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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/10/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 523/2024
, Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RISORSE
[...]
RESISTENTE
Oggi 22/10/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi tramite collegamento da remoto l'avv. CHIADINI CARLO per parte ricorrente, presente di persona e la dott.ssa RENZI per parte resistente, presente il dirigente sig.
Parte_2
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento.
Il dott. dichiara che non ci sono margini per la riassunzione della ricorrente. Pt_2
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. pagina 1 di 14 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 523/2024 promossa da:
, (c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. CHIADINI CARLO
RICORRENTE contro
Controparte_2
(c.f.: ), rappresentato e difeso dal dott.
[...] P.IVA_1
NA PP, dalla dott.ssa RENZI ALESSIA;
dal dott.
[...]
, dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Pt_2 Persona_1 [...]
Persona_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 3 di 14 La ricorrente ha proposto ricorso avverso il licenziamento Parte_1
disciplinare con preavviso comminatole per giustificato motivo soggettivo in data 5 febbraio 2024 dall' . Controparte_1
La ricorrente era stata dipendente dell' presso la sede territoriale di Forlì, e, CP_3
dopo aver svolto in precedenza e per lungo tempo mansioni ispettive con inquadramento nell'Area III/F2, dal febbraio 2018, era stata adibita alle funzioni di contabile e di consegnataria della sede di Forlì. Nell'ambito di tali funzioni, la ricorrente era stata incaricata anche di occuparsi della verifica delle tabelle di missione degli ispettori in servizio presso la sede, dell'inserimento dei relativi dati, così come di quelli degli straordinari svolti dal personale, sul portale telematico
“Noipa” per il relativo pagamento. La ricorrente era stata poi informalmente delegata dal Direttore della sede, previo suo esame dei prospetti di pagamento da questa man mano predisposti, al pagamento a favore dei dipendenti dei relativi rimborsi, tramite l'utilizzo di un dispositivo di firma elettronica munito di password in uso al Direttore, quando questi non vi poteva provvedere direttamente.
L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell nel mese di ottobre CP_1
2023 aveva trasmesso alla ricorrente una lettera di contestazione disciplinare con la quale le contestava di aver percepito indebitamente la complessiva somma di €
7.298,00 derivante da n. 17 accrediti di somme “a titolo di rimborso di missione” non dovute per assenza dei presupposti, non avendo la ricorrente mai svolto missioni.
La contestazione dell' l' nasceva da una segnalazione del 12 settembre 2023 Pt_3
da parte del Direttore delle sedi di Ravenna e di Forlì- Cesena, il quale, all'esito di accertamenti interni, aveva rilevato tali pagamenti indebiti a favore della
[...]
, alcuni dei quali direttamente disposti dalla ricorrente tramite il portale Parte_1
dei pagamenti con l'utilizzo del dispositivo di firma affidatole dal Direttore, altri, la maggior parte, disposti dalla sede di Ravenna e quindi dalla collega, omologa della pagina 4 di 14 ricorrente, , la quale a sua volta era risultata percettrice di Controparte_4
pagamenti indebiti con le medesime modalità. Secondo la contestazione disciplinare, in data 11 settembre il direttore aveva chiesto alla ricorrente spiegazioni su tali pagamenti e la ricorrente avrebbe ammesso la registrazione sul portale dei pagamenti non dovuti e, nella medesima giornata, avrebbe poi provveduto alla restituzione dell'importo complessivo indebitamente percepito, mediante due bonifici.
Nella contestazione, inoltre, si evidenziava come la ricorrente, da sola o in concorso con la collega avesse dapprima indebitamente inserito il proprio CP_4
nominativo fra quelli per i quali dovevano essere disposti i rimborsi per missioni, mediante l'accesso alla relativa piattaforma ministeriale per in pagamenti, quindi, facendo utilizzo del dispositivo di firma di cui era titolare il Direttore, che l'aveva delegata ai pagamenti, avrebbe disposto il pagamento tanto dei rimborsi dovuti ai colleghi, quanto di quelli indebiti a suo favore. L'ufficio disciplinare quindi aveva convocato la ricorrente per l'audizione sui fatti oggetto della contestazione, invitandola a farsi assistere da procuratore o da rappresentante sindacale.
La ricorrente aveva fatto pervenire all'ufficio delle proprie difese scritte con l'assistenza del difensore, alle quali si riportava anche in sede di audizione, nelle quali negava di aver mai ammesso le condotte contestatele, evidenziando di aver provveduto alla restituzione di quanto percepito indebitamente in data 11 settembre
2023 e, sostanzialmente, imputando i fatti contestati alla collega di Ravenna,
la quale aveva disposto la maggior parte dei pagamenti, mentre solo tre CP_4
dei pagamenti erano stati disposti dalla ragioneria della sede di Forlì, che faceva capo alla ricorrente. La ricorrente inoltre rappresentava di aver tentato, ben prima della scoperta dei fatti, di far emergere quanto stava accadendo, autodenunciandosi.
All'esito dell'audizione e del procedimento, l'ufficio disciplinare comminava il licenziamento disciplinare della ricorrente, con atto del 15.02.2024, con preavviso di pagina 5 di 14 4 mesi, dopo aver ritenuto dimostrato che in almeno tre occasioni Parte_1
aveva disposto, a favore suo e della collega il pagamento di rimborsi per CP_4
missioni non dovute e che in altre 14 occasioni era stata la beneficiaria Parte_1
di rimborsi per missioni inesistenti disposti dalla collega L'ufficio CP_4
disciplinare aveva inoltre respinto – ritenendola non dimostrata - la tesi difensiva della ricorrente secondo la quale ella era stata, per un verso, coinvolta suo malgrado dalla in questa vicenda e che, per altro verso, aveva fatto il possibile per CP_4
far emergere i comportamenti illeciti della collega, della quale era, sostanzialmente, succube.
La ricorrente, quindi, ha impugnato con il presente giudizio il licenziamento comminatole, chiedendone l'annullamento, in quanto sanzione sproporzionata rispetto ai fatti.
In particolare, secondo la tesi difensiva della ricorrente, i fatti addebitabili direttamente alla ricorrente, ossia i tre pagamenti disposti dalla ragioneria di Forlì, potevano essere tutt'al più giustificativi di una sanzione di tipo conservativo, ed in particolare della sospensione dal servizio da 11 giorni fino a 6 mesi così come previsto dall'art. 43, comma 8 dell CCNL. Ciò in particolare, avuto riguardo alla durata ultratrentennale del rapporto di servizio della ricorrente, svoltosi senza alcun tipo di richiamo o biasimo, nonché alla natura delle condotte imputabili a
[...]
, per un verso del tutto minime per gravità e per entità rispetto a quelle Parte_1
poste in essere dalla collega di Ravenna - vera ideatrice e responsabile di quanto accaduto - e, per altro verso, collaborative e riparative verso il datore di lavoro.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto Controparte_1
integrale del ricorso stante la fondatezza del licenziamento comminato alla
[...]
, sia in punto di fatto che in punto di diritto. Parte_1
In particolare, l' ha osservato come, per un verso, risultasse acclarata la CP_1
condotta posta in essere dalla lavoratrice, la quale aveva indiscutibilmente posto in pagina 6 di 14 essere una pluralità di condotte tese a trarre in inganno il Direttore suo superiore, sottoponendogli per la firma cartacea ordinativi di pagamento che poi erano stati integrati dalla ricorrente e dalla collega di Ravenna con i propri nominativi al momento dell'inserimento dell'ordine di pagamento sulla relativa piattaforma telematica, così da ottenere in pagamento somme a titolo di rimborso per missioni mai svolte. A giudizio dell' , tale contegno – costituente, tra l'altro, anche CP_1
un illecito penale per il quale pendeva un apposito procedimento penale – sarebbe di gravità tale da giustificare il licenziamento comminato, trattandosi di una violazione volontaria, grave, ripetuta nel tempo degli obblighi di fedeltà della dipendente, che ha arrecato danno all' e che ha avuto anche ripercussioni CP_1
esterne in ragione dell'eco mediatica della vicenda. Nessun pregio invece avrebbero le difese della ricorrente in quanto, da un lato, la restituzione degli importi percepiti sarebbe un atto dovuto e, dall'altro, l'affermata difficoltà della ricorrente a segnalare tempestivamente la vicenda in ragione della pretesa sudditanza psicologica di quest'ultima rispetto alla collega in servizio a Ravenna sarebbe in realtà CP_4
inconsistente.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testimoni ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso non risulta fondato e deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma del licenziamento comminato alla lavoratrice per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Occorre premettere che, da un punto di vista fattuale, deve dirsi del tutto pacifico, in quanto provato documentalmente ed ammesso dalla stessa parte ricorrente in sede di ricorso giudiziale, che almeno tre dei diciassette pagamenti, vennero disposti direttamente dalla ricorrente in favore proprio e della collega Parte_1
oltre che a favore dei colleghi che ne avevano titolo legittimo. CP_4 pagina 7 di 14 In particolare, a pag. 11 del ricorso viene scritto: “A tale riguardo, da un punto di vista fattuale (…) la signora si è resa responsabile, peraltro, poiché psicologicamente Parte_1
soggiogata alla collega di Ravenna, signora di soli 3 rimborsi non dovutile a fronte CP_4
dell'esecuzione di ulteriori 14 operazioni dispositive poste in essere dalla predetta collega di
Ravenna; disposizioni poste in essere ad insaputa della ricorrente.”
Ancora, a pag. 13 del ricorso viene scritto: “Chi scrive è convinto che la ricorrente doveva e deve essere sanzionata per la sua condotta;
tuttavia, è innegabile che alla luce di quanto sopra dedotto il licenziamento disciplinare, seppure con preavviso, sia un provvedimento sproporzionato rispetto alla condotta posta in essere, anche alla luce di tutte le circostanze attenuanti del caso, anche considerando che la signora ha provveduto personalmente a compilare Parte_1
infedelmente solo 3 prospetti missione.”
Che fossero tre i rimborsi non dovuti di cui si è resa responsabile direttamente
[...]
era già stato sostanzialmente da questa riconosciuto anche in sede di note Parte_1
difensive durante il procedimento disciplinare (doc. 13 ricorrente) laddove il difensore scriveva (pag. 7) : “ Va evidenziato e ribadito come: 1) la signora Parte_1
poteva provvedere solo con riferimento alla ragioneria di Forlì (dalla quale sono partiti 3 dei pagamenti contestati;
(…)”.
La comunicazione di licenziamento (doc. 15 ricorrente ) riporta poi specificamente i pagamenti autorizzati e disposti direttamente dalla ricorrente (pag. 5): “ (…) la sig.ra
, in qualità di addetta alla contabilità per la sede di Forlì in almeno tre casi Parte_1
(elenco di pagamento n.ro 37756160 del 13.06.2022; elenco di pagamento n.ro 40798107 del
7.12.2022; elenco di pagamento n.ro 47231764 del 13.7.2023) ha provveduto lei stessa alla liquidazione a proprio favore e a favore della collega (cioè di nota del giudice) pur CP_4
non avendo entrambe le dipendenti mai svolto alcun incarico di missione nel periodo suddetto e quindi senza averne alcun titolo (…).”
Occorre osservare come tali pagamenti, del tutto indebiti nella parte in cui erano a favore della ricorrente e della collega si collochino temporalmente in un CP_4 pagina 8 di 14 arco temporale di circa un anno (dal giugno 2022 al luglio 2023), nel corso del quale sono avvenuti anche i, numericamente maggiori e più frequenti, pagamenti indebiti disposti dalla sede di Ravenna grazie alla collega CP_4
Il numero di tali pagamenti, tre, la loro distribuzione cronologica e la loro continuità
e contiguità con quelli disposti dalla collega di Ravenna, portano ad escludere che si sia trattato di condotte occasionali o colpose, evidenziando per contro l'esistenza di una prassi portata avanti nel tempo, con costanza, dalle due colleghe che ne beneficiavano entrambe, seppur con frequenza diversa.
Tali dati smentiscono la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe Parte_1
stata una sorta di vittima “inconsapevole” prima e “succube” poi di non CP_4
trovando tale tesi alcun riscontro probatorio ed essendo semmai emerso che i pagamenti indebiti a favore della ricorrente si sono protratti nel tempo, sia con la sua accondiscendenza che con il suo contributo diretto e fattivo, sino al momento in cui, nel mese di settembre 2023, venne convocata dal direttore, Parte_1
venuto a conoscenza dei fatti (e solo a quel punto la ricorrente ha provveduto al rimborso delle somme indebitamente percepite).
L'affermazione secondo cui avrebbe provato ad autodenunciarsi al Parte_1
dirigente, sottoponendogli per la firma nel mese di dicembre 2022 e di luglio 2023, gli elenchi per i rimborsi contenenti anche il proprio nominativo e quello della collega, è rimasta del tutto indimostrata, essendo emerso, come rilevato da parte resistente, che i documenti prodotti dalla ricorrente (docc. 8 e 9 di parte ricorrente) recano una data di creazione (11.09.2023) successiva a quella affermata dalla ricorrente e, inevitabilmente, sono sprovvisti della firma del Direttore.
Oltre a tale dato, la tesi della ricorrente non è comunque credibile, avuto riguardo al fatto che ella era dipendente da oltre trent'anni dell'Istituto ed aveva senz'altro la possibilità e la capacità di segnalare (foss'anche in forma anonima, come rilevato dalla difesa dell' ) la grave situazione riscontrata, anche semplicemente CP_5 pagina 9 di 14 provvedendo immediatamente alla restituzione delle somme indebitamente ricevute non appena aveva avuto contezza della situazione, ossia a maggio 2022 (secondo l'ammissione della stessa ricorrente, vedi punto Q pag. 5 del ricorso). Tale contegno avrebbe senz'altro reso evidente e conoscibile la vicenda e, al contempo, avrebbe palesato la buona fede e l'estraneità della ricorrente alle operazioni. Come si è rilevato, la ricorrente ha per contro provveduto personalmente a disporre ulteriori successivi pagamenti indebiti (a giugno e dicembre 2022, e a luglio 2023), oltre a continuare a percepire quelli disposti anche a suo favore dalla collega. Tale dato palesa quantomeno un'adesione al progetto criminoso, nonché la volontà di proseguire nelle condotte indebite.
Ciò osservato in punto di fatto, in punto di diritto occorre rilevare l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente incentrate sulla non proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata.
Per un verso, la tesi della ricorrente muove da considerazioni in punto di fatto tese a sminuire sotto un profilo fattuale le condotte della ricorrente. Sotto tale profilo, la doglianza risulta infondata alla luce di quanto appena sopra richiamato. La ricorrente è stata infatti parte attiva, reiteratamente, delle condotte illecite e ha beneficiato dei pagamenti indebiti per tutto il periodo in discorso, ben consapevole di quanto stava accadendo. Non può quindi in alcun modo farsi questione di contegno marginale o minimo nella vicenda né di un coinvolgimento “a sua insaputa”, essendo invece emerso il contrario.
E' poi il caso di rilevare come quantomeno le condotte attive poste in essere personalmente dalla ricorrente, quindi non quelle unicamente percettive, siano state condotte dolose, che richiedevano una specifica intenzionalità, laddove la ricorrente, per provvedere ai pagamenti, sottoponeva prima al proprio superiore un elenco scritto da far approvare contenente i nominativi e i rimborsi effettivamente dovuti agli aventi diritto (cfr. doc. 6 resistente), quindi, soltanto una volta ottenuta pagina 10 di 14 l'approvazione, ne inseriva “a sistema” una versione parzialmente difforme in quanto integrata con i dati propri e della collega che poi veniva posta in pagamento dalla stessa ricorrente grazie al dispositivo elettronico di firma di cui era titolare il
Direttore suo superiore che la delegava per l'incombente, facendo affidamento sulla correttezza e lealtà della dipendente, confidando nella corrispondenza dei pagamenti eseguiti con quelli indicati nell'elenco precedentemente sottopostogli e da lui autorizzato.
Emerge quindi una duplice lesione del dovere di correttezza da parte della dipendente, la quale intenzionalmente ha indotto in errore il proprio superiore, al fine di ottenere un'approvazione rispetto ad un'operazione che tuttavia poi, una volta conseguita l'approvazione, essa non rispettava e non eseguiva così come autorizzata.
Tale contegno della lavoratrice, come più sopra rilevato, è stato posto in essere in tre distinte occasioni, distribuite nell'arco di un anno a distanza di sei mesi circa l'una dall'altra.
Tali condotte di per sé sole giustificano, per la loro gravità, per l'intenzionalità da cui erano sorrette e per la rilevanza degli obblighi violati, il licenziamento comminato per giustificato motivo soggettivo.
Le azioni poste in essere non avrebbero potuto essere commesse per errore, né senza violazione intenzionale dei propri doveri di diligenza e di correttezza nello svolgimento delle proprie funzioni, laddove il compimento di tali condotte e la loro reiterazione è stata possibile proprio e solo grazie al ruolo ricoperto dalla lavoratrice, addetta proprio alla gestione dei rimborsi delle missioni ai dipendenti.
Rileva poi, come evidenziato dal datore di lavoro, il concorso della ricorrente con le condotte della collega La ricorrente chiaramente e indiscutibilmente, ha CP_4
beneficiato, finchè le è stato possibile, dei pagamenti da questa effettuati anche in suo favore, senza opporsi e non obbiettando nulla in contrario. Anche a voler pagina 11 di 14 ipotizzare che vi sia stata la manifestazione di qualche obiezione o perplessità iniziale alle indebite iniziative della resta incontestato che la ricorrente CP_4
non ha assunto alcuna iniziativa per dissociarsi dalla collega, continuando per contro a percepire i rimborsi ed anzi attivandosi poi per eseguirne anche personalmente, continuando a celare il proprio operato e quello della collega sino al momento della scoperta dei fatti da parte del direttore.
La tesi della sudditanza psicologica della ricorrente nei confronti della collega, affermata in ricorso al fine di sminuirne la gravità delle condotte sotto il profilo soggettivo, non è stata in alcun modo dimostrata né tramite produzioni documentali né tramite prova testimoniale.
In realtà è emerso che la ricorrente aveva addirittura un'anzianità di servizio presso l' significativamente superiore alla collega (che era in servizio CP_1 CP_4
solo dal 2003, come da lei stessa dichiarato all'udienza del 14.05.2025), e che era arrivata a svolgere le mansioni di ispettrice. Tale esperienza e tale ruolo, in totale assenza di elementi di segno contrario, escludono che in capo alla ricorrente possa affermarsi l'esistenza di un timore nei confronti del superiore tale da impedirgli di affrontare il tema dei pagamenti indebiti, per giunta per un lasso di tempo così rilevante e considerevole.
La stessa deposizione del padre della ricorrente, resa all'udienza del 14.05.2025, evidenzia come la ricorrente già nel 2022 fosse perfettamente a conoscenza dell'illiceità dei pagamenti che le pervenivano e che al riguardo avrebbe interloquito con la Il teste ha infatti riferito di avere assistito ad una conversazione CP_4
telefonica nel corso della quale la figlia si sarebbe arrabbiata con una collega di
Ravenna per cifre indebite rinvenute nella sua busta paga. Tuttavia è invece risultato documentalmente - ed è stato ammesso dalla di lui figlia odierna ricorrente anche in sede di ricorso - che dopo la telefonata a cui il teste avrebbe assistito, la figlia avrebbe comunque continuato a percepire le somme indebite, financo a provvedere pagina 12 di 14 lei stessa a disporre a proprio favore alcuni dei pagamenti (cfr. all. 7 resistente, ordine di pagamento n.ro 37756160 del 13.06.2022; ordine di pagamento n.ro
40798107 del 7.12.2022; ordine di pagamento n.ro 47231764 del 13.7.2023), con ciò evidenziando come non ci fosse alcuna opposizione all'operato della collega (e neppure alcuna soggezione psicologica nei confronti della stessa).
La tesi propugnata dalla ricorrente risulta ancora più inverosimile se si considera che in qualsiasi momento avrebbe potuto segnalare anche anonimamente l'accaduto, così come evidenziato anche dall' . CP_1
Le condotte della ricorrente quindi, sia quelle propriamente attive che quelle passive ma quantomeno collaboranti con quelle della collega, sono di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo incompatibili con la permanenza del vincolo fiduciario su cui il rapporto di lavoro si fonda.
A ben vedere, la durata ultratrentennale del rapporto di lavoro e le specifiche mansioni ricoperte dalla ricorrente denotano una gravità ancora maggiore della lesione del rapporto fiduciario, rendendone ancora più intollerabile la sua prosecuzione.
Non può quindi trovare spazio la difesa della ricorrente, secondo la quale le condotte contestate alla ricorrente sarebbero da ricondurre alle previsioni di cui all'art. 43, comma 8 del CCNL, lett. b), che prevede la sospensione fino ad un massimo di 6 mesi. Tale norma contrattuale, infatti, disciplina il caso di “occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati”. Occorre evidenziare, come rilevato anche da parte resistente, che tale previsione sanziona colui che “occulti, distragga o sottragga somme”, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente. La condotta contemplata dalla norma in questione è quella del tutto specifica di chi, addetto alla sorveglianza o custodia, occulti fatti e circostanze relativi a condotte distrattive o di furto. Non è il caso di pagina 13 di 14 specie, ove, per un verso, la ricorrente ha compiuto in prima persona reiterate condotte distrattive e, per altro verso, ha beneficiato consapevolmente della percezione di ulteriori somme indebite erogatele dalla collega.
Risulta quindi pienamente corretta, giustificata e proporzionata la sanzione del licenziamento con preavviso di cui all'art. 43, comma 9 lett. g) del CCNL.
3.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente, che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. 147/2022, valore indeterminabile di bassa complessità, importi minimi in ragione della peculiarità della vicenda e della non complessità degli accertamenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 22/10/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 523/2024
, Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RISORSE
[...]
RESISTENTE
Oggi 22/10/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi tramite collegamento da remoto l'avv. CHIADINI CARLO per parte ricorrente, presente di persona e la dott.ssa RENZI per parte resistente, presente il dirigente sig.
Parte_2
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, dispone come da separato provvedimento.
Il dott. dichiara che non ci sono margini per la riassunzione della ricorrente. Pt_2
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. pagina 1 di 14 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 523/2024 promossa da:
, (c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. CHIADINI CARLO
RICORRENTE contro
Controparte_2
(c.f.: ), rappresentato e difeso dal dott.
[...] P.IVA_1
NA PP, dalla dott.ssa RENZI ALESSIA;
dal dott.
[...]
, dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Pt_2 Persona_1 [...]
Persona_2
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. pagina 3 di 14 La ricorrente ha proposto ricorso avverso il licenziamento Parte_1
disciplinare con preavviso comminatole per giustificato motivo soggettivo in data 5 febbraio 2024 dall' . Controparte_1
La ricorrente era stata dipendente dell' presso la sede territoriale di Forlì, e, CP_3
dopo aver svolto in precedenza e per lungo tempo mansioni ispettive con inquadramento nell'Area III/F2, dal febbraio 2018, era stata adibita alle funzioni di contabile e di consegnataria della sede di Forlì. Nell'ambito di tali funzioni, la ricorrente era stata incaricata anche di occuparsi della verifica delle tabelle di missione degli ispettori in servizio presso la sede, dell'inserimento dei relativi dati, così come di quelli degli straordinari svolti dal personale, sul portale telematico
“Noipa” per il relativo pagamento. La ricorrente era stata poi informalmente delegata dal Direttore della sede, previo suo esame dei prospetti di pagamento da questa man mano predisposti, al pagamento a favore dei dipendenti dei relativi rimborsi, tramite l'utilizzo di un dispositivo di firma elettronica munito di password in uso al Direttore, quando questi non vi poteva provvedere direttamente.
L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) dell nel mese di ottobre CP_1
2023 aveva trasmesso alla ricorrente una lettera di contestazione disciplinare con la quale le contestava di aver percepito indebitamente la complessiva somma di €
7.298,00 derivante da n. 17 accrediti di somme “a titolo di rimborso di missione” non dovute per assenza dei presupposti, non avendo la ricorrente mai svolto missioni.
La contestazione dell' l' nasceva da una segnalazione del 12 settembre 2023 Pt_3
da parte del Direttore delle sedi di Ravenna e di Forlì- Cesena, il quale, all'esito di accertamenti interni, aveva rilevato tali pagamenti indebiti a favore della
[...]
, alcuni dei quali direttamente disposti dalla ricorrente tramite il portale Parte_1
dei pagamenti con l'utilizzo del dispositivo di firma affidatole dal Direttore, altri, la maggior parte, disposti dalla sede di Ravenna e quindi dalla collega, omologa della pagina 4 di 14 ricorrente, , la quale a sua volta era risultata percettrice di Controparte_4
pagamenti indebiti con le medesime modalità. Secondo la contestazione disciplinare, in data 11 settembre il direttore aveva chiesto alla ricorrente spiegazioni su tali pagamenti e la ricorrente avrebbe ammesso la registrazione sul portale dei pagamenti non dovuti e, nella medesima giornata, avrebbe poi provveduto alla restituzione dell'importo complessivo indebitamente percepito, mediante due bonifici.
Nella contestazione, inoltre, si evidenziava come la ricorrente, da sola o in concorso con la collega avesse dapprima indebitamente inserito il proprio CP_4
nominativo fra quelli per i quali dovevano essere disposti i rimborsi per missioni, mediante l'accesso alla relativa piattaforma ministeriale per in pagamenti, quindi, facendo utilizzo del dispositivo di firma di cui era titolare il Direttore, che l'aveva delegata ai pagamenti, avrebbe disposto il pagamento tanto dei rimborsi dovuti ai colleghi, quanto di quelli indebiti a suo favore. L'ufficio disciplinare quindi aveva convocato la ricorrente per l'audizione sui fatti oggetto della contestazione, invitandola a farsi assistere da procuratore o da rappresentante sindacale.
La ricorrente aveva fatto pervenire all'ufficio delle proprie difese scritte con l'assistenza del difensore, alle quali si riportava anche in sede di audizione, nelle quali negava di aver mai ammesso le condotte contestatele, evidenziando di aver provveduto alla restituzione di quanto percepito indebitamente in data 11 settembre
2023 e, sostanzialmente, imputando i fatti contestati alla collega di Ravenna,
la quale aveva disposto la maggior parte dei pagamenti, mentre solo tre CP_4
dei pagamenti erano stati disposti dalla ragioneria della sede di Forlì, che faceva capo alla ricorrente. La ricorrente inoltre rappresentava di aver tentato, ben prima della scoperta dei fatti, di far emergere quanto stava accadendo, autodenunciandosi.
All'esito dell'audizione e del procedimento, l'ufficio disciplinare comminava il licenziamento disciplinare della ricorrente, con atto del 15.02.2024, con preavviso di pagina 5 di 14 4 mesi, dopo aver ritenuto dimostrato che in almeno tre occasioni Parte_1
aveva disposto, a favore suo e della collega il pagamento di rimborsi per CP_4
missioni non dovute e che in altre 14 occasioni era stata la beneficiaria Parte_1
di rimborsi per missioni inesistenti disposti dalla collega L'ufficio CP_4
disciplinare aveva inoltre respinto – ritenendola non dimostrata - la tesi difensiva della ricorrente secondo la quale ella era stata, per un verso, coinvolta suo malgrado dalla in questa vicenda e che, per altro verso, aveva fatto il possibile per CP_4
far emergere i comportamenti illeciti della collega, della quale era, sostanzialmente, succube.
La ricorrente, quindi, ha impugnato con il presente giudizio il licenziamento comminatole, chiedendone l'annullamento, in quanto sanzione sproporzionata rispetto ai fatti.
In particolare, secondo la tesi difensiva della ricorrente, i fatti addebitabili direttamente alla ricorrente, ossia i tre pagamenti disposti dalla ragioneria di Forlì, potevano essere tutt'al più giustificativi di una sanzione di tipo conservativo, ed in particolare della sospensione dal servizio da 11 giorni fino a 6 mesi così come previsto dall'art. 43, comma 8 dell CCNL. Ciò in particolare, avuto riguardo alla durata ultratrentennale del rapporto di servizio della ricorrente, svoltosi senza alcun tipo di richiamo o biasimo, nonché alla natura delle condotte imputabili a
[...]
, per un verso del tutto minime per gravità e per entità rispetto a quelle Parte_1
poste in essere dalla collega di Ravenna - vera ideatrice e responsabile di quanto accaduto - e, per altro verso, collaborative e riparative verso il datore di lavoro.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto Controparte_1
integrale del ricorso stante la fondatezza del licenziamento comminato alla
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, sia in punto di fatto che in punto di diritto. Parte_1
In particolare, l' ha osservato come, per un verso, risultasse acclarata la CP_1
condotta posta in essere dalla lavoratrice, la quale aveva indiscutibilmente posto in pagina 6 di 14 essere una pluralità di condotte tese a trarre in inganno il Direttore suo superiore, sottoponendogli per la firma cartacea ordinativi di pagamento che poi erano stati integrati dalla ricorrente e dalla collega di Ravenna con i propri nominativi al momento dell'inserimento dell'ordine di pagamento sulla relativa piattaforma telematica, così da ottenere in pagamento somme a titolo di rimborso per missioni mai svolte. A giudizio dell' , tale contegno – costituente, tra l'altro, anche CP_1
un illecito penale per il quale pendeva un apposito procedimento penale – sarebbe di gravità tale da giustificare il licenziamento comminato, trattandosi di una violazione volontaria, grave, ripetuta nel tempo degli obblighi di fedeltà della dipendente, che ha arrecato danno all' e che ha avuto anche ripercussioni CP_1
esterne in ragione dell'eco mediatica della vicenda. Nessun pregio invece avrebbero le difese della ricorrente in quanto, da un lato, la restituzione degli importi percepiti sarebbe un atto dovuto e, dall'altro, l'affermata difficoltà della ricorrente a segnalare tempestivamente la vicenda in ragione della pretesa sudditanza psicologica di quest'ultima rispetto alla collega in servizio a Ravenna sarebbe in realtà CP_4
inconsistente.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testimoni ed all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso non risulta fondato e deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma del licenziamento comminato alla lavoratrice per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Occorre premettere che, da un punto di vista fattuale, deve dirsi del tutto pacifico, in quanto provato documentalmente ed ammesso dalla stessa parte ricorrente in sede di ricorso giudiziale, che almeno tre dei diciassette pagamenti, vennero disposti direttamente dalla ricorrente in favore proprio e della collega Parte_1
oltre che a favore dei colleghi che ne avevano titolo legittimo. CP_4 pagina 7 di 14 In particolare, a pag. 11 del ricorso viene scritto: “A tale riguardo, da un punto di vista fattuale (…) la signora si è resa responsabile, peraltro, poiché psicologicamente Parte_1
soggiogata alla collega di Ravenna, signora di soli 3 rimborsi non dovutile a fronte CP_4
dell'esecuzione di ulteriori 14 operazioni dispositive poste in essere dalla predetta collega di
Ravenna; disposizioni poste in essere ad insaputa della ricorrente.”
Ancora, a pag. 13 del ricorso viene scritto: “Chi scrive è convinto che la ricorrente doveva e deve essere sanzionata per la sua condotta;
tuttavia, è innegabile che alla luce di quanto sopra dedotto il licenziamento disciplinare, seppure con preavviso, sia un provvedimento sproporzionato rispetto alla condotta posta in essere, anche alla luce di tutte le circostanze attenuanti del caso, anche considerando che la signora ha provveduto personalmente a compilare Parte_1
infedelmente solo 3 prospetti missione.”
Che fossero tre i rimborsi non dovuti di cui si è resa responsabile direttamente
[...]
era già stato sostanzialmente da questa riconosciuto anche in sede di note Parte_1
difensive durante il procedimento disciplinare (doc. 13 ricorrente) laddove il difensore scriveva (pag. 7) : “ Va evidenziato e ribadito come: 1) la signora Parte_1
poteva provvedere solo con riferimento alla ragioneria di Forlì (dalla quale sono partiti 3 dei pagamenti contestati;
(…)”.
La comunicazione di licenziamento (doc. 15 ricorrente ) riporta poi specificamente i pagamenti autorizzati e disposti direttamente dalla ricorrente (pag. 5): “ (…) la sig.ra
, in qualità di addetta alla contabilità per la sede di Forlì in almeno tre casi Parte_1
(elenco di pagamento n.ro 37756160 del 13.06.2022; elenco di pagamento n.ro 40798107 del
7.12.2022; elenco di pagamento n.ro 47231764 del 13.7.2023) ha provveduto lei stessa alla liquidazione a proprio favore e a favore della collega (cioè di nota del giudice) pur CP_4
non avendo entrambe le dipendenti mai svolto alcun incarico di missione nel periodo suddetto e quindi senza averne alcun titolo (…).”
Occorre osservare come tali pagamenti, del tutto indebiti nella parte in cui erano a favore della ricorrente e della collega si collochino temporalmente in un CP_4 pagina 8 di 14 arco temporale di circa un anno (dal giugno 2022 al luglio 2023), nel corso del quale sono avvenuti anche i, numericamente maggiori e più frequenti, pagamenti indebiti disposti dalla sede di Ravenna grazie alla collega CP_4
Il numero di tali pagamenti, tre, la loro distribuzione cronologica e la loro continuità
e contiguità con quelli disposti dalla collega di Ravenna, portano ad escludere che si sia trattato di condotte occasionali o colpose, evidenziando per contro l'esistenza di una prassi portata avanti nel tempo, con costanza, dalle due colleghe che ne beneficiavano entrambe, seppur con frequenza diversa.
Tali dati smentiscono la tesi di parte ricorrente secondo cui sarebbe Parte_1
stata una sorta di vittima “inconsapevole” prima e “succube” poi di non CP_4
trovando tale tesi alcun riscontro probatorio ed essendo semmai emerso che i pagamenti indebiti a favore della ricorrente si sono protratti nel tempo, sia con la sua accondiscendenza che con il suo contributo diretto e fattivo, sino al momento in cui, nel mese di settembre 2023, venne convocata dal direttore, Parte_1
venuto a conoscenza dei fatti (e solo a quel punto la ricorrente ha provveduto al rimborso delle somme indebitamente percepite).
L'affermazione secondo cui avrebbe provato ad autodenunciarsi al Parte_1
dirigente, sottoponendogli per la firma nel mese di dicembre 2022 e di luglio 2023, gli elenchi per i rimborsi contenenti anche il proprio nominativo e quello della collega, è rimasta del tutto indimostrata, essendo emerso, come rilevato da parte resistente, che i documenti prodotti dalla ricorrente (docc. 8 e 9 di parte ricorrente) recano una data di creazione (11.09.2023) successiva a quella affermata dalla ricorrente e, inevitabilmente, sono sprovvisti della firma del Direttore.
Oltre a tale dato, la tesi della ricorrente non è comunque credibile, avuto riguardo al fatto che ella era dipendente da oltre trent'anni dell'Istituto ed aveva senz'altro la possibilità e la capacità di segnalare (foss'anche in forma anonima, come rilevato dalla difesa dell' ) la grave situazione riscontrata, anche semplicemente CP_5 pagina 9 di 14 provvedendo immediatamente alla restituzione delle somme indebitamente ricevute non appena aveva avuto contezza della situazione, ossia a maggio 2022 (secondo l'ammissione della stessa ricorrente, vedi punto Q pag. 5 del ricorso). Tale contegno avrebbe senz'altro reso evidente e conoscibile la vicenda e, al contempo, avrebbe palesato la buona fede e l'estraneità della ricorrente alle operazioni. Come si è rilevato, la ricorrente ha per contro provveduto personalmente a disporre ulteriori successivi pagamenti indebiti (a giugno e dicembre 2022, e a luglio 2023), oltre a continuare a percepire quelli disposti anche a suo favore dalla collega. Tale dato palesa quantomeno un'adesione al progetto criminoso, nonché la volontà di proseguire nelle condotte indebite.
Ciò osservato in punto di fatto, in punto di diritto occorre rilevare l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente incentrate sulla non proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata.
Per un verso, la tesi della ricorrente muove da considerazioni in punto di fatto tese a sminuire sotto un profilo fattuale le condotte della ricorrente. Sotto tale profilo, la doglianza risulta infondata alla luce di quanto appena sopra richiamato. La ricorrente è stata infatti parte attiva, reiteratamente, delle condotte illecite e ha beneficiato dei pagamenti indebiti per tutto il periodo in discorso, ben consapevole di quanto stava accadendo. Non può quindi in alcun modo farsi questione di contegno marginale o minimo nella vicenda né di un coinvolgimento “a sua insaputa”, essendo invece emerso il contrario.
E' poi il caso di rilevare come quantomeno le condotte attive poste in essere personalmente dalla ricorrente, quindi non quelle unicamente percettive, siano state condotte dolose, che richiedevano una specifica intenzionalità, laddove la ricorrente, per provvedere ai pagamenti, sottoponeva prima al proprio superiore un elenco scritto da far approvare contenente i nominativi e i rimborsi effettivamente dovuti agli aventi diritto (cfr. doc. 6 resistente), quindi, soltanto una volta ottenuta pagina 10 di 14 l'approvazione, ne inseriva “a sistema” una versione parzialmente difforme in quanto integrata con i dati propri e della collega che poi veniva posta in pagamento dalla stessa ricorrente grazie al dispositivo elettronico di firma di cui era titolare il
Direttore suo superiore che la delegava per l'incombente, facendo affidamento sulla correttezza e lealtà della dipendente, confidando nella corrispondenza dei pagamenti eseguiti con quelli indicati nell'elenco precedentemente sottopostogli e da lui autorizzato.
Emerge quindi una duplice lesione del dovere di correttezza da parte della dipendente, la quale intenzionalmente ha indotto in errore il proprio superiore, al fine di ottenere un'approvazione rispetto ad un'operazione che tuttavia poi, una volta conseguita l'approvazione, essa non rispettava e non eseguiva così come autorizzata.
Tale contegno della lavoratrice, come più sopra rilevato, è stato posto in essere in tre distinte occasioni, distribuite nell'arco di un anno a distanza di sei mesi circa l'una dall'altra.
Tali condotte di per sé sole giustificano, per la loro gravità, per l'intenzionalità da cui erano sorrette e per la rilevanza degli obblighi violati, il licenziamento comminato per giustificato motivo soggettivo.
Le azioni poste in essere non avrebbero potuto essere commesse per errore, né senza violazione intenzionale dei propri doveri di diligenza e di correttezza nello svolgimento delle proprie funzioni, laddove il compimento di tali condotte e la loro reiterazione è stata possibile proprio e solo grazie al ruolo ricoperto dalla lavoratrice, addetta proprio alla gestione dei rimborsi delle missioni ai dipendenti.
Rileva poi, come evidenziato dal datore di lavoro, il concorso della ricorrente con le condotte della collega La ricorrente chiaramente e indiscutibilmente, ha CP_4
beneficiato, finchè le è stato possibile, dei pagamenti da questa effettuati anche in suo favore, senza opporsi e non obbiettando nulla in contrario. Anche a voler pagina 11 di 14 ipotizzare che vi sia stata la manifestazione di qualche obiezione o perplessità iniziale alle indebite iniziative della resta incontestato che la ricorrente CP_4
non ha assunto alcuna iniziativa per dissociarsi dalla collega, continuando per contro a percepire i rimborsi ed anzi attivandosi poi per eseguirne anche personalmente, continuando a celare il proprio operato e quello della collega sino al momento della scoperta dei fatti da parte del direttore.
La tesi della sudditanza psicologica della ricorrente nei confronti della collega, affermata in ricorso al fine di sminuirne la gravità delle condotte sotto il profilo soggettivo, non è stata in alcun modo dimostrata né tramite produzioni documentali né tramite prova testimoniale.
In realtà è emerso che la ricorrente aveva addirittura un'anzianità di servizio presso l' significativamente superiore alla collega (che era in servizio CP_1 CP_4
solo dal 2003, come da lei stessa dichiarato all'udienza del 14.05.2025), e che era arrivata a svolgere le mansioni di ispettrice. Tale esperienza e tale ruolo, in totale assenza di elementi di segno contrario, escludono che in capo alla ricorrente possa affermarsi l'esistenza di un timore nei confronti del superiore tale da impedirgli di affrontare il tema dei pagamenti indebiti, per giunta per un lasso di tempo così rilevante e considerevole.
La stessa deposizione del padre della ricorrente, resa all'udienza del 14.05.2025, evidenzia come la ricorrente già nel 2022 fosse perfettamente a conoscenza dell'illiceità dei pagamenti che le pervenivano e che al riguardo avrebbe interloquito con la Il teste ha infatti riferito di avere assistito ad una conversazione CP_4
telefonica nel corso della quale la figlia si sarebbe arrabbiata con una collega di
Ravenna per cifre indebite rinvenute nella sua busta paga. Tuttavia è invece risultato documentalmente - ed è stato ammesso dalla di lui figlia odierna ricorrente anche in sede di ricorso - che dopo la telefonata a cui il teste avrebbe assistito, la figlia avrebbe comunque continuato a percepire le somme indebite, financo a provvedere pagina 12 di 14 lei stessa a disporre a proprio favore alcuni dei pagamenti (cfr. all. 7 resistente, ordine di pagamento n.ro 37756160 del 13.06.2022; ordine di pagamento n.ro
40798107 del 7.12.2022; ordine di pagamento n.ro 47231764 del 13.7.2023), con ciò evidenziando come non ci fosse alcuna opposizione all'operato della collega (e neppure alcuna soggezione psicologica nei confronti della stessa).
La tesi propugnata dalla ricorrente risulta ancora più inverosimile se si considera che in qualsiasi momento avrebbe potuto segnalare anche anonimamente l'accaduto, così come evidenziato anche dall' . CP_1
Le condotte della ricorrente quindi, sia quelle propriamente attive che quelle passive ma quantomeno collaboranti con quelle della collega, sono di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo incompatibili con la permanenza del vincolo fiduciario su cui il rapporto di lavoro si fonda.
A ben vedere, la durata ultratrentennale del rapporto di lavoro e le specifiche mansioni ricoperte dalla ricorrente denotano una gravità ancora maggiore della lesione del rapporto fiduciario, rendendone ancora più intollerabile la sua prosecuzione.
Non può quindi trovare spazio la difesa della ricorrente, secondo la quale le condotte contestate alla ricorrente sarebbero da ricondurre alle previsioni di cui all'art. 43, comma 8 del CCNL, lett. b), che prevede la sospensione fino ad un massimo di 6 mesi. Tale norma contrattuale, infatti, disciplina il caso di “occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati”. Occorre evidenziare, come rilevato anche da parte resistente, che tale previsione sanziona colui che “occulti, distragga o sottragga somme”, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente. La condotta contemplata dalla norma in questione è quella del tutto specifica di chi, addetto alla sorveglianza o custodia, occulti fatti e circostanze relativi a condotte distrattive o di furto. Non è il caso di pagina 13 di 14 specie, ove, per un verso, la ricorrente ha compiuto in prima persona reiterate condotte distrattive e, per altro verso, ha beneficiato consapevolmente della percezione di ulteriori somme indebite erogatele dalla collega.
Risulta quindi pienamente corretta, giustificata e proporzionata la sanzione del licenziamento con preavviso di cui all'art. 43, comma 9 lett. g) del CCNL.
3.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente, che si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. 147/2022, valore indeterminabile di bassa complessità, importi minimi in ragione della peculiarità della vicenda e della non complessità degli accertamenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 4.629,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 22/10/2025 .
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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