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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa MA Casale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4865/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale” e vertente
TRA
, C.F.: e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleone Fimiani CodiceFiscale_2
(C.F.: ) e dall'avv. Matteo Raffaele Fimiani( CodiceFiscale_3 [...]
), giusta mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente C.F._4
domiciliati come in atti;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del suo Legale Rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Controparte_2
Volino (C.F. ), giusta procura speciale rilasciata su foglio CodiceFiscale_5
separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Persona_1
fase della precisazione delle conclusioni.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
Part convenivano dinanzi al Tribunale di Avellino e la CP_3 CP_1
deducendo di essere cointestatari del conto corrente distinto dal numero 2623940, acceso presso la - Filiale di OL (AV). Esponevano che nel corso CP_1
degli anni 2018, 2019 e 2020 avevano sottoscritto quindici titoli per contanti, con una spesa di Euro 74.474,10 e che le operazioni di acquisto e di rinnovo dei titoli venivano operate presso la di OL su consiglio e tramite il dipendente di detta CP_4
banca , il quale convinceva gli attori esponendo loro che si trattava di Parte_4
titoli destinati ai soli dipendenti della banca, a loro familiari ed a pochissimi clienti già fidelizzati, che non presentavano alcun rischio per il capitale investito ed erano produttivi di interessi e liquidabili in qualsiasi momento.
L'importo per l'acquisto dei titoli, veniva prelevato dal conto corrente e per ogni titolo acquistato o rinnovato il Sig. rilasciava la ricevuta con modulo Parte_4
dell'istituto di credito e sulla ricevuta venivano riportati l'operazione CP_1
finanziaria, il tasso di interesse, la somma versata, il timbro della banca, la data di emissione, la scadenza e la firma del cassiere. Alla scadenza dei titoli il Parte_4
invitava gli attori (spesso anche con messaggi WhatsApp), a recarsi presso la
[...]
, per il rinnovo dei titoli e nella circostanza del rinnovo il , oltre Controparte_5 Pt_4 a rilasciare una nuova ricevuta, consegnava loro, per ogni singolo titolo acquistato o rinnovato, un promemoria scritto a mano ove riportava la cifra investita e la data di scadenza del titolo mentre gli interessi maturati per ogni titolo acquistato venivano corrisposti contestualmente al rinnovo del titolo che il provvedeva a versare Pt_4
per contanti sul conto corrente intestato ai coniugi . Gli attori precisavano che l'acquisto e il rinnovo dei titoli avveniva sempre nei locali della filiale di CP_1
OL.
Senonchè, avendo appreso in data 27.03.2021 attraverso i giornali e la televisione di una truffa subita da diversi clienti della - filiale di OL , dopo aver CP_1
cercato inutilmente di mettersi in contratto con il Sig. , si recavano Parte_4
presso la - filiale di OL - dove veniva informata dalla Direttrice della Filiale, CP_1
dr.ssa , dopo un attento esame della documentazione e dei titoli, Persona_2
che gli stessi non erano stati emessi dal Sistema Bancario, con conseguente loro perdita di € 74,474,10 e pertanto presentavano ai Carabineri di Montoro (AV) una denuncia - querela nei confronti del . Parte_4
Ritenuta da parte attrice la responsabilità della convenuta per fatto illecito del CP_1
proprio dipendente formulavano alla stessa richiesta di risarcimento del danno pari alla somma investita senza ottenere riscontro.
Pertanto chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertata e dichiarata la responsabilità del Sig. e della Parte_4 CP_1
in persona del legale rappresentante pro/tempore, nelle rispettive qualità, nella
[...]
produzione dei fatti di cui è doglianza, condannare i convenuti, in solido al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, alla somma di Euro 74.474,10 o, in subordine, alla restituzione della corrispondente somma di Euro 74.474,10, consegnata al dipendente della per le operazioni di CP_1 Parte_4
compravendita di titoli, somma mai restituita, nonchè al danno non patrimoniale quest'ultimo da quantificarsi nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione”. Instauratosi il contraddittorio si costituiva la che in via preliminare CP_1
eccepiva l'improcedibilità della domanda non essendo stato esperito da parte attrice il procedimento di negoziazione assistita bensì il procedimento di mediazione . La convenuta assumeva che nel mese di marzo 2021, a seguito di denuncia della sig.ra non risultando alcun investimento riferibile alla stessa nonostante le Persona_3
fossero stati dati dal documenti apparentemente attestanti i suoi depositi, Pt_4
mostrandone uno asseritamente dimostrativo di un “buono di Euro 10.000,00“ .
La disponeva immediatamente l'allontanamento temporaneo dal servizio del CP_1
dipendente e successivamente venivano altresì controllati i timbri che Parte_4
costui aveva in dotazione presso la sua postazione di cassa, fra i quali ne veniva rinvenuto uno avente le medesime caratteristiche di quello presente sul documento esibito dalla . Successivamente pervenivano a ulteriori richieste di Per_3 CP_1
informazioni (sempre con riguardo alla “operatività” riconducibile al ) da parte Pt_4
di altri soggetti titolari di rapporti sia presso la filiale di OL che presso due di
Avellino (Ag.1 e Centro Direzionale) e presso la filiale di Mercogliano, fra le quali quelle degli odierni ricorrenti.
Come verificato anche dal Servizio Ispettorato durante l'esame dei log procedurali del dipendente nelle date riportate sui documenti artatamente creati, egli, in ognuna Pt_4
di queste circostanze, iniziava -senza alcuna logica nè motivazione contabile- il carico di diverse partite senza completarne l'iter di conferma. Si trattava della stampa su carta semplice A4 della schermata relativa alla fase iniziale del "carico partita" sul Conto
Debitori/Creditori; nella parte superiore del foglio figurava il logo " Controparte_6
alla posta online", sovrapposto manualmente. -Tale logo risultava già in sè falso in quanto lo stesso veniva prodotto in automatico dalla procedura sulla "copia cliente" delle contabili allo sportello. Inoltre nel foglio, sotto la voce "commento" è scritto
“compravendita titoli per contanti scadenza euro . Nella parte inferiore del documento risulta la voce “annull=menu procedure” e poi “PF4=annulla” mentre in calce vi è apposto un timbro per ricevuta che riporta: " Filiale di OL “120” CP_1 (che corrisponde al CED della Filiale) -01 e “Il Cassiere” con una sigla non identificata.
Pertanto la disconosceva la documentazione. CP_1
Rilevava inoltre che le “contabili” esibite recavano date diverse da quella riportata sul timbro e che per stessa ammissione dei ricorrenti, la consegna del denaro al Pt_4
sarebbe avvenuta per contante non consentendo così di individuare l'origine degli ingenti fondi che sarebbero stati "investiti" con la predetta anomala operatività né la Parte corrispondenza delle cifre riportate sui falsi documenti rilasciati ai ricorrenti dal al danaro effettivamente affidato a costui.
[...]
Ritenuto non sussistente nella fattispecie de qua il nesso di occasionalità necessaria, richiesto dall'art. 2049 c.c.. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ - preliminarmente dichiarare la improcedibilità delle domande formulate;
- sempre preliminarmente rigettare le domande stante la nullità della domanda per assoluta incertezza ed indeterminatezza circa la richiesta risarcitoria;
- in ogni caso nel merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti della società in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
CP_1
- condannare i ricorrenti alla refusione delle spese e dei compensi”.
Alla prima udienza di comparizione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, il precedente Giudicante, ritenute inammissibili e irrilevanti le prove orali richieste dalle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni al giorno 11/03/2024 differita al 23/06/2025.
Intervenuta nelle more l'assegnazione del presente fascicolo alla scrivente, all'udienza del 18/07/2025 la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per avere gli attori azionato il procedimento di mediazione prevista ex d.lgs 28/2010 in luogo della negoziazione assistita ex l'art. 3 del D. L. n. 132 del 2014 e ciò sul presupposto di parte convenuta che sebbene la domanda ascenda ad € 74.474,10 doveva però presumersi, ai sensi dell'art.1298 c.c. la ripartizione in quote eguali. L'assunto della convenuta non è condivisibile atteso che nella fattispecie gli attori hanno agito quali creditori solidali della in quanto cointestatari del conto CP_1
corrente e hanno quindi comunemente formulato per intero la richiesta risarcitoria o restitutoria. Pertanto poiché l'art. 3 del D. L. n. 132 del 2014 dispone espressamente quanto segue: ”Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale……..” nel caso de quo, eccedendo la domanda il limite di € 50.000,00 andava esperito il procedimento di mediazione ex art. 5 D.lgs 28/2010.
Passando al merito della controversia si osserva che la responsabilità del datore per fatto del dipendente è prevista sia in sede contrattuale, dall'art. 1228 c.c., sia in sede extracontrattuale, dall'art. 2049 c.c. Entrambe le norme prevedono che colui che si avvale dell'opera di altri ne risponde, purché sussista secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza il cd. nesso di occasionalità necessaria, il quale si atteggia quale nesso causale tra l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario e il danno. In particolare, la responsabilità della banca nei confronti del cliente per il fatto del suo dipendente si inquadra nell'art. 1228 c.c., atteso il contratto che si instaura tra i medesimi.
Il nesso di causalità necessaria si riscontra ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro. Il nesso in questione è suscettibile di essere interrotto da alcune evenienze concrete. In materia di responsabilità della banca per fatto del dipendente, si è ritenuto di poter ravvisare ipotesi di interruzione del nesso di occasionalità necessaria in presenza di elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, rapporto diretto ed esclusivo tra i clienti e il dipendente.
L'articolo 1227, comma 1, c.c., stabilisce che "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate." La giurisprudenza costante (spesso in tema di promotori finanziari, ma estensibile al dipendente infedele) ritiene che la responsabilità del preponente venga esclusa qualora la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia tali da interrompere il nesso causale tra l'attività del preposto e il danno, configurando non una mera negligenza, ma una vera e propria condotta agevolatrice gravemente colposa o, addirittura, collusiva.
Orbene nella fattispecie de qua seppure il cassiere, non promotore finanziario, per i rapporti di amicizia instaurati con la clientela ha creato un'apparenza di legittimità e di professionalità che ha agevolato la truffa ,tuttavia, la responsabilità della Banca viene esclusa a causa della condotta anomala e gravemente negligente degli attori, in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Si riscontrano difatti indicatori di anomalia nella condotta degli attori. Innanzitutto gli attori erano a conoscenza che il svolgesse in banca le mansioni di cassiere e Pt_4
non di promotore finanziario o di gestore di operazioni di investimento. Inoltre, come sostengono gli attori(cfr. atto di citazione), il li aveva convinti a fare degli Pt_4
investimenti, a suo dire riservati ai dipendenti della banca, ai loro familiari e a pochi clienti fidelizzati. Il poi invitava la con messaggi WhatsApp (agli atti) Pt_4 Pt_5
a portarsi presso la filale della Banca per il rinnovo e il rilascio dei nuovi titoli. Già tali passaggi denotano che l'affidamento si è basato su un rapporto personale, al di fuori dei canali operativi standard della Banca, il che sposta l'affidamento dalla Banca all'amico cassiere.
Altra anomalia la si riscontra nelle modalità di versamento in quanto la consegna delle ingenti somme in contanti direttamente al cassiere, al di fuori di procedure di versamento o bonifico tracciabili, costituisce una gravissima imprudenza, notoriamente estranea a qualsiasi prassi operativa di acquisto titoli. Per di più parte attrice afferma che “Gli importi, a partire dagli anni 2018 - 2019, venivano prelevati dal dal conto corrente degli odierni attori sul quale venivano versati dal , Pt_4 Pt_4
contestualmente alla sottoscrizione o al rinnovo dei titoli, le somme che egli stesso qualificava come interessi maturati o anticipati, ma che in realtà erano parte della stessa somma prelevata dal conto corrente e mai investita nei titoli promessi. In concreto, ad ogni versamento degli “interessi” sul conto corrente coincideva, per forza di cosa, la sottoscrizione o il rinnovo del “titolo”. Spesso, però, per l'acquisto dei titoli e/o la loro rinnovazione, consegnavano nelle mani del la relativa somma perchè venisse Pt_4
versata sul conto corrente per poi prelevarla per il disbrigo delle operazioni di sottoscrizione dei titoli e/o rinnovi degli stessi. Tali operazioni sono evidentemente anomali e al di fuori di ogni prassi bancaria.
Ancora i cedolini depositati in atti presentano evidenti anomalie (mancata corrispondenza tra la data della contabile e il timbro della banca;
dicitura “annulla” in calce, ecc.) il che dimostra un livello di diligenza inferiore a quello minimo esigibile dal cliente medio, anche se non particolarmente esperto (Cass. civ. Ord. n. 33854/2024;
Cass. civ. n. 13521/2023) tenuto altresì conto che i presunti investimenti sarebbero avvenuti senza la sottoscrizione di alcuna documentazione contrattuale ed informativa delle relative condizioni applicate, alcun foglio informativo, alcun ordine di acquisto titoli, alcun modulo di adeguata verifica. Peraltro, in presenza di cedole che riportano chiaramente la dicitura di annullamento, occorre evidenziare che non vi è piena prova dell'entità delle somme corrisposte al dipendente autore del fatto illecito e, dunque, del pregiudizio patito.
Gli attori assumono che negli anni 2018, 2019 e 2020, sono stati acquistati complessivamente trentotto titoli “compravendita per contanti” con validità annuale e rinnovati con la sottoscrizione di nuovi titoli, gli ultimi con scadenza 2022. Nonostante
i notevoli importi “investiti”, non risulta però che gli attori avessero mai operato verifiche o controlli sul proprio conto corrente. In definitiva tutte le schede contabili degli investimenti presentano la dicitura “operazione annullata”; le predette schede sono state emesse solo negli anni 2020 e 2021; non è stato sottoscritto dai clienti alcun contratto d'investimento; gli importi indicati nei cedolini relativi ai rendimenti sono assolutamente fuori ad ogni logica di mercato, in quanto per investimenti di esigui importi e di minore durata viene riconosciuto un rendimento maggiore rispetto ad investimenti di durata più lunga e con importi maggiori (cfr. copia delle schede contabili allegate al fascicolo dell'attrice) il che avrebbe dovuto ingenerare indubbiamente delle perplessità circa l'affidabilità dell'investimento; le somme sarebbero state consegnate in contanti e quindi in violazione della normativa bancaria ed in materia di antiriciclaggio;
mai gli attori hanno effettuato una verifica degli investimenti, richiedendo il pagamento delle somme investite;
nulla è emerso in ordine al transito sui conti della banca, né è chiaro come il sia stato autorizzato ad Pt_4
operare per conto dell'attore.
Alla luce di tutto quanto risultante dagli atti, il Tribunale non può che ritenere l'assenza del nesso di “occasionalità necessaria”, presupposto per invocare la responsabilità della convenuta, nonché di un affidamento “incolpevole”, tenuto conto delle anomalie CP_1
ripetute ed evidenti che hanno caratterizzato il rapporto il e gli attori i quali già Pt_4
utilizzando l'ordinaria diligenza avevano la possibilità di comprendere, a prescindere dal grado di istruzione e competenza degli investitori, il rischio connesso alla consegna a mano di denaro contante .
Le condotte tenute dagli stessi depongono certamente per l'esclusione dell'impiego dell'ordinaria diligenza e l'assenza di qualsiasi onere di accortezza, potendosi ritenere che per tale via essi avessero posto in essere una condotta agevolatrice connotata da imprudenze tali da elidere totalmente il nesso di occasionalità necessaria, attese la violazione di specifici obblighi giuridici (si vedano, in particolare, l'art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998 e gli artt. 82, comma 6, e 84, comma 2, lettera b, n. 6, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998), nonché di regole di comune diligenza, normalmente percepibili da chiunque avesse una minima pratica di rapporti bancari. E' da escludersi, dunque, la responsabilità della in assenza del nesso di CP_1 occasionalità necessaria, date le plurime anomalie indicate, le condotte poste in essere da soggetto con mansioni specifiche di “cassiere”, nonché considerando che gli
“investimenti” di cui trattasi in effetti non si erano mai perfezionati in quanto solo caricati dal dipendente, ma poi mai confermati sicché rispetto ad essi la non è CP_1
stata neanche messa in grado di operare un controllo . La responsabilità della CP_1
convenuta non può essere affermata nemmeno ai sensi dell'articolo 2043 c.c., non avendo il presunto danneggiato dimostrato, come sarebbe stato suo onere, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana. In particolare, come efficacemente fatto rilevare dalla difesa convenuta, tra le altre cose, non è stata fornita alcuna documentazione nemmeno atta a dimostrare il transito dei capitali “investiti” dall'attrice su conti aperti o esistenti presso Peraltro, ed in ogni caso, come sopra spiegato, la CP_1
condotta gravemente imprudente dei danneggiati ha comunque concorso alla determinazione del danno e ad escludere il nesso di causalità, ai sensi dell'articolo 1227
c.c., (Cassazione civile sez. VI - 28/07/2021, n. 21643).
La condotta degli attori, caratterizzata da una consapevole o quantomeno cosciente acquiescenza alla violazione delle regole di condotta bancaria e finanziaria
(accettazione di contanti e ricevute anomale), è stata decisiva nel facilitare l'illecito del dipendente. Tale colpa grave è tale da interrompere il nesso causale tra la posizione di preposto del cassiere e il danno subito, rendendo il danno imputabile in via esclusiva o preponderante al cliente, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento nei confronti dell'Istituto di Credito.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite, ex art. 92 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), considerata la complessità delle questioni trattate, la natura e l'esito del presente procedimento, costituiscono giusto motivo per disporre tra le parti in giudizio l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino il 02 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MA Casale