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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta dai seguenti Magistrati:
Alberto BINETTI Presidente rel.
Paolo RIZZI Consigliere
Maristella SARDONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Impugn. delle deliber. dell'assem. e del CdA etc” - Sez. Spec. Impresa” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 266 dell'anno 2023
TRA
, , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2 tutti assistiti e difeso dall'avv. Luigi Di Leo, in forza di procura in CP_1 calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Piccinni, 33, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
e in proprio e quali eredi di e Controparte_2 CP_3 Persona_1
nonché in persona del legale rappresentante pro Persona_2 CP_4 tempore, tutti assistiti e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco
Paolo Patano ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Quintino Sella n. 36 (c/o avv. Marialaura Basso), nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATI
N O N C H E'
in persona del curatore speciale avv. Laura Petruzzi, nominato giusta CP_1 ordinanza del Tribunale di Bari del 23 gennaio 2017, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Roma n.6, difeso in proprio;
1 APPELLATO
All'udienza collegiale del 5 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo anche in qualità di amministratore unico della CP_1 evocavano in giudizio , e , quali Controparte_2 CP_3 Persona_2 eredi di , nonché la e, premesso che : Persona_1 CP_4
a) il 4 dicembre 2009, mediante scrittura privata, autenticata dinanzi al notaio , avevano ceduto a le proprie Persona_3 Persona_1 quote di partecipazione sociale della pattuendo il corrispettivo CP_1 di €. 210.000,00 per ciascuna quota da corrispondere in 28 rate di € 7.500,00; b) contestualmente alla stipula della predetta cessione, a garanzia dell'obbligazione assunta, la aveva concesso pegno sull'intera quota Per_1 sociale della conferendo ai cedenti , altresì, l'esercizio del CP_1 Pt_1 diritto di voto in via esclusiva;
c) il 25 gennaio 2013, con delibera assunta in assenza dei creditori pignoratizi, poiché non convocati, era stata autorizzata la cessione dell'azienda, effettivamente avvenuta in data 1° febbraio 2013, in favore della dietro versamento del corrispettivo di € 4.780,20, con CP_4 permanenza a carico della cedente di tutti i debiti e i crediti relativi all'azienda ceduta;
d) essi attori avevano, quindi, deliberato la revoca della dall'incarico e la contestuale nomina del nuovo amministratore Per_1 unico, ; e) era mancato il versamento del corrispettivo pattuito Parte_2 per la cessione delle quote sociali, con permanenza del vincolo pignoratizio, ed il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, essendosi l CP_1 spogliata dell'unico bene in proprietà per un prezzo assolutamente irrisorio in favore, peraltro, della società riconducibile nella propria compagine sociale alla famiglia della tanto premesso, concludevano, chiedendo Per_1 dichiararsi la nullità ex art. 2479 ter, co. 3, c.c. della delibera assunta dalla il 25 gennaio 2013, con la quale il socio unico in CP_1 Persona_1 sede assembleare aveva autorizzato la società in persona del suo CP_1 amministratore unico, , a cedere il ramo di azienda avente ad Persona_1 oggetto lo stabilimento balneare sito in Vieste in favore della e, previo CP_4 accertamento del collegamento negoziale intercorrente tra la delibera de qua e l'atto di cessione del ramo di azienda, autenticato nelle firme dal notaio in data 1° febbraio 2013, dichiarare la nullità derivata in Persona_4 ragione del predetto collegamento, con condanna della alla CP_4 restituzione dell'azienda oggetto della cessione.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti contestavano le domande attoree ed, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva - per avere
e rinunciato all'eredità ed avere CP_3 Persona_2 [...]
[..
[...] accettato l'eredità con beneficio di inventario – e la decadenza CP_5 dall'azione ed il difetto di legittimazione degli attori, oltre che la violazione del contraddittorio con la chiedevano rigettarsi le CP_6 CP_1 domande attoree nei loro confronti.
Nominato il curatore speciale per l' alla luce del conflitto di CP_1 interessi rilevato, quest'ultimo si costituiva, aderendo alle conclusioni di parte attrice.
La causa vaniva interrotta per il decesso di e, a seguito di Persona_2 riassunzione in data 23 febbraio 2022, si costituivano , CP_3 [...]
e la reiterando le proprie difese ed eccependo l'estinzione CP_2 CP_4 del giudizio.
La causa, senza ulteriori approfondimenti istruttori veniva decisa con la sentenza n. 3938/2022 del 28 ottobre 2022, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale, accolta parzialmente la domanda attorea, dichiarava la nullità della delibera assunta dalla in data 25 gennaio 2013, ma rigettava la domanda CP_1 di nullità della cessione del ramo di azienda effettuata in data 1° febbraio 2013, compensando integralmente tra le parti le spese legali.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2023, i sig.ri e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di amministratore unico della Pt_2 CP_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, accogliere la domanda di nullità dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda in favore della con condanna della stessa alla restituzione CP_4 del ramo d'azienda, avente ad oggetto lo stabilimento balneare sito in Vieste (FG) meglio descritto in atti;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio i sigg.ri e , nonché la Controparte_2 CP_3 hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità, improponibilità ed CP_4 improcedibilità dell'appello proposto dal sig. , in qualità di Parte_2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della CP_7
e l'inammissibilità della produzione documentale versata in atti dagli
[...] appellanti nel giudizio di gravame, chiedendone lo stralcio, chiedendo disporre l'estromissione dal giudizio degli appellati e CP_3 [...]
nella loro qualità di chiamati all'eredità di , nonché CP_2 Persona_2
l'estromissione dal giudizio dell'appellato quale chiamato CP_3 all'eredità di;
nel merito, hanno chiesto rigettare l'appello così Persona_1 come proposto nei confronti di e in quanto CP_3 Controparte_2 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, l' in persona del curatore speciale avv. CP_1
Laura Petruzzi, ha aderito integralmente all'appello principale di cui ha chiesto l'accoglimento.
3 In assenza di approfondimenti istruttori, la causa, all'udienza del 5 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente rigettato la domanda di nullità dell'atto di trasferimento di ramo d'azienda del 1° febbraio 2013.
In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver affermato la nullità della deliberazione assembleare con la quale la aveva autorizzato la cessione CP_1 dell'azienda in favore di ha escluso che ciò avesse comportato la nullità della CP_4 cessione medesima, sulla base del duplice argomento per cui, da una parte, non poteva dirsi accertato il collegamento negoziale tra i due atti e, dall'altra, dovevano essere fatti salvi i diritti degli acquirenti in buona fede ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., come richiamato dall'art. 2479 ter cod. civ.
Gli appellanti, dunque, hanno dedotto che erroneamente il primo giudice avrebbe escluso la mala fede, che, al contrario, emergeva da una serie di circostanze di fatto.
Oltre allo stretto rapporto parentale tra la compagine societaria ed amministrativa della e la , vi era il fatto che nell'atto di cessione non si CP_4 Persona_1 considerava nel corrispettivo né l'avviamento e né l'insegna, sicché il prezzo di €. 4.780,20 riguardava i soli beni strumentali, con la conseguenza che il valore di scambio dello stabilimento balneare a Vieste era pari a zero;
di modo che non potevano i cessionari ignorare che l'operazione stesse avvenendo ad un prezzo vile e fosse finalizzata a svuotare di contenuto la CP_1
Inoltre, sotto diverso profilo, l'iscrizione nel registro delle imprese del vincolo pignoratizio sulle quote – che conservava in capo ai creditori cedenti il diritto di voto
– comportava una presunzione iuris et de iure di conoscenza del contenuto dell'atto e del fatto iscritto, di tal che la mancata produzione della visura camerale – valorizzata dal primo giudice – era indipendente rispetto alla presunzione di conoscenza.
Nella prospettazione degli appellanti, dunque, la successione degli atti e degli aventi conduceva ad escludere la buona fede degli acquirenti, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della cessione, il ramo d'azienda ceduto doveva essere restituito alla CP_1
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, il Tribunale di Bari aveva ritenuto che la decisione dell'assemblea dell' assunta in data 25 gennaio 2013 e dichiarata nulla, in accoglimento CP_1 della domanda degli attori , per avere pretermesso i creditori pignoratizi titolari Pt_1 del diritto di voto, non potesse comportare la nullità dell'atto di trasferimento del ramo di azienda posto in essere in data 1° febbraio 2013, in quanto l'art. 2377 co. 7 cod. civ. (espressamente richiamato dall'art. 2479 ter cod. civ., che disciplina
4 l'invalidità delle decisioni dei soci) fa espressamente salvi i acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata
In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto che la terzo acquirente CP_4
(in ragione di una cessione d'azienda, autorizzata e, quindi, in esecuzione di una deliberazione nulla) non fosse “in alcun modo coinvolto nelle vicende sociali della società cedente” e, pertanto, non potendosi ritenere in mala fede, dovesse essere tutelato dal citato settimo comma dell'art. 2377 cod. civ.
Né aveva ritenuto sufficiente, a tal fine, il primo giudice, “il legame familiare o parentale esistente tra le persone fisiche coinvolte nell'operazione negoziale (la cessione d'azienda)”, né lo aveva ritenuto “idoneo di per sé a sorreggere una valutazione di collegamento negoziale fra la delibera autorizzativa ed il predetto atto non essendoci alcun elemento in grado di avallare una forma di compartecipazione o consapevolezza della alla delibera assembleare dell' . CP_4 CP_1
Ciò posto, va evidenziato, in primo luogo che, è vero che l'atto negoziale è intervenuto tra due persone giuridiche (la e la , ma, da una parte, CP_1 CP_4
l'assemblea dei soci che aveva autorizzato la cessione dell'azienda era rappresentata dall'unica socia al 100% , che coincideva con l'amministratore unico Persona_1 della stessa, e, dall'altra, che la era costituita da due sole socie (v. visura CP_4 camerale in atti), e, precisamente – legata affettivamente al figlio della CP_8
che della era l'amministratore unico (in sostanza la futura nuora) Per_1 CP_4
– nella misura del 99,00% e , figlia della – nella misura Controparte_2 Parte_3 dell'1,00%; di modo che gli strettissimi rapporti familiari non possono ritenersi irrilevanti, di fatto coincidendo nella sostanza le due società con le persone fisiche interessate.
Sotto diverso profilo, va considerato che gli indicatori prospettati dagli attori in primo grado, non si limitavano ai soli rapporti familiari.
In particolare, elementi significativi sono : a) la cadenza temporale;
b) le condizioni economiche del trasferimento dell'azienda; c) la effettiva conoscibilità del vincolo pignoratizio sulle quote cedute della CP_1
Quanto al primo aspetto, il Tribunale non ha erroneamente considerato che l'atto autorizzativo della cessione (la deliberazione assembleare del 25 febbraio 2013) ha preceduto di soli sette giorni l'atto notarile di trasferimento (stipulato il 1° febbraio 2013) sicché appare del tutto verosimile che la (in persona del legale CP_4 rappresentante e delle due socie) pur non essendo menzionata nella deliberazione
– che autorizzava genericamente l'A.U. della a stipulare dinnanzi ad un CP_1 notaio l'atto di cessione dell'azienda relativa allo stabilimento balneare in Vieste della società – fosse perfettamente a conoscenza della deliberazione (tenuto conto del fatto che segretario nominato era padre di , Persona_2 Controparte_2 socia della ed attuale legale rappresentante della stessa), che si era resa CP_4 necessaria ed era preordinata all'imminente e già concordato atto negoziale;
di tal che, per altro verso, appare innegabile il collegamento negoziale tra i due atti, di cui il primo è autorizzazione del secondo.
5 Quanto all'aspetto sub b) il giudice di prime cure ha del tutto pretermesso l'elemento delle condizioni economiche della cessione, che era stato evidenziato dagli attori in primo grado. In particolare, il prezzo della cessione dell'azienda concordato nell'atto notarile e pari ad €. 4.780,20, risulta oggettivamente irrisorio, tenuto conto che esso corrisponde al valore dei singoli beni strumentali, senza tenere conto dell'avviamento che per uno stabilimento balneare in una nota località turistica come Vieste, non può certamente essere pari a zero. D'altro canto, la cessione del 100% delle quote dell' che vedeva nello stabilimento CP_1 balneare in questione l'unico bene, era avvenuta per il prezzo complessivo di €. 420.000,00.
Stante la sproporzione tra il prezzo ed il valore dell'azienda, è davvero inverosimile che la società cessionaria (costituita dai familiari di ) non si rendesse Persona_1 conto delle conseguenze di sostanziale svotamento, a costo zero, della società (di cui era unica socia e Amministratore Unico, senza però CP_1 Persona_1 avere il diritto di voto spettante ai ). Pt_1
D'altro canto, così passando al terzo aspetto, il vincolo pignoratizio sulle quote cedute dai alla era conoscibile attraverso l'inserimento dello Pt_1 Persona_1 stesso nel registro delle imprese, e ciò rappresentava un fatto oggettivo, indipendentemente dal deposito della visura camerale in primo e secondo grado.
Inoltre, la conoscibilità del vincolo era vieppiù accentuata dal fatto che i familiari della erano titolari delle quote della ovvero amministratori della Per_1 CP_4 stessa e, per questa ragione, avevano una familiarità con le vicende societarie in genere, sicché appare del tutto verosimile che essi fossero pienamente a conoscenza del fatto che la deliberazione dell'assemblea della del 25 gennaio 2013, CP_1 assunta senza la partecipazione dei titolari del diritto di voto, fosse irrimediabilmente nulla, come poi accertato in giudizio e, quindi, fossero sostanzialmente partecipi dell'operazione posta in essere dalla . Persona_1
Tanto, dunque, esclude la buona fede dei terzi acquirenti, di modo che l'atto di trasferimento dell'azienda posto in essere in esecuzione della deliberazione nulla non deve essere fatto salvo e ne può essere pronunciata la nullità, come chiesto dagli attori in primo grado.
Passando alle eccezioni degli appellati, effettivamente assorbite dal rigetto, in primo grado, nel merito della domanda di nullità dell'atto di trasferimento, e riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va detto che il sig. risulta avere CP_3 rinunciato all'eredità paterna ( a sua volta erede di , Persona_2 Persona_1 originaria convenuta in primo grado) e a quella materna, sicché egli va estromesso dal giudizio.
Quanto ad , convenuta in proprio (oltre che presente nel giudizio Controparte_2 nella qualità di attuale legale rappresentante della quale erede della madre CP_4
e del padre risulta avere accettato con beneficio di Persona_1 Persona_2 inventario l'eredità materna.
6 L'accettazione beneficiata, come noto, incide sui limiti entro i quali l'erede risponde delle obbligazioni ereditarie (intra vires) ma non esclude la legittimazione nel giudizio, sicché non ne va pronunciata l'estromissione.
Infine, lo scioglimento, nelle more del giudizio di appello, della società CP_1 come evidenziato da parte appellante, non comporta, in assenza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, l'estinzione della stessa, né il venire meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale con la conseguenziale cessazione della materia del contendere.
Per altro verso, l'appello (così come la domanda in primo grado) proposto dai soci pretermessi rimane in piedi, nonostante lo scioglimento della ed Pt_1 CP_1 anche laddove la stessa non fosse stata legittimata ad avanzare la domanda di nullità (del che si dubita, quanto meno con riferimento alla domanda di invalidità dell'atto di trasferimento); sicché la pronuncia non può considerarsi inutiliter data.
Quanto alle spese del giudizio, la riforma della sentenza comporta la rideterminazione delle spese dell'intero giudizio, valutato nel suo esito complessivo, che vanno poste a carico degli appellati, ad eccezione di quelle nel rapporto con la come rappresentata dal curatore speciale e con l'appellato , CP_1 CP_3 che vanno compensate, mentre la loro liquidazione viene rimessa al dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2022, da
[...]
, , in proprio e quale legale rappresentante della Pt_1 Parte_2 CP_1 cui ha aderito la come rappresentata dal curatore speciale, avverso la CP_1 sentenza n. n. 3938/2022 del 28 ottobre 2022 del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto,
a. Dichiara l'estromissione dal giudizio di;
CP_3
b. Accoglie la domanda attorea ed, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara la nullità dell'atto di cessione di azienda del 1° febbraio 2013 intercorso tra e lasciando inalterato il resto ed ordina la CP_1 CP_4 restituzione in suo favore dello stabilimento balneare sito in Vieste, meglio descritto in atti;
c. Condanna gli appellati – ad eccezione dell' come rappresentata dal CP_1 curatore speciale e di -, in solido tra loro, alla rifusione delle CP_3 spese processuali del doppio grado, in favore degli appellanti, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 7.616,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 9.991,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge.
7 d. Compensa le spese del doppio grado nel rapporto con la come CP_1 rappresentata dal curatore speciale e con . CP_3
Così decisa il 27 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
Il Presidente rel.
Alberto Binetti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Sezione Specializzata in Materia di Impresa composta dai seguenti Magistrati:
Alberto BINETTI Presidente rel.
Paolo RIZZI Consigliere
Maristella SARDONE Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Impugn. delle deliber. dell'assem. e del CdA etc” - Sez. Spec. Impresa” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 266 dell'anno 2023
TRA
, , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2 tutti assistiti e difeso dall'avv. Luigi Di Leo, in forza di procura in CP_1 calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Piccinni, 33, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
e in proprio e quali eredi di e Controparte_2 CP_3 Persona_1
nonché in persona del legale rappresentante pro Persona_2 CP_4 tempore, tutti assistiti e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco
Paolo Patano ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Quintino Sella n. 36 (c/o avv. Marialaura Basso), nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATI
N O N C H E'
in persona del curatore speciale avv. Laura Petruzzi, nominato giusta CP_1 ordinanza del Tribunale di Bari del 23 gennaio 2017, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via Roma n.6, difeso in proprio;
1 APPELLATO
All'udienza collegiale del 5 novembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 quest'ultimo anche in qualità di amministratore unico della CP_1 evocavano in giudizio , e , quali Controparte_2 CP_3 Persona_2 eredi di , nonché la e, premesso che : Persona_1 CP_4
a) il 4 dicembre 2009, mediante scrittura privata, autenticata dinanzi al notaio , avevano ceduto a le proprie Persona_3 Persona_1 quote di partecipazione sociale della pattuendo il corrispettivo CP_1 di €. 210.000,00 per ciascuna quota da corrispondere in 28 rate di € 7.500,00; b) contestualmente alla stipula della predetta cessione, a garanzia dell'obbligazione assunta, la aveva concesso pegno sull'intera quota Per_1 sociale della conferendo ai cedenti , altresì, l'esercizio del CP_1 Pt_1 diritto di voto in via esclusiva;
c) il 25 gennaio 2013, con delibera assunta in assenza dei creditori pignoratizi, poiché non convocati, era stata autorizzata la cessione dell'azienda, effettivamente avvenuta in data 1° febbraio 2013, in favore della dietro versamento del corrispettivo di € 4.780,20, con CP_4 permanenza a carico della cedente di tutti i debiti e i crediti relativi all'azienda ceduta;
d) essi attori avevano, quindi, deliberato la revoca della dall'incarico e la contestuale nomina del nuovo amministratore Per_1 unico, ; e) era mancato il versamento del corrispettivo pattuito Parte_2 per la cessione delle quote sociali, con permanenza del vincolo pignoratizio, ed il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, essendosi l CP_1 spogliata dell'unico bene in proprietà per un prezzo assolutamente irrisorio in favore, peraltro, della società riconducibile nella propria compagine sociale alla famiglia della tanto premesso, concludevano, chiedendo Per_1 dichiararsi la nullità ex art. 2479 ter, co. 3, c.c. della delibera assunta dalla il 25 gennaio 2013, con la quale il socio unico in CP_1 Persona_1 sede assembleare aveva autorizzato la società in persona del suo CP_1 amministratore unico, , a cedere il ramo di azienda avente ad Persona_1 oggetto lo stabilimento balneare sito in Vieste in favore della e, previo CP_4 accertamento del collegamento negoziale intercorrente tra la delibera de qua e l'atto di cessione del ramo di azienda, autenticato nelle firme dal notaio in data 1° febbraio 2013, dichiarare la nullità derivata in Persona_4 ragione del predetto collegamento, con condanna della alla CP_4 restituzione dell'azienda oggetto della cessione.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti contestavano le domande attoree ed, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva - per avere
e rinunciato all'eredità ed avere CP_3 Persona_2 [...]
[..
[...] accettato l'eredità con beneficio di inventario – e la decadenza CP_5 dall'azione ed il difetto di legittimazione degli attori, oltre che la violazione del contraddittorio con la chiedevano rigettarsi le CP_6 CP_1 domande attoree nei loro confronti.
Nominato il curatore speciale per l' alla luce del conflitto di CP_1 interessi rilevato, quest'ultimo si costituiva, aderendo alle conclusioni di parte attrice.
La causa vaniva interrotta per il decesso di e, a seguito di Persona_2 riassunzione in data 23 febbraio 2022, si costituivano , CP_3 [...]
e la reiterando le proprie difese ed eccependo l'estinzione CP_2 CP_4 del giudizio.
La causa, senza ulteriori approfondimenti istruttori veniva decisa con la sentenza n. 3938/2022 del 28 ottobre 2022, con la quale il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in composizione collegiale, accolta parzialmente la domanda attorea, dichiarava la nullità della delibera assunta dalla in data 25 gennaio 2013, ma rigettava la domanda CP_1 di nullità della cessione del ramo di azienda effettuata in data 1° febbraio 2013, compensando integralmente tra le parti le spese legali.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2023, i sig.ri e Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di amministratore unico della Pt_2 CP_1 chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, accogliere la domanda di nullità dell'atto di trasferimento del ramo d'azienda in favore della con condanna della stessa alla restituzione CP_4 del ramo d'azienda, avente ad oggetto lo stabilimento balneare sito in Vieste (FG) meglio descritto in atti;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio i sigg.ri e , nonché la Controparte_2 CP_3 hanno eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità, improponibilità ed CP_4 improcedibilità dell'appello proposto dal sig. , in qualità di Parte_2
Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della CP_7
e l'inammissibilità della produzione documentale versata in atti dagli
[...] appellanti nel giudizio di gravame, chiedendone lo stralcio, chiedendo disporre l'estromissione dal giudizio degli appellati e CP_3 [...]
nella loro qualità di chiamati all'eredità di , nonché CP_2 Persona_2
l'estromissione dal giudizio dell'appellato quale chiamato CP_3 all'eredità di;
nel merito, hanno chiesto rigettare l'appello così Persona_1 come proposto nei confronti di e in quanto CP_3 Controparte_2 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, l' in persona del curatore speciale avv. CP_1
Laura Petruzzi, ha aderito integralmente all'appello principale di cui ha chiesto l'accoglimento.
3 In assenza di approfondimenti istruttori, la causa, all'udienza del 5 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Bari avrebbe erroneamente rigettato la domanda di nullità dell'atto di trasferimento di ramo d'azienda del 1° febbraio 2013.
In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver affermato la nullità della deliberazione assembleare con la quale la aveva autorizzato la cessione CP_1 dell'azienda in favore di ha escluso che ciò avesse comportato la nullità della CP_4 cessione medesima, sulla base del duplice argomento per cui, da una parte, non poteva dirsi accertato il collegamento negoziale tra i due atti e, dall'altra, dovevano essere fatti salvi i diritti degli acquirenti in buona fede ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., come richiamato dall'art. 2479 ter cod. civ.
Gli appellanti, dunque, hanno dedotto che erroneamente il primo giudice avrebbe escluso la mala fede, che, al contrario, emergeva da una serie di circostanze di fatto.
Oltre allo stretto rapporto parentale tra la compagine societaria ed amministrativa della e la , vi era il fatto che nell'atto di cessione non si CP_4 Persona_1 considerava nel corrispettivo né l'avviamento e né l'insegna, sicché il prezzo di €. 4.780,20 riguardava i soli beni strumentali, con la conseguenza che il valore di scambio dello stabilimento balneare a Vieste era pari a zero;
di modo che non potevano i cessionari ignorare che l'operazione stesse avvenendo ad un prezzo vile e fosse finalizzata a svuotare di contenuto la CP_1
Inoltre, sotto diverso profilo, l'iscrizione nel registro delle imprese del vincolo pignoratizio sulle quote – che conservava in capo ai creditori cedenti il diritto di voto
– comportava una presunzione iuris et de iure di conoscenza del contenuto dell'atto e del fatto iscritto, di tal che la mancata produzione della visura camerale – valorizzata dal primo giudice – era indipendente rispetto alla presunzione di conoscenza.
Nella prospettazione degli appellanti, dunque, la successione degli atti e degli aventi conduceva ad escludere la buona fede degli acquirenti, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della cessione, il ramo d'azienda ceduto doveva essere restituito alla CP_1
Il motivo di appello è fondato e va accolto.
Infatti, il Tribunale di Bari aveva ritenuto che la decisione dell'assemblea dell' assunta in data 25 gennaio 2013 e dichiarata nulla, in accoglimento CP_1 della domanda degli attori , per avere pretermesso i creditori pignoratizi titolari Pt_1 del diritto di voto, non potesse comportare la nullità dell'atto di trasferimento del ramo di azienda posto in essere in data 1° febbraio 2013, in quanto l'art. 2377 co. 7 cod. civ. (espressamente richiamato dall'art. 2479 ter cod. civ., che disciplina
4 l'invalidità delle decisioni dei soci) fa espressamente salvi i acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata
In particolare, il giudice di prime cure aveva ritenuto che la terzo acquirente CP_4
(in ragione di una cessione d'azienda, autorizzata e, quindi, in esecuzione di una deliberazione nulla) non fosse “in alcun modo coinvolto nelle vicende sociali della società cedente” e, pertanto, non potendosi ritenere in mala fede, dovesse essere tutelato dal citato settimo comma dell'art. 2377 cod. civ.
Né aveva ritenuto sufficiente, a tal fine, il primo giudice, “il legame familiare o parentale esistente tra le persone fisiche coinvolte nell'operazione negoziale (la cessione d'azienda)”, né lo aveva ritenuto “idoneo di per sé a sorreggere una valutazione di collegamento negoziale fra la delibera autorizzativa ed il predetto atto non essendoci alcun elemento in grado di avallare una forma di compartecipazione o consapevolezza della alla delibera assembleare dell' . CP_4 CP_1
Ciò posto, va evidenziato, in primo luogo che, è vero che l'atto negoziale è intervenuto tra due persone giuridiche (la e la , ma, da una parte, CP_1 CP_4
l'assemblea dei soci che aveva autorizzato la cessione dell'azienda era rappresentata dall'unica socia al 100% , che coincideva con l'amministratore unico Persona_1 della stessa, e, dall'altra, che la era costituita da due sole socie (v. visura CP_4 camerale in atti), e, precisamente – legata affettivamente al figlio della CP_8
che della era l'amministratore unico (in sostanza la futura nuora) Per_1 CP_4
– nella misura del 99,00% e , figlia della – nella misura Controparte_2 Parte_3 dell'1,00%; di modo che gli strettissimi rapporti familiari non possono ritenersi irrilevanti, di fatto coincidendo nella sostanza le due società con le persone fisiche interessate.
Sotto diverso profilo, va considerato che gli indicatori prospettati dagli attori in primo grado, non si limitavano ai soli rapporti familiari.
In particolare, elementi significativi sono : a) la cadenza temporale;
b) le condizioni economiche del trasferimento dell'azienda; c) la effettiva conoscibilità del vincolo pignoratizio sulle quote cedute della CP_1
Quanto al primo aspetto, il Tribunale non ha erroneamente considerato che l'atto autorizzativo della cessione (la deliberazione assembleare del 25 febbraio 2013) ha preceduto di soli sette giorni l'atto notarile di trasferimento (stipulato il 1° febbraio 2013) sicché appare del tutto verosimile che la (in persona del legale CP_4 rappresentante e delle due socie) pur non essendo menzionata nella deliberazione
– che autorizzava genericamente l'A.U. della a stipulare dinnanzi ad un CP_1 notaio l'atto di cessione dell'azienda relativa allo stabilimento balneare in Vieste della società – fosse perfettamente a conoscenza della deliberazione (tenuto conto del fatto che segretario nominato era padre di , Persona_2 Controparte_2 socia della ed attuale legale rappresentante della stessa), che si era resa CP_4 necessaria ed era preordinata all'imminente e già concordato atto negoziale;
di tal che, per altro verso, appare innegabile il collegamento negoziale tra i due atti, di cui il primo è autorizzazione del secondo.
5 Quanto all'aspetto sub b) il giudice di prime cure ha del tutto pretermesso l'elemento delle condizioni economiche della cessione, che era stato evidenziato dagli attori in primo grado. In particolare, il prezzo della cessione dell'azienda concordato nell'atto notarile e pari ad €. 4.780,20, risulta oggettivamente irrisorio, tenuto conto che esso corrisponde al valore dei singoli beni strumentali, senza tenere conto dell'avviamento che per uno stabilimento balneare in una nota località turistica come Vieste, non può certamente essere pari a zero. D'altro canto, la cessione del 100% delle quote dell' che vedeva nello stabilimento CP_1 balneare in questione l'unico bene, era avvenuta per il prezzo complessivo di €. 420.000,00.
Stante la sproporzione tra il prezzo ed il valore dell'azienda, è davvero inverosimile che la società cessionaria (costituita dai familiari di ) non si rendesse Persona_1 conto delle conseguenze di sostanziale svotamento, a costo zero, della società (di cui era unica socia e Amministratore Unico, senza però CP_1 Persona_1 avere il diritto di voto spettante ai ). Pt_1
D'altro canto, così passando al terzo aspetto, il vincolo pignoratizio sulle quote cedute dai alla era conoscibile attraverso l'inserimento dello Pt_1 Persona_1 stesso nel registro delle imprese, e ciò rappresentava un fatto oggettivo, indipendentemente dal deposito della visura camerale in primo e secondo grado.
Inoltre, la conoscibilità del vincolo era vieppiù accentuata dal fatto che i familiari della erano titolari delle quote della ovvero amministratori della Per_1 CP_4 stessa e, per questa ragione, avevano una familiarità con le vicende societarie in genere, sicché appare del tutto verosimile che essi fossero pienamente a conoscenza del fatto che la deliberazione dell'assemblea della del 25 gennaio 2013, CP_1 assunta senza la partecipazione dei titolari del diritto di voto, fosse irrimediabilmente nulla, come poi accertato in giudizio e, quindi, fossero sostanzialmente partecipi dell'operazione posta in essere dalla . Persona_1
Tanto, dunque, esclude la buona fede dei terzi acquirenti, di modo che l'atto di trasferimento dell'azienda posto in essere in esecuzione della deliberazione nulla non deve essere fatto salvo e ne può essere pronunciata la nullità, come chiesto dagli attori in primo grado.
Passando alle eccezioni degli appellati, effettivamente assorbite dal rigetto, in primo grado, nel merito della domanda di nullità dell'atto di trasferimento, e riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va detto che il sig. risulta avere CP_3 rinunciato all'eredità paterna ( a sua volta erede di , Persona_2 Persona_1 originaria convenuta in primo grado) e a quella materna, sicché egli va estromesso dal giudizio.
Quanto ad , convenuta in proprio (oltre che presente nel giudizio Controparte_2 nella qualità di attuale legale rappresentante della quale erede della madre CP_4
e del padre risulta avere accettato con beneficio di Persona_1 Persona_2 inventario l'eredità materna.
6 L'accettazione beneficiata, come noto, incide sui limiti entro i quali l'erede risponde delle obbligazioni ereditarie (intra vires) ma non esclude la legittimazione nel giudizio, sicché non ne va pronunciata l'estromissione.
Infine, lo scioglimento, nelle more del giudizio di appello, della società CP_1 come evidenziato da parte appellante, non comporta, in assenza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, l'estinzione della stessa, né il venire meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale con la conseguenziale cessazione della materia del contendere.
Per altro verso, l'appello (così come la domanda in primo grado) proposto dai soci pretermessi rimane in piedi, nonostante lo scioglimento della ed Pt_1 CP_1 anche laddove la stessa non fosse stata legittimata ad avanzare la domanda di nullità (del che si dubita, quanto meno con riferimento alla domanda di invalidità dell'atto di trasferimento); sicché la pronuncia non può considerarsi inutiliter data.
Quanto alle spese del giudizio, la riforma della sentenza comporta la rideterminazione delle spese dell'intero giudizio, valutato nel suo esito complessivo, che vanno poste a carico degli appellati, ad eccezione di quelle nel rapporto con la come rappresentata dal curatore speciale e con l'appellato , CP_1 CP_3 che vanno compensate, mentre la loro liquidazione viene rimessa al dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 24 febbraio 2022, da
[...]
, , in proprio e quale legale rappresentante della Pt_1 Parte_2 CP_1 cui ha aderito la come rappresentata dal curatore speciale, avverso la CP_1 sentenza n. n. 3938/2022 del 28 ottobre 2022 del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in Materia di Impresa,
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto,
a. Dichiara l'estromissione dal giudizio di;
CP_3
b. Accoglie la domanda attorea ed, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara la nullità dell'atto di cessione di azienda del 1° febbraio 2013 intercorso tra e lasciando inalterato il resto ed ordina la CP_1 CP_4 restituzione in suo favore dello stabilimento balneare sito in Vieste, meglio descritto in atti;
c. Condanna gli appellati – ad eccezione dell' come rappresentata dal CP_1 curatore speciale e di -, in solido tra loro, alla rifusione delle CP_3 spese processuali del doppio grado, in favore degli appellanti, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 7.616,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 9.991,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge.
7 d. Compensa le spese del doppio grado nel rapporto con la come CP_1 rappresentata dal curatore speciale e con . CP_3
Così decisa il 27 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
Il Presidente rel.
Alberto Binetti
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