si sopprimono le due u.i. al primo piano e si costituisce, per fusione, una unica u.i., oltre a censire un ulteriore volume (porticato al P.T. e vano al P.P.) posto sul versante N-E del corpo scala, non suffragato da idonei titoli edilizi legittimanti.
5.1. A ciò va aggiunto che il diniego è stato motivato anche in regione della incompletezza della pratica, sulla quale nulla è stato eccepito o contestato nel ricorso.
6. Infine, quanto al terzo motivo, il provvedimento risulta motivato anche in relazione al preavviso di diniego, che viene menzionato nel corpo del provvedimento.
Il ricorrente ha omesso di allegare le osservazioni inviate all’Amministrazione, che comunque non sembra avessero contenuto difforme da quello del ricorso, ma in ogni caso non avendole allegate il ricorrente non ha provato il loro mancato esame nel merito da parte del Comune, che ha scritto di averle esaminate: in tal caso, l’onere probatorio gravava sulla parte istante.
La violazione dell'obbligo del preavviso di diniego, di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990, non determina l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove l'interessato non indichi gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento. (T.A.R. Umbria sez. I, 13/02/2024, n. 92).
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna SS D’OF al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3000,00 oltre accessori di legge in favore del Comune di Caivano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
IA AR AV, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AR AV | NN PA |
IL SEGRETARIO