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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 P.IVA_1
IA e dell'avv. RIGHI ELISA, elettivamente domiciliata in VIA SAN GERVASIO 10 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI IA
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ONORATO
[...] P.IVA_2
AT e dell'avv. TOLONE ANTONIO, elettivamente domiciliata in presso il difensore avv.
ONORATO AT
CONVENUTA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_4 C.F._1
(C.F. CP_5 C.F._2
C.F. Controparte_6 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 6 Le parti costituite concludono come da verbale dell'udienza del 31.10.2025:
“I procuratori delle parti rappresentano che nel frattempo la compagnia di assicurazione ha provveduto al pagamento dell'intero importo garantito pari a € 116.000,00 come da contabile depositata che deposita anche in copia cartacea;
chiedono pertanto congiuntamente che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate nel rapporto tra Parte_1
e .
[...] CP_1
A questo punto l'Avv. Rossi per la società assicuratrice attrice insiste per la domanda di condanna del
e dei coobbligati in solido ossia per per CP_2 Controparte_3 [...]
, e , in solido tra loro, al rimborso di tutte le CP_4 CP_5 Controparte_6 somme versate ad per capitale, interessi e spese, rimossa ogni eccezione ai sensi dell'art. 6 di CP_1 polizza.”
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato d'ora in poi anche Parte_1 solo ) conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
Controparte_7
(d'ora in poi anche solo , d'ora in poi, anche solo
[...] CP_1 Controparte_2 il ), , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, esponendo:
[...]
- che in data 3 ottobre 2021, su richiesta di aveva emesso la polizza Controparte_2 fideiussoria n. 2027015909282, con cui si era resa garante in favore di delle eventuali CP_1 inadempienze nell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi dell'impianto di Via
Bargellina n. 4/A a Valsamoggia (BO), fino alla concorrenza di € 116.000,00;
- che con allegata “Dichiarazione di Fideiussione” , , Controparte_4 Persona_1
, e la società CP_5 Persona_2 Controparte_6 Controparte_3 avevano assunto, in via solidale con il tutti gli obblighi
[...] Controparte_2 dipendenti dalla stipulazione della polizza fideiussoria;
- che in data 29 settembre 2023 aveva chiesto l'escussione della polizza fideiussoria per CP_1
l'intero importo garantito di € 116.000,00, affermando, a sostegno della richiesta, di aver revocato al l'autorizzazione a svolgere l'attività di recupero rifiuti legnosi a seguito di reiterate CP_2 condotte inadempienti;
- che essa istante, in risposta, aveva sottolineato che l'oggetto della polizza garantiva le sole spese pagina 2 di 6 necessarie alla bonifica e alle eventuali operazioni di smaltimento e ripristino, che potevano avere costi ben inferiori al massimale di polizza, e di conseguenza aveva richiesto all'ente di indicare l'importo necessario per tali attività;
- che nel frattempo il aveva inoltrato comunicazione con cui l'aveva diffidata dal CP_2 consentire l'escussione della garanzia, contestando gli addebiti di inadempimento ricevuti da CP_1 ed evidenziando che, comunque, l'ente non aveva titolo per pretendere sic et simpliciter il pagamento nel limite massimo di polizza, risultando suo onere quantificare e dimostrare l'entità finanziaria del presunto danno;
- che, con comunicazione del 12 dicembre 2023, la stessa aveva riconosciuto la mancanza di CP_1 correlazione tra l'importo escusso ed i costi di ripristino del sito, assumendo il generico impegno a restituire le somme eccedenti quelle effettivamente versate a copertura delle operazioni di smaltimento dei rifiuti.
Sulla base di tali premesse deduceva la manifesta illegittimità della Parte_1 richiesta di escussione della fideiussione e sollevava l'exceptio doli “per l'evidente ragione che la riconosciuta mancanza di correlazione tra importo escusso e costi di ripristino del sito (integrava) un'ipotesi paradigmatica di abusiva escussione della garanzia”.
L'attrice chiedeva quindi, in via principale, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, abusività ed estraneità all'oggetto di polizza della richiesta di escussione di con il rigetto di ogni CP_1 domanda di pagamento eventualmente proposta;
in subordine, per il caso di riconosciuto diritto all'escussione della polizza fideiussoria, anche in forza di un titolo non definitivo, ma comunque provvisoriamente esecutivo, chiedeva la condanna degli altri convenuti, in solido tra loro, a rimborsarle tutte le somme versate ad per capitale, interessi e spese, rimossa ogni eccezione e, in ogni CP_1 caso, anche a titolo di surroga della Compagnia nei diritti di in ogni caso, chiedeva la CP_1 condanna del e dei coobbligati, in solido tra loro, a garanzia del credito Controparte_2 restitutorio, a costituire in pegno presso un deposito in contanti o titoli di Parte_1
Stato per l'ammontare di euro 116.000,00.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, deducendo: Controparte_1
- che, in base alle condizioni di polizza, era tenuta a versare a Parte_1 semplice richiesta l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del contraente pagina 3 di 6 nei limiti della somma garantita ed entro il termine di 30 giorni Controparte_2 decorrente dall'adozione della delibera/determinazione motivata con cui veniva stabilita la revoca dell'autorizzazione all'attività di smaltimento dei rifiuti (cfr. appendice all'Allegato C, art. 5, della polizza);
- che tale determinazione era stata adottata in data 19 settembre 2023 (DET-AMB-2023-4802), a causa dell'insistente inottemperanza di ai provvedimenti e alle diffide con cui Controparte_2 gli era stato ordinato di rimuovere 925 mc di rifiuti di diversa natura, costituiti da rifiuti a base legnosa, rifiuti misti a prevalenza legnosa, sfalci e potature da giardini e parchi, rifiuti metallici nonché scarti di attività agroindustriale costituiti da fondi di caffè;
- che in data 2 ottobre 2023 era stata richiesta ad l'escussione della Parte_1 polizza per l'importo in essa garantito, in conformità a quanto sancito dall'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione e della delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1991/2003;
- che, con comunicazione ricevuta in data 11 ottobre 2023, l'attrice aveva risposto di non essere disposta a corrispondere la somma complessiva indicata nella polizza, eccependo che l'oggetto era esteso alle sole spese di bonifica e alle eventuali operazioni di smaltimento e ripristino dell'area e che,
a tal fine, occorreva che la somma escussa fosse specificatamente quantificata;
- che con replica del 13 dicembre 2023 era stata rinnovata la richiesta di escussione per l'intero, con l'ulteriore precisazione che, nel caso le somme pagate dall'assicuratrice fossero risultate totalmente o parzialmente non dovute, si sarebbe provveduto a restituire la differenza;
- che con comunicazioni del 21 dicembre 2023 e del 10 gennaio 2024 Controparte_2 sulla base di infondate ed indimostrate ragioni, aveva contestato il credito;
- che le aree afferenti all'impianto del erano state poste sotto sequestro in data 15 aprile CP_2
2022, come dettagliatamente illustrato dal rapporto del 19 aprile 2022 dei Carabinieri per la Tutela ambientale.
proseguiva evidenziando che la polizza rientrava nel novero delle garanzie autonome, in CP_1 quanto tali caratterizzate dall'assenza di accessorietà rispetto all'obbligazione principale;
eccepiva l'infondatezza della domanda di accertamento, evidenziando che la fideiussione era “a prima richiesta”
e che tanto l'interpretazione sistematica quanto la causa della garanzia deponevano a favore della piena legittimità della richiesta di escussione;
precisava, poi, che anche l'exceptio doli era stata sollevata infondatamente;
e concludeva, pertanto, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attrice e in via riconvenzionale che venisse dichiarato il proprio diritto a ricevere la somma di € 116.000,00 e che pagina 4 di 6 l'attrice venisse condannata al relativo pagamento in proprio favore, oltre interessi sino al saldo effettivo, ovvero, in via di estremo subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta secondo giustizia.
3.
All'udienza di prima comparizione del 5 settembre 2024, rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 28 novembre 2024, quando, pendenti trattative, veniva fissata nuova udienza per i medesmi incombenti
All'udienza del 31 ottobre 2025, mutato il giudice le parti costituite concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
4.
Preliminarmente va osservato che all'udienza del 31 ottobre 2025 le parti hanno dato atto che nel frattempo la compagnia di assicurazione ha provveduto al pagamento dell'intero importo garantito pari ad € 116.000,00 (come da contabile depositata) ed hanno concordemente chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate nel rapporto tra Parte_1
e CP_1
4.1
Orbene, avendo le parti dato atto di tale pagamento e, quindi, del venir meno dell'interesse ad una pronuncia sul merito, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, e non essendovi ragioni per non accedere a tale richiesta, va dichiarata – conformemente alle conclusioni delle parti stesse – la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte reciprocamente dalle predette parti, con la compensazione integrale delle spese processuali tra le stesse
(come richiesto).
5.
La causa va, per contro, rimessa sul ruolo – relativamente al rapporto processuale tra l'attrice e gli altri convenuti – come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere – nel rapporto processuale tra l'attrice Parte_1
pagina 5 di 6 e la convenuta Parte_1 Controparte_8
– in ordine alla domanda proposta in via
[...] principale dall'attrice ed alle domande proposte dalla predetta convenuta in via riconvenzionale, e dichiara altresì integralmente compensate tra le predette parti le spese processuali;
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo – relativamente alle domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e – come da separata ordinanza in pari CP_4 CP_5 Controparte_6 data, per la prosecuzione del giudizio
Bologna, così deciso il 30 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2735/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 P.IVA_1
IA e dell'avv. RIGHI ELISA, elettivamente domiciliata in VIA SAN GERVASIO 10 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. ROSSI IA
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ONORATO
[...] P.IVA_2
AT e dell'avv. TOLONE ANTONIO, elettivamente domiciliata in presso il difensore avv.
ONORATO AT
CONVENUTA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_4 C.F._1
(C.F. CP_5 C.F._2
C.F. Controparte_6 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 6 Le parti costituite concludono come da verbale dell'udienza del 31.10.2025:
“I procuratori delle parti rappresentano che nel frattempo la compagnia di assicurazione ha provveduto al pagamento dell'intero importo garantito pari a € 116.000,00 come da contabile depositata che deposita anche in copia cartacea;
chiedono pertanto congiuntamente che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate nel rapporto tra Parte_1
e .
[...] CP_1
A questo punto l'Avv. Rossi per la società assicuratrice attrice insiste per la domanda di condanna del
e dei coobbligati in solido ossia per per CP_2 Controparte_3 [...]
, e , in solido tra loro, al rimborso di tutte le CP_4 CP_5 Controparte_6 somme versate ad per capitale, interessi e spese, rimossa ogni eccezione ai sensi dell'art. 6 di CP_1 polizza.”
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato d'ora in poi anche Parte_1 solo ) conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
Controparte_7
(d'ora in poi anche solo , d'ora in poi, anche solo
[...] CP_1 Controparte_2 il ), , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, esponendo:
[...]
- che in data 3 ottobre 2021, su richiesta di aveva emesso la polizza Controparte_2 fideiussoria n. 2027015909282, con cui si era resa garante in favore di delle eventuali CP_1 inadempienze nell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi dell'impianto di Via
Bargellina n. 4/A a Valsamoggia (BO), fino alla concorrenza di € 116.000,00;
- che con allegata “Dichiarazione di Fideiussione” , , Controparte_4 Persona_1
, e la società CP_5 Persona_2 Controparte_6 Controparte_3 avevano assunto, in via solidale con il tutti gli obblighi
[...] Controparte_2 dipendenti dalla stipulazione della polizza fideiussoria;
- che in data 29 settembre 2023 aveva chiesto l'escussione della polizza fideiussoria per CP_1
l'intero importo garantito di € 116.000,00, affermando, a sostegno della richiesta, di aver revocato al l'autorizzazione a svolgere l'attività di recupero rifiuti legnosi a seguito di reiterate CP_2 condotte inadempienti;
- che essa istante, in risposta, aveva sottolineato che l'oggetto della polizza garantiva le sole spese pagina 2 di 6 necessarie alla bonifica e alle eventuali operazioni di smaltimento e ripristino, che potevano avere costi ben inferiori al massimale di polizza, e di conseguenza aveva richiesto all'ente di indicare l'importo necessario per tali attività;
- che nel frattempo il aveva inoltrato comunicazione con cui l'aveva diffidata dal CP_2 consentire l'escussione della garanzia, contestando gli addebiti di inadempimento ricevuti da CP_1 ed evidenziando che, comunque, l'ente non aveva titolo per pretendere sic et simpliciter il pagamento nel limite massimo di polizza, risultando suo onere quantificare e dimostrare l'entità finanziaria del presunto danno;
- che, con comunicazione del 12 dicembre 2023, la stessa aveva riconosciuto la mancanza di CP_1 correlazione tra l'importo escusso ed i costi di ripristino del sito, assumendo il generico impegno a restituire le somme eccedenti quelle effettivamente versate a copertura delle operazioni di smaltimento dei rifiuti.
Sulla base di tali premesse deduceva la manifesta illegittimità della Parte_1 richiesta di escussione della fideiussione e sollevava l'exceptio doli “per l'evidente ragione che la riconosciuta mancanza di correlazione tra importo escusso e costi di ripristino del sito (integrava) un'ipotesi paradigmatica di abusiva escussione della garanzia”.
L'attrice chiedeva quindi, in via principale, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità, abusività ed estraneità all'oggetto di polizza della richiesta di escussione di con il rigetto di ogni CP_1 domanda di pagamento eventualmente proposta;
in subordine, per il caso di riconosciuto diritto all'escussione della polizza fideiussoria, anche in forza di un titolo non definitivo, ma comunque provvisoriamente esecutivo, chiedeva la condanna degli altri convenuti, in solido tra loro, a rimborsarle tutte le somme versate ad per capitale, interessi e spese, rimossa ogni eccezione e, in ogni CP_1 caso, anche a titolo di surroga della Compagnia nei diritti di in ogni caso, chiedeva la CP_1 condanna del e dei coobbligati, in solido tra loro, a garanzia del credito Controparte_2 restitutorio, a costituire in pegno presso un deposito in contanti o titoli di Parte_1
Stato per l'ammontare di euro 116.000,00.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, deducendo: Controparte_1
- che, in base alle condizioni di polizza, era tenuta a versare a Parte_1 semplice richiesta l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del contraente pagina 3 di 6 nei limiti della somma garantita ed entro il termine di 30 giorni Controparte_2 decorrente dall'adozione della delibera/determinazione motivata con cui veniva stabilita la revoca dell'autorizzazione all'attività di smaltimento dei rifiuti (cfr. appendice all'Allegato C, art. 5, della polizza);
- che tale determinazione era stata adottata in data 19 settembre 2023 (DET-AMB-2023-4802), a causa dell'insistente inottemperanza di ai provvedimenti e alle diffide con cui Controparte_2 gli era stato ordinato di rimuovere 925 mc di rifiuti di diversa natura, costituiti da rifiuti a base legnosa, rifiuti misti a prevalenza legnosa, sfalci e potature da giardini e parchi, rifiuti metallici nonché scarti di attività agroindustriale costituiti da fondi di caffè;
- che in data 2 ottobre 2023 era stata richiesta ad l'escussione della Parte_1 polizza per l'importo in essa garantito, in conformità a quanto sancito dall'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione e della delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1991/2003;
- che, con comunicazione ricevuta in data 11 ottobre 2023, l'attrice aveva risposto di non essere disposta a corrispondere la somma complessiva indicata nella polizza, eccependo che l'oggetto era esteso alle sole spese di bonifica e alle eventuali operazioni di smaltimento e ripristino dell'area e che,
a tal fine, occorreva che la somma escussa fosse specificatamente quantificata;
- che con replica del 13 dicembre 2023 era stata rinnovata la richiesta di escussione per l'intero, con l'ulteriore precisazione che, nel caso le somme pagate dall'assicuratrice fossero risultate totalmente o parzialmente non dovute, si sarebbe provveduto a restituire la differenza;
- che con comunicazioni del 21 dicembre 2023 e del 10 gennaio 2024 Controparte_2 sulla base di infondate ed indimostrate ragioni, aveva contestato il credito;
- che le aree afferenti all'impianto del erano state poste sotto sequestro in data 15 aprile CP_2
2022, come dettagliatamente illustrato dal rapporto del 19 aprile 2022 dei Carabinieri per la Tutela ambientale.
proseguiva evidenziando che la polizza rientrava nel novero delle garanzie autonome, in CP_1 quanto tali caratterizzate dall'assenza di accessorietà rispetto all'obbligazione principale;
eccepiva l'infondatezza della domanda di accertamento, evidenziando che la fideiussione era “a prima richiesta”
e che tanto l'interpretazione sistematica quanto la causa della garanzia deponevano a favore della piena legittimità della richiesta di escussione;
precisava, poi, che anche l'exceptio doli era stata sollevata infondatamente;
e concludeva, pertanto, chiedendo in via principale il rigetto della domanda attrice e in via riconvenzionale che venisse dichiarato il proprio diritto a ricevere la somma di € 116.000,00 e che pagina 4 di 6 l'attrice venisse condannata al relativo pagamento in proprio favore, oltre interessi sino al saldo effettivo, ovvero, in via di estremo subordine, al pagamento della diversa somma ritenuta secondo giustizia.
3.
All'udienza di prima comparizione del 5 settembre 2024, rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla convenuta e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 28 novembre 2024, quando, pendenti trattative, veniva fissata nuova udienza per i medesmi incombenti
All'udienza del 31 ottobre 2025, mutato il giudice le parti costituite concludevano come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
4.
Preliminarmente va osservato che all'udienza del 31 ottobre 2025 le parti hanno dato atto che nel frattempo la compagnia di assicurazione ha provveduto al pagamento dell'intero importo garantito pari ad € 116.000,00 (come da contabile depositata) ed hanno concordemente chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate nel rapporto tra Parte_1
e CP_1
4.1
Orbene, avendo le parti dato atto di tale pagamento e, quindi, del venir meno dell'interesse ad una pronuncia sul merito, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, e non essendovi ragioni per non accedere a tale richiesta, va dichiarata – conformemente alle conclusioni delle parti stesse – la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande proposte reciprocamente dalle predette parti, con la compensazione integrale delle spese processuali tra le stesse
(come richiesto).
5.
La causa va, per contro, rimessa sul ruolo – relativamente al rapporto processuale tra l'attrice e gli altri convenuti – come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere – nel rapporto processuale tra l'attrice Parte_1
pagina 5 di 6 e la convenuta Parte_1 Controparte_8
– in ordine alla domanda proposta in via
[...] principale dall'attrice ed alle domande proposte dalla predetta convenuta in via riconvenzionale, e dichiara altresì integralmente compensate tra le predette parti le spese processuali;
2) dispone la rimessione della causa sul ruolo – relativamente alle domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e – come da separata ordinanza in pari CP_4 CP_5 Controparte_6 data, per la prosecuzione del giudizio
Bologna, così deciso il 30 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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