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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
MA GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3492/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032483538000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032483538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032483538000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032483538000 IVA-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012255018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012255018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012255018 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012255018 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa)
Resistente/Appellato: (Comune in narrativa)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 05.05.2025 il contribuente impugnava l'Avviso di Intimazione di pagamento n.
29320249032483538000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e riferito alla cartella di pagamento n. 29320140012255018000, avente ad oggetto tributi erariali (IRPEF, IVA e relative addizionali) per l'anno d'imposta 2010, per l'importo complessivo di € 12.380,80.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato assumendo, in sintesi, che la pretesa tributaria sarebbe stata azionata oltre i termini di legge, con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti e decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo;
contestava, inoltre, la regolarità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, affermando di non averne mai avuto conoscenza, e deduceva la violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, per asserita mancata notifica di atti successivi idonei a mantenere in vita la pretesa. Richiamava, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
23397 del 17.11.2016, ritenendo applicabile il termine prescrizionale quinquennale in assenza di titolo giudiziale definitivo, ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato, formulando anche istanza cautelare ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso. In particolare,
l'Agente della riscossione eccepiva la regolare notificazione della cartella di pagamento in data 04/08/2014, la definitività del credito per mancata impugnazione nei termini, l'inapplicabilità del termine prescrizionale quinquennale ai tributi erariali oggetto di causa e la sospensione dei termini prescrizionali in forza della normativa emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19, contestando, infine, la rilevanza dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 ai fini della prescrizione.
Il ricorso è infondato.
Le doglianze relative alla dedotta decadenza dal potere impositivo non sono pertinenti, attenendo alla fase dell'accertamento e non alla fase della riscossione, oggetto del presente giudizio.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016 non è conferente nei termini prospettati dal ricorrente, atteso che detta pronuncia ha escluso la conversione automatica del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale per effetto della notifica della cartella, ma non ha affermato l'applicazione generalizzata del termine quinquennale a tutti i crediti erariali. Nel caso di specie, trattandosi di tributi erariali quali IRPEF e IVA, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale, non decorso alla data di notificazione dell'avviso di intimazione, anche tenuto conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale
COVID-19.
Non fondata è, altresì, la dedotta violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, disposizione che disciplina le modalità di avvio dell'azione esecutiva e non introduce termini di prescrizione del credito né impone la notificazione di atti intermedi a pena di estinzione della pretesa.
Dagli atti risulta, infine, che la cartella di pagamento presupposta è indicata come notificata in data 04/08/2014; le dedotte irregolarità non sono idonee a configurare l'inesistenza della notificazione.
L'istanza cautelare resta assorbita dal rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 10, definitivamente pronunciando in forma semplificata ex art. 47 D.Lgs. 546/1992,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi €1.200,00 (milleduecento/00) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosi deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
MA GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3492/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032483538000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032483538000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032483538000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032483538000 IVA-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012255018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012255018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012255018 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140012255018 IVA-ALTRO 2010 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come in narrativa)
Resistente/Appellato: (Comune in narrativa)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 05.05.2025 il contribuente impugnava l'Avviso di Intimazione di pagamento n.
29320249032483538000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e riferito alla cartella di pagamento n. 29320140012255018000, avente ad oggetto tributi erariali (IRPEF, IVA e relative addizionali) per l'anno d'imposta 2010, per l'importo complessivo di € 12.380,80.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato assumendo, in sintesi, che la pretesa tributaria sarebbe stata azionata oltre i termini di legge, con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti e decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo;
contestava, inoltre, la regolarità della notificazione della cartella di pagamento presupposta, affermando di non averne mai avuto conoscenza, e deduceva la violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, per asserita mancata notifica di atti successivi idonei a mantenere in vita la pretesa. Richiamava, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
23397 del 17.11.2016, ritenendo applicabile il termine prescrizionale quinquennale in assenza di titolo giudiziale definitivo, ed insisteva per l'annullamento dell'atto impugnato, formulando anche istanza cautelare ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso. In particolare,
l'Agente della riscossione eccepiva la regolare notificazione della cartella di pagamento in data 04/08/2014, la definitività del credito per mancata impugnazione nei termini, l'inapplicabilità del termine prescrizionale quinquennale ai tributi erariali oggetto di causa e la sospensione dei termini prescrizionali in forza della normativa emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19, contestando, infine, la rilevanza dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 ai fini della prescrizione.
Il ricorso è infondato.
Le doglianze relative alla dedotta decadenza dal potere impositivo non sono pertinenti, attenendo alla fase dell'accertamento e non alla fase della riscossione, oggetto del presente giudizio.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016 non è conferente nei termini prospettati dal ricorrente, atteso che detta pronuncia ha escluso la conversione automatica del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale per effetto della notifica della cartella, ma non ha affermato l'applicazione generalizzata del termine quinquennale a tutti i crediti erariali. Nel caso di specie, trattandosi di tributi erariali quali IRPEF e IVA, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale, non decorso alla data di notificazione dell'avviso di intimazione, anche tenuto conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale
COVID-19.
Non fondata è, altresì, la dedotta violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, disposizione che disciplina le modalità di avvio dell'azione esecutiva e non introduce termini di prescrizione del credito né impone la notificazione di atti intermedi a pena di estinzione della pretesa.
Dagli atti risulta, infine, che la cartella di pagamento presupposta è indicata come notificata in data 04/08/2014; le dedotte irregolarità non sono idonee a configurare l'inesistenza della notificazione.
L'istanza cautelare resta assorbita dal rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 10, definitivamente pronunciando in forma semplificata ex art. 47 D.Lgs. 546/1992,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in complessivi €1.200,00 (milleduecento/00) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosi deciso in Catania, lì 19 gennaio 2026