TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/02/2026, n. 3081
TAR
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 4 aprile 2025
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TAR
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito

    Il Tribunale ha ritenuto che il passaggio nei ruoli civili della stessa amministrazione non costituisce una cessazione del rapporto di lavoro, ma una sua prosecuzione. Pertanto, manca il presupposto per la liquidazione richiesta, in quanto il ricorrente avrebbe avuto diritto alla fruizione delle ferie. Inoltre, la giurisprudenza (Consiglio di Stato e Corte di Giustizia UE) ha ribadito la preminenza del godimento effettivo delle ferie rispetto all'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

  • Rigettato
    Impugnazione degli atti del procedimento amministrativo per illegittimità e vizi

    Gli atti di gestione del rapporto di lavoro, come la determinazione di stipendi e indennità, sono qualificati come atti paritetici e non provvedimentali, pertanto non richiedono una puntuale motivazione quando si conformano a criteri prestabiliti o applicano norme di legge. Eventuali posizioni ondivaghe dell'amministrazione non inficiano la validità degli atti, ma possono al più integrare una violazione dei canoni di correttezza e buona fede, estranea al presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/02/2026, n. 3081
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3081
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo