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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3639/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorsi depositati il 7 marzo e il 14 ottobre 2022 , lamentando l'ingiusto Parte_1
rigetto della domanda di aggravamento presentata in via amministrativa il 27 ottobre 2021, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento rispettivamente dell'indennità di accompagnamento (proc. n. 1220/2022 r.g.) e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (n. 1544/2022 r.g.). Nella resistenza dell' , riuniti i giudizi per ragioni CP_2
di connessione, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo la gravità dell'handicap. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 3 luglio 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al pagamento della stessa. CP_2 Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 6 marzo 2025 dal deposito telematico di CP_1
note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che il ricorrente è affetto da “Artrosi polidistrettuale a marcata incidenza funzionale in paziente con esiti frattura omero-radio sinistro, sottoposto a prostatectomia radicale per adenocarcinoma, exeresi basalioma palpebrale e nasale;
cardiopatia ipertensiva, vasculopatia cerebrale cronica” che determinano fin dalla data di presentazione della domanda la necessità di un intervento assistenziale permanente ex art. 3, comma
3, della legge 104/1992, ma non la necessità di assistenza continua. Ha precisato che “Il ricorrente di anni 71, si presenta vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Buono l'orientamento familiare. Ha coscienza di sè e dell'ambiente che lo circonda. Non deficit dell'attenzione, non deficit della memoria a breve e lungo-termine. Non evidenti segni di aprassia ideomotoria. Note di deflessione del tono dell'umore. MMSE 28/30.
Paziente sottoposto a prostatectomia radicale per adenocarcinoma e ad exeresi basalioma palpebrale e nasale. Nel 2015 riferito intervento di asportazione k laringeo. Ha un quadro di spondiloartrosi e gonartrosi importante documentati con esame Rx e RMN, che determina una marcata limitazione articolare e ridotta escursione dei movimenti di flesso-estensione della colonna vertebrale in toto con cervico-dorso-lombalgia, Lasegue positivo a 45° bilateralmente. Limitati i movimenti di escursione articolare della spalla sinistra di circa 1/3, ridotti i movimenti di elevazione e retroposizione arto superiore sinistro, quali esiti di pregressa frattura spiroidale omero sn. Buono il controllo del tronco da seduto. Turbe dell'equilibrio durante la posizione eretta (Romberg ++). I
2 passaggi posturali sono rallentati ma possibili autonomamente. La deambulazione è incerta, con zoppia a sinistra, necessita di appoggio monolaterale e a tratti, bilaterale.
Nel 2021, in seguito ad insorgenza di sintomatologia caratterizzata da rigidità, dolore e limitazione articolare con grave deficit deambulatorio, si è sottoposto a visita reumatologica che ha posto diagnosi di “osteoartrite senile”. Venne pertanto prescritta terapia con antinfiammatori e cortisonici con relativo beneficio. Successivamente ha eseguito elettromiografia arti inferiori, RMN encefalo e valutazione neurologica presso che hanno confermato ”Lieve ipostenia CP_3
ed ipotrofia secondaria ad immobilizzazione da poliartrite acuta senile”. Riferiti ripetuti episodi di perdita dell'equilibrio con caduta a terra. Nel 2016 frattura emicostale sinistra, nel febbraio 2022 caduta a domicilio con frattura spiroidale pluriframmentaria omero sinistro;
nel maggio 2022 caduta per strada con trauma cranico non commotivo e trauma facciale con sospetta frattura piramide nasale.
Da circa dieci anni il signor inoltre risulta essere affetto da ipertensione arteriosa. Nel Pt_1
giugno 2017, si è sottoposto a visita specialistica+ ecg+ecocardiogramma presso ambulatorio di cardiologia AO Papardo Messina con diagnosi di cardiopatia ischemica cronica e ipertensione arteriosa in seconda classe NYHA. In atto buono il compenso emodinamico. PA 140/80 mmHG attività cardiaca ritmica a frequenza di 78 b/m'.Non edemi declivi.
Nella valutazione assistenziale, dopo somministrazione ADL e IADL, il signor risulta Pt_1
aver mantenuto una discreta autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane basilari (uso dei servizi, igiene personale, alimentazione, vestizione, assunzione dei medicinali) e strumentali. ADL
4/6 IADL 5/8.”.
In questa fase, tenuto conto dei motivi di opposizione, ha aggiunto che “L'artrosi a marcata incidenza funzionale e gli esiti post-traumatici riscontrati sul ricorrente durante la visita, hanno generato nel loro complesso una minorazione fisica tale da comportare uno svantaggio sociale o emarginale, con necessità di assistenza. Per cui ho ritenuto riconoscere lo stato di handicap grave ai sensi del comma 3 art.3 DL 104/92.
Tuttavia non ho ritenuto sussistano gli elementi per la concessione dell'indennità
d'accompagnamento ossia: -impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore -l'impossibilità a svolgere le attività quotidiane senza l'assistenza continua e permanente di un accompagnatore. Come evidenziato nella relazione Ctu, il signor di anni Pt_1
71, diabetico, iperteso, sottoposto a pregressi interventi di prostatectomia radicale per adenocarcinoma, ad exeresi basalioma al volto, ad asportazione k laringeo, non manifestava deficit cognitivi né turbe comportamentali, ma si presentava alla visita vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Buono l'orientamento familiare, non deficit dell'attenzione, non deficit della memoria a breve e lungo-termine. Non evidenti segni di aprassia ideomotoria.(MMSE 28/30).
3 Paziente affetto da osteoartrite, spondilo-artrosi e gonartrosi importante documentati con esame Rx
e RMN, con esiti frattura arto superiore sinistro, con marcata limitazione articolare e ridotta escursione dei movimenti di flesso-estensione della colonna vertebrale in toto per cervico-dorso- lombalgia. Tuttavia riusciva a mantenere un buon controllo del tronco da seduto, i passaggi posturali erano rallentati ma autonomi, mentre la deambulazione risultava incerta, ma possibile autonomamente con ausili/appoggio monolaterale.
… Nella recente documentazione sanitaria, esibita successivamente all'ATP, risultano accessi al PS ,nel mese di Novembre 2023, per episodi di angor con ecg ed enzimi cardiospecifici negativi.
Dopo test ergometrico, ed coronarografia che documentavano stenosi subocclusiva dell'arteria interventricolare posteriore, veniva ricoverato presso la Cardiologia dell'AO Papardo e sottoposto ad angioplastica. Eseguiva successivamente ecocardiogramma che dimostrava conservata una buona funzione di pompa( FE 60%). Alla dimissione, veniva valutata una cardiopatia in II Classe
NYHA. Nello stesso periodo, il ricorrente si è sottoposto a visita endocrinologica presso AO
Papardo, del 19-12-2023(dott. ), che documenta un buon compenso metabolico( con HB A1C Per_1
6,2%), ed a visita epatologica del 06-12-2023 presso Policlinico G.Martino, per steatosi e cisti epatiche da mantenere in follow-up.”.
Ha concluso ribadendo che “… non sussistono validi elementi, riscontrati sia alla visita effettuata durante le operazioni peritale che nella documentazione medica allegata in precedenza ed in quella esibita successivamente, per il riconoscimento del diritto all'indennità
d'accompagnamento.”.
L'accertamento effettuato dalla dr.ssa persuasivo perché basato su dati oggettivi e CP_4 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011).
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del solo requisito sanitario della disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024) fin dall'istanza.
4.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza è giusto compensare per 2/3 le spese delle due fasi processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in 1.288 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, CP_1
liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
4 1) dichiara che fin dal 27 ottobre 2021 possiede il requisito sanitario per fruire Parte_1
dei benefici in favore delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992;
3) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente 1/3 delle spese del CP_1
giudizio, liquidato complessivamente in 1.288 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensando il resto.
Messina, 7.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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