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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE, dott. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2036/2023 del R.A.C.C. in data 21/09/2023, introdotta d a
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. PANCALDI MATTEO, elettivamente domiciliati nello studio del legale sito in Via Garibaldi 39 (FERRARA)
ATTORI OPPONENTI
c o n t r o
- Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARINONI
ILARIA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in V.
BAR. N. 24 (BOLOGNA)
CONVENUTA OPPOSTA avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario), viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 03/07/2025
CONCLUSIONI
Pag.
1 - per ed “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 Parte_2
intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
Revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di esigibilità nonché, sulla scorta dei rilievi svolti con il presente atto, di certezza, del credito monitoriamente azionato;
Accertare, sempre sulla scorta dei rilievi svolti con il presente atto,
l'effettiva debenza nell'an e nel quantum, in capo a ed Parte_1
nei confronti della per le causali di cui al Parte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto stesso, nonché
IN TUTTI I CASI
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
per Controparte_1
“Voglia L'Ill.mo Giudice Istruttore, disattesa ogni
[...]
diversa domanda, deduzione ed eccezione: in limine litis
- considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
541/2023 emesso in data 30/06/2023 e depositato in data 03/07/2023 dall'intestato Tribunale nel procedimento rubricato al n. 1546/2023 R.G. nei confronti degli odierni opponenti in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e per l'effetto rigettare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, ogni contraria istanza anche istruttoria reietta:
- in via principale, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo
541/2023 emesso in data 30/06/2023 e depositato in data 03/07/2023 dall'intestato Tribunale nel procedimento rubricato al n. 1546/2023 R.G. nei confronti degli odierni opponenti e dichiarare la definitiva esecutività
Pag. 2 dello stesso ex art. 653 c.p.c. e per l'effetto rigettare le domande proposte da parte opponente perché infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, in ogni caso, salvo gravame, previa ogni più opportuna declaratoria del caso di legge anche con riguardo all'eccezione di prescrizione, dichiarare che in proprio e quale Controparte_1
mandataria di è creditrice nei confronti dei sig.ri Controparte_2
e della complessiva somma di € 217.854,20, Parte_2 Parte_1
ovvero la diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi come richiesti nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte con l'odierna opposizione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto. L'opposizione deve essere respinta e, in base al criterio della soccombenza, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA
- con ogni e più ampia riserva di dedurre, produrre ed articolare mezzi di prova nei termini di legge, opponendosi sin d'ora a quelli dedotti e prodotti da controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_2 Pt_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] telematico n. 541/2023 con cui il Tribunale di Ferrara, all'esito del procedimento monitorio portante R.G. n. 1546/2023, ha ingiunto agli attori il pagamento, in favore di in proprio e quale Controparte_1 mandataria di “ , della somma di € 217.854,20, oltre Controparte_2 interessi come da domanda nei limiti del tasso soglia ex L. 108/1996 ed oltre spese del procedimento monitorio.
Pag. 3 In particolare, a fondamento dell'opposizione, gli attori hanno esposto:
− di essersi visti notificare il suddetto titolo, in data 11 luglio 2023
( e in data 24 luglio 2023 ( , in quanto Parte_1 Parte_2 garanti della “GA Servizi Civili e Industriali in liquidazione giudiziale” (nel prosieguo anche solo “GA”) ed in riferimento ai seguenti importi:
a. € 8.685,05 per scoperto di conto corrente n. 10338992, oltre €
2.974,59 per interessi maturati dal 1 gennaio 2022 all'11 maggio
2023;
b. € 51.998,05 per scoperto di conto corrente n. 104983521, oltre €
5.088,26 per interessi maturati dal 1 gennaio 2022 all'11 maggio
2023;
c. € 76.554,11 per residuo mutuo chirografario n. 8724173 di originari € 100.000,00;
d. € 9.948,37 per residuo mutuo chirografario n. 8679362 di originari
€ 24.037,76;
e. € 26.738,82 per residuo mutuo chirografario n. 8396307 di originari € 40.000,00;
f. € 17.320,17 per residuo mutuo chirografario n. 8891443 di originari € 30.000,00;
g. € 26.609,23 per residuo mutuo chirografario n. 8619928 di originari € 30.000,00.
− di essere legittimati a proporre opposizione, in virtù dell'art. 1945 c.c.
e attesa la natura di fideiussione ordinaria (di natura accessoria) della garanzia azionata dalla banca;
− che il contratto di conto corrente n. 10338992, stipulato in data 2 novembre 2004, era nullo – per contrasto con gli artt. 120 T.U.B., 1283
c.c. e 6 della delibera del 9 febbraio 2000 – nella parte in cui Pt_3 prevedeva una clausola di capitalizzazione degli interessi attivi per cui il T.A.N. e il T.A.E. risultavano numericamente identici, coincidendo nell'aliquota dello 0,010%, così da non dare evidenza, come rilevato in giurisprudenza (segnatamente Cass., 18 febbraio 2022, n. 4321 e
Pag. 4 Cass., 3 luglio 2023, n. 18664), di quale fosse la capitalizzazione infrannuale dell'interesse, richiesta dall'art. 3 della citata delibera, con la conseguenza che la capitalizzazione avrebbe operato
“illegittimamente” solo a vantaggio della banca;
− che il contratto di conto corrente n. 104983521 nonché i contratti di apertura di credito di cui ai docc. 2 (di € 5.000,00) e 7 (di €
100.000,00) fasc. monitorio risultavano viziati per mancata indicazione del T.A.E., con conseguente nullità del tasso di interesse praticato ed applicazione di quello sostitutivo ex art. 117, VII comma,
T.U.B.;
− in riferimento al contratto di conto corrente n. 104983521 nonché ai contratti di apertura di credito di cui ai docc. 4 (di € 90.000,00) e 5 (di
€ 100.000,00) fasc. monitorio, che, sulla scorta della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, non era possibile comprendere se la Banca, a seguito della modifica dell'art. 120 T.U.B. ad opera dell'art. 17 bis D.L. 18/2016, avesse cominciato, a far tempo dal 2017, ad addebitare interessi passivi con cadenza annuale (così come prescritto dall'art. 120, II comma, lett. a, T.U.B.) e se vi fosse, dunque, idonea pattuizione che riguardasse gli interessi creditori, dei quali, quindi, non risultava alcuna valida disciplina paritetica;
− in riferimento ai contratti di conto corrente nn. 10338992 e
104983521, che la società opposta aveva addebitato interessi ulteriori calcolati su quelli debitori già maturati, in palese violazione dell'art. 120, II comma, lett. b, T.U.B. e, tra l'altro, senza che GA avesse mai autorizzato l'addebito così come previsto dal n. 2 della citata disposizione;
− ad abundantiam, che dalla documentazione versata in atti non risultava essere stato attuato l'adeguamento contrattuale previsto dall'art. 5 del decreto C.I.C.R., come invece avrebbe dovuto farsi entro la data del 1 ottobre 2016;
− in riferimento ai contratti di mutuo chirografario nn. 8724173,
8679362, 8396307, 8891443 e 8619928, che mentre risultavano indicati il T.A.N., il T.A.E.G. e la tipologia di ammortamento (ovvero
“alla francese” a rata costante), nulla veniva specificato in merito al
Pag. 5 regime finanziario applicato, omissione che, secondo una parte di giurisprudenza, oltre a porsi in contrasto col principio di trasparenza finanziaria ex art. 117 T.U.B., produrrebbe nullità (ex art. 1284, III comma, c.c.) della clausola determinativa degli interessi, con applicazione del tasso sostitutivo (ex art. 117 T.U.B) e obbligo, per la banca, di restituire al mutuatario gli importi addebitati in eccesso;
− che tale ultima questione, invero, risultava al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e che ciò giustificava la sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., appunto richiesta in via preliminare;
− che il contratto di conto corrente n. 10338992 era altresì nullo nella parte in cui, in riferimento alla clausola di c.d. “commissione di massimo scoperto” ivi contenuta, non specificava la misura e la base di computo della commissione in parola;
− in riferimento ai contratti di conto corrente nn. 10338992 e
104983521, che la banca opposta aveva applicato spese e commissioni (in particolare le voci “IMPRENDO ONE: COSTO FISSO”,
“COMMISSIONE SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011585162//CHARGES” e
“COMMISSIONI - PROVVIGIONI – SPESE Ricarca Prepagata Business
Easy”) che, in quanto diverse ed ulteriori rispetto alle uniche consentite dall'art. 117 T.U.B. (cioè la c.d. “commissione di affidamento” per i fidi e la c.d. “commissione di istruttoria veloce” per le ipotesi di “ultrafido” ed “extrafido”) andavano ritenute senza dubbio illegittime;
− che la produzione, in sede monitoria, dei soli estratti conto relativi al periodo successivo al mese di marzo 2021 anziché dall'inizio del rapporto, impediva, in difetto di prova ulteriore, di ritenere provato il credito ingiunto;
− di non concedere, ove richiesta, l'esecuzione provvisoria del titolo opposto, essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta. costituitisi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_1
− in via preliminare, che l'opposizione avversaria non risultava di pronta soluzione, né fondata su prova scritta, ricorrendo così le
Pag. 6 condizioni per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
− sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'avversa opposizione, non potendo i garanti, a fronte di una clausola che preveda il pagamento “a semplice richiesta”, opporre al beneficiario le eccezioni che si fondano sul rapporto principale;
− ancora in via preliminare e relativamente al contratto di conto corrente n. 10338992, la prescrizione della domanda di ripetizione delle competenze, degli interessi e di qualsiasi altra voce che sia stata annotata sul suddetto conto in data anteriore al decennio;
− nel merito, che gli opponenti avevano sottoscritto plurime fideiussioni, sia omnibus (di € 410.000,00 per l'adempimento delle obbligaizoni assunte dall'allora “ ) sia Controparte_3 specifiche (sino ad € 40.000,00, a garanzia di qualsiasi obbligazione derivante dal mutuo chirografario n. 8396307; sino ad € 24.038,00, a garanzia di qualsiasi obbligazione derivante dal mutuo chirografario n. 8679362; sino ad € 100.000,00, a garanzia di qualsiasi obbligazione derivante dal mutuo chirografario n. 8724173; sino ad € 30.000,00, a garanzia di qualsiasi obbligazione derivante dal mutuo chirografario n. 88914432; sino ad € 100.000,00 a garanzia di qualsiasi obbligazione derivante dall'apertura di credito n. 3740490, regolata sul conto corrente n.104983521);
− che controparte non aveva contestato la sussistenza dei rapporti stipulati con la banca creditrice, né la sottoscrizione dei contratti di fideiussione e neppure le somme dei singoli addebiti in linea capitale cosicché, sotto quest'ultimo profilo, avrebbero dovuto assumersi come certi i numeri debitori forniti dalla convenuta-opposta in sede monitoria;
− in ordine all'eccezione di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi contenuta nel contratto di conto corrente n. 10338992, che la stessa risultava infondata posto che la più recente giurisprudenza, discostandosi dal precedente ex adverso invocato, aveva chiarito che, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 120 T.U.B. e 2 e 6 della delibera C.I.C.R. del 2000, tra le condizioni di validità della clausola –
Pag. 7 comunque rispettate nel caso di specie – non rientrava anche quella di necessaria diversità del T.A.N. e del T.A.E. applicati agli interessi attivi;
− ancora sull'eccezione di nullità, che, come sempre ribadito in giurisprudenza, se nel corso del rapporto la banca avesse correttamente capitalizzato gli interessi (attivi e passivi) in conformità del contratto, priva di rilievo sarebbe comunque risultata un'eventuale erronea indicazione del parametro (T.A.N. o T.A.E.G.)
− in ordine all'eccezione di nullità parziale del contratto di conto corrente n. 104983521 nonché dei contratti di apertura di credito di cui ai docc. 2 e 7 fasc. monitorio per mancata indicazione del T.A.E., che anche una tale eccezione non risultava fondata risultando con chiarezza, da tutti i documenti contrattuali, sia il T.A.E.G. (che include anche in T.A.E.) che il T.A.N.;
− sull'avversa eccezione di anatocismo, che, da un lato, come emerge dalle condizioni economiche previste in contratto, la periodicità era stata legittimamente pattuita e applicata e, dall'altro, che le doglianze avversarie, in difetto di supporto documentale, si palesavano inconsistenti e infondate;
− in ordine all'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi, come contenuta nei contratti di mutuo chirografario, per mancata specificazione del regime finanziario applicato, che anch'essa si rivelava pretestuosa avendo la banca fornito, in allegato ai testi contrattuali, un documento di sintesi che – nel pieno rispetto dell'art. 117 T.U.B. – specificava tutte le condizioni di finanziamento (T.A.E.G., importo finanziato, durata, tasso di interesse nominale annuo di ammortamento, parametro di indicizzazione, tasso di mora, tipo di ammortamento e tipo e periodicità delle rate di ammortamento), informazioni che pure si evincevano dai piani di ammortamento prodotti in sede monitoria;
− che, di conseguenza, andava respinta la domanda avversaria di sospensione ex art. 295 c.p.c.;
− in ordine all'eccezione di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto, come contenuta nel contratto di conto corrente n.
Pag. 8 10338992, che la stessa si palesava infondata attesa la determinatezza e determinabilità (ex art. 1346 c.c.) della relativa pattuizione;
− in ordine alla censurata illegittimità di alcune spese e commissioni applicate ai contratti di conto corrente nn. 10338992 e 104983521 che la stessa, oltre a palesarsi del tutto generica (a fronte della mancata specifica contestazione delle singole annotazioni contabili), risultava smentita dalla circostanza per cui quelle voci erano state fatte oggetto di specifica pattuizione;
− in ordine all'eccepita carenza di prova ex art. 634 c.p.c., che la documentazione allegata in sede monitoria era da ritenere senza dubbio sufficiente in quella fase, in quanto a cognizione sommaria, e che tale eccezione era, comunque, da ritenere superata dalla produzione, nel giudizio di opposizione, degli estratti conto e degli scalari dall'inizio del rapporto e sino alla revoca.
In occasione delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi
contro
-dedotto:
− in merito all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte avversa, che la presenza della clausola che preveda un pagamento “a semplice richiesta” non impediva al garante, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, di opporre eccezioni fondate sul rapporto principale qualora con esse si fosse contestata la nullità del contratto base per contrarietà con norme imperative o per illiceità della causa;
− in merito alla dedotta nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, come contenuta nel contratto di conto corrente n.
10338992, che il precedente di merito invocato ex adverso (Trib.
Firenze, 22 maggio 2023, n. 1530), era stato comunque superato dalla stessa Corte di Appello territorialmente competente per distretto
(C.d.A. Firenze, 29 settembre 2022, n. 2134), oltre che dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 3 luglio 2023, n. 18664, la quale ultima, tra l'altro, ai fini della declaratoria di nullità della clausola, ha ritenuto sufficiente l'errata indicazione in contratto di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale, in quanto considerato equivalente ad una “mancata indicazione” del T.A.E.;
Pag. 9 − in merito all'eccepita nullità parziale del contratto di conto corrente n.
104983521 nonché dei contratti di apertura di credito di cui ai docc. 2
e 7 fasc. monitorio per mancata indicazione del T.A.E., che, a dispetto di quanto ex adverso asserito, l'indicazione del T.A.E.G. non poteva ritenersi sufficiente al fine di dedurne il T.A.E., trattandosi di due tipologie di tassi affatto diversi tra di loro e che assolvono a funzioni informative differenti;
− in merito all'eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi, come contenuta nei contratti di mutuo chirografario, per mancata specificazione del regime finanziario applicato che la stessa era senz'altro fondata considerato che, nel caso di specie, la visione delle condizioni praticate o del piano di ammortamento non avrebbe potuto soddisfare le esigenze informative del cliente, specie in riferimento alla tipologia di ammortamento praticato dalla banca
(quello cioè “alla francese”) che implica una capitalizzazione composta degli interessi non specificata in contratto;
− in merito alle ulteriori eccezioni avversarie, che le stesse si palesavano del tutto generiche.
In occasione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta si
è invece limitata ad insistere nelle proprie difese.
Il processo è stato istruito mediante l'espletamento di c.t.u. contabile affidata alla Dott.ssa Persona_1
Terminata l'istruttoria, dopo il deposito di memorie conclusive autorizzate, in occasione dell'udienza del 3 luglio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.
Il Giudice si è dunque riservato il deposito della sentenza nel successivo termine di trenta giorni ex comma 3.
***
1. SULLA LEGITTIMAZIONE DEGLI OPPONENTI A FORMULARE
LE ECCEZIONI DI NULLITA'
Parte attrice ha affermato la legittimità dell'opposizione proposta sotto il profilo della legittimazione ad eccepire – ai sensi dell'art. 1945 c.c. – le
Pag. 10 medesime eccezioni che avrebbe potuto sollevare il debitore principale, trattandosi di contratti di fideiussioni (una omnibus e le altre specifiche).
Sebbene non vi sia contrasto tra le parti in ordine al fatto che la previsione dell'obbligo di adempimento “a prima richiesta” non abbia modificato la natura giuridica del contratto, come chiaramente evincibile dal nomen iuris scelto dalle parti per qualificare il negozio (sul punto cfr.
Cass., 31105/2024) e dalla mancata previsione di impossibilità del garante di sollevare le eccezioni inerenti il rapporto principale1, tuttavia 1 Trib. Ferrara, causa 1901/2022 R.G.: “Deve premettersi che, la valutazione della eventuale nullità della clausola contenuta nell'art. 6 del contratto azionato in sede monitoria, presuppone preliminarmente l'accertamento della natura giuridica del contratto, posto che è pacifica l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. nelle ipotesi di contratti autonomi di garanzia (cfr. Cass., 28 marzo 2017, n. 7883: “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.. Tali contratti, riconducibili allo schema di cui all'art. 1322 c.c., si connotano infatti per una totale assenza di accessorietà della obbligazione assunta dal garante rispetto a quella del debitore principale”). Tale elemento caratterizzante la causa negoziale, qualifica il contratto autonomo di garanzia differenziandolo dalla fideiussione;
ne consegue che, la applicazione delle disposizioni dettate dal codice di rito in materia fideiussoria, incontra il limite delle disposizioni che trovano la loro giustificazione causale nel vincolo di accessorietà, tra le quali certamente rientra l'art. 1957 c.c. Per verificare la natura giuridica del contratto azionato con il decreto ingiuntivo è, dunque, necessario indagare ed interpretare le previsioni negoziali, ovvero verificare l'esistenza della funzione accessoria o meno della garanzia rispetto al debito principale. La lettura del contratto consente di poter affermare che si tratti di un contratto autonomo di garanzia. In primo luogo, ciò deriva dalla previsione di cui all'art. 7 secondo il quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all' di credito, a semplice richiesta scritta, anche in Pt_4 caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. Tale previsione, infatti, comporta l'impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale, poiché diversamente interpretata la clausola, si avrebbe un'inutile Pt_5 Posto che il garante, infatti, assume l'obbligo di pagare a semplice richiesta, secondo lo schema solve et repete, di per sé non potrebbe opporre ragioni per il ritardato pagamento anche nell'ipotesi di opposizione del debitore principale. Ne deriva che la specificazione della clausola, per assumere un significato autonomo ed ulteriore rispetto all'obbligo di pagamento a prima richiesta, deve essere interpretata nel senso dell'impossibilità per il garante di avvalersi delle contestazioni legittimamente sollevabili dal solo debitore, anche successivamente all'adempimento. Come affermato da autorevole dottrina “nell'ipotesi della clausola “anche in caso di opposizione del debitore” emerge la volontà delle parti di impedire al garante la possibilità di far valere le eccezioni del debitore, come detto perfino se lui stesso le abbia già sollevate:
Pag. 11 deve osservarsi come la clausola non consenta ai garanti di formulare qualsiasi eccezione per paralizzare la pretesa dell'istituto bancario.
Diversamente opinando si svuoterebbe il significato stesso della clausola che – benché ritenuta da questo Tribunale vessatoria2 – ha la funzione di si tratta, quindi, di una previsione contrattuale indicativa della volontà delle parti di far sorgere un contratto autonomo di garanzia”. La giurisprudenza di merito dominante è senza dubbio in tal senso (cfr. Trib. Napoli, 10 febbraio 2022 in www.wki.it; Trib. Perugia, 17 settembre 2020; Trib. Bolzano, 21 settembre 2020; Trib. Latina, 6 giugno 2019, n. 1473 in www.lexced.it) così come quella della Suprema Corte (Cass. 18 aprile 2018, n. 9569).
In secondo luogo, ancor più rilevante appare la previsione di cui all'art. 8 del citato contratto a mente del quale: “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Tale previsione svincola l'obbligo del garante rispetto alla validità dell'obbligazione garantita, con ciò manifestando chiaramente la volontà delle parti di non attribuire una valenza accessoria alla garanzia prestata. La giurisprudenza di merito ha confermato l'interpretazione proposta, affermando che tale clausola deroga espressamente all'art. 1939 c.c. e all'art. 1945 c.c., attribuendo al negozio valenza di contratto autonomo di garanzia (cfr. App. Milano, 8 luglio 2020, in www.wki.it). 2 Trib. Ferrara, 10 giugno 2025: “il Giudice, alla prima udienza, ha d'ufficio sollevato l'eccezione di vessatorietà della clausola di pagamento “a prima richiesta”, in forza della quale il fideiussore si impegna a pagare quanto richiesto dal creditore immediatamente e senza possibilità di sollevare eccezioni, salvo poi agire in regresso e far valere eventuali pretese in un momento successivo all'adempimento, secondo la struttura tipica delle clausole cd. “solve et repete”. Analoghe considerazioni – ovvero, in diversa ottica, di corretta interpretazione – dovrebbero poi svilupparsi intorno al sillogismo giurisprudenziale secondo il quale la clausola “a prima richiesta” determinerebbe – in concorso originario o derivato, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola derogatrice dell'art. 1957 c.c. – l'effetto per cui il termine decadenziale previsto dalla disposizione sarebbe connesso alla mera richiesta scritta e non anche all'esercizio dell'azione giudiziaria.
2.2 Al riguardo non risulta ancora essersi consolidata una posizione interpretativa univoca, mancando, peraltro, una pronuncia delle Sezioni Unite sul punto. Secondo un primo orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, richiamato da parte convenuta, la clausola esaminata non è vessatoria, in quanto non priva il fideiussore della possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, bensì si limita a posticipare il momento di esercizio delle eccezioni e a regolare le modalità di escussione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria (Trib. Pavia, n. 1248/2024: “La "semplice richiesta scritta" della banca può reputarsi unicamente sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, come detto, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria, senza incidere sulla facoltà per il fideiussore di sollevare eccezioni. Quale patto solo parzialmente derogativo dell'art. 1957 c.c., in punto di forma della "istanza" da rivolgere, comunque, al debitore (o anche al fideiussore) entro il termine di decadenza stabilito dalla legge, la clausola suddetta non rientrerebbe nell'elenco di quelle che si presumono vessatorie, ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo”). Porterebbe ad aderire alla tesi della non vessatorietà, altresì, la considerazione secondo la quale, trattandosi di una fideiussione, caratterizzata strutturalmente dall'accessorietà rispetto all'obbligazione principale, la clausola in questione non escluderebbe in via definitiva la possibilità per il fideiussore di sollevare le eccezioni relative al rapporto principale, ma ne determinerebbe unicamente una posticipazione temporale, rinviando l'esercizio delle relative difese al momento successivo al pagamento. Di diverso avviso è un secondo orientamento, secondo il quale la clausola di pagamento “a prima richiesta”, qualora inserita in un contratto di fideiussione stipulato tra un consumatore e un professionista, integra una clausola abusiva, ai sensi dell'art. 33, II comma, lett. t), che stabilisce una presunzione di vessatorietà delle clausole che hanno per
Pag. 12 oggetto o l'effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. In particolare, secondo tale ricostruzione (cfr. Trib. Alessandria, n. 2140/2021: “Il Tribunale accerta la vessatorietà anche della clausola di pagamento a prima richiesta, di cui all'art. 7 comma I delle fideiussioni, in quanto limitativa per il consumatore della possibilità di opporre eccezioni (nel caso di specie appunto l'eccezione di decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c.) e dunque rientrante nella definizione di cui all'art. 33 comma 2 lett. t) del codice del consumo”; Trib. Varese, n. 772/2024), la clausola in questione risulta vessatoria in quanto idonea a comprimere significativamente la facoltà del fideiussore-consumatore di opporre eccezioni alla richiesta di immediato adempimento da parte del creditore-professionista, rientrando pertanto nel perimetro applicativo della citata presunzione normativa. In particolare, il Tribunale piemontese ha richiamato un precedente della Suprema Corte che ha implicitamente accertato, seppure in via indiretta, la vessatorietà della clausola di pagamento “a prima richiesta” in un contratto di fideiussione ordinaria, sancendone tale qualifica nel contesto del contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. 5423/2022: “In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni”). La Corte di Cassazione, pur non affrontando espressamente il tema nel contesto di un contratto di fideiussione, ha riconosciuto – in modo ancora più penetrante - che in un contratto autonomo di garanzia la clausola “a prima richiesta”, nella misura in cui limita o esclude la possibilità per il consumatore di opporre eccezioni, può integrare una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33, II comma lett. t), e come tale risultare nulla. Pertanto, è ragionevole concludere, con un argomento a fortiori, che tale clausola certamente debba ritenersi vessatoria nel contesto di una fideiussione tipica, ove essa è solo una clausola aggiuntiva e non strettamente funzionale alla causa concreta del contratto atipico. Significativa sul punto anche una dettagliata e persuasiva ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 140 octies, V comma d.lgs. 206/2005, del Tribunale di Torino (Tribunale Torino, 15 marzo 2024), il quale, giustificando l'irrilevanza dei limiti sostanziali e limiti processuali nel contesto di tutela del consumatore – posto che lo squilibrio prescinde dal profilo sostanziale o processuale che lo genera - ha riconosciuto espressamente la natura vessatoria della clausola in esame (vessatorietà per altro riconosciuta dalla stessa . CP_4 2.3 La vessatorietà ricorre, dunque, non solo in relazione alla lett. t), ma in ultima analisi anche sotto il profilo generale dell'art. 33, I comma perché determina “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Anzitutto il presente Tribunale ricorda che il giudizio di vessatorietà non può esaurirsi in una valutazione astratta della singola clausola, bensì deve svolgersi secondo un apprezzamento concreto dello squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dall'intero rapporto contrattuale, tenendo conto altresì “della natura dei beni i servizi oggetto del contratto, di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione dello stesso e di tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende” (art. 4, Direttiva 93/13/CEE). In tale prospettiva, l'analisi della vessatorietà impone di effettuare una valutazione globale dell'assetto di diritti e obblighi complessivamente realizzato dal regolamento contrattuale e, nel caso di specie, di valutare il combinato disposto tra la clausola di pagamento “a prima richiesta” e la previsione che consente al creditore di conservare la garanzia fideiussoria attraverso una semplice richiesta scritta stragiudiziale, già richiamata nei passaggi precedenti.
Pag. 13 L'effetto cumulativo di tali previsioni determina una situazione di squilibrio contrattuale particolarmente gravoso per il fideiussore-consumatore in quanto, in primo luogo, si ritrova potenzialmente vincolato a tempo indeterminato nei confronti della banca, potendo quest'ultima far dipendere la maturazione del credito – e con esso l'aggravio della posizione debitoria connessa all'incremento degli interessi moratori convenzionalmente previsti - esclusivamente dalla volontà del creditore, essendo sufficiente, per impedire l'effetto decadenziale il semplice invio di un atto stragiudiziale. Ciò oltretutto, riducendo, il più delle volte, le possibilità di recuperare dal debitore principale non escusso il credito, posto che l'inadempimento di quest'ultimo è spesso connesso (e sintomatico) alla progressiva maturazione di uno stato di crisi o di insolvenza. Il tutto non compensato da alcun vantaggio contrattuale posto a favore del consumatore.
2.4 Né, sul piano ermeneutico, deve trascurarsi che tutte le pronunce della Corte di Cassazione che hanno trattato il tema si fondano sull'applicazione dell'art. 1363 c.c., che rimanda alla volontà delle parti e alla necessità di leggere la singola clausola alla luce dell'intero regolamento contrattuale, ma non si riferiscono a fideiussioni prestate da un consumatore nei confronti di un professionista (cfr. Cass. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”; Cass., 660/2025, Cass., 7159/2025, Cass. 13078/2008). Trattasi, infatti, di cause nelle quali alternativamente erano coinvolte solo persone giuridiche, quali società o enti pubblici, oppure, pur trattandosi di persone fisiche, avevano prestato fideiussione nel contesto dello svolgimento di una attività professionale e di cause antecedenti il superamento della teoria del “professionista di rimbalzo” (superamento avvenuto con la sentenza Cass. 747/2020, di recepimento delle indicazioni della Corte di Giustizia, in forza della quale deve ritenersi consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”). Chiarita la cornice all'interno della quale si è formata la giurisprudenza di legittimità citata, è facile e congruente richiamare l'attenzione sul diverso criterio ermeneutico al quale deve fare ricorso il Giudice nell'ipotesi di contratto di fideiussione concluso tra consumatore e professionista: non quello codicistico, bensì quello di cui all'art. 35, II comma, del Codice del Consumo: “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore”. Ne deriva allora che, anche se non si ritenesse la clausola “a prima richiesta” come una clausola nulla, l'interpretazione conforme alla tutela consumeristica imporrebbe di escludere che dalla clausola – solve et repete – possa anche derivarsi la sufficienza della missiva scritta per impedire l'effetto decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., piuttosto che dall'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del debitore principale. Come detto, nel caso di specie, non si tratta neppure di esaminare il contenuto della clausola in sé, quanto di inferire gli ulteriori effetti prodotti dalla stessa, effetti che, come detto, sono stati rinvenuti dalla S.C. attraverso un richiamo alle norme di interpretazione del contratto del codice civile e finalizzato ad attribuire un significato alla volontà delle parti, ma che, nel caso di rapporti tra professionista e consumatore, non possono che fondarsi sul criterio interpretativo citato: quello più favorevole al consumatore. Nel caso di specie tale “occhiale” non può che inferire dall'obbligo di pagamento a prima richiesta la permanenza degli effetti protettivi decadenziali di cui all'art 1957 c.c., con obbligo del creditore di esercitare l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale per non far maturare la decadenza posta a garanzia del consumatore. Incidentalmente, si rileva altresì la non condivisibile applicazione del principio più volte richiamato della Suprema Corte in relazione ad un contratto in cui l'art. 1957 c.c. sia stato
Pag. 14 obbligare il garante all'adempimento, pur consentendo successivamente l'eventuale recupero delle somme versate indebitamente, secondo lo schema del solve et repete.
La differenza con il contratto autonomo di garanzia si coglie proprio nella fase successiva all'adempimento – allorché solo nella fideiussione è consentito, in un secondo momento, sollevare tutte le eccezioni che potrebbe formulare il debitore principale – non anche nella fase antecedente.
La circostanza è particolarmente rilevante perché mentre le eccezioni inerenti profili di nullità contrattuale possono essere fatte valere sine die, la domanda di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., soggiace al termine prescrizionale decennale.
Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha avuto più volte modo di precisare che il limite al divieto di sollevare eccezioni – sia nella fideiussione “a prima richiesta”, sia nel contratto autonomo di garanzia –
è superato da eventuali nullità di clausole contrattuali derivanti dalla violazione di norme di ordine pubblico (cfr. Cass., n. 371/2018: “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne
consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta”; conf. Cass.,
10786/2024).
Occorre, pertanto, verificare, rispetto alle eccezioni formulate dalla parte opponente quali siano riconducibili ad ipotesi di nullità virtuali.
espressamente derogato ed applicato ex post solo a seguito della dichiarazione di nullità della clausola vessatoria. Appare, infatti, del tutto illogico ricostruire una volontà negoziale di attribuzione degli effetti della clausola “a prima richiesta” connessa alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. – ovvero la sufficienza della richiesta scritta per eludere l'effetto decadenziale - allorché quest'ultima disposizione era stata dalle parti espressamente derogata”.
Pag. 15 2. SULLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE
DEGLI INTERESSI PER MANCATA INDICAZIONE DEL REGIME
FINANZIARIO NEI MUTUI CONCESSI DALLA BANCA.
Il profilo di nullità dedotto è stato allegato allorché vi era un contrasto giurisprudenziale rimesso alle Sezioni Unite, le quali hanno rigettato la prospettazione attorea (Cass., S.U. 15130/2024: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è
causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; conf., Cass.,
1167/2025: “non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è
stato interamente onorato. Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento
«alla francese» standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse “a tasso fisso, si esclude che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo.
L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto, fra l'altro, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c., che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale (Cass., SU, n. 15130/2024)”).
Pag. 16 Diligentemente la parte attrice non ha insistito sul profilo, prendendo atto dell'indirizzo nomofilattico, sebbene criticando l'ottica interpretativa seguita dalla Corte.
3. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 120 T.U.B., 1283 C.C. E 6
DELLA DELIBERA C.I.C.R. DEL 9 FEBBRAIO 2000
In relazione al conto esaminato – c/c 10338992 – il consulente tecnico d'ufficio ha avuto modo di riscontrare la mancanza di reciprocità della capitalizzazione trimestrale (“a fronte della previsione di: “Tasso creditore - nominale annuo 0,010% - effettivo annuo 0,010%” vi è l'indicazione di “Tasso debitore per utilizzi oltre allo scoperto oltre la disponibilità esistente - nominale annuo 13,450% -
effettivo annuo 14,144%”. Si può pertanto affermare che il caso in esame rientra fra le ipotesi previste dalla Corte con la sentenza n. 4321/2022 e si è proceduto al ricalcolo del conto corrente in esame in regime di capitalizzazione semplice, come espressamente previsto dal quesito”).
Si tratta di una nullità riscontrata dalla Suprema Corte in relazione agli artt. 120 TUB, 1283 c.c. e art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, riconducibile al divieto di anatocismo (cfr. Cass., 4321/22: “la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio
2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”; Cass, 18644/2023; Cass., 10775/2024) e come tale alle ipotesi di nullità virtuale per violazione di norma imperativa, in quanto tale legittimamente eccepibile anche dal fideiussore “a prima richiesta”.
Gli interessi capitalizzati in violazione del divieto di anatocismo sono stati quantificati dall'ausiliario del Giudice in € 41.192,71.
Pag. 17 Significativo il rilievo che il consulente tecnico di parte convenuta- opposta non abbia effettuato alcuna contestazione sulle valutazioni operate dal ctu.
4. SULLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI COMMISSIONE DI
MASSIMO SCOPERTO.
Anche questo profilo è stato riscontrato dal CTU: “Commissione sul
Massimo Scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”. Questa generica formulazione non permette di determinare con esattezza l'importo del relativo onere in quanto manca l'indicazione del criterio che sarà utilizzato dall'Istituto di credito per il calcolo delle somme a tale titolo richieste e la relativa pattuizione è pertanto da considerare nulla”: tale elemento inciderebbe per € 577,43.
Si tratta dell'applicazione di un costante insegnamento della Suprema
Corte a mente del quale “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass., 19825/2022).
Tuttavia, trattandosi di nullità per indeterminatezza dell'oggetto non si rientra nelle ipotesi summenzionate, risultando pertanto l'eccezione di parte attrice – benché fondata nel merito – non esaminabile in questa sede.
5. SULLA ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DI SPESE E COMMISSIONI
Tale profilo non è riconducibile al concetto di eccezione di nullità, traducendosi di fatto nella generica contestazione della domanda giudiziale sotto il profilo della quantificazione del credito.
Spetta infatti all'attore sostanziale-creditore, a fronte della contestazione del convenuto sostanziale-debitore, la prova del credito in tutte le sue componenti.
Pag. 18 La affermazione dell'errato calcolo nella determinazione del credito legittima pertanto l'autorità giudiziaria alla disamina dei profili delineati.
Anche sotto questo aspetto il consulente tecnico d'ufficio ha avuto modo di verificare “molti addebiti di oneri e spese che non trovano espressa pattuizione, per un importo complessivo di € 19.514,39”.
6. SUI LIMITI DI RILEVAZA DELLE ECCEZIONI
Posto che i fideiussori sono tenuti al pagamento del debito, ma non hanno specularmente alcun diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate, non potendo formulare una domanda riconvenzionale restitutoria ovvero un'eccezione di compensazione giudiziale rispetto al credito maturato dal debitore principale, gli accertamenti operati dal ctu sul conto corrente c/c 10338892 – rispetto al quale risulterebbe “un saldo finale attivo riconteggiato all'11/05/2023 pari ad € 22.980,42. La differenza rispetto al saldo negativo di € 8.685,05” può essere valorizzata in questa sede esclusivamente nei limiti di detrazione dell'importo richiesto dall'istituto bancario in sede monitoria
(€ 8.685,05, oltre ad € 2.974,59 a titolo di interessi), potendo richiedere il pagamento del saldo attivo esitato dal ricalcolo formalizzato dal CTU solo la il debitore (creditore) principale.
All'esito delle considerazioni che precedono e vista la possibilità di elidere dal debito richiesto dall'istituto di credito solo le poste passive, deve revocarsi il decreto ingiuntivo e condannare gli odierni opponenti al pagamento di € 206.194,56 (€ 217.854,20-8.685,05-2.974,59), oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo (posto che con la apertura della liquidazione giudiziale tutti i rapporti contrattuali si sono risolti, prima del deposito della domanda giudiziale, non potendosi ritenere ricadenti tali contratti nell'art. 172 CCII, e non è possibile applicare i tassi ivi previsti).
Pag. 19 7. SULLE SPESE DI LITE
L'accertata fondatezza delle doglianze attoree giustifica il fatto di porre tutte le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della convenuta-opposta.
Quanto alle spese di lite si ritiene debbano essere compensate integralmente, alla luce della parziale fondatezza dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione degli importi dovuti, in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite (Cass.,
32061/2022: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Deve altresì valorizzarsi il fatto dell'intervenuto assestamento della posizione della Suprema Corte a Sezioni Unite – in relazione al c.d.
“mutuo alla francese - solo dopo la introduzione del giudizio e il corretto comportamento attoreo che ha desistito sul punto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
2036/2023 R.G.:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo telematico n. 541/2023 emesso dal
Tribunale di Ferrara in data 30 giugno 2023 (pubblicato il 3 luglio
2023);
2) CONDANNA e in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1
Pag. 20 pagamento di € 206.194,56, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della notifica del decreto ingiuntivo al saldo, a favore della in proprio e Controparte_1
quale mandataria di “ ; Controparte_2
3) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della in proprio e quale mandataria di Controparte_1
“ , con obbligo di rifusione di quanto anticipato Controparte_2
dagli attori opponenti;
4) DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Ferrara, il 18 luglio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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