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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.428/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito dell'udienza orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto
“cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D._INDENNITA' DI D.S.A.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
e , quali eredi costituiti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappr. e dif. da avv. Masi Ada Appellante
contro
., in persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e dif. da avv. Oreste Manzi CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19 novembre 2021 Persona_1 impugnava la sentenza resa in data 21 m1ggio 2021 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza dell'anno 2018 per n. 102 giornate, cancellate dall' , assumendo di aver CP_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della azienda agricola L'Ortolana s.a.s di GE OV & c., occupandosi di lavori riguardanti la piantagione, la cura e la raccolta di carciofi. Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo rigettarsi l'appello. CP_1
Nel corso del giudizio la decedeva, e intervenivano in giudizio, costituendosi, i di lei Per_1 eredi in epigrafe indicati. All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamentava l'appellante la inadeguatezza/insufficienza degli accertamenti ispettivi, nonché la incapacità e scarsa attendibilità a testimoniare dei testi escussi in primo grado. L'appello è infondato. Gli accertamenti ispettivi, di cui integralmente al verbale agli atti di causa e pienamente confermati dall'ispettore appaiono a giudizio di questa Corte completi ed esaustivi. Testimone_1
Essi muovono dalla constatazione di sproporzione più che rappresentativa tra le giornate denunciate dall'azienda agricola “L'Ortolana s.a.s. di GE OV”, alle cui dipendenze l'appellante asserisce di aver lavorato quale OTD nei termini indicati in premessa, ed il fabbisogno di
1 manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia di coltivazioni, anche in ragione dei non consistenti ricavi dichiarati.
Quanto alla posizione specifica della appellante ella nel ricorso introduttivo Persona_1 del giudizio di primo grado prospettava di aver prestato attività di operaio agricolo a tempo determinato dal 26.9.2018 al 31.12.2018 alle dipendenze della ridetta azienda agricola per complessive 102 giornate, ed in particolare di essere stata impiegata su terreni siti in S. Pancrazio Salentino, alla contrada “Lu cazzatu”, in agro di Tuturano alla contrada Colemi, e in agro di Cerano, svolgendo lavori di piantagione, cura e raccolta di carciofi (a seconda del periodo, preparazione dell'impianto di annaffiatura, piantagione dei torsetti dei carciofi, pulizia dalle erbacce, trattamento antilumache, zappatura, concimazione ed infine raccolta, per circa 6-6,30 ore giornaliere per le quali percepiva la retribuzione di € 53,00, consegnati sul posto di lavoro in contanti dal datore di lavoro GE OV settimanalmente o quindicinalmente. L'istruttoria non è stata favorevole all'appellante. Premesso che nessuna incapacità a testimoniare è da ravvisare nei testi esaminati, ma al massimo un comune interesse alla soluzione positiva della controversia (da ciò la necessità di valutarle con prudenza), va rilevato che dalle testimonianze si evince: teste di aver lavorato la nel 2018 per un numero di giornate Testimone_2 Per_1 che non ha saputo indicare, “da luglio a dicembre, se ben ricordo ;.” i terreni dell'azienda agricola erano ubicati in san Pancrazio salentino, confermando l'attività di cura dei carciofi anche da parte della appellante, , con paga di e 30,00 e direttive impartite da GE OV;
“Non ricordo se la ricorrente abbia lavorato altrove oltre che a S.Pancrazio. teste;
di aver egli lavorato nel 2018 per 102 giornate de luglio a dicembre, e Testimone_3 l'appellante, sempre da luglio a dicembre, per un numero di giornate che non è stato in grado di ricordare;
i terreni su cui si svolgeva il lavoro erano ubicati in San Pancrazio salentino in contrada
“Lu Cazzatu”; la ricorrente ”nel mese di luglio si occupava di piantumazione dei carciofi insieme a me e agli altri lavoratori;
il resto dei mesi ha lavorato con me a Tuturano su impianto diverso, già cresciuto e produttivo;
GE era presente sui campi solo raramente”; teste isp. “I sopralluoghi vennero effettuati presso un terreno agricolo in Testimone_4 San Pancrazio, indicatoci dall'GE come unico terreno da lui coltivato per la “Ortolana s.a.s.”. Dunque, sia l'isp che il teste hanno riferito di un'attività svolta soltanto sui terreni di Tes_1 Tes_2 san Pancrazio, non di Tuturano né di Cerano.
La testimonianza di , che riferisce di altri mesi in cui la appellante ebbe a Testimone_3 lavorare a Tuturano è rimasta unica e non confermata da altri testimoni.
Nessun accenno poi a terreni ubicati in Cerano. Non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità dei testi esaminati.
Ben si comprende allora come, nella incertezza di tale quadro probatorio, non può dirsi dimostrato e provato dalla ricorrente il proprio assunto, con la conseguenza del rigetto dell'appello e della conferma della sentenza appellata.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77
D.P.R. 115/2000 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese. Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito dell'udienza orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto
“cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D._INDENNITA' DI D.S.A.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
e , quali eredi costituiti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappr. e dif. da avv. Masi Ada Appellante
contro
., in persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e dif. da avv. Oreste Manzi CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 19 novembre 2021 Persona_1 impugnava la sentenza resa in data 21 m1ggio 2021 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda avente ad oggetto il diritto all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli del comune di residenza dell'anno 2018 per n. 102 giornate, cancellate dall' , assumendo di aver CP_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della azienda agricola L'Ortolana s.a.s di GE OV & c., occupandosi di lavori riguardanti la piantagione, la cura e la raccolta di carciofi. Si è costituito in questa sede di gravame l' , chiedendo rigettarsi l'appello. CP_1
Nel corso del giudizio la decedeva, e intervenivano in giudizio, costituendosi, i di lei Per_1 eredi in epigrafe indicati. All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamentava l'appellante la inadeguatezza/insufficienza degli accertamenti ispettivi, nonché la incapacità e scarsa attendibilità a testimoniare dei testi escussi in primo grado. L'appello è infondato. Gli accertamenti ispettivi, di cui integralmente al verbale agli atti di causa e pienamente confermati dall'ispettore appaiono a giudizio di questa Corte completi ed esaustivi. Testimone_1
Essi muovono dalla constatazione di sproporzione più che rappresentativa tra le giornate denunciate dall'azienda agricola “L'Ortolana s.a.s. di GE OV”, alle cui dipendenze l'appellante asserisce di aver lavorato quale OTD nei termini indicati in premessa, ed il fabbisogno di
1 manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia di coltivazioni, anche in ragione dei non consistenti ricavi dichiarati.
Quanto alla posizione specifica della appellante ella nel ricorso introduttivo Persona_1 del giudizio di primo grado prospettava di aver prestato attività di operaio agricolo a tempo determinato dal 26.9.2018 al 31.12.2018 alle dipendenze della ridetta azienda agricola per complessive 102 giornate, ed in particolare di essere stata impiegata su terreni siti in S. Pancrazio Salentino, alla contrada “Lu cazzatu”, in agro di Tuturano alla contrada Colemi, e in agro di Cerano, svolgendo lavori di piantagione, cura e raccolta di carciofi (a seconda del periodo, preparazione dell'impianto di annaffiatura, piantagione dei torsetti dei carciofi, pulizia dalle erbacce, trattamento antilumache, zappatura, concimazione ed infine raccolta, per circa 6-6,30 ore giornaliere per le quali percepiva la retribuzione di € 53,00, consegnati sul posto di lavoro in contanti dal datore di lavoro GE OV settimanalmente o quindicinalmente. L'istruttoria non è stata favorevole all'appellante. Premesso che nessuna incapacità a testimoniare è da ravvisare nei testi esaminati, ma al massimo un comune interesse alla soluzione positiva della controversia (da ciò la necessità di valutarle con prudenza), va rilevato che dalle testimonianze si evince: teste di aver lavorato la nel 2018 per un numero di giornate Testimone_2 Per_1 che non ha saputo indicare, “da luglio a dicembre, se ben ricordo ;.” i terreni dell'azienda agricola erano ubicati in san Pancrazio salentino, confermando l'attività di cura dei carciofi anche da parte della appellante, , con paga di e 30,00 e direttive impartite da GE OV;
“Non ricordo se la ricorrente abbia lavorato altrove oltre che a S.Pancrazio. teste;
di aver egli lavorato nel 2018 per 102 giornate de luglio a dicembre, e Testimone_3 l'appellante, sempre da luglio a dicembre, per un numero di giornate che non è stato in grado di ricordare;
i terreni su cui si svolgeva il lavoro erano ubicati in San Pancrazio salentino in contrada
“Lu Cazzatu”; la ricorrente ”nel mese di luglio si occupava di piantumazione dei carciofi insieme a me e agli altri lavoratori;
il resto dei mesi ha lavorato con me a Tuturano su impianto diverso, già cresciuto e produttivo;
GE era presente sui campi solo raramente”; teste isp. “I sopralluoghi vennero effettuati presso un terreno agricolo in Testimone_4 San Pancrazio, indicatoci dall'GE come unico terreno da lui coltivato per la “Ortolana s.a.s.”. Dunque, sia l'isp che il teste hanno riferito di un'attività svolta soltanto sui terreni di Tes_1 Tes_2 san Pancrazio, non di Tuturano né di Cerano.
La testimonianza di , che riferisce di altri mesi in cui la appellante ebbe a Testimone_3 lavorare a Tuturano è rimasta unica e non confermata da altri testimoni.
Nessun accenno poi a terreni ubicati in Cerano. Non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità dei testi esaminati.
Ben si comprende allora come, nella incertezza di tale quadro probatorio, non può dirsi dimostrato e provato dalla ricorrente il proprio assunto, con la conseguenza del rigetto dell'appello e della conferma della sentenza appellata.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77
D.P.R. 115/2000 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese. Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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