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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 02/02/2023, promossa con atto di citazione
1 da
P.IVA. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vladimiro Pegoraro e Michele Greggio, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Padova, P.le Stazione n.6;
appellante
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. AU RI, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Adria, P.zza XX settembre n.14;
appellato
Oggetto: “Appalto” - Appello avverso la sentenza n. 770/2022 pubblicata in data 21/09/2022 a definizione del giudizio iscritto al
n. 2/2020 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
2 - per parte appellante:
“disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Padova n. 770/2022 (R.G. n.
2/2020), annullare la stessa sentenza e accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto,
In via preliminare e cautelare:
per le ragioni esposte e per altre che dovessero ravvisarsi, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi e per gli effetti degli artt.
283 e 351 c.p.c., disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche in subordine in via parziale.
Nel merito:
per i motivi esposti in atti di primo e secondo grado, respingersi tutte le domande ex adverso formulate dal sig. nei Controparte_1
confronti della società Parte_1
Per scrupolo difensionale, si chiede che con la sentenza di riforma vi sia anche la condanna di controparte alla ripetizione di tutte le somme eventualmente pagate in ragione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
3 In ogni caso:
Con vittoria di competenze e spese del giudizio di primo e secondo grado, oltre che del procedimento per ATP, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Con spese di CTU relative al procedimento per ATP poste a carico di controparte.
In via istruttoria
[…] si insiste per l'ammissione o rinnovo della CTU tecnica con nomina di diverso consulente d'ufficio oppure, in subordine, si chiede la chiamata a chiarimenti del professionista già nominato Arch.
[...]
atta a rispondere ai seguenti punti: Per_1
• l'effettiva rispondenza della camera da letto ai requisiti acustici passivi e ciò alla luce dell'omessa valutazione della tolleranza di 1,5 dB dei valori limite stabiliti per legge e dell'omesso controllo e valutazione da parte del CTU, ai fini della corretta misurazione e ai fini dell'eliminazione del difetto acustico, circa
l'esecuzione di opere di minor costo rispetto a quelle indicate, consistenti in particolare nella sostituzione delle guarnizioni, della schiuma di sigillatura e nella registrazione delle cerniere del serramento (come peraltro indicato dall'Ing. Per_2
4 titolare della ditta Saige, per quanto riguarda la correzione di un deficit di 1 decibel);
• pur risultando provata l'assenza dei vizi da infiltrazione, per scrupolo difensivo, si chiede anche di accertare l'assenza in loco di fenomeni di percolamento o di infiltrazione d'acqua meteorica;
• per mero e solo scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi poi in cui la documentazione prodotta in appello riguardante i costi per il ripristino del tetto così come deliberati in assemblea straordinaria del 24.03.2023 non dovessero essere recepiti dalla Corte d'Appello, procedere ad una nuova quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi indicati in sede di ATP, perché comunque eccessivi e ciò autorizzando il nuovo CTU a fornire il proprio esame anche alla luce della documentazione dimessa nel presente giudizio d'appello.
Per mero e solo scrupolo difensionale, si ripropongono le istanze istruttorie formulate in primo grado da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, opponendosi a quelle avversarie per i motivi dedotti in atti.
[…] per mero scrupolo difensivo, si chiede ad ulteriore sostegno delle proprie domande, che venga ammesso l'interrogatorio formale di controparte nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova
5 basati sulla nuova documentazione dimessa previa richiesta di autorizzazione in sede di appello.
[…]
1) Vero che, in sede di assemblea condominiale del 24.03.2022, veniva approvata all'unanimità dei condomini, con voto favorevole anche del sig. , i lavori di Controparte_1
completo rifacimento del tetto del , Controparte_2
secondo il preventivo fornito dalla ditta Seren s.r.l. per
l'importo complessivo di € 205.000,00 come da documenti A+B che mi si rammostrano con relativi allegati (in particolare docc.
b.1; b.2 e b.4), prevedendo su tale importo lo sconto in fattura secondo normativa Ecobonus 65%.
2) Vero che i lavori di rifacimento del tetto del CP_2
, così come approvati in sede di assemblea
[...]
straordinaria del 24.03.2022 (doc. b.1), consistono nell'esecuzione delle opere meglio dettagliate e descritte nel preventivo della ditta Seren s.r.l. (doc. b.2) e nel computo metrico redatto dall'Ing. (doc. a.2), nonché per Per_3
quanto attiene le spese tecniche dal preventivo di quest'ultimo
(doc. b.3), come da documenti A+B che mi si rammostrano con relativi allegati.
6 3) Vero che sulla base di quanto deliberato in sede di assemblea straordinaria del 24.03.2022 e del preventivo della ditta Seren
s.r.l., è previsto a carico del sig. , quale costo Controparte_1
per il rifacimento completo del tetto sovrastante la propria unità abitativa, l'importo complessivo di € 6.769,87, come indicato nel bilancio preventivo e nel prospetto delle rate da versare da parte dei singoli condomini redatto dall'Amministratrice condominiale sig.ra , Parte_2
come da documenti A+B che mi si rammostrano con relativi allegati (in particolare docc. b.4 e b.5).
4) Vero che, all'assemblea condominiale tenutasi in data
24.03.2022, era assente e che, solo Parte_1
successivamente, con mail 6 maggio 2022, la sig.ra
[...]
, amministratrice del , Parte_2 Controparte_2
trasmetteva alla stessa società il verbale Parte_1
di approvazione di tale delibera del 24.03.2022, unitamente al preventivo della ditta Seren s.r.l. e allo schema di ripartizione dei costi del tetto tra i vari condomini, come da documento B che mi si rammostra con relativi allegati.
Si indicano a testimoni:
- sig.ra , amministratrice del , Parte_2 Controparte_2
con studio in Adria (RO), Corso Vittorio MA n. 78;
7 - il sig. residente in [...]
Romana 2150, legale rappresentante della società Seren s.r.l. con sede in Borsea (RO), Viale Combattenti Alleati d'Europa n. 10;
- Ing. con studio in Adria (RO), Via Carducci n. Testimone_2
56/13”.
- per parte appellata:
“1) in principalità dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
2) in subordine rigettarsi comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande avversarie, con conseguente accoglimento di quelle proposte dal sig. , anche, se del caso, per le ragioni Controparte_1
tutte di cui all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
3) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 770/2022 pronunciata dal Tribunale di
Rovigo nel giudizio di primo grado;
4) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
8 Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di ammettere quelli prodotti da controparte, si insiste perché siano acquisiti i seguenti documenti:
a) PEC in data 22-23 febbraio 2023 dell'avv. AU RI all'amministratore del ”, sig.ra Controparte_2 [...]
; Parte_2
b) PEC in data 24 febbraio 2023 dell'amministratore del
, sig.ra , all'avv. Controparte_2 Parte_2
AU RI.
Ci si oppone, altresì, alle prove orali richieste dall'appellante […].
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di ammettere le istanze istruttorie avversarie si chiede siano ammessi i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che i preventivi elaborati dalla ditta Seren con riferimento al rifacimento del tetto del sono stati Controparte_2
predisposti senza che la predetta TT effettuasse un sopralluogo con autogru sul tetto del predetto immobile?
2) Vero che i lavori autorizzati con Assemblea straordinaria dei condomini del in data 24 marzo 2023 Controparte_2
non sono ancora iniziati e non potranno prendere avvio non essendo la TT incaricata, Seren S.r.l., riuscita ad attivare la procedura di cessione del credito con conseguente impossibilità
9 di ottenere, in qualsivoglia forma, lo sconto in fattura da parte dei condomini e, in particolare, del sig. ? Controparte_1
Si indica quale teste la sig.ra , amministratrice del Parte_2
, con studio in Adria (RO), Corso Vittorio Controparte_2
MA n. 78.
Si rinnova, ad ogni buon conto, la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e di quello relativo al procedimento per A.T.P. (R.G. n. 2050+2051/2018 del Tribunale di Rovigo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
In data 9 aprile 2010, acquistava da Controparte_1
l'appartamento facente parte del fabbricato Parte_1
condominiale ” sito in Adria, loc. Bettola, n. 2/C, int. 7, CP_2
fabbricato oggetto di ristrutturazione da parte della società venditrice.
A seguito del riscontro, nell'ottobre 2017, di vizi e difetti consistenti in percolamenti d'acqua, dovuti a infiltrazioni della copertura, nonché difetti di insonorizzazione, promuoveva, dinanzi al CP_1
Tribunale di Rovigo, ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai
10 sensi dell'art. 696-bis c.p.c., al fine di accertare lo stato dei luoghi e la presenza dei denunciati vizi, determinare gli interventi necessari per eliminarli e quantificare i danni patiti.
Il relativo procedimento veniva iscritto al n. 2051/2018 R.G e riunito ad identico procedimento promosso da tale Parte_3
proprietaria di altro appartamento dello stabile, nei confronti della stessa società.
A seguito dell'udienza svoltasi il 3 dicembre 2018, veniva nominata in qualità di C.T.U. l'arch. che svolgeva Persona_1
l'accertamento in contraddittorio con i C.T.P. ing. e ing. Per_3
, per conto del e della e ing. , Per_4 CP_1 Pt_3 Persona_5
per conto della Concluse le indagini peritali, Parte_1
avvalendosi anche della professionalità di altri specialisti, il C.T.U. provvedeva a depositare la relazione redatta in data 23 luglio 2019, che accertava vizi della copertura, difformità al progetto e difetti di insonorizzazione.
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 2 gennaio
2020, conveniva in giudizio avanti al CP_1 Parte_1
Tribunale di Rovigo, facendo valere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., i gravi vizi dell'immobile riscontrati in occasione dell'A.T.P. e riguardanti lo scarso isolamento termico della copertura dell'immobile, la presenza
11 di viti sporgenti dal soffitto e danneggianti il telo antivapore, nonché
l'insufficiente isolamento acustico delle soffitte e della camera da letto. In ragione di ciò, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patiti per il rifacimento della copertura (quantificati in sede di A.T.P. in euro
39.980,07), per il ripristino della corretta insonorizzazione dell'abitazione (da quantificare da parte del Giudice), per il mancato pieno godimento dell'immobile a titolo di danno non patrimoniale
(quantificati in €10.000), nonché il rimborso delle spese di A.T.P. (pari ad euro 6.399,06).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 settembre 2020, si costituiva contestando le conclusioni cui era Parte_1
pervenuto il C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo, sollecitando lo svolgimento di una nuova consulenza tecnica e chiedendo comunque il rigetto delle domande attoree.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento per A.T.P., il primo
Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e l'escussione dei testi , Testimone_3 Tes_4
, e;
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
rigettava, invece, l'istanza di rinnovazione della C.T.U..
All'esito dell'istruttoria, trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 dicembre 2021, il
12 Tribunale, con sentenza n.770/2022, pubblicata il 21 settembre 2022, così decideva:
“A> ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di ex art. 1669 c.c. in relazione a quanto Parte_1
indicato nella parte motiva su riportata nei confronti di
; Controparte_1
B> conseguentemente CONDANNA a Parte_1
corrispondere a a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno patrimoniale € 41.919,77 con interessi legali a partire dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
C) CONDANNA a corrispondere a Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale patito per il mancato pieno godimento dell'immobile per quanto esposto in parte motiva euro 2.500,00 in via equitativa.
D> CONDANNA a risarcire a Parte_1
le competenze di lite e di ATP per Controparte_1
complessivi euro 9.445,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta, le spese vive per euro 1.072,06 e le spese CTU e CTP del procedimento di istruzione preventiva per euro 6.309,06”.
13 Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 2 febbraio
2023, ha proposto tempestivo appello Parte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma della stessa, con rigetto di tutte le domande proposte e accolte in primo grado e con condanna alla ripetizione delle spese.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha introdotto nuove e sopravvenute prove documentali ed ha chiesto, altresì, in via istruttoria, una nuova C.T.U. ovvero, in subordine, di chiamare a chiarimenti la consulente che aveva svolto l'A.T.P., nonché
l'ammissione di nuove prove orali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 aprile 2023, si
è costituito in giudizio , chiedendo, previo rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, che l'appello venga dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c. nonché dell'art.342 c.p.c. o, in subordine, rigettato nel merito. Ha chiesto, inoltre, nella denegata ipotesi in cui siano ammesse le istanze istruttorie avversarie, l'ammissione delle proprie nuove prove testimoniali.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15 maggio 2025 – sostituita da note di trattazione
14 scritta – concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione ed ha riproposto la domanda dichiarata inammissibile (v. Cass. sez. un. sent.
n. 27199/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio
2024, n.1932).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis
c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr.
Cass. 14696/2016).
L'appellante impugna la sentenza di primo grado lamentando:
con il primo e con il secondo motivo, rispettivamente, l'insussistenza dei vizi di insonorizzazione della camera da letto e dei vizi della
15 copertura dell'immobile accertati e dichiarati dal Giudice di prime cure;
con il terzo motivo l'insussistenza dei danni non patrimoniali riconosciuti all'appellato in primo grado.
1. Con riferimento al primo motivo d'appello, relativo ai vizi di insonorizzazione, l'appellante contesta, anzitutto, la sussistenza del difetto di trasmittanza termica.
Tale questione, tuttavia, attiene ai difetti della copertura dell'immobile piuttosto che a quelli di isolamento acustico e, pertanto, verrà trattata con l'esame del secondo motivo di impugnazione.
L'appellante, inoltre, lamenta che il primo Giudice abbia inquadrato il difetto di insonorizzazione nell'ambito “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. piuttosto che ritenerlo un vizio di lieve entità inidoneo ad attivare la tutela ivi prevista ed impugna le seguenti parti della decisione: <Alcuna ulteriore indagine deve pertanto svolgersi e pertanto la chiesta CTU sul punto è del tutto superflua>>;
<Diversamente poi da quanto ritiene parte attrice la valutazione di difetto di media entità riscontrato dal CTU in relazione alla prova 5
Unità Sub 23, si ritiene che l'accertamento del CTU sia corretto e non suscettibile di critica alcuna e dunque si conferma modalità di intervento e costo per risolvere il vizio riscontrato>>.
16 Sempre con riferimento al vizio di insonorizzazione, l'appellante lamenta la liquidazione del danno da risarcire nell'importo quantificato dal consulente tecnico.
Ai fini della decisione mette conto ricordare che il C.T.U. ha rilevato un difetto di insonorizzazione della camera da letto posta al primo piano dell'immobile del applicando come valore limite di CP_1
tollerabilità quello indicato nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 ed evidenziando uno scarto di 2 dB rispetto a tale valore (prova 5 a pag.
13 relazione C.T.U.).
L'assunto dell'appellante per cui il vizio in questione integrerebbe un difetto di scarso rilievo inidoneo a rientrare nella nozione di “gravi difetti” di cui all'art.1669 c.c. e ad essere fonte di risarcimento del danno, poggia, anzitutto, sull'individuazione della normativa da applicare alla fattispecie in rapporto ai limiti legali di insonorizzazione degli edifici e, in secondo luogo, sullo scarto solo minimo tra siffatto limite e l'effettivo valore riscontrato in sede di A.T.P.
Secondo l'appellante, il C.T.U., in sede di A.T.P., avrebbe errato nell'applicazione del d.lgs. 192/2005, il cui allegato I, punto 1.c allora vigente, consentirebbe un margine di tolleranza del 30% rispetto ai valori limite dallo stesso indicati. Tale margine di tolleranza consentirebbe, nel caso di specie, di ritenere tollerabile il difetto
17 riscontrato dal consulente tecnico, in quanto pari a “soli” 2 dB rispetto ad un valore limite di 40 dB.
Tuttavia, l'argomento addotto dall'appellante risulta fuorviante in quanto il citato decreto legislativo fa riferimento ai requisiti di trasmittanza termica degli edifici e non a quelli di insonorizzazione e, pertanto, la disciplina dallo stesso dettata è inconferente rispetto alla questione in esame.
Inoltre, l'appellante sostiene che il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, in forza del quale il C.T.U. ha rilevato il vizio dell'immobile, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di atto amministrativo di secondo grado emesso sulla base di una fonte normativa (art. 3, co. 1, lett. e) della l. 447/1995) che la sopravvenuta l. 88/2009 (art. 11, co. 5) ha dichiarato espressamente non applicabile ai rapporti orizzontali tra privati;
pertanto, il C.T.U. avrebbe errato nell'individuazione del parametro di riferimento in forza del quale accertare un vizio di insonorizzazione. Viene, altresì, citata la sentenza della Corte costituzionale n. 103/2013, la quale ha inciso sulla materia dichiarando incostituzionale la disposizione di cui all'art. 15 della l.
96/2010, contenente una norma di interpretazione autentica dell'art. 3, co. 1, lett. e) della l. 447/1995.
L'argomento non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte.
18 La l. 26 ottobre 1995, n. 447, all'art. 3, comma 1, lett. e), ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In ottemperanza a tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.
È poi intervenuta la l. 7 luglio 2009, n. 88, il cui art. 11 ha delegato il
Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di integrare pienamente nell'ordinamento la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare l'omogeneità delle normative di settore. In particolare, l'art. 11, comma 5 di tale legge ha previsto che “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici
e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, all'art. 3, comma 1, lett. e), non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
È, infine, sopravvenuta la l. 4 giugno 2010, n. 96, che attraverso l'art. 15 ha sostituito la disposizione sopra riportata con la seguente: “In
19 attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'art.
3, comma 1, lett. e) della l. 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici
e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati
e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato”. Tale norma è stata, tuttavia, dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza n.
103/2013, in ragione della portata non meramente interpretativa, bensì profondamente innovativa della disposizione.
Ciò premesso, la disciplina del D.P.C.M. 05/12/1997 non risulta direttamente applicabile al caso di specie, in quanto il rapporto tra le parti è sorto il 9 aprile 2010 (data della sottoscrizione del contratto definitivo) e, dunque, in un momento successivo all'entrata in vigore della l. 88/2009, il cui art. 11 escludeva proprio l'applicazione della disciplina emessa in forza dell'art. 3, co. 1, lett. e) della l. 447/2005, quale è il D.P.C.M. cit.
Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire a più riprese che, anche laddove il D.P.C.M. 05/12/1997 non si possa applicare in via immediata ai rapporti tra privati, il suo contenuto può comunque essere preso come punto di riferimento per accertare la sussistenza o meno
20 della diligenza dovuta dall'appaltatore all'epoca di realizzazione dell'opera, in quanto espressione dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggeriti delle ordinarie regole dell'arte (cfr. Cass., Sez. II.,
2226/2022; Cass., Sez. II, 7875/2021; Cass., Sez. II 21922/2021).
Pertanto, il C.T.U. bene ha fatto ad applicare come valore limite di tollerabilità quello indicato nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997.
Circa l'asserita non gravità del vizio riscontrato, in ragione di uno scarto minimo dal valore legale di tollerabilità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. sono quelle anomalie e carenze costruttive che inficiano la funzionalità e l'abitabilità dell'edificio e che risultano eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, ovverosia mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (cfr. Cass., Sez. II, 9620/2023; Cass., Sez. II,
187/2020).
Nel caso in esame, il C.T.U., come sopra evidenziato, ha accertato un deficit di insonorizzazione della camera da letto pari a 2 dB rispetto al valore limite indicato nel D.P.C.M. 05/12/1997, che, come appena chiarito, è utilizzabile al fine di accertare la sussistenza di una carenza costruttiva e, dunque, di un grave difetto. Tale scarto non pare di modesta rilevanza tenuto conto, da una parte, che il consulente tecnico
21 ha avuto modo di chiarire che, trattandosi di grandezza esponenziale,
“una diminuzione di 3 dB del valore fonoisolante corrisponde ad un dimezzamento dell'isolamento acustico […] quando non conformi ai requisiti richiesti dal DPCM 5 dicembre 1997” (pag. 14 relazione
C.T.U.), e dall'altra che lo stesso consulente ha dichiarato che i difetti riscontrati “Possono essere risolti con sostituzione degli attuali serramenti con nuovi certificati in legno con vetrocamera” (pag. 14 relazione C.T.U.), ovverosia esclusivamente con quelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture che la giurisprudenza della Cassazione indica per l'accertamento dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.
Peraltro, anche considerando, come sostiene l'appellante, quell'incertezza della misurazione tecnica pari a +/- 1,5 dB, non vi sono ragioni per considerare tale incertezza esclusivamente in favore dell'appellante (con potenziale vizio di “soli” 0,5 dB), e non piuttosto anche a sfavore dello stesso (con potenziale vizio di 3,5 dB).
Per queste ragioni, si ritiene che il vizio di isolamento acustico accertato dal C.T.U. con riferimento alla camera da letto sussista e sia rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Con riferimento a tale vizio, l'appellante contesta anche la quantificazione dell'importo da risarcire.
22 lamenta in proposito che il C.T.U., nell'indicare i Parte_1
lavori da svolgere per ripristinare il corretto isolamento acustico dell'immobile, abbia considerato la sostituzione dei serramenti non solo della camera da letto (rispetto a cui sussiste il difetto), ma anche di bagno e salotto, come emergerebbe dalla quantità dei nuovi serramenti e loro relative grandezze conteggiate nel computo metrico redatto dal C.T.U. (n. 9 a pag. 3, all. 2b relazione C.T.U.).
In effetti, non essendo state effettuate nella zona giorno e bagno misurazioni tecniche idonee ad attestare ulteriori vizi di isolamento acustico e non avendo il consulente tecnico dichiarato alcunché sulla opportunità o necessità di interventi ulteriori a quelli da effettuare nella camera da letto, è corretto defalcare dalla somma indicata in sentenza a titolo risarcitorio quella legata a serramenti diversi da quelli della camera da letto.
Pertanto, in parziale accoglimento del motivo, il danno liquidato dal
Giudice di primo grado va ridotto di euro 980,00 per ciascuno dei due serramenti del soggiorno e di euro 620 per il serramento del bagno, per complessivi euro 2.580,00, oltre l'IVA di euro 258,00 pagata su tale somma.
23 In definitiva, il primo motivo d'appello va accolto limitatamente alla parte riferita alla liquidazione del danno da risarcire, rideterminata come sopra indicato, e rigettato nel resto.
2. Col secondo motivo d'appello, relativo ai vizi della copertura dell'immobile, l'appellante lamenta, innanzitutto, l'erronea applicazione della normativa di cui al d.lgs. 192/2005 per l'individuazione dei limiti legali di trasmittanza termica.
Sul punto, oggetto di appello è la seguente parte di sentenza:
<Questo giudicante condivide in toto le determinazioni cui è giunta la CTU arch. in punto vizi della copertura tanto per Per_1
quanto attiene al fatto che:
“l'attuale isolamento in polistirene espanso con fori di aerazione dal fornitore “microventilazioni” non rispetta i valori limiti della trasmittanza termica U per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, espressa in U=0.32 W/m2k, previsti per la zona climatica E, in cui si trovano gli immobili in oggetto, per il periodo
01/01/2008 al 31/12/2009, indicato nel D.Lgs. n. 192 del 2005; ma bensì è risultato il valore U=0.389W/m2km come elaborato del perito
(All. 8° pag. 1). Per_6
Al fine di determinare il tipo di isolamento da utilizzare per rientrare nei parametri del D.lgs. 195/2005 il Perito Ind. , su mio Per_6
24 incarico ha redatto nuova valutazione per stabilire la tipologia di isolamento conforme ai valori indicati nel decreto succitato ed idonei anche a rispettare i coefficienti previsti per l'anno 2015, tutt'ora vigenti (All. 8° pag. 2).”
Parte convenuta sostiene che il CTU avrebbe errato nella determinazione dei limiti da applicare perché occorrerebbe riferirsi al momento del deposito della richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e non alla data del provvedimento conclusivo SUAP.
[…]
In merito a tali rilievo, già emerso in sede di ATP, si conferma quanto riscontrato dalla CTU e cioè che: “La Relazione Legge 10/91 è stata presentata dopo 2 anni dall'inizio dei lavori il 03.08.2009 e dopo diverse varianti essenziali (DPR 380/2001) al progetto principale del
2007 ed inoltre che è stato eseguito difformemente da quanto previsto”.
Il rilievo di parte convenuta è dunque privo di fondamento e va respinto>>.
Ai fini della decisione del motivo occorre innanzitutto chiarire che l'allegato C del d.lgs. 192/2005, di attuazione della normativa europea sull'efficienza energetica edilizia, prima della sua soppressione nel
25 2015, indicava i requisiti energetici degli edifici, differenziandoli in base alla tipologia dell'edificio, alla zona climatica in cui questo sorgeva e all'intervallo temporale da considerare. Orbene, come da modifica intervenuta ad opera del d.lgs. 311/2006, con riferimento ai limiti di trasmittanza termica (U) delle “coperture” degli edifici siti nella zona climatica E, come quello del l'all. C CP_1
individuava i limiti di 0,43 W/m2K dal 01/01/2006 e di 0,32 W/m2K dal 01/01/2008.
All'esito dei rilievi effettuati in sede di A.T.P., era emerso che la copertura dell'immobile acquistato dall'appellato presentava un valore di trasmittanza termica pari a 0,389 W/m2K (pag. 14 relazione C.T.U.), motivo per il quale il consulente tecnico riteneva sussistente un grave vizio della costruzione.
Invero, l'appellante contesta (e contestava già in sede di accertamento tecnico) le affermazioni del C.T.U., sostenendo che il limite da considerare per accertare la regolarità della copertura fosse non quello di 0,32 W/m2K, bensì quello meno stringente di 0,43 W/m2K, visto che sia la richiesta del permesso di costruire (provvedimento S.U.A.P.
80/2007, doc. 3 comparsa costituzione 1° gr.) sia la prima variante al progetto (provvedimento S.U.A.P. 40/2008, doc. 5 comparsa costituzione 1° gr.) erano state presentate in data anteriore al 1°
26 gennaio 2008 (rispettivamente il 7 novembre 2006 ed il 15 ottobre
2007).
A fronte di tali contestazioni, il C.T.U. aveva evidenziato che la relazione sui requisiti di prestazione termica ex l. 10/1991 era stata presentata soltanto il 3 agosto 2009 (all. 3e relazione C.T.U.) e dopo diverse varianti essenziali al progetto principale del 2007 (S.U.A.P.
86/2008 e S.U.A.P. 122/2009, doc. 6 fascicolo di primo grado convenuto) e che, in ogni caso, la struttura sarebbe poi stata realizzata in difformità rispetto a quanto dichiarato alla Struttura Unica per le
Attività Produttive della Città di Adria da e, Parte_1
pertanto, riteneva corretta l'applicazione del limite più restrittivo operante dal 01/01/2008.
Punto controverso è, dunque, l'individuazione del momento in cui si cristallizza la normativa da applicare, se, cioè, esso coincida con il tempo in cui viene richiesto il permesso edilizio (come ritiene parte appellante) piuttosto che in un tempo diverso (come sostenuto dal consulente con affermazione fatta propria dal giudice di prime cure).
Il Collegio ritiene condivisibile la prospettazione dell'appellante.
In effetti, l'art. 3 d.lgs. 192/2005 prevede che “il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione” e l'art. 2 co. 1 lett. b) del d.lgs. cit. definisce “edificio di nuova costruzione” quello per il quale la “richiesta del permesso di
27 costruire o la denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto”. Di conseguenza, pare che il momento a cui fare riferimento per determinare il limite di trasmittanza termica di volta in volta applicabile sia quello della richiesta del titolo abilitativo.
Nel caso di specie, avendo la richiesto il permesso Parte_1
di costruire per la “realizzazione di un nuovo edificio” (come da
S.U.A.P. 80/2007 e 40/2008) e risalendo tali richieste, rispettivamente, al 07/11/2006 e al 15/10/2007, questa Corte ritiene applicabile il limite di trasmittanza termica in vigore fino al 31/12/2007, ossia quello di
0,43 W/m2K. Pertanto, stante il valore di 0,389 W/m2K risultato all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non sussiste alcun vizio di trasmittanza termica della copertura.
L'appellante contesta la sussistenza di difetti della copertura anche con riferimento alla mancata prova del percolamento e del gocciolamento lamentati dal , che ne rappresenterebbero la conseguenza CP_1
dannosa, impugnando la sentenza nella parte in cui il giudice afferma:
<In merito ai vizi e difetti della copertura gli stessi sono stati accertati dal CTU con ragionamento e conclusioni pienamente da condividere.
Ed infatti il CTU ha riscontrato che: “Per il fissaggio del pannello sandwich di copertura e relativo isolamento, l'impresa ha utilizzato la
28 struttura in legno sottostante, interessando, in molti punti, il perlinato
a vista, che funge da soffitto agli appartamenti, avente uno spessore di 2,00 cm.
Sono state utilizzate viti in acciaio della lunghezza utile di cm 15,50
(All. 4 foto 10).
Dato il limitato spessore del perlinato, cm. 2,00, le viti, per la pressione fatta dall'alto con gi avvitatori, sono fuoriuscite dallo stesso forando altresì il telo anticondensa;
rendendolo inefficace al proprio uso.
Il percolamento d'acqua riscontrato è dovuto a:
-Il vapore acqueo, che si produce all'interno delle abitazioni, raggiunge l'intradosso del soffitto si infiltra attraverso i fori, i giunti del perlinato e dell'isolamento.
-Il vapore a contatto con i punti freddi delle lamiere ondulate di copertura condensa in acqua e trova percorso di uscita nei fori di passaggio delle viti, esse stesse inoltre costituiscono ponte termico.
-Il telo freno al vapore, forato, non svolge più la funzione tecnica a cui
è preposto, di impedire il passaggio del vapore”
[…]
29 Ora in relazione alla immobile del sig. i testi di parte CP_1
attrice escussi hanno ribadito che nell'immobile si verificano fenomeni di percolamento e sgocciolamento che sono oltremodo rilevabili anche dalle fotografie prodotte in corso di causa (cfr. in particolare i docc. da 20 a 22 prodotti con la seconda memoria ex art.
183 comma VI c.p.c.).
Provati sono dunque vizio costruttivo della copertura e i danni subiti
(percolamento) dal sig. CP_1
Sempre in risposta ad altri rilievi di parte convenuta il CTU aveva già avuto modo di osservare come “Le lastre ondulate di copertura e
l'isolamento sono state fissate al perlinato in legno dello spessore di
c, 2,00 che costituisce anche la soffittatura a vista del P. 2°. Il tavolato dato il ridotto spessore non garantisce la sicurezza di tenuta. Il fissaggio è garantito se le viti vengono fissate alla struttura portante in legno i cui travi hanno una seziona di cm 14,'' x 20,00, con gli accorgimenti esposti nel quesito n. 5.
2)Le viti fuoriuscendo dal perlinato hanno forato il telo antivapore rendendolo inefficace alla sua funzione e dovrà essere sostituito.
Lo spostamento di posizioni delle viti che si dovrà attuare per essere fissate alle travi di struttura lasceranno sulle lastre ondulate una serie di numerosi fori, non ripristinabili, che le renderà inutilizzabili.”
30 Si conferma pertanto la scelta della CTU nell'intervento necessario per la messa in pristino della copertura con le varie voci di costo ed intervento come indicate in perizia e allegato computo metrico>>.
L'appellante ritiene la suddetta motivazione soltanto apparente e, dunque, nulla, evidenziando, anzitutto, come alcun gocciolamento emerga dalle foto scattate nell'appartamento del e allegate CP_1
alla relazione del C.T.U. (foto 24-28, all. 4 relazione C.T.U.) e come lo stesso C.T.U., in sede di A.T.P., abbia dichiarato di non aver riscontrato alcuna anomalia né infiltrazione. Inoltre, sottolinea l'inattendibilità dei testi sentiti nel giudizio di primo grado, sussistendo tra alcuni di questi e il rapporti familiari, e per CP_1
gli altri un potenziale interesse nell'esito del processo. Contesta, altresì, l'affermazione del consulente tecnico circa la riconducibilità del supposto gocciolamento al fatto che il telo anticondensa della copertura sia stato bucato dall'erroneo montaggio di alcune viti.
Ritiene per converso il Collegio che i gocciolamenti e i percolamenti lamentati dal i quali, incidendo negativamente sulla CP_1
funzionalità globale dell'opera e menomandone il pieno godimento, risultano riconducibili alla tutela di cui all'art. 1669 c.c. (ex pluribus,
Cass., Sez. II, 9629/2023 e 187/2020), risultano adeguatamente provati.
31 L'attendibilità dei testi non può essere esclusa per il solo fatto che siano stati chiamati a testimoniare i familiari conviventi ed i vicini di casa.
Inoltre, anche qualora dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica non emergesse alcun gocciolamento, le foto prodotte dal CP_1
in primo grado (doc. 20-22) rappresentano segni di evidente percolamento sulle pareti delle camere poste al secondo piano;
né ha a suo tempo svolto alcun rilievo in merito Parte_1
all'efficacia probatoria di tali fotografie.
È poi dirimente, ai fini della prova dei percolamenti/gocciolamenti e della loro riconducibilità ai vizi di realizzazione della copertura, quanto dichiarato dal C.T.U. nella propria relazione “Al momento della visita non vi erano in atto, né stillicidi dalle viti sporgenti né infiltrazioni di acqua meteorica dal coperto, ho constato tracce di percolamento nelle murature perimetrali” (pag. 7 relazione C.T.U.) e che “pur non essendoci percolamenti al momento dei sopralluoghi, le viti rimosse durante la verifica della copertura si presentano in parte arrugginite, segno di un contatto con parti bagnate” (pag. 5 controdeduzioni C.T.U. a osservazioni C.T.P. . Parte_1
Peraltro, l'affermazione del C.T.U. citata a pag. 14 dell'atto di citazione in appello (“da una visione generale non ho notato evidenti anomalie”, pag. 16 relazione C.T.U.) è riportata in maniera fuorviante,
32 visto che la stessa si riferisce al problema dell'infiltrazione di acqua meteorica di cui, tuttavia, non si lamenta il bensì la CP_1
, che non è parte del presente giudizio. Per_7
E ancora, la riconducibilità del percolamento al fatto che il telo antivapore, posto nella copertura, sia stato bucato a seguito di un cattivo montaggio delle viti al perlinato a vista, costituente il soffitto dell'immobile dell'appellato, risulta chiarito a più riprese dal consulente tecnico e in maniera facilmente comprensibile. In effetti, da una parte, l'appellante non contesta il fatto che le viti siano state installate scorrettamente e abbiano conseguentemente bucato il succitato telo, quanto esclusivamente la circostanza che da ciò derivi il gocciolamento;
dall'altra, il C.T.U. ha affermato chiaramente che “Il percolamento d'acqua riscontrato è dovuto a:
- Il vapore acqueo, che si produce all'interno delle abitazioni, raggiunge l'intradosso del soffitto si infiltra attraverso i fori, i giunti del perlinato e dell'isolamento.
- Il vapore a contatto con i punti freddi delle lamiere ondulate di copertura condensa in acqua e trova percorso di uscita nei fori di passaggio delle viti, esse stesse inoltre costituiscono ponte termico.
33 - Il telo freno al vapore, forato, non svolge più la funzione tecnica a cui è preposto, di impedire il passaggio del vapore” (pagg. 15-16 relazione
C.T.U.).
E ciò è ribadito anche in sede di controdeduzioni fatte dal C.T.U. ai rilievi avanzati dal C.T.P. di laddove dichiara che Parte_1
“L'ipotesi che una vite, bucando un telo di nylon, consenta il passaggio dell'aria, con vapore in esso contenuto, attraverso il telo stesso che invece dovrebbe impedirlo non è complessa ma elementare
[…] Un difetto di costruzione talmente grave come una vite passante di acciaio che penetra con la testa nell'estradosso delle perline, porta la testa della vite stessa (interna alla costruzione e visibile) ad una temperatura di pochi gradi Celsius superiore a quella dell'aria esterna, avendo l'acciaio una conducibilità termica circa 100 volte superiore a quella dell'isolante inserito in copertura. Non è necessario uno studio termoigrometrico per constatare che le viti causano condensa e che i fori da esse causati causano condensa interstiziale nella copertura” (pag. 6 controdeduzioni C.T.U. a osservazioni C.T.P. . Parte_1
Sempre in riferimento alla copertura dell'immobile, a proposito del quantum risarcitorio a cui l'appellante è stato condannato per il rifacimento della stessa, l'appellante ne contesta la quantificazione
34 effettuata dal C.T.U. facendo valere un preventivo fatto dall'impresa
Seren s.r.l. al condominio “ ”, di cui il fa parte, e CP_2 CP_1
inerente al rifacimento del tetto del blocco centrale del CP_2
stesso (doc. b.2 atto citazione appello); da tale preventivo emergerebbe che le spese da sostenere per il in relazione alla sua unità CP_1
abitativa, evidentemente interessata da tale ristrutturazione, sarebbero pari ad euro 6.769,87 (doc. b.
4. atto citazione appello). Di conseguenza, l'appellante, asserendo che tali lavori di ristrutturazione commissionati dal condominio permetterebbero di risolvere anche i vizi riguardanti la copertura dell'immobile di proprietà dell'appellato, lamenta l'eccessiva liquidazione dei danni fatta in primo grado, pari, per la sola opera di ristrutturazione della copertura, al netto di I.V.A. e di competenze tecniche, ad euro 26.239,00 (all. 2b relazione C.T.U.), facendo valere l'eccessiva sproporzione rispetto alla somma risultante dal citato preventivo.
Ritiene il Collegio che tale preventivo non sia idoneo ad inficiare la quantificazione effettuata dal C.T.U. in sede di A.T.P., in quanto predisposto tenuto conto di circostanze di fatto ben diverse da quelle valutate dal consulente d'ufficio.
Anche in disparte la considerazione che un preventivo, per sua stessa natura, è astrattamente idoneo a variazioni, anche significative, in sede di successiva concreta realizzazione dei lavori, ciò che è dirimente
35 osservare è che ristrutturare esclusivamente il tetto e la copertura di una singola abitazione (che è ciò che è stato considerato in sede di
C.T.U.) è cosa ben diversa dall'effettuare lavori di restauro che riguardino più unità abitative poste nello stesso complesso (che rappresenta l'oggetto del preventivo Seren); basti tener conto, in particolare, della possibilità di dividere i costi indifferibili (quali quelli di manodopera o riferiti ad impalcature) tra tutti i condomini, piuttosto che porli tutti in capo ad un solo soggetto. Peraltro, risulterebbe difficilmente condivisibile una riduzione del risarcimento connesso al rifacimento della copertura sulla base di un preventivo a cui poi non è seguita l'apertura del cantiere, non solo in quanto era stata considerata l'applicazione di bonus edilizi (Ecobonus 65%), poi non riconosciuti in concreto per il blocco delle cessioni dei crediti, con conseguente aumento dei costi preventivati;
ma anche perché, per ammissione della stessa Seren, sarebbe stato impossibile effettuare un intervento sulla copertura risolutivo ad un costo inferiore a quanto preventivato (doc.
B comparsa di costituzione appello).
La quantificazione del danno effettuata fatta dal C.T.U. con riferimento alla copertura merita pertanto conferma.
Su tale quantificazione non incide l'insussistenza del vizio di trasmittanza termica della copertura;
è lo stesso C.T.U. ad affermare, in più punti (relazione C.T.U., pagg. 16-18, punti 1) e 2) e pag. 26)
36 che, al di là della questione concernente la trasmittanza termica, la risoluzione del problema inerente alle viti e il bucato telo antivapore e, di conseguenza, del problema di gocciolamento e percolamento, non possa prescindere dal rifacimento dell'intera copertura.
Il secondo motivo d'appello merita pertanto accoglimento con esclusivo riferimento all'insussistenza del difetto di trasmittanza termica della copertura (che tuttavia non incide sull'entità del risarcimento) e rigettato nel resto.
Per quanto sopra esposto in relazione ai primi due motivi di impugnazione, la richiesta di ammissione delle prove testimoniali richieste dall'appellante, così come di supplemento di consulenza tecnica o la convocazione del C.T.U. a chiarimenti risulta ultronea e non trova pertanto ingresso.
3. Il terzo motivo d'appello concerne il risarcimento dei danni non patrimoniali riconosciuto dal Tribunale, rispetto al quale si contesta l'assenza di motivazione sul punto da parte del Giudice di prime cure, nonché la mancata prova di un pregiudizio non patrimoniale concretamente patito dall'appellato.
Ad essere impugnata è la parte della sentenza in cui si statuisce che:
<In relazione al danno non patrimoniale, alla luce anche dei testi escussi, lo stesso deve intendersi provato ma limitatamente al
37 percolamento subito e dunque il danno va in via equitativa liquidato in € 2.500,00>>.
L'appellante ritiene che la motivazione sul punto sia solo apparente in quanto il rinvio alle risultanze testimoniali risulta del tutto generico e inidoneo a rendere comprensibile quali siano state le deposizioni dei testi ritenute rilevanti e per quali ragioni. Evidenzia, altresì, la mancata indicazione, da parte del giudice di prime cure, dei parametri utilizzati per la liquidazione del danno e il fatto che il attore in CP_1
primo grado, non abbia fornito alcuna prova dei danni effettivamente patiti.
Osserva il Collegio che, in punto di diritto, la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la lesione di diritti della persona non aventi natura economica e risulta sottoposta a rilevanti limiti. Infatti,
l'art. 2059 c.c. riconosce questa forma di risarcimento esclusivamente nei casi previsti dalla legge (es. art. 185 c.p. per i danni derivanti da reato). Col tempo, tuttavia, la giurisprudenza ha ampliato tale forma di tutela, estendendola a tutti i casi in cui siano lesi diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti (quali, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute o il diritto al pieno sviluppo della propria personalità).
Orbene, nel caso di specie non risulta esplicitato, anzitutto, quale sia il diritto costituzionalmente rilevante leso dall'appellante. Il Giudice di
38 primo grado ha infatti liquidato tale danno “limitatamente al percolamento subito” (pag. 12 della sentenza) senza tuttavia precisare quale diritto tale percolamento avrebbe pregiudicato, né in che modo e con che intensità.
Parte appellata sembra indicare, a fondamento di tale forma di responsabilità, il mancato pieno godimento dell'immobile, derivante dai vizi dello stesso, e lo stress e il turbamento che sono conseguenza dei fenomeni di gocciolamento e percolamento (pagg. 20-21 comparsa risposta in appello).
Il mancato pieno godimento dell'immobile è riconducibile al diritto di proprietà, che assicura pieno ed esclusivo godimento del bene di cui si
è titolari, ma che ha, tuttavia, natura spiccatamente patrimoniale e risulta, pertanto, inidoneo a costituire fonte di risarcimento per i danni non patrimoniali.
Maggiormente conferente pare, invece, il riferimento allo stress e al turbamento che deriverebbero dai fenomeni citati, in quanto idonei ad incidere sul diritto alla salute e, potenzialmente, sul pieno sviluppo della persona, trovandosi nell'immobile una persona minorenne. Va tuttavia osservato che tali sofferenze sono state meramente allegate dal il quale si è limitato, a più riprese, a dichiarare come questi CP_1
siano una “evidente” conseguenza dei lamentati difetti (pag. 21 comparsa risposta in appello), senza tuttavia indicare particolari
39 patologie contratte, episodi di significativa manifestazione di siffatte sofferenze o qualsivoglia situazione di fatto da cui desumere un'effettiva lesione della sfera personale propria o della sua famiglia.
Il motivo, pertanto, merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta all'appellato la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali.
Il quarto motivo d'impugnazione, riferito alle spese, risulta superato dalla necessità di una nuova regolamentazione delle spese processuali in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello.
È infatti risultato insussistente il vizio di trasmittanza termica, è stata ridotta l'entità del danno patrimoniale da risarcire con riguardo all'isolamento acustico ed è stata esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per ¼ compensate e per i rimanenti ¾ devono essere rifuse a da Controparte_1
Parte_1
Le spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, conformemente alla liquidazione già compiuta dal Tribunale e, quanto al presente grado di appello, come da nota spese depositata
40 dall'appellato (che risulta conforme ai parametri previsti dal d.m. n.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro
52.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 200/2023 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 770/2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo
• condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma
[...]
di euro 39.081,77 (anziché il maggiore importo indicato al capo
B della sentenza impugnata) oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dal momento della domanda al soddisfo;
• dichiara non sussistente il vizio di trasmittanza termica;
• dichiara non dovuto il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale di cui al capo C della sentenza impugnata;
• condanna a a rifondere a Parte_1 CP_1
i ¾ delle spese processuali, che liquida per intero come
[...]
41 segue: per il primo grado di giudizio in euro 9.445,00 per compensi ed euro 1.072,06 per anticipazioni, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
per il giudizio di appello in euro 9.991,00 per compensi oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
• compensa le spese processuali per la residua frazione di ¼;
Venezia, 11 novembre 2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
42
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 02/02/2023, promossa con atto di citazione
1 da
P.IVA. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vladimiro Pegoraro e Michele Greggio, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Padova, P.le Stazione n.6;
appellante
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. AU RI, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Adria, P.zza XX settembre n.14;
appellato
Oggetto: “Appalto” - Appello avverso la sentenza n. 770/2022 pubblicata in data 21/09/2022 a definizione del giudizio iscritto al
n. 2/2020 R.G. avanti al Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
2 - per parte appellante:
“disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previo opportuno accertamento e/o declaratoria, in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Padova n. 770/2022 (R.G. n.
2/2020), annullare la stessa sentenza e accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto,
In via preliminare e cautelare:
per le ragioni esposte e per altre che dovessero ravvisarsi, in accoglimento dell'istanza formulata ai sensi e per gli effetti degli artt.
283 e 351 c.p.c., disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, anche in subordine in via parziale.
Nel merito:
per i motivi esposti in atti di primo e secondo grado, respingersi tutte le domande ex adverso formulate dal sig. nei Controparte_1
confronti della società Parte_1
Per scrupolo difensionale, si chiede che con la sentenza di riforma vi sia anche la condanna di controparte alla ripetizione di tutte le somme eventualmente pagate in ragione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
3 In ogni caso:
Con vittoria di competenze e spese del giudizio di primo e secondo grado, oltre che del procedimento per ATP, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Con spese di CTU relative al procedimento per ATP poste a carico di controparte.
In via istruttoria
[…] si insiste per l'ammissione o rinnovo della CTU tecnica con nomina di diverso consulente d'ufficio oppure, in subordine, si chiede la chiamata a chiarimenti del professionista già nominato Arch.
[...]
atta a rispondere ai seguenti punti: Per_1
• l'effettiva rispondenza della camera da letto ai requisiti acustici passivi e ciò alla luce dell'omessa valutazione della tolleranza di 1,5 dB dei valori limite stabiliti per legge e dell'omesso controllo e valutazione da parte del CTU, ai fini della corretta misurazione e ai fini dell'eliminazione del difetto acustico, circa
l'esecuzione di opere di minor costo rispetto a quelle indicate, consistenti in particolare nella sostituzione delle guarnizioni, della schiuma di sigillatura e nella registrazione delle cerniere del serramento (come peraltro indicato dall'Ing. Per_2
4 titolare della ditta Saige, per quanto riguarda la correzione di un deficit di 1 decibel);
• pur risultando provata l'assenza dei vizi da infiltrazione, per scrupolo difensivo, si chiede anche di accertare l'assenza in loco di fenomeni di percolamento o di infiltrazione d'acqua meteorica;
• per mero e solo scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi poi in cui la documentazione prodotta in appello riguardante i costi per il ripristino del tetto così come deliberati in assemblea straordinaria del 24.03.2023 non dovessero essere recepiti dalla Corte d'Appello, procedere ad una nuova quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi indicati in sede di ATP, perché comunque eccessivi e ciò autorizzando il nuovo CTU a fornire il proprio esame anche alla luce della documentazione dimessa nel presente giudizio d'appello.
Per mero e solo scrupolo difensionale, si ripropongono le istanze istruttorie formulate in primo grado da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, opponendosi a quelle avversarie per i motivi dedotti in atti.
[…] per mero scrupolo difensivo, si chiede ad ulteriore sostegno delle proprie domande, che venga ammesso l'interrogatorio formale di controparte nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova
5 basati sulla nuova documentazione dimessa previa richiesta di autorizzazione in sede di appello.
[…]
1) Vero che, in sede di assemblea condominiale del 24.03.2022, veniva approvata all'unanimità dei condomini, con voto favorevole anche del sig. , i lavori di Controparte_1
completo rifacimento del tetto del , Controparte_2
secondo il preventivo fornito dalla ditta Seren s.r.l. per
l'importo complessivo di € 205.000,00 come da documenti A+B che mi si rammostrano con relativi allegati (in particolare docc.
b.1; b.2 e b.4), prevedendo su tale importo lo sconto in fattura secondo normativa Ecobonus 65%.
2) Vero che i lavori di rifacimento del tetto del CP_2
, così come approvati in sede di assemblea
[...]
straordinaria del 24.03.2022 (doc. b.1), consistono nell'esecuzione delle opere meglio dettagliate e descritte nel preventivo della ditta Seren s.r.l. (doc. b.2) e nel computo metrico redatto dall'Ing. (doc. a.2), nonché per Per_3
quanto attiene le spese tecniche dal preventivo di quest'ultimo
(doc. b.3), come da documenti A+B che mi si rammostrano con relativi allegati.
6 3) Vero che sulla base di quanto deliberato in sede di assemblea straordinaria del 24.03.2022 e del preventivo della ditta Seren
s.r.l., è previsto a carico del sig. , quale costo Controparte_1
per il rifacimento completo del tetto sovrastante la propria unità abitativa, l'importo complessivo di € 6.769,87, come indicato nel bilancio preventivo e nel prospetto delle rate da versare da parte dei singoli condomini redatto dall'Amministratrice condominiale sig.ra , Parte_2
come da documenti A+B che mi si rammostrano con relativi allegati (in particolare docc. b.4 e b.5).
4) Vero che, all'assemblea condominiale tenutasi in data
24.03.2022, era assente e che, solo Parte_1
successivamente, con mail 6 maggio 2022, la sig.ra
[...]
, amministratrice del , Parte_2 Controparte_2
trasmetteva alla stessa società il verbale Parte_1
di approvazione di tale delibera del 24.03.2022, unitamente al preventivo della ditta Seren s.r.l. e allo schema di ripartizione dei costi del tetto tra i vari condomini, come da documento B che mi si rammostra con relativi allegati.
Si indicano a testimoni:
- sig.ra , amministratrice del , Parte_2 Controparte_2
con studio in Adria (RO), Corso Vittorio MA n. 78;
7 - il sig. residente in [...]
Romana 2150, legale rappresentante della società Seren s.r.l. con sede in Borsea (RO), Viale Combattenti Alleati d'Europa n. 10;
- Ing. con studio in Adria (RO), Via Carducci n. Testimone_2
56/13”.
- per parte appellata:
“1) in principalità dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
2) in subordine rigettarsi comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza di primo grado e rigetto delle domande avversarie, con conseguente accoglimento di quelle proposte dal sig. , anche, se del caso, per le ragioni Controparte_1
tutte di cui all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
3) in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 770/2022 pronunciata dal Tribunale di
Rovigo nel giudizio di primo grado;
4) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
8 Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di ammettere quelli prodotti da controparte, si insiste perché siano acquisiti i seguenti documenti:
a) PEC in data 22-23 febbraio 2023 dell'avv. AU RI all'amministratore del ”, sig.ra Controparte_2 [...]
; Parte_2
b) PEC in data 24 febbraio 2023 dell'amministratore del
, sig.ra , all'avv. Controparte_2 Parte_2
AU RI.
Ci si oppone, altresì, alle prove orali richieste dall'appellante […].
Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di ammettere le istanze istruttorie avversarie si chiede siano ammessi i seguenti capitoli di prova per testi:
1) Vero che i preventivi elaborati dalla ditta Seren con riferimento al rifacimento del tetto del sono stati Controparte_2
predisposti senza che la predetta TT effettuasse un sopralluogo con autogru sul tetto del predetto immobile?
2) Vero che i lavori autorizzati con Assemblea straordinaria dei condomini del in data 24 marzo 2023 Controparte_2
non sono ancora iniziati e non potranno prendere avvio non essendo la TT incaricata, Seren S.r.l., riuscita ad attivare la procedura di cessione del credito con conseguente impossibilità
9 di ottenere, in qualsivoglia forma, lo sconto in fattura da parte dei condomini e, in particolare, del sig. ? Controparte_1
Si indica quale teste la sig.ra , amministratrice del Parte_2
, con studio in Adria (RO), Corso Vittorio Controparte_2
MA n. 78.
Si rinnova, ad ogni buon conto, la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e di quello relativo al procedimento per A.T.P. (R.G. n. 2050+2051/2018 del Tribunale di Rovigo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
In data 9 aprile 2010, acquistava da Controparte_1
l'appartamento facente parte del fabbricato Parte_1
condominiale ” sito in Adria, loc. Bettola, n. 2/C, int. 7, CP_2
fabbricato oggetto di ristrutturazione da parte della società venditrice.
A seguito del riscontro, nell'ottobre 2017, di vizi e difetti consistenti in percolamenti d'acqua, dovuti a infiltrazioni della copertura, nonché difetti di insonorizzazione, promuoveva, dinanzi al CP_1
Tribunale di Rovigo, ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai
10 sensi dell'art. 696-bis c.p.c., al fine di accertare lo stato dei luoghi e la presenza dei denunciati vizi, determinare gli interventi necessari per eliminarli e quantificare i danni patiti.
Il relativo procedimento veniva iscritto al n. 2051/2018 R.G e riunito ad identico procedimento promosso da tale Parte_3
proprietaria di altro appartamento dello stabile, nei confronti della stessa società.
A seguito dell'udienza svoltasi il 3 dicembre 2018, veniva nominata in qualità di C.T.U. l'arch. che svolgeva Persona_1
l'accertamento in contraddittorio con i C.T.P. ing. e ing. Per_3
, per conto del e della e ing. , Per_4 CP_1 Pt_3 Persona_5
per conto della Concluse le indagini peritali, Parte_1
avvalendosi anche della professionalità di altri specialisti, il C.T.U. provvedeva a depositare la relazione redatta in data 23 luglio 2019, che accertava vizi della copertura, difformità al progetto e difetti di insonorizzazione.
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 2 gennaio
2020, conveniva in giudizio avanti al CP_1 Parte_1
Tribunale di Rovigo, facendo valere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., i gravi vizi dell'immobile riscontrati in occasione dell'A.T.P. e riguardanti lo scarso isolamento termico della copertura dell'immobile, la presenza
11 di viti sporgenti dal soffitto e danneggianti il telo antivapore, nonché
l'insufficiente isolamento acustico delle soffitte e della camera da letto. In ragione di ciò, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni patiti per il rifacimento della copertura (quantificati in sede di A.T.P. in euro
39.980,07), per il ripristino della corretta insonorizzazione dell'abitazione (da quantificare da parte del Giudice), per il mancato pieno godimento dell'immobile a titolo di danno non patrimoniale
(quantificati in €10.000), nonché il rimborso delle spese di A.T.P. (pari ad euro 6.399,06).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 settembre 2020, si costituiva contestando le conclusioni cui era Parte_1
pervenuto il C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo, sollecitando lo svolgimento di una nuova consulenza tecnica e chiedendo comunque il rigetto delle domande attoree.
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento per A.T.P., il primo
Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e l'escussione dei testi , Testimone_3 Tes_4
, e;
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
rigettava, invece, l'istanza di rinnovazione della C.T.U..
All'esito dell'istruttoria, trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16 dicembre 2021, il
12 Tribunale, con sentenza n.770/2022, pubblicata il 21 settembre 2022, così decideva:
“A> ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di ex art. 1669 c.c. in relazione a quanto Parte_1
indicato nella parte motiva su riportata nei confronti di
; Controparte_1
B> conseguentemente CONDANNA a Parte_1
corrispondere a a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno patrimoniale € 41.919,77 con interessi legali a partire dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
C) CONDANNA a corrispondere a Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale patito per il mancato pieno godimento dell'immobile per quanto esposto in parte motiva euro 2.500,00 in via equitativa.
D> CONDANNA a risarcire a Parte_1
le competenze di lite e di ATP per Controparte_1
complessivi euro 9.445,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta, le spese vive per euro 1.072,06 e le spese CTU e CTP del procedimento di istruzione preventiva per euro 6.309,06”.
13 Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 2 febbraio
2023, ha proposto tempestivo appello Parte_1
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la riforma della stessa, con rigetto di tutte le domande proposte e accolte in primo grado e con condanna alla ripetizione delle spese.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha introdotto nuove e sopravvenute prove documentali ed ha chiesto, altresì, in via istruttoria, una nuova C.T.U. ovvero, in subordine, di chiamare a chiarimenti la consulente che aveva svolto l'A.T.P., nonché
l'ammissione di nuove prove orali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 aprile 2023, si
è costituito in giudizio , chiedendo, previo rigetto Controparte_1
dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, che l'appello venga dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
348-bis e 348-ter c.p.c. nonché dell'art.342 c.p.c. o, in subordine, rigettato nel merito. Ha chiesto, inoltre, nella denegata ipotesi in cui siano ammesse le istanze istruttorie avversarie, l'ammissione delle proprie nuove prove testimoniali.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15 maggio 2025 – sostituita da note di trattazione
14 scritta – concessi i termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione ed ha riproposto la domanda dichiarata inammissibile (v. Cass. sez. un. sent.
n. 27199/2017; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio
2024, n.1932).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis
c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr.
Cass. 14696/2016).
L'appellante impugna la sentenza di primo grado lamentando:
con il primo e con il secondo motivo, rispettivamente, l'insussistenza dei vizi di insonorizzazione della camera da letto e dei vizi della
15 copertura dell'immobile accertati e dichiarati dal Giudice di prime cure;
con il terzo motivo l'insussistenza dei danni non patrimoniali riconosciuti all'appellato in primo grado.
1. Con riferimento al primo motivo d'appello, relativo ai vizi di insonorizzazione, l'appellante contesta, anzitutto, la sussistenza del difetto di trasmittanza termica.
Tale questione, tuttavia, attiene ai difetti della copertura dell'immobile piuttosto che a quelli di isolamento acustico e, pertanto, verrà trattata con l'esame del secondo motivo di impugnazione.
L'appellante, inoltre, lamenta che il primo Giudice abbia inquadrato il difetto di insonorizzazione nell'ambito “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. piuttosto che ritenerlo un vizio di lieve entità inidoneo ad attivare la tutela ivi prevista ed impugna le seguenti parti della decisione: <Alcuna ulteriore indagine deve pertanto svolgersi e pertanto la chiesta CTU sul punto è del tutto superflua>>;
<Diversamente poi da quanto ritiene parte attrice la valutazione di difetto di media entità riscontrato dal CTU in relazione alla prova 5
Unità Sub 23, si ritiene che l'accertamento del CTU sia corretto e non suscettibile di critica alcuna e dunque si conferma modalità di intervento e costo per risolvere il vizio riscontrato>>.
16 Sempre con riferimento al vizio di insonorizzazione, l'appellante lamenta la liquidazione del danno da risarcire nell'importo quantificato dal consulente tecnico.
Ai fini della decisione mette conto ricordare che il C.T.U. ha rilevato un difetto di insonorizzazione della camera da letto posta al primo piano dell'immobile del applicando come valore limite di CP_1
tollerabilità quello indicato nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 ed evidenziando uno scarto di 2 dB rispetto a tale valore (prova 5 a pag.
13 relazione C.T.U.).
L'assunto dell'appellante per cui il vizio in questione integrerebbe un difetto di scarso rilievo inidoneo a rientrare nella nozione di “gravi difetti” di cui all'art.1669 c.c. e ad essere fonte di risarcimento del danno, poggia, anzitutto, sull'individuazione della normativa da applicare alla fattispecie in rapporto ai limiti legali di insonorizzazione degli edifici e, in secondo luogo, sullo scarto solo minimo tra siffatto limite e l'effettivo valore riscontrato in sede di A.T.P.
Secondo l'appellante, il C.T.U., in sede di A.T.P., avrebbe errato nell'applicazione del d.lgs. 192/2005, il cui allegato I, punto 1.c allora vigente, consentirebbe un margine di tolleranza del 30% rispetto ai valori limite dallo stesso indicati. Tale margine di tolleranza consentirebbe, nel caso di specie, di ritenere tollerabile il difetto
17 riscontrato dal consulente tecnico, in quanto pari a “soli” 2 dB rispetto ad un valore limite di 40 dB.
Tuttavia, l'argomento addotto dall'appellante risulta fuorviante in quanto il citato decreto legislativo fa riferimento ai requisiti di trasmittanza termica degli edifici e non a quelli di insonorizzazione e, pertanto, la disciplina dallo stesso dettata è inconferente rispetto alla questione in esame.
Inoltre, l'appellante sostiene che il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, in forza del quale il C.T.U. ha rilevato il vizio dell'immobile, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di atto amministrativo di secondo grado emesso sulla base di una fonte normativa (art. 3, co. 1, lett. e) della l. 447/1995) che la sopravvenuta l. 88/2009 (art. 11, co. 5) ha dichiarato espressamente non applicabile ai rapporti orizzontali tra privati;
pertanto, il C.T.U. avrebbe errato nell'individuazione del parametro di riferimento in forza del quale accertare un vizio di insonorizzazione. Viene, altresì, citata la sentenza della Corte costituzionale n. 103/2013, la quale ha inciso sulla materia dichiarando incostituzionale la disposizione di cui all'art. 15 della l.
96/2010, contenente una norma di interpretazione autentica dell'art. 3, co. 1, lett. e) della l. 447/1995.
L'argomento non coglie nel segno, per le ragioni di seguito esposte.
18 La l. 26 ottobre 1995, n. 447, all'art. 3, comma 1, lett. e), ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In ottemperanza a tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.
È poi intervenuta la l. 7 luglio 2009, n. 88, il cui art. 11 ha delegato il
Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di integrare pienamente nell'ordinamento la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare l'omogeneità delle normative di settore. In particolare, l'art. 11, comma 5 di tale legge ha previsto che “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici
e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, all'art. 3, comma 1, lett. e), non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
È, infine, sopravvenuta la l. 4 giugno 2010, n. 96, che attraverso l'art. 15 ha sostituito la disposizione sopra riportata con la seguente: “In
19 attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'art.
3, comma 1, lett. e) della l. 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici
e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati
e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato”. Tale norma è stata, tuttavia, dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con sentenza n.
103/2013, in ragione della portata non meramente interpretativa, bensì profondamente innovativa della disposizione.
Ciò premesso, la disciplina del D.P.C.M. 05/12/1997 non risulta direttamente applicabile al caso di specie, in quanto il rapporto tra le parti è sorto il 9 aprile 2010 (data della sottoscrizione del contratto definitivo) e, dunque, in un momento successivo all'entrata in vigore della l. 88/2009, il cui art. 11 escludeva proprio l'applicazione della disciplina emessa in forza dell'art. 3, co. 1, lett. e) della l. 447/2005, quale è il D.P.C.M. cit.
Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire a più riprese che, anche laddove il D.P.C.M. 05/12/1997 non si possa applicare in via immediata ai rapporti tra privati, il suo contenuto può comunque essere preso come punto di riferimento per accertare la sussistenza o meno
20 della diligenza dovuta dall'appaltatore all'epoca di realizzazione dell'opera, in quanto espressione dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggeriti delle ordinarie regole dell'arte (cfr. Cass., Sez. II.,
2226/2022; Cass., Sez. II, 7875/2021; Cass., Sez. II 21922/2021).
Pertanto, il C.T.U. bene ha fatto ad applicare come valore limite di tollerabilità quello indicato nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997.
Circa l'asserita non gravità del vizio riscontrato, in ragione di uno scarto minimo dal valore legale di tollerabilità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. sono quelle anomalie e carenze costruttive che inficiano la funzionalità e l'abitabilità dell'edificio e che risultano eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, ovverosia mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati (cfr. Cass., Sez. II, 9620/2023; Cass., Sez. II,
187/2020).
Nel caso in esame, il C.T.U., come sopra evidenziato, ha accertato un deficit di insonorizzazione della camera da letto pari a 2 dB rispetto al valore limite indicato nel D.P.C.M. 05/12/1997, che, come appena chiarito, è utilizzabile al fine di accertare la sussistenza di una carenza costruttiva e, dunque, di un grave difetto. Tale scarto non pare di modesta rilevanza tenuto conto, da una parte, che il consulente tecnico
21 ha avuto modo di chiarire che, trattandosi di grandezza esponenziale,
“una diminuzione di 3 dB del valore fonoisolante corrisponde ad un dimezzamento dell'isolamento acustico […] quando non conformi ai requisiti richiesti dal DPCM 5 dicembre 1997” (pag. 14 relazione
C.T.U.), e dall'altra che lo stesso consulente ha dichiarato che i difetti riscontrati “Possono essere risolti con sostituzione degli attuali serramenti con nuovi certificati in legno con vetrocamera” (pag. 14 relazione C.T.U.), ovverosia esclusivamente con quelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture che la giurisprudenza della Cassazione indica per l'accertamento dei gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c.
Peraltro, anche considerando, come sostiene l'appellante, quell'incertezza della misurazione tecnica pari a +/- 1,5 dB, non vi sono ragioni per considerare tale incertezza esclusivamente in favore dell'appellante (con potenziale vizio di “soli” 0,5 dB), e non piuttosto anche a sfavore dello stesso (con potenziale vizio di 3,5 dB).
Per queste ragioni, si ritiene che il vizio di isolamento acustico accertato dal C.T.U. con riferimento alla camera da letto sussista e sia rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Con riferimento a tale vizio, l'appellante contesta anche la quantificazione dell'importo da risarcire.
22 lamenta in proposito che il C.T.U., nell'indicare i Parte_1
lavori da svolgere per ripristinare il corretto isolamento acustico dell'immobile, abbia considerato la sostituzione dei serramenti non solo della camera da letto (rispetto a cui sussiste il difetto), ma anche di bagno e salotto, come emergerebbe dalla quantità dei nuovi serramenti e loro relative grandezze conteggiate nel computo metrico redatto dal C.T.U. (n. 9 a pag. 3, all. 2b relazione C.T.U.).
In effetti, non essendo state effettuate nella zona giorno e bagno misurazioni tecniche idonee ad attestare ulteriori vizi di isolamento acustico e non avendo il consulente tecnico dichiarato alcunché sulla opportunità o necessità di interventi ulteriori a quelli da effettuare nella camera da letto, è corretto defalcare dalla somma indicata in sentenza a titolo risarcitorio quella legata a serramenti diversi da quelli della camera da letto.
Pertanto, in parziale accoglimento del motivo, il danno liquidato dal
Giudice di primo grado va ridotto di euro 980,00 per ciascuno dei due serramenti del soggiorno e di euro 620 per il serramento del bagno, per complessivi euro 2.580,00, oltre l'IVA di euro 258,00 pagata su tale somma.
23 In definitiva, il primo motivo d'appello va accolto limitatamente alla parte riferita alla liquidazione del danno da risarcire, rideterminata come sopra indicato, e rigettato nel resto.
2. Col secondo motivo d'appello, relativo ai vizi della copertura dell'immobile, l'appellante lamenta, innanzitutto, l'erronea applicazione della normativa di cui al d.lgs. 192/2005 per l'individuazione dei limiti legali di trasmittanza termica.
Sul punto, oggetto di appello è la seguente parte di sentenza:
<Questo giudicante condivide in toto le determinazioni cui è giunta la CTU arch. in punto vizi della copertura tanto per Per_1
quanto attiene al fatto che:
“l'attuale isolamento in polistirene espanso con fori di aerazione dal fornitore “microventilazioni” non rispetta i valori limiti della trasmittanza termica U per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, espressa in U=0.32 W/m2k, previsti per la zona climatica E, in cui si trovano gli immobili in oggetto, per il periodo
01/01/2008 al 31/12/2009, indicato nel D.Lgs. n. 192 del 2005; ma bensì è risultato il valore U=0.389W/m2km come elaborato del perito
(All. 8° pag. 1). Per_6
Al fine di determinare il tipo di isolamento da utilizzare per rientrare nei parametri del D.lgs. 195/2005 il Perito Ind. , su mio Per_6
24 incarico ha redatto nuova valutazione per stabilire la tipologia di isolamento conforme ai valori indicati nel decreto succitato ed idonei anche a rispettare i coefficienti previsti per l'anno 2015, tutt'ora vigenti (All. 8° pag. 2).”
Parte convenuta sostiene che il CTU avrebbe errato nella determinazione dei limiti da applicare perché occorrerebbe riferirsi al momento del deposito della richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e non alla data del provvedimento conclusivo SUAP.
[…]
In merito a tali rilievo, già emerso in sede di ATP, si conferma quanto riscontrato dalla CTU e cioè che: “La Relazione Legge 10/91 è stata presentata dopo 2 anni dall'inizio dei lavori il 03.08.2009 e dopo diverse varianti essenziali (DPR 380/2001) al progetto principale del
2007 ed inoltre che è stato eseguito difformemente da quanto previsto”.
Il rilievo di parte convenuta è dunque privo di fondamento e va respinto>>.
Ai fini della decisione del motivo occorre innanzitutto chiarire che l'allegato C del d.lgs. 192/2005, di attuazione della normativa europea sull'efficienza energetica edilizia, prima della sua soppressione nel
25 2015, indicava i requisiti energetici degli edifici, differenziandoli in base alla tipologia dell'edificio, alla zona climatica in cui questo sorgeva e all'intervallo temporale da considerare. Orbene, come da modifica intervenuta ad opera del d.lgs. 311/2006, con riferimento ai limiti di trasmittanza termica (U) delle “coperture” degli edifici siti nella zona climatica E, come quello del l'all. C CP_1
individuava i limiti di 0,43 W/m2K dal 01/01/2006 e di 0,32 W/m2K dal 01/01/2008.
All'esito dei rilievi effettuati in sede di A.T.P., era emerso che la copertura dell'immobile acquistato dall'appellato presentava un valore di trasmittanza termica pari a 0,389 W/m2K (pag. 14 relazione C.T.U.), motivo per il quale il consulente tecnico riteneva sussistente un grave vizio della costruzione.
Invero, l'appellante contesta (e contestava già in sede di accertamento tecnico) le affermazioni del C.T.U., sostenendo che il limite da considerare per accertare la regolarità della copertura fosse non quello di 0,32 W/m2K, bensì quello meno stringente di 0,43 W/m2K, visto che sia la richiesta del permesso di costruire (provvedimento S.U.A.P.
80/2007, doc. 3 comparsa costituzione 1° gr.) sia la prima variante al progetto (provvedimento S.U.A.P. 40/2008, doc. 5 comparsa costituzione 1° gr.) erano state presentate in data anteriore al 1°
26 gennaio 2008 (rispettivamente il 7 novembre 2006 ed il 15 ottobre
2007).
A fronte di tali contestazioni, il C.T.U. aveva evidenziato che la relazione sui requisiti di prestazione termica ex l. 10/1991 era stata presentata soltanto il 3 agosto 2009 (all. 3e relazione C.T.U.) e dopo diverse varianti essenziali al progetto principale del 2007 (S.U.A.P.
86/2008 e S.U.A.P. 122/2009, doc. 6 fascicolo di primo grado convenuto) e che, in ogni caso, la struttura sarebbe poi stata realizzata in difformità rispetto a quanto dichiarato alla Struttura Unica per le
Attività Produttive della Città di Adria da e, Parte_1
pertanto, riteneva corretta l'applicazione del limite più restrittivo operante dal 01/01/2008.
Punto controverso è, dunque, l'individuazione del momento in cui si cristallizza la normativa da applicare, se, cioè, esso coincida con il tempo in cui viene richiesto il permesso edilizio (come ritiene parte appellante) piuttosto che in un tempo diverso (come sostenuto dal consulente con affermazione fatta propria dal giudice di prime cure).
Il Collegio ritiene condivisibile la prospettazione dell'appellante.
In effetti, l'art. 3 d.lgs. 192/2005 prevede che “il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione” e l'art. 2 co. 1 lett. b) del d.lgs. cit. definisce “edificio di nuova costruzione” quello per il quale la “richiesta del permesso di
27 costruire o la denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto”. Di conseguenza, pare che il momento a cui fare riferimento per determinare il limite di trasmittanza termica di volta in volta applicabile sia quello della richiesta del titolo abilitativo.
Nel caso di specie, avendo la richiesto il permesso Parte_1
di costruire per la “realizzazione di un nuovo edificio” (come da
S.U.A.P. 80/2007 e 40/2008) e risalendo tali richieste, rispettivamente, al 07/11/2006 e al 15/10/2007, questa Corte ritiene applicabile il limite di trasmittanza termica in vigore fino al 31/12/2007, ossia quello di
0,43 W/m2K. Pertanto, stante il valore di 0,389 W/m2K risultato all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non sussiste alcun vizio di trasmittanza termica della copertura.
L'appellante contesta la sussistenza di difetti della copertura anche con riferimento alla mancata prova del percolamento e del gocciolamento lamentati dal , che ne rappresenterebbero la conseguenza CP_1
dannosa, impugnando la sentenza nella parte in cui il giudice afferma:
<In merito ai vizi e difetti della copertura gli stessi sono stati accertati dal CTU con ragionamento e conclusioni pienamente da condividere.
Ed infatti il CTU ha riscontrato che: “Per il fissaggio del pannello sandwich di copertura e relativo isolamento, l'impresa ha utilizzato la
28 struttura in legno sottostante, interessando, in molti punti, il perlinato
a vista, che funge da soffitto agli appartamenti, avente uno spessore di 2,00 cm.
Sono state utilizzate viti in acciaio della lunghezza utile di cm 15,50
(All. 4 foto 10).
Dato il limitato spessore del perlinato, cm. 2,00, le viti, per la pressione fatta dall'alto con gi avvitatori, sono fuoriuscite dallo stesso forando altresì il telo anticondensa;
rendendolo inefficace al proprio uso.
Il percolamento d'acqua riscontrato è dovuto a:
-Il vapore acqueo, che si produce all'interno delle abitazioni, raggiunge l'intradosso del soffitto si infiltra attraverso i fori, i giunti del perlinato e dell'isolamento.
-Il vapore a contatto con i punti freddi delle lamiere ondulate di copertura condensa in acqua e trova percorso di uscita nei fori di passaggio delle viti, esse stesse inoltre costituiscono ponte termico.
-Il telo freno al vapore, forato, non svolge più la funzione tecnica a cui
è preposto, di impedire il passaggio del vapore”
[…]
29 Ora in relazione alla immobile del sig. i testi di parte CP_1
attrice escussi hanno ribadito che nell'immobile si verificano fenomeni di percolamento e sgocciolamento che sono oltremodo rilevabili anche dalle fotografie prodotte in corso di causa (cfr. in particolare i docc. da 20 a 22 prodotti con la seconda memoria ex art.
183 comma VI c.p.c.).
Provati sono dunque vizio costruttivo della copertura e i danni subiti
(percolamento) dal sig. CP_1
Sempre in risposta ad altri rilievi di parte convenuta il CTU aveva già avuto modo di osservare come “Le lastre ondulate di copertura e
l'isolamento sono state fissate al perlinato in legno dello spessore di
c, 2,00 che costituisce anche la soffittatura a vista del P. 2°. Il tavolato dato il ridotto spessore non garantisce la sicurezza di tenuta. Il fissaggio è garantito se le viti vengono fissate alla struttura portante in legno i cui travi hanno una seziona di cm 14,'' x 20,00, con gli accorgimenti esposti nel quesito n. 5.
2)Le viti fuoriuscendo dal perlinato hanno forato il telo antivapore rendendolo inefficace alla sua funzione e dovrà essere sostituito.
Lo spostamento di posizioni delle viti che si dovrà attuare per essere fissate alle travi di struttura lasceranno sulle lastre ondulate una serie di numerosi fori, non ripristinabili, che le renderà inutilizzabili.”
30 Si conferma pertanto la scelta della CTU nell'intervento necessario per la messa in pristino della copertura con le varie voci di costo ed intervento come indicate in perizia e allegato computo metrico>>.
L'appellante ritiene la suddetta motivazione soltanto apparente e, dunque, nulla, evidenziando, anzitutto, come alcun gocciolamento emerga dalle foto scattate nell'appartamento del e allegate CP_1
alla relazione del C.T.U. (foto 24-28, all. 4 relazione C.T.U.) e come lo stesso C.T.U., in sede di A.T.P., abbia dichiarato di non aver riscontrato alcuna anomalia né infiltrazione. Inoltre, sottolinea l'inattendibilità dei testi sentiti nel giudizio di primo grado, sussistendo tra alcuni di questi e il rapporti familiari, e per CP_1
gli altri un potenziale interesse nell'esito del processo. Contesta, altresì, l'affermazione del consulente tecnico circa la riconducibilità del supposto gocciolamento al fatto che il telo anticondensa della copertura sia stato bucato dall'erroneo montaggio di alcune viti.
Ritiene per converso il Collegio che i gocciolamenti e i percolamenti lamentati dal i quali, incidendo negativamente sulla CP_1
funzionalità globale dell'opera e menomandone il pieno godimento, risultano riconducibili alla tutela di cui all'art. 1669 c.c. (ex pluribus,
Cass., Sez. II, 9629/2023 e 187/2020), risultano adeguatamente provati.
31 L'attendibilità dei testi non può essere esclusa per il solo fatto che siano stati chiamati a testimoniare i familiari conviventi ed i vicini di casa.
Inoltre, anche qualora dalle fotografie allegate alla consulenza tecnica non emergesse alcun gocciolamento, le foto prodotte dal CP_1
in primo grado (doc. 20-22) rappresentano segni di evidente percolamento sulle pareti delle camere poste al secondo piano;
né ha a suo tempo svolto alcun rilievo in merito Parte_1
all'efficacia probatoria di tali fotografie.
È poi dirimente, ai fini della prova dei percolamenti/gocciolamenti e della loro riconducibilità ai vizi di realizzazione della copertura, quanto dichiarato dal C.T.U. nella propria relazione “Al momento della visita non vi erano in atto, né stillicidi dalle viti sporgenti né infiltrazioni di acqua meteorica dal coperto, ho constato tracce di percolamento nelle murature perimetrali” (pag. 7 relazione C.T.U.) e che “pur non essendoci percolamenti al momento dei sopralluoghi, le viti rimosse durante la verifica della copertura si presentano in parte arrugginite, segno di un contatto con parti bagnate” (pag. 5 controdeduzioni C.T.U. a osservazioni C.T.P. . Parte_1
Peraltro, l'affermazione del C.T.U. citata a pag. 14 dell'atto di citazione in appello (“da una visione generale non ho notato evidenti anomalie”, pag. 16 relazione C.T.U.) è riportata in maniera fuorviante,
32 visto che la stessa si riferisce al problema dell'infiltrazione di acqua meteorica di cui, tuttavia, non si lamenta il bensì la CP_1
, che non è parte del presente giudizio. Per_7
E ancora, la riconducibilità del percolamento al fatto che il telo antivapore, posto nella copertura, sia stato bucato a seguito di un cattivo montaggio delle viti al perlinato a vista, costituente il soffitto dell'immobile dell'appellato, risulta chiarito a più riprese dal consulente tecnico e in maniera facilmente comprensibile. In effetti, da una parte, l'appellante non contesta il fatto che le viti siano state installate scorrettamente e abbiano conseguentemente bucato il succitato telo, quanto esclusivamente la circostanza che da ciò derivi il gocciolamento;
dall'altra, il C.T.U. ha affermato chiaramente che “Il percolamento d'acqua riscontrato è dovuto a:
- Il vapore acqueo, che si produce all'interno delle abitazioni, raggiunge l'intradosso del soffitto si infiltra attraverso i fori, i giunti del perlinato e dell'isolamento.
- Il vapore a contatto con i punti freddi delle lamiere ondulate di copertura condensa in acqua e trova percorso di uscita nei fori di passaggio delle viti, esse stesse inoltre costituiscono ponte termico.
33 - Il telo freno al vapore, forato, non svolge più la funzione tecnica a cui è preposto, di impedire il passaggio del vapore” (pagg. 15-16 relazione
C.T.U.).
E ciò è ribadito anche in sede di controdeduzioni fatte dal C.T.U. ai rilievi avanzati dal C.T.P. di laddove dichiara che Parte_1
“L'ipotesi che una vite, bucando un telo di nylon, consenta il passaggio dell'aria, con vapore in esso contenuto, attraverso il telo stesso che invece dovrebbe impedirlo non è complessa ma elementare
[…] Un difetto di costruzione talmente grave come una vite passante di acciaio che penetra con la testa nell'estradosso delle perline, porta la testa della vite stessa (interna alla costruzione e visibile) ad una temperatura di pochi gradi Celsius superiore a quella dell'aria esterna, avendo l'acciaio una conducibilità termica circa 100 volte superiore a quella dell'isolante inserito in copertura. Non è necessario uno studio termoigrometrico per constatare che le viti causano condensa e che i fori da esse causati causano condensa interstiziale nella copertura” (pag. 6 controdeduzioni C.T.U. a osservazioni C.T.P. . Parte_1
Sempre in riferimento alla copertura dell'immobile, a proposito del quantum risarcitorio a cui l'appellante è stato condannato per il rifacimento della stessa, l'appellante ne contesta la quantificazione
34 effettuata dal C.T.U. facendo valere un preventivo fatto dall'impresa
Seren s.r.l. al condominio “ ”, di cui il fa parte, e CP_2 CP_1
inerente al rifacimento del tetto del blocco centrale del CP_2
stesso (doc. b.2 atto citazione appello); da tale preventivo emergerebbe che le spese da sostenere per il in relazione alla sua unità CP_1
abitativa, evidentemente interessata da tale ristrutturazione, sarebbero pari ad euro 6.769,87 (doc. b.
4. atto citazione appello). Di conseguenza, l'appellante, asserendo che tali lavori di ristrutturazione commissionati dal condominio permetterebbero di risolvere anche i vizi riguardanti la copertura dell'immobile di proprietà dell'appellato, lamenta l'eccessiva liquidazione dei danni fatta in primo grado, pari, per la sola opera di ristrutturazione della copertura, al netto di I.V.A. e di competenze tecniche, ad euro 26.239,00 (all. 2b relazione C.T.U.), facendo valere l'eccessiva sproporzione rispetto alla somma risultante dal citato preventivo.
Ritiene il Collegio che tale preventivo non sia idoneo ad inficiare la quantificazione effettuata dal C.T.U. in sede di A.T.P., in quanto predisposto tenuto conto di circostanze di fatto ben diverse da quelle valutate dal consulente d'ufficio.
Anche in disparte la considerazione che un preventivo, per sua stessa natura, è astrattamente idoneo a variazioni, anche significative, in sede di successiva concreta realizzazione dei lavori, ciò che è dirimente
35 osservare è che ristrutturare esclusivamente il tetto e la copertura di una singola abitazione (che è ciò che è stato considerato in sede di
C.T.U.) è cosa ben diversa dall'effettuare lavori di restauro che riguardino più unità abitative poste nello stesso complesso (che rappresenta l'oggetto del preventivo Seren); basti tener conto, in particolare, della possibilità di dividere i costi indifferibili (quali quelli di manodopera o riferiti ad impalcature) tra tutti i condomini, piuttosto che porli tutti in capo ad un solo soggetto. Peraltro, risulterebbe difficilmente condivisibile una riduzione del risarcimento connesso al rifacimento della copertura sulla base di un preventivo a cui poi non è seguita l'apertura del cantiere, non solo in quanto era stata considerata l'applicazione di bonus edilizi (Ecobonus 65%), poi non riconosciuti in concreto per il blocco delle cessioni dei crediti, con conseguente aumento dei costi preventivati;
ma anche perché, per ammissione della stessa Seren, sarebbe stato impossibile effettuare un intervento sulla copertura risolutivo ad un costo inferiore a quanto preventivato (doc.
B comparsa di costituzione appello).
La quantificazione del danno effettuata fatta dal C.T.U. con riferimento alla copertura merita pertanto conferma.
Su tale quantificazione non incide l'insussistenza del vizio di trasmittanza termica della copertura;
è lo stesso C.T.U. ad affermare, in più punti (relazione C.T.U., pagg. 16-18, punti 1) e 2) e pag. 26)
36 che, al di là della questione concernente la trasmittanza termica, la risoluzione del problema inerente alle viti e il bucato telo antivapore e, di conseguenza, del problema di gocciolamento e percolamento, non possa prescindere dal rifacimento dell'intera copertura.
Il secondo motivo d'appello merita pertanto accoglimento con esclusivo riferimento all'insussistenza del difetto di trasmittanza termica della copertura (che tuttavia non incide sull'entità del risarcimento) e rigettato nel resto.
Per quanto sopra esposto in relazione ai primi due motivi di impugnazione, la richiesta di ammissione delle prove testimoniali richieste dall'appellante, così come di supplemento di consulenza tecnica o la convocazione del C.T.U. a chiarimenti risulta ultronea e non trova pertanto ingresso.
3. Il terzo motivo d'appello concerne il risarcimento dei danni non patrimoniali riconosciuto dal Tribunale, rispetto al quale si contesta l'assenza di motivazione sul punto da parte del Giudice di prime cure, nonché la mancata prova di un pregiudizio non patrimoniale concretamente patito dall'appellato.
Ad essere impugnata è la parte della sentenza in cui si statuisce che:
<In relazione al danno non patrimoniale, alla luce anche dei testi escussi, lo stesso deve intendersi provato ma limitatamente al
37 percolamento subito e dunque il danno va in via equitativa liquidato in € 2.500,00>>.
L'appellante ritiene che la motivazione sul punto sia solo apparente in quanto il rinvio alle risultanze testimoniali risulta del tutto generico e inidoneo a rendere comprensibile quali siano state le deposizioni dei testi ritenute rilevanti e per quali ragioni. Evidenzia, altresì, la mancata indicazione, da parte del giudice di prime cure, dei parametri utilizzati per la liquidazione del danno e il fatto che il attore in CP_1
primo grado, non abbia fornito alcuna prova dei danni effettivamente patiti.
Osserva il Collegio che, in punto di diritto, la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone la lesione di diritti della persona non aventi natura economica e risulta sottoposta a rilevanti limiti. Infatti,
l'art. 2059 c.c. riconosce questa forma di risarcimento esclusivamente nei casi previsti dalla legge (es. art. 185 c.p. per i danni derivanti da reato). Col tempo, tuttavia, la giurisprudenza ha ampliato tale forma di tutela, estendendola a tutti i casi in cui siano lesi diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti (quali, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute o il diritto al pieno sviluppo della propria personalità).
Orbene, nel caso di specie non risulta esplicitato, anzitutto, quale sia il diritto costituzionalmente rilevante leso dall'appellante. Il Giudice di
38 primo grado ha infatti liquidato tale danno “limitatamente al percolamento subito” (pag. 12 della sentenza) senza tuttavia precisare quale diritto tale percolamento avrebbe pregiudicato, né in che modo e con che intensità.
Parte appellata sembra indicare, a fondamento di tale forma di responsabilità, il mancato pieno godimento dell'immobile, derivante dai vizi dello stesso, e lo stress e il turbamento che sono conseguenza dei fenomeni di gocciolamento e percolamento (pagg. 20-21 comparsa risposta in appello).
Il mancato pieno godimento dell'immobile è riconducibile al diritto di proprietà, che assicura pieno ed esclusivo godimento del bene di cui si
è titolari, ma che ha, tuttavia, natura spiccatamente patrimoniale e risulta, pertanto, inidoneo a costituire fonte di risarcimento per i danni non patrimoniali.
Maggiormente conferente pare, invece, il riferimento allo stress e al turbamento che deriverebbero dai fenomeni citati, in quanto idonei ad incidere sul diritto alla salute e, potenzialmente, sul pieno sviluppo della persona, trovandosi nell'immobile una persona minorenne. Va tuttavia osservato che tali sofferenze sono state meramente allegate dal il quale si è limitato, a più riprese, a dichiarare come questi CP_1
siano una “evidente” conseguenza dei lamentati difetti (pag. 21 comparsa risposta in appello), senza tuttavia indicare particolari
39 patologie contratte, episodi di significativa manifestazione di siffatte sofferenze o qualsivoglia situazione di fatto da cui desumere un'effettiva lesione della sfera personale propria o della sua famiglia.
Il motivo, pertanto, merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta all'appellato la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali.
Il quarto motivo d'impugnazione, riferito alle spese, risulta superato dalla necessità di una nuova regolamentazione delle spese processuali in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello.
È infatti risultato insussistente il vizio di trasmittanza termica, è stata ridotta l'entità del danno patrimoniale da risarcire con riguardo all'isolamento acustico ed è stata esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per ¼ compensate e per i rimanenti ¾ devono essere rifuse a da Controparte_1
Parte_1
Le spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, conformemente alla liquidazione già compiuta dal Tribunale e, quanto al presente grado di appello, come da nota spese depositata
40 dall'appellato (che risulta conforme ai parametri previsti dal d.m. n.
147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro
52.000).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 200/2023 R.G. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 770/2022 pronunciata dal Tribunale di Rovigo
• condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma
[...]
di euro 39.081,77 (anziché il maggiore importo indicato al capo
B della sentenza impugnata) oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dal momento della domanda al soddisfo;
• dichiara non sussistente il vizio di trasmittanza termica;
• dichiara non dovuto il risarcimento a titolo di danno non patrimoniale di cui al capo C della sentenza impugnata;
• condanna a a rifondere a Parte_1 CP_1
i ¾ delle spese processuali, che liquida per intero come
[...]
41 segue: per il primo grado di giudizio in euro 9.445,00 per compensi ed euro 1.072,06 per anticipazioni, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
per il giudizio di appello in euro 9.991,00 per compensi oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
• compensa le spese processuali per la residua frazione di ¼;
Venezia, 11 novembre 2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
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