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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2345/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 6.11.2025 per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione dell'ordinanza del 6.6.2025 alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 2345/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2345/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
G.d.p. di Montesarchio (Bn) n. 203/2024, depositata il 19.6.2024
TRA
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , , c.f. in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di , elettivamente domiciliati in San Felice a Cancello Persona_1
(Ce), alla via Napoli 972, presso lo studio dell'avv. Sara Itro, dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
APPELLANTI
E
, c.f. , con sede in Montesarchio alla via Lavinia Controparte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Montesarchio
(Bn), alla via Taburno n. 70, presso lo studio dell'avv. Giorgio Giordano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza qui gravata, deducendo: che il credito di cui al d.i. opposto dagli stessi in prime cure, relativo al mancato pagamento di oneri condominiali per l'esercizio 2018, non era mai stato loro richiesto;
che, inoltre, essi vantavano nei confronti del un controcredito pari ad € CP_1
1.647,07.
- Pagina 2 -
Per questi motivi
hanno chiesto, previa sospensiva, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il d.i. n. 42/2020 emesso dal G.d.p. di Montesarchio e di cui all'opposizione conclusasi con la sentenza qui gravata.
Si è costituito il , il quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze avverse. CP_1
Senonché, respinta la richiesta di sospensiva, la causa è stata rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua l'ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Andando al merito, l'appello, tuttavia, non può trovare accoglimento, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali in base al rendiconto e allo stato di ripartizione approvati dall'assemblea, una volta assolto l'onere probatorio gravante sul con la produzione del verbale dell'assemblea CP_1 condominiale in cui sono state approvate le spese rendicontate, nonché dei relativi documenti giustificativi (Cass. nn. 7569 del 1994, 15696 del 2020), questi ultimi non possono essere contestati dal condomino intimato, il quale avrebbe dovuto controllari in sede di approvazione del bilancio, eventualmente impugnandolo (Cass. n. 2460/2025), con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, salvo il caso in cui la delibera sia stata annullata o sospesa, deve confermare il decreto ingiuntivo (Cass. nn. 13781/2024, 2211/2025).
Pertanto, la dedotta infondatezza del debito condominiale, come anche la sua minore quantificazione per compensazione (cfr. Cass. n. 13627/2013), non possono trovare ingresso nel presente giudizio di impugnazione, avente ad oggetto una sentenza resa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per oneri condominiali non assolti.
A tutto voler concedere, poi, quanto alla suddetta compensazione, essa, comunque, non potrebbe operare giacché i controcrediti sono tutti incerti nella loro esistenza (cfr. S.U. n.
23225/2016). Invero, quello di € 800,00 per un presunto risarcimento da infiltrazione è stato detratto dall'ingiunzione, coma da punto c) del ricorso per d.i.; quello di € 770,00 per un presunto risarcimento sempre da infiltrazioni è portato da una fattura (n. 4/2017) che, come noto, non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario;
quello di € 104,07 per la registrazione di una sentenza (n. 24/2015) non è provato in punto di esborso che legittimerebbe la restituzione.
Conclusivamente l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare integralmente la sentenza di prime cure.
- Pagina 3 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore del delle spese di lite, che liquida in € 1.701,00 per Controparte_1 compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura di legge;
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti
, e Notariello di un ulteriore importo a titolo Parte_1 Parte_2 Pt_3 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 6.11.2025.
Il Giudice
(dott. Leonardo Papaleo)
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209
- Pagina 4 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 6.11.2025 per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione dell'ordinanza del 6.6.2025 alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 2345/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2345/2024 r.g.a.c., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
G.d.p. di Montesarchio (Bn) n. 203/2024, depositata il 19.6.2024
TRA
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , , c.f. in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi di , elettivamente domiciliati in San Felice a Cancello Persona_1
(Ce), alla via Napoli 972, presso lo studio dell'avv. Sara Itro, dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
APPELLANTI
E
, c.f. , con sede in Montesarchio alla via Lavinia Controparte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Montesarchio
(Bn), alla via Taburno n. 70, presso lo studio dell'avv. Giorgio Giordano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza qui gravata, deducendo: che il credito di cui al d.i. opposto dagli stessi in prime cure, relativo al mancato pagamento di oneri condominiali per l'esercizio 2018, non era mai stato loro richiesto;
che, inoltre, essi vantavano nei confronti del un controcredito pari ad € CP_1
1.647,07.
- Pagina 2 -
Per questi motivi
hanno chiesto, previa sospensiva, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il d.i. n. 42/2020 emesso dal G.d.p. di Montesarchio e di cui all'opposizione conclusasi con la sentenza qui gravata.
Si è costituito il , il quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze avverse. CP_1
Senonché, respinta la richiesta di sospensiva, la causa è stata rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua l'ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Andando al merito, l'appello, tuttavia, non può trovare accoglimento, in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali in base al rendiconto e allo stato di ripartizione approvati dall'assemblea, una volta assolto l'onere probatorio gravante sul con la produzione del verbale dell'assemblea CP_1 condominiale in cui sono state approvate le spese rendicontate, nonché dei relativi documenti giustificativi (Cass. nn. 7569 del 1994, 15696 del 2020), questi ultimi non possono essere contestati dal condomino intimato, il quale avrebbe dovuto controllari in sede di approvazione del bilancio, eventualmente impugnandolo (Cass. n. 2460/2025), con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, salvo il caso in cui la delibera sia stata annullata o sospesa, deve confermare il decreto ingiuntivo (Cass. nn. 13781/2024, 2211/2025).
Pertanto, la dedotta infondatezza del debito condominiale, come anche la sua minore quantificazione per compensazione (cfr. Cass. n. 13627/2013), non possono trovare ingresso nel presente giudizio di impugnazione, avente ad oggetto una sentenza resa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo concesso per oneri condominiali non assolti.
A tutto voler concedere, poi, quanto alla suddetta compensazione, essa, comunque, non potrebbe operare giacché i controcrediti sono tutti incerti nella loro esistenza (cfr. S.U. n.
23225/2016). Invero, quello di € 800,00 per un presunto risarcimento da infiltrazione è stato detratto dall'ingiunzione, coma da punto c) del ricorso per d.i.; quello di € 770,00 per un presunto risarcimento sempre da infiltrazioni è portato da una fattura (n. 4/2017) che, come noto, non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario;
quello di € 104,07 per la registrazione di una sentenza (n. 24/2015) non è provato in punto di esborso che legittimerebbe la restituzione.
Conclusivamente l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi confermare integralmente la sentenza di prime cure.
- Pagina 3 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 1.101 - € 5.200), con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna , e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore del delle spese di lite, che liquida in € 1.701,00 per Controparte_1 compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura di legge;
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti
, e Notariello di un ulteriore importo a titolo Parte_1 Parte_2 Pt_3 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Benevento, 6.11.2025.
Il Giudice
(dott. Leonardo Papaleo)
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209
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