Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/04/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.03.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4781/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Gentile Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso con l'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: APE sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2023, ha esposto di aver presentato, in data Parte_1
09.05.2022 ed in data 07.07.2022, richiesta per ottenere l'anticipo pensionistico, c.d. APE sociale;
che gli è stato negato per l'assenza dei «18 mesi di lavoro dipendente (78 settimane) nei 36 mesi precedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato che ha dato diritto alla disoccupazione». Nella stessa nota è stato precisato che il ricorrente non si trovava nella seguente condizione: “aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbia avuto nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi». L' ha comunicato altresì il rigetto della successiva domanda n. 2176931900047. CP_1
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al riconoscimento dell'anticipo pensionistico per APE Parte_1 sociale a decorrere dal 1° settembre 2022 (cioè dal 63° anno di età), possedendo i requisiti di cui all'
1, comma 179, della legge 232/16. 2) per l'effetto, condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della suddetta prestazione a pagina 1 di 6
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, CP_1
eccependo la carenza di interesse del ricorrente per non aver allegato la disponibilità delle risorse stanziate a finanziamento della misura in questione e sostenendo, come già rappresentato in sede amministrativa, l'insussistenza del requisito delle 78 settimane di lavoro dipendente nei 36 mesi precedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato. Ha altresì eccepito di aver presentato la domanda per la concessione dell'APE prima della cessazione della fruizione della
NASPI.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere accolto.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dal momento che non è esigibile che sia la parte privata ad allegare la disponibilità di risorse per finanziare la misura richiesta. Tanto più che, come previsto dalle stesse disposizioni citate dall' , è quest'ultimo il CP_1
soggetto deputato dalla legge al monitoraggio della disponibilità delle risorse.
Peraltro, l'incapienza non è stata posta a fondamento del provvedimento di diniego.
Nel merito, giova premettere che la prestazione previdenziale di cui si controverte, c.d. APE sociale, è costituita da un'indennità a carico dello Stato con funzione di anticipo pensionistico, erogata in presenza di determinati presupposti, a favore di soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo
24, comma 6, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214.
È prevista dall'art. 1, comma 179, l. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che così dispone: “179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con pagina 2 di 6 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
I commi 185 e 186 del medesimo art. 1 prevedono che vengano stabilite con un emanando D.P.C.M. le modalità di attuazione delle disposizioni normative contenute nei precedenti commi da 179 a 184 e, tra esse, “b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
… 6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186 …”; e (comma 186), “Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di
630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, vengono precisate le procedure cui deve attenersi l'ente, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle risorse finanziarie”.
Il regolamento di attuazione emanato con DPCM n. 88 del 23/05/2017 (art. 2 comma 1-a), recepito nella circolare n. 100 del 16/06/2017, prevede tra i requisiti: “a) è in possesso di un'anzianità
pagina 3 di 6 contributiva di almeno 30 anni, si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante...”.
È necessario anche evidenziare come, ai sensi dell'art. 1, co. 91 della legge di Bilancio 2022, all'art. 1, co. 179, lett. a) della L. 232/2016, le parole «da almeno tre mesi» siano state soppresse.
In altri termini, è venuto meno il termine dilatorio di tre mesi dall'ultima mensilità di NASPI percepita, il cui decorso era precedentemente necessario per presentare la domanda di APE sociale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato due domande, la prima in data 09.05.2022, allorquando non aveva ancora terminato di fruire della NASPI, la seconda, in data 07.07.2022, quando non percepiva più la prestazione.
Pertanto, se è vero che all'epoca della presentazione della prima domanda il ricorrente stava ancora percependo la NASPI, tale causa ostativa era venuta meno al momento della presentazione della seconda domanda.
Con riferimento, invece, all'ulteriore eccezione dell' (“il ricorrente è privo dei requisito CP_1 contributivo di almeno diciotto mesi, nei trentasei mesi precedenti la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato iniziato il 22/02/2022 e terminato il 28/02/2022 (doc.14)”, cfr. pag. 7 memoria ), è utile riportare quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. CP_1
30258/2024.
“7. La disposizione di accesso all'APE sociale invero prevede che possano accedere alla provvidenza i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale dell'ambito della procedura ex art. 7 l. 604/66.
8. In tale contesto il messaggio 4195 del 25 ottobre 2017 (in continuità con la nota Ministeriale CP_1
n. 7214 del 13 ottobre 2017) aveva precisato che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla corresponsione della prestazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione e non ostano perciò all'accesso all'APE sociale.
9. Ciò è peraltro conforme alla disciplina della indennità di disoccupazione, richiamata dalla corte territoriale, che esclude che lo stato di disoccupazione venga meno (restando solo sospeso) durante il periodo di svolgimento di lavori temporanei o precari.
pagina 4 di 6 10. Su tale contesto normativo non hanno inciso in alcun modo le previsioni della legge di bilancio per il quali hanno ampliato l'accesso all'APE sociale ai lavoratori a termine, ma non hanno in alcun modo né modificato i requisiti di accesso alla prestazione per i lavoratori già inclusi, né hanno tolto agli stessi il diritto alla prestazione alle condizioni di legge.
11. Deve correlativamente ritenersi che la nuova fattispecie prevista dalla normativa suddetta determini un allargamento della platea dei beneficiari dell'APE sociale a coloro che sono stati occupati con contratto a tempo determinato ed a coloro che dopo la cessazione di un rapporto a tempo indeterminato per le causali già previsto dalla pregressa normativa (recesso) siano stati assunti con un contratto a termine di durata superiore a sei mesi, cui è conseguita a termini di legge la cessazione dello stato di disoccupazione.
[…]
13. Può dunque affermarsi, in tema di APE sociale di cui all'articolo 1 comma 179 lettera a) della legge 232 del 2016, che i requisiti di accesso alla prestazione (occupazione per 18 mesi nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, e successiva disoccupazione) vanno riferiti all'ultimo dei lavori -a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi- precedenti la prestazione, restando irrilevante che dopo la cessazione del detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi”.
Applicando tali principi al caso di specie, la verifica del requisito contributivo delle n. 78 settimane nei tre anni precedenti l'ultimo rapporto va effettuata con riferimento al rapporto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, ossia quello relativo al periodo dall'1.1.2019 al 7.9.2019 (v. estratto conto, doc. 5 fasc. ricorrente).
Non vanno, viceversa, presi in considerazione i successivi rapporti di lavoro di durata inferiore ai sei mesi, cioè quelli dal 5.6.2021 al 26.9.2021 e quello (cui l' fa riferimento in memoria) dal 22 al 28 CP_1
febbraio 2022.
Conclusivamente, il ricorso va accolto e, dunque, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anticipo pensionistico per APE sociale a decorrere dal 1° settembre 2022, ossia dal mese successivo il compimento del 63° anno di età.
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anticipo pensionistico per APE sociale a decorrere dal 1° settembre 2022, con condanna dell' al CP_1
pagamento della prestazione, oltre interessi legali;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in €.4.638,00, oltre I.V.A., C.P.A. e CP_1 rimborso forfettario per spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pasquale
Gentile dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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