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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/11/2024, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 29.11.2024
Causa n. 200 2024
E' comparso per la parte ricorrente l'avv. Arnaldo Soave in sostituzione
CP_ degli avvocati Falchi e Floris, nessuno è comparso per l' .
L'avv. Soave conclude come da atti ed in particolare come da note autorizzate e rinuncia ad essere presente alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 29.11.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 200 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
1.2.2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FALCHI GIANNI e dell'avv. FLORIS GIUSEPPE VIA FIRENZE, 38 08100
NUORO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FALCHI
GIANNI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.2.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 422 2023 00022666 07000, emesso dall' il 23.11.2023 e notificato il 03.01.2024, con il quale CP_1
1 richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 9.694,68 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2017.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per CP_1
decorrenza del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 3,
comma 9, L. n.335/1995, assumendo che il predetto termine di esazione del credito, coincidente con la scadenza delle singole rate, e precisamente
16 maggio 2017 prima rata, 21 agosto 2017 seconda rata, 16.11.2017
terza rata e 16.02.2018 quarta rata, fosse spirato.
Chiedeva la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto e che venisse dichiarato prescritto il diritto al pagamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito con conseguente annullamento dello stesso.
CP_ Si costituiva l contestando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente e precisando che: il credito azionato con l'avviso di addebito opposto discendeva dalla verifica eseguita negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, da cui era emerso, per l'anno 2017, la percezione dei redditi dichiarati nel quadro RG del modello UNICO PF
2018, nella misura di euro 43.990,00; da tale verifica era scaturito l'accertamento dell'importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale, dovuto alla Gestione commercianti, determinato sulla base di quanto verificato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973; la contribuzione a percentuale per l'anno
2017 era stata quantificata in euro 6.723,66 a titolo di contributi ed euro
1.483,26 a titolo di sanzioni, per un totale pari ad euro 8.206,92 come richiesto con l'avviso di addebito;
tale contribuzione era già stata richiesta con comunicazione di debito notificata il 14.6.2022; in mancanza di pagamento spontaneo era stata disposta l'iscrizione a ruolo del credito
2 azionato con l'avviso di addebito opposto. Considerando dunque che oggetto della richiesta da parte dell' fossero i contributi eccedenti il CP_2
minimale in riferimento all'anno 2017 da versare alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e quindi,
per l'anno 2017, entro il 2 luglio 2018 o il 20 agosto 2018 (per i versamenti a saldo e primo acconto per l'anno 2018) ed entro il 30 novembre 2018
(secondo acconto 2018) e tenuto conto dell'interruzione dei termini prescrizionali per effetto della comunicazione di debito notificata il
14.6.2022, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro
6.723,66 per contributi a percentuale per il 2017 ed euro 1.483,26 per sanzioni, per un totale di euro 8.206,92, riteneva fondata e legittima la pretesa creditoria e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il giudice sospendeva la esecutorietà dell'avviso di addebito opposto e fissava udienza di discussione. Alla prima udienza, ritenuta la causa di natura documentale, fissava udienza di discussione concedendo un termine per il deposito di note. Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Parte ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n. 422 2023 00022666
07000 nei termini previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 46/99 ed ha eccepito
CP_ unicamente la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' e portato dall'avviso opposto, per decorrenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, trattandosi di credito di natura contributiva relativo all'anno 2017 e richiesto con l'avviso opposto notificato soltanto in data 03.01.2024.
CP_ Il credito vantato dall' discende dal mancato pagamento da parte del ricorrente dei contributi a percentuale per il periodo da gennaio a
3 CP_ dicembre 2017, da versare alla Gestione artigiani/commercianti dell' e determinato sulla base di quanto verificato dall'Agenzia delle Entrate.
CP_ L' ha specificato in memoria di costituzione la procedura seguita per il calcolo dei contributi dovuti sul reddito prodotto dal ricorrente nell'anno
2017 in base alle aliquote applicate, che non è stata oggetto di contestazione.
Ciò che rileva pertanto è unicamente la scadenza dei termini di pagamento dei contributi a percentuale dovuti per l'anno di imposta 2017
CP_ come calcolati dall' , ai fini del computo dei termini prescrizionali eccepiti dalla parte ricorrente.
Mentre il termine per il pagamento dei contributi sul minimale di reddito riferito all'anno 2017 è fissato al 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017
e 16 febbraio 2018, quello riferito ai contributi eccedenti il minimale segue il termine di scadenza delle imposte sul reddito delle persone fisiche e quindi, per l'anno 2017, entro il 2 luglio 2018. Viene da sé che il termine per il computo della prescrizione per richiedere tali contributi decorra dal 2
luglio 2018.
CP_ L' ha provato, mediante produzione in atti (doc. 2 e 3), di aver notificato al ricorrente in data 14.6.2022 la comunicazione di debito del 21 maggio 2022 con cui richiedeva i contributi IVS dell'anno 2017 e le sanzioni per il mancato pagamento degli stessi nel termine previsto,
CP_ interrompendo in tal modo la prescrizione del credito vantato dall' .
E' soltanto da tale data, pertanto, che decorre un nuovo termine di prescrizione.
La notifica dell'avviso di addebito opposto è avvenuta in data 3.1.2024,
quando la prescrizione non era ancora maturata.
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi, previsti per le cause di previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in
CP_ favore dell' , che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 29 novembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
5
SEZIONE LAVORO
Udienza del 29.11.2024
Causa n. 200 2024
E' comparso per la parte ricorrente l'avv. Arnaldo Soave in sostituzione
CP_ degli avvocati Falchi e Floris, nessuno è comparso per l' .
L'avv. Soave conclude come da atti ed in particolare come da note autorizzate e rinuncia ad essere presente alla lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 29.11.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 200 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
1.2.2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FALCHI GIANNI e dell'avv. FLORIS GIUSEPPE VIA FIRENZE, 38 08100
NUORO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FALCHI
GIANNI
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 19 37122
VERONA presso il difensore avv. GUARINO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.2.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 422 2023 00022666 07000, emesso dall' il 23.11.2023 e notificato il 03.01.2024, con il quale CP_1
1 richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 9.694,68 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per l'anno 2017.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' per CP_1
decorrenza del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 3,
comma 9, L. n.335/1995, assumendo che il predetto termine di esazione del credito, coincidente con la scadenza delle singole rate, e precisamente
16 maggio 2017 prima rata, 21 agosto 2017 seconda rata, 16.11.2017
terza rata e 16.02.2018 quarta rata, fosse spirato.
Chiedeva la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto e che venisse dichiarato prescritto il diritto al pagamento dei contributi richiesti con l'avviso di addebito con conseguente annullamento dello stesso.
CP_ Si costituiva l contestando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente e precisando che: il credito azionato con l'avviso di addebito opposto discendeva dalla verifica eseguita negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, da cui era emerso, per l'anno 2017, la percezione dei redditi dichiarati nel quadro RG del modello UNICO PF
2018, nella misura di euro 43.990,00; da tale verifica era scaturito l'accertamento dell'importo a debito a titolo di contributi a percentuale o eccedenti il minimale, dovuto alla Gestione commercianti, determinato sulla base di quanto verificato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36bis del D.P.R. n. 600/1973; la contribuzione a percentuale per l'anno
2017 era stata quantificata in euro 6.723,66 a titolo di contributi ed euro
1.483,26 a titolo di sanzioni, per un totale pari ad euro 8.206,92 come richiesto con l'avviso di addebito;
tale contribuzione era già stata richiesta con comunicazione di debito notificata il 14.6.2022; in mancanza di pagamento spontaneo era stata disposta l'iscrizione a ruolo del credito
2 azionato con l'avviso di addebito opposto. Considerando dunque che oggetto della richiesta da parte dell' fossero i contributi eccedenti il CP_2
minimale in riferimento all'anno 2017 da versare alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e quindi,
per l'anno 2017, entro il 2 luglio 2018 o il 20 agosto 2018 (per i versamenti a saldo e primo acconto per l'anno 2018) ed entro il 30 novembre 2018
(secondo acconto 2018) e tenuto conto dell'interruzione dei termini prescrizionali per effetto della comunicazione di debito notificata il
14.6.2022, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro
6.723,66 per contributi a percentuale per il 2017 ed euro 1.483,26 per sanzioni, per un totale di euro 8.206,92, riteneva fondata e legittima la pretesa creditoria e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il giudice sospendeva la esecutorietà dell'avviso di addebito opposto e fissava udienza di discussione. Alla prima udienza, ritenuta la causa di natura documentale, fissava udienza di discussione concedendo un termine per il deposito di note. Alla odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Parte ricorrente ha opposto l'avviso di addebito n. 422 2023 00022666
07000 nei termini previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 46/99 ed ha eccepito
CP_ unicamente la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' e portato dall'avviso opposto, per decorrenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, trattandosi di credito di natura contributiva relativo all'anno 2017 e richiesto con l'avviso opposto notificato soltanto in data 03.01.2024.
CP_ Il credito vantato dall' discende dal mancato pagamento da parte del ricorrente dei contributi a percentuale per il periodo da gennaio a
3 CP_ dicembre 2017, da versare alla Gestione artigiani/commercianti dell' e determinato sulla base di quanto verificato dall'Agenzia delle Entrate.
CP_ L' ha specificato in memoria di costituzione la procedura seguita per il calcolo dei contributi dovuti sul reddito prodotto dal ricorrente nell'anno
2017 in base alle aliquote applicate, che non è stata oggetto di contestazione.
Ciò che rileva pertanto è unicamente la scadenza dei termini di pagamento dei contributi a percentuale dovuti per l'anno di imposta 2017
CP_ come calcolati dall' , ai fini del computo dei termini prescrizionali eccepiti dalla parte ricorrente.
Mentre il termine per il pagamento dei contributi sul minimale di reddito riferito all'anno 2017 è fissato al 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017
e 16 febbraio 2018, quello riferito ai contributi eccedenti il minimale segue il termine di scadenza delle imposte sul reddito delle persone fisiche e quindi, per l'anno 2017, entro il 2 luglio 2018. Viene da sé che il termine per il computo della prescrizione per richiedere tali contributi decorra dal 2
luglio 2018.
CP_ L' ha provato, mediante produzione in atti (doc. 2 e 3), di aver notificato al ricorrente in data 14.6.2022 la comunicazione di debito del 21 maggio 2022 con cui richiedeva i contributi IVS dell'anno 2017 e le sanzioni per il mancato pagamento degli stessi nel termine previsto,
CP_ interrompendo in tal modo la prescrizione del credito vantato dall' .
E' soltanto da tale data, pertanto, che decorre un nuovo termine di prescrizione.
La notifica dell'avviso di addebito opposto è avvenuta in data 3.1.2024,
quando la prescrizione non era ancora maturata.
Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi degli attuali parametri forensi, previsti per le cause di previdenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in
CP_ favore dell' , che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge se dovuti.
Verona, 29 novembre 2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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