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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 3190 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3190/2023, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZINZI PAOLO e ANTONIO
ROSARIO BONGARZONE, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente
Nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria A028 GPS provincia di II fascia CP_1
-controinteressati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto di “Anche previa declaratoria di nullità e/o illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalla riocrrente presso l' CP_2 nell'a.s. 2022/2023 e comunque per tutti i motivi e le causali dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistente;
accertare e dichiarare l'illegittimità del termine di durata apposto ai contratti a tempo determinato ove non individuato nel 31 agosto o, in subordine, nel 30 giugno 2023; accertare che parte ricorrente aveva diritto alla stipula del contratto sino al 30 Giugno 2023 ovvero al 31 agosto 2023 o fino al termine ritenuto di giustizia presso l' ordina al convenuto, CP_2 CP_1 per effetto di quanto statuito al precedente punto, di corrispondere delle retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione degli incarichi sino al 31.08.2023 ovvero al 30.06.2023, oltre accessori come per legge, come anche del riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza. Condannare la PA a risarcire parte ricorrente dei danni subìti e subendi anche previo ripristino della situazione di fatto e di diritto con attribuzione delle differenze economiche e del punteggio che avrebbe maturato, con riserva di quantificare in corso di giudizio in ragione della vigenza dell'anno scolastico. Sull'algoritmo. Per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e previa disapplicazione dei provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa, dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, da GPS, per l'anno scolastico 2022/2023 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. le c.d.c. A028, A050 II fascia
e ADSS, ADMM incrociate sostegno II fascia provincia di CP_1 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti derivanti dall'illegittimità del trasferimento.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di essere docente precaria presso il , da ultimo Controparte_1 in servizio presso l'Istituto “I.C. Atina” di Frosinone (FR) con un contratto a tempo determinato ed attualmente è inserito nelle graduatorie GPS II fascia della provincia di Roma;
- di aver presentato domanda di inserimento in graduatoria GPS per le c.d.c. A028, A050 II fascia e ADSS, ADMM incrociate sostegno II fascia;
-di aver stipulato con la PA resistente plurimi contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria come allegati;
-che in particolare ha stipulato, in data 19.09.2022, contratto di supplenza breve con termine al 25.09, presso l su classe di CP_2 concorso A028 su un posto che era stato accantonato per permettere l'immissione in ruolo del vincitore del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021;
-che infatti l in data 26.08.2022 prot. n. 1320 ha accantonato CP_3
i posti destinati alle immissioni in ruolo su c.d.c. A028 al fine di permettere ai vincitori del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021 di ottenere il ruolo;
-che tra i posti accantonati vi era il posto sull' su c.d.c. A028 CP_2 assegnato solo con contratti di supplenza breve alla ricorrente, il quale
è stato reso, in tal modo, indisponibile per il conferimento di incarichi di supplenza con contratti al 30.06 e 31.08;
-che tuttavia al momento dei fatti la procedura concorsuale di cui al predetto art. 59, non era neppure iniziata;
-che dunque la cattedra sulla quale la ricorrente ha espletato servizio con contratto di supplenza breve e saltuaria era priva di titolare;
-che non vi erano esigenze temporanee da tutelare;
- che il contratto pertanto doveva essere stipulato al 30.06 o 31.08;
-che inoltre parte convenuta ha assegnati docenti, aventi punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla docente . Parte_1 Ciò premesse, parte ricorrente ha dedotto che sul posto A028 presso l' nonostante l'assenza del titolare era possibile stipulare, CP_2 secondo l , soltanto contratti di supplenza breve, nelle more CP_3 dell'immissione in ruolo del vincitore del concorso. Ha quindi dedotto che la indisponibilità a stipulare contratti a tempo determinato al 30.06
e 31.08 sul posto indicato è illegittima in quanto contrasta con la normativa vigente in materia e segnatamente con la l. 107/2015, D. Lgs
297/1994, l' O.M. 112/2022 e con la stessa circolare prot. 28597 del 29.07.2022 del che impone l'accantonamento del posto solo CP_4 laddove la procedura concorsuale fosse conclusa.
La ricorrente ha quindi evidenziato che la procedura concorsuale A028 concorso straordinario, non era neppure, all'epoca dei fatti iniziata, evidenziando infatti che le prove orali della stessa si sono concluse addirittura il 19 marzo 2023.
Sulla base di tali premesse, la docente ha chiesto di accertare Parte_1 il proprio diritto a che il contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente presso l' avesse scadenza al 31.08. CP_2
Inoltre, parte ricorrente ha impugnato anche i risultati delle assegnazioni dei contratti a tempo determinato per le supplenze, Contr pubblicate dall di in ragione della illegittima condotta CP_1 dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio inferiore rispetto all'odierno ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla docente Parte_1
.
[...]
Si è costituito il e ha chiesto in rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha evidenziato che parte ricorrente ha espresso soltanto alcune preferenze analitiche (scuole) e preferenze sintetiche (comuni, distretti) per le classi di concorso A028 e A050, associandole alla tipologia contratto annuale e fino al termine delle attività didattiche e optando la tipologia spezzone solo per pochissimi istituti scolastici/comuni/distretti, riducendo così intenzionalmente le proprie chances di lavoro. Contr Ha dedotto inoltre la correttezza del comportamento del in ordine all'accantonamento del posto cd A028.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita
è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
Parte ricorrente, premesso di essere docente precaria presso il
[...]
, da ultimo in servizio presso l'Istituto “I.C. Atina” di Controparte_1
Frosinone (FR), inserita nelle graduatorie GPS II fascia della provincia di Roma, ha dedotto di aver stipulato, in data 19.09.2022, contratto di supplenza breve con termine al 25.09, presso l su classe di CP_2 concorso A028 su un posto che era stato accantonato per permettere l'immissione in ruolo del vincitore del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021, e ha dedotto l'illegittimità del predetto accantonamento, effettuato senza che il concorso fosse terminato, con la conseguenza che il contratto stipulato dalla ricorrente avrebbe dovuto avere scadenza al
31.8.2023 perché privo di titolare.
Invero, risulta dagli atti di causa che l in data 26.08.2022 CP_3 prot. n. 1320 ha accantonato i posti destinati alle immissioni in ruolo su c.d.c. A028 al fine di permettere ai vincitori del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021 di ottenere il ruolo e che tra i posti accantonati vi
è il posto sull' su c.d.c. A028 assegnato solo con contratti di CP_2 supplenza breve alla ricorrente.
Con nota del 26.08.2022, prot. 1320 l ha accantonato delle CP_3 cattedre anche presso la Provincia di al fine "di dover CP_1 garantire il diritto dei prossimi vincitori di concorso delle citate procedure rendendo indisponibili, prima del conferimento delle supplenze annuali, i posti nelle singole istituzioni scolastiche riferiti alle classi di concorso sopra elencate e nei limiti dell'accantonamento provinciale di cui al citato proprio decreto 12 agosto 2022, n. 1272" è stabilito che "non sono disponibili per i contratti a tempo determinato annuale e sono attribuiti, nelle more della conclusione delle relative procedure concorsuali, con contratti a tempo determinato breve e saltuario, ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112".
Tra i posti ivi indicati vi era quello oggetto di causa relativo all'IC Ripi su classe di concorso A028.
E' pacifico, oltre che documentalmente provato che su tale cattedra la ricorrente ha stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria (Cfr. doc. allegati).
Come è noto, la ratio sottesa alla stipula di un contratto di supplenza breve e saltuaria nell'ordinamento vigente, è collegata ad esigenze di temporanea assenza del titolare.
Tuttavia, nel caso di specie non può ritenersi che vi fosse alcuna assenza del titolare, proprio in quanto, come ammesso dallo stesso , CP_1 sulla cattedra non vi era alcun titolare.
Ritiene il Giudicante che l'accantonamento risulta del tutto illegittimo in quanto effettuato in violazione della normativa applicabile.
Sul punto, basti osservare che con la Nota 29.07.2022, prot, n. CP_6
28597 in tema di “Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo” del si è così disposto: Controparte_1
“Terminate le procedure di cui di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli
Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo
9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108…”. Pertanto, è lo stesso che con la nota sopra Controparte_1 richiamata ha autorizzato i dirigenti ad accantonare i posti al verificarsi di due condizioni: a) Che le procedure di cui al DM 188/2022 siano terminate;
b) Che non sia stata effettuata l'immissione in ruolo.
Successivamente, il Direttore Generale dell' ha emesso il CP_3 provvedimento n. 1320 del 26.08.2022, il quale così ha disposto: “Con riferimento alle procedure concorsuali straordinarie di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, bandite nella
Regione : d) per i vincitori delle procedure per le classi di CP_3 concorso A009, A010, A011, A012, A014, A017, A028, A049, A060,
AM56, B006, B015, B022 sono accantonati i posti specificamente indicati per ciascuna all'Elenco 3, allegato al presente decreto, individuati secondo i criteri indicati in premessa tra tutti i posti rimasti vacanti e disponibili nelle province diverse, per ciascuna classe di concorso, da quelle di cui alle lettere c) e d…”
Orbene, nel caso di specie, le due condizioni previste nella nota CP_6
29.07.2022, prot, n. 28597 tuttavia non si erano avverate.
Contr E' invero pacifico, in quanto nulla di diverso ha provato il ella propria memoria di costituzione, che la procedura concorsuale disciplinata dal DM 188/2022 (relativa al concorso straordinario di cui all'art. 59 del d.l. 73/2021) non era affatto “terminata” in riferimento alla c.d.c. A028.
Infatti, risulta documentalmente che le prove di concorso (all. 5 ricorso) si sono concluse, nel rispetto del calendario riportato nel prot. 46040 del 18.11.2022 (Decreto convocazione prove orali), in data 19.03.2023,
e quindi ben oltre alla data di stipula del contratto.
Peraltro, preme anche evidenziare che la ratio sottesa all'istituto dell'accantonamento è proprio quella di consentire ai vincitori di essere assegnati al posto destinato al concorso anche ad anno scolastico iniziato e purché ci siano i tempi tecnici che consentono il superamento del percorso di prova e formazione, che richiede 180 gg di servizio e
120 gg di effettiva attività didattica. Tuttavia, nel caso di specie le procedure concorsuale non erano neppure state avviate. Ne consegue dunque, che il predetto accantonamento sulla classe di concorso A028 sia stato illegittimamente effettuato in data 26.08.2022
(ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento n. 1320 del
26.08.2022 da parte dell ) quanto le procedure concorsuali CP_3 non erano affatto terminate, con conseguente diritto della ricorrente a proseguire il contratto con la naturale scadenza ex lege prevista.
A nulla rilevano i ritardi nell'avvio della procedura concorsuale, come evidenziati dal . CP_1
Pertanto, la nota di accantonamento posti da parte dell e, CP_3 conseguentemente, e gli incarichi di supplenza breve e saltuaria stipulati dalla ricorrente, in luogo di un incarico di supplenza al 30.06 ovvero al 31.08 in favore della ricorrente, vanno dichiarati nulli e/o disapplicati.
In conclusione, deve ritenersi che parte ricorrente aveva diritto alla stipula del contratto sino al 30 Giugno 2023 presso l con CP_2 conseguente diritto a percepire le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione degli incarichi sino al 30.06.2023, oltre accessori come per legge, e al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza.
Il ricorso va accolto per i motivi indicati e restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e difese svolte dalle parti.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del , e Controparte_1 liquidate, come da dispositivo, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., nella causa
[...] iscritta al n. 3190/2023, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
-Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla stipula del contratto nell'a.s. 2022/2023 presso l' sino al 30 Giugno 2023, CP_2
e per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla docente le retribuzioni maturate e non corrisposte per Parte_1 effetto della mancata assegnazione degli incarichi sino al 30.06.2023, oltre accessori come per legge, e al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza;
-Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3689,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 03/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3190/2023, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZINZI PAOLO e ANTONIO
ROSARIO BONGARZONE, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato;
-resistente
Nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria A028 GPS provincia di II fascia CP_1
-controinteressati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto di “Anche previa declaratoria di nullità e/o illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalla riocrrente presso l' CP_2 nell'a.s. 2022/2023 e comunque per tutti i motivi e le causali dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistente;
accertare e dichiarare l'illegittimità del termine di durata apposto ai contratti a tempo determinato ove non individuato nel 31 agosto o, in subordine, nel 30 giugno 2023; accertare che parte ricorrente aveva diritto alla stipula del contratto sino al 30 Giugno 2023 ovvero al 31 agosto 2023 o fino al termine ritenuto di giustizia presso l' ordina al convenuto, CP_2 CP_1 per effetto di quanto statuito al precedente punto, di corrispondere delle retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione degli incarichi sino al 31.08.2023 ovvero al 30.06.2023, oltre accessori come per legge, come anche del riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza. Condannare la PA a risarcire parte ricorrente dei danni subìti e subendi anche previo ripristino della situazione di fatto e di diritto con attribuzione delle differenze economiche e del punteggio che avrebbe maturato, con riserva di quantificare in corso di giudizio in ragione della vigenza dell'anno scolastico. Sull'algoritmo. Per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e previa disapplicazione dei provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa, dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, da GPS, per l'anno scolastico 2022/2023 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. le c.d.c. A028, A050 II fascia
e ADSS, ADMM incrociate sostegno II fascia provincia di CP_1 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti derivanti dall'illegittimità del trasferimento.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di essere docente precaria presso il , da ultimo Controparte_1 in servizio presso l'Istituto “I.C. Atina” di Frosinone (FR) con un contratto a tempo determinato ed attualmente è inserito nelle graduatorie GPS II fascia della provincia di Roma;
- di aver presentato domanda di inserimento in graduatoria GPS per le c.d.c. A028, A050 II fascia e ADSS, ADMM incrociate sostegno II fascia;
-di aver stipulato con la PA resistente plurimi contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria come allegati;
-che in particolare ha stipulato, in data 19.09.2022, contratto di supplenza breve con termine al 25.09, presso l su classe di CP_2 concorso A028 su un posto che era stato accantonato per permettere l'immissione in ruolo del vincitore del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021;
-che infatti l in data 26.08.2022 prot. n. 1320 ha accantonato CP_3
i posti destinati alle immissioni in ruolo su c.d.c. A028 al fine di permettere ai vincitori del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021 di ottenere il ruolo;
-che tra i posti accantonati vi era il posto sull' su c.d.c. A028 CP_2 assegnato solo con contratti di supplenza breve alla ricorrente, il quale
è stato reso, in tal modo, indisponibile per il conferimento di incarichi di supplenza con contratti al 30.06 e 31.08;
-che tuttavia al momento dei fatti la procedura concorsuale di cui al predetto art. 59, non era neppure iniziata;
-che dunque la cattedra sulla quale la ricorrente ha espletato servizio con contratto di supplenza breve e saltuaria era priva di titolare;
-che non vi erano esigenze temporanee da tutelare;
- che il contratto pertanto doveva essere stipulato al 30.06 o 31.08;
-che inoltre parte convenuta ha assegnati docenti, aventi punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla docente . Parte_1 Ciò premesse, parte ricorrente ha dedotto che sul posto A028 presso l' nonostante l'assenza del titolare era possibile stipulare, CP_2 secondo l , soltanto contratti di supplenza breve, nelle more CP_3 dell'immissione in ruolo del vincitore del concorso. Ha quindi dedotto che la indisponibilità a stipulare contratti a tempo determinato al 30.06
e 31.08 sul posto indicato è illegittima in quanto contrasta con la normativa vigente in materia e segnatamente con la l. 107/2015, D. Lgs
297/1994, l' O.M. 112/2022 e con la stessa circolare prot. 28597 del 29.07.2022 del che impone l'accantonamento del posto solo CP_4 laddove la procedura concorsuale fosse conclusa.
La ricorrente ha quindi evidenziato che la procedura concorsuale A028 concorso straordinario, non era neppure, all'epoca dei fatti iniziata, evidenziando infatti che le prove orali della stessa si sono concluse addirittura il 19 marzo 2023.
Sulla base di tali premesse, la docente ha chiesto di accertare Parte_1 il proprio diritto a che il contratto a tempo determinato stipulato dalla ricorrente presso l' avesse scadenza al 31.08. CP_2
Inoltre, parte ricorrente ha impugnato anche i risultati delle assegnazioni dei contratti a tempo determinato per le supplenze, Contr pubblicate dall di in ragione della illegittima condotta CP_1 dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio inferiore rispetto all'odierno ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla docente Parte_1
.
[...]
Si è costituito il e ha chiesto in rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Parte convenuta ha evidenziato che parte ricorrente ha espresso soltanto alcune preferenze analitiche (scuole) e preferenze sintetiche (comuni, distretti) per le classi di concorso A028 e A050, associandole alla tipologia contratto annuale e fino al termine delle attività didattiche e optando la tipologia spezzone solo per pochissimi istituti scolastici/comuni/distretti, riducendo così intenzionalmente le proprie chances di lavoro. Contr Ha dedotto inoltre la correttezza del comportamento del in ordine all'accantonamento del posto cd A028.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita
è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
Parte ricorrente, premesso di essere docente precaria presso il
[...]
, da ultimo in servizio presso l'Istituto “I.C. Atina” di Controparte_1
Frosinone (FR), inserita nelle graduatorie GPS II fascia della provincia di Roma, ha dedotto di aver stipulato, in data 19.09.2022, contratto di supplenza breve con termine al 25.09, presso l su classe di CP_2 concorso A028 su un posto che era stato accantonato per permettere l'immissione in ruolo del vincitore del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021, e ha dedotto l'illegittimità del predetto accantonamento, effettuato senza che il concorso fosse terminato, con la conseguenza che il contratto stipulato dalla ricorrente avrebbe dovuto avere scadenza al
31.8.2023 perché privo di titolare.
Invero, risulta dagli atti di causa che l in data 26.08.2022 CP_3 prot. n. 1320 ha accantonato i posti destinati alle immissioni in ruolo su c.d.c. A028 al fine di permettere ai vincitori del concorso straordinario ex art. 59 d.l. 73/2021 di ottenere il ruolo e che tra i posti accantonati vi
è il posto sull' su c.d.c. A028 assegnato solo con contratti di CP_2 supplenza breve alla ricorrente.
Con nota del 26.08.2022, prot. 1320 l ha accantonato delle CP_3 cattedre anche presso la Provincia di al fine "di dover CP_1 garantire il diritto dei prossimi vincitori di concorso delle citate procedure rendendo indisponibili, prima del conferimento delle supplenze annuali, i posti nelle singole istituzioni scolastiche riferiti alle classi di concorso sopra elencate e nei limiti dell'accantonamento provinciale di cui al citato proprio decreto 12 agosto 2022, n. 1272" è stabilito che "non sono disponibili per i contratti a tempo determinato annuale e sono attribuiti, nelle more della conclusione delle relative procedure concorsuali, con contratti a tempo determinato breve e saltuario, ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112".
Tra i posti ivi indicati vi era quello oggetto di causa relativo all'IC Ripi su classe di concorso A028.
E' pacifico, oltre che documentalmente provato che su tale cattedra la ricorrente ha stipulato contratti di supplenza breve e saltuaria (Cfr. doc. allegati).
Come è noto, la ratio sottesa alla stipula di un contratto di supplenza breve e saltuaria nell'ordinamento vigente, è collegata ad esigenze di temporanea assenza del titolare.
Tuttavia, nel caso di specie non può ritenersi che vi fosse alcuna assenza del titolare, proprio in quanto, come ammesso dallo stesso , CP_1 sulla cattedra non vi era alcun titolare.
Ritiene il Giudicante che l'accantonamento risulta del tutto illegittimo in quanto effettuato in violazione della normativa applicabile.
Sul punto, basti osservare che con la Nota 29.07.2022, prot, n. CP_6
28597 in tema di “Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo” del si è così disposto: Controparte_1
“Terminate le procedure di cui di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli
Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo
9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108…”. Pertanto, è lo stesso che con la nota sopra Controparte_1 richiamata ha autorizzato i dirigenti ad accantonare i posti al verificarsi di due condizioni: a) Che le procedure di cui al DM 188/2022 siano terminate;
b) Che non sia stata effettuata l'immissione in ruolo.
Successivamente, il Direttore Generale dell' ha emesso il CP_3 provvedimento n. 1320 del 26.08.2022, il quale così ha disposto: “Con riferimento alle procedure concorsuali straordinarie di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, bandite nella
Regione : d) per i vincitori delle procedure per le classi di CP_3 concorso A009, A010, A011, A012, A014, A017, A028, A049, A060,
AM56, B006, B015, B022 sono accantonati i posti specificamente indicati per ciascuna all'Elenco 3, allegato al presente decreto, individuati secondo i criteri indicati in premessa tra tutti i posti rimasti vacanti e disponibili nelle province diverse, per ciascuna classe di concorso, da quelle di cui alle lettere c) e d…”
Orbene, nel caso di specie, le due condizioni previste nella nota CP_6
29.07.2022, prot, n. 28597 tuttavia non si erano avverate.
Contr E' invero pacifico, in quanto nulla di diverso ha provato il ella propria memoria di costituzione, che la procedura concorsuale disciplinata dal DM 188/2022 (relativa al concorso straordinario di cui all'art. 59 del d.l. 73/2021) non era affatto “terminata” in riferimento alla c.d.c. A028.
Infatti, risulta documentalmente che le prove di concorso (all. 5 ricorso) si sono concluse, nel rispetto del calendario riportato nel prot. 46040 del 18.11.2022 (Decreto convocazione prove orali), in data 19.03.2023,
e quindi ben oltre alla data di stipula del contratto.
Peraltro, preme anche evidenziare che la ratio sottesa all'istituto dell'accantonamento è proprio quella di consentire ai vincitori di essere assegnati al posto destinato al concorso anche ad anno scolastico iniziato e purché ci siano i tempi tecnici che consentono il superamento del percorso di prova e formazione, che richiede 180 gg di servizio e
120 gg di effettiva attività didattica. Tuttavia, nel caso di specie le procedure concorsuale non erano neppure state avviate. Ne consegue dunque, che il predetto accantonamento sulla classe di concorso A028 sia stato illegittimamente effettuato in data 26.08.2022
(ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento n. 1320 del
26.08.2022 da parte dell ) quanto le procedure concorsuali CP_3 non erano affatto terminate, con conseguente diritto della ricorrente a proseguire il contratto con la naturale scadenza ex lege prevista.
A nulla rilevano i ritardi nell'avvio della procedura concorsuale, come evidenziati dal . CP_1
Pertanto, la nota di accantonamento posti da parte dell e, CP_3 conseguentemente, e gli incarichi di supplenza breve e saltuaria stipulati dalla ricorrente, in luogo di un incarico di supplenza al 30.06 ovvero al 31.08 in favore della ricorrente, vanno dichiarati nulli e/o disapplicati.
In conclusione, deve ritenersi che parte ricorrente aveva diritto alla stipula del contratto sino al 30 Giugno 2023 presso l con CP_2 conseguente diritto a percepire le retribuzioni maturate e non corrisposte per effetto della mancata assegnazione degli incarichi sino al 30.06.2023, oltre accessori come per legge, e al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza.
Il ricorso va accolto per i motivi indicati e restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni e difese svolte dalle parti.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del , e Controparte_1 liquidate, come da dispositivo, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., nella causa
[...] iscritta al n. 3190/2023, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
-Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla stipula del contratto nell'a.s. 2022/2023 presso l' sino al 30 Giugno 2023, CP_2
e per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla docente le retribuzioni maturate e non corrisposte per Parte_1 effetto della mancata assegnazione degli incarichi sino al 30.06.2023, oltre accessori come per legge, e al riconoscimento della relativa anzianità di servizio, con conseguente aggiornamento del punteggio sino ad ora maturato nella GPS di competenza;
-Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3689,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 03/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore