Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 664
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, applicando il termine decennale ordinario per i tributi erariali e considerando la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale COVID-19. Ha altresì ritenuto non pertinente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 nei termini prospettati dal ricorrente.

  • Inammissibile
    Decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente, in quanto attinente alla fase dell'accertamento e non a quella della riscossione oggetto del giudizio.

  • Rigettato
    Irregolarità notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto non fondata la dedotta irregolarità, affermando che gli elementi non sono idonei a configurare l'inesistenza della notificazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    La Corte ha ritenuto non fondata la doglianza, specificando che la norma disciplina le modalità di avvio dell'azione esecutiva e non introduce termini di prescrizione o impone la notifica di atti intermedi a pena di estinzione della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 664
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 664
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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