Art. 1. 1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato e alle istituzioni culturali italiane all'estero, ivi compresi gli istituti di cultura e le scuole, l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del Paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, e' corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo di lire 3.000 milioni.
Articolo 2
- Legge 21 novembre 1989, n. 379
Articolo 1 della Legge 21 novembre 1989, n. 379
Versione
10 dicembre 1989
10 dicembre 1989
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