Art. 20.
In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili gia' espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241 , il prezzo da corrispondersi sara' pari all'indennita' di espropriazione a suo tempo corrisposta.
((La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.
Non e' dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio))
In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili gia' espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241 , il prezzo da corrispondersi sara' pari all'indennita' di espropriazione a suo tempo corrisposta.
((La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.
Non e' dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio))