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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri ConSIliere
Dott. Luca Mascini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 24/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 328 dell'11.12.2023; avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Riccardo Fontana ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Rimini – appellanti principali/appellati incidentali nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Renato CP_1
Vestini, elettivamente domiciliato l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto in Rimini – appellato principale/appellanti incidentali nonché di:
, contumace – appellato Parte_4 posta in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. In data 26.5.2022 a nella sua qualità di socio Parte_4 Pa amministratore e l. r. della cancellata R.A.P. era Parte_6 notificato decreto ingiuntivo per l'importo di € 60.434,32 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e spese, emesso dal Tribunale di Rimini, in funzione di
Giudice del lavoro, in favore dell' avendo agito l'Istituto nei confronti del CP_1 in via di surroga, in qualità di gestore del Fondo di garanzia ex art. 2 della Pt_4
l. n. 297/1982, dopo aver versato, in sostituzione della società, € 55.060,72 per t.f.r. oltre a € 5.373,60 per crediti diversi ai dipendenti , Parte_3
, , e . Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo Pt_4 la prescrizione del credito azionato in via monitoria dall' l'errata CP_1 indicazione degli importi versati (“In particolare si segnala che per il tramite dell'Avv. Riccardo Fontana i lavoratori e hanno dichiarato, in Pt_2 Pt_1 primis, di non essere stati ammessi al pagamento di crediti diversi dal TFR mentre dichiarava di avere percepito, a detto titolo, la somma di € Parte_3
2.083,02. Peraltro, i summenzionati dipendenti davano atto di avere ricevuto in pagamento dalla Soc. terza pignorata nella procedura Parte_7 esecutiva mobiliare RGE 900/2013 Tribunale di Rimini promossa nei confronti della soc. la somma di € 29.322,40”) e l'inidoneità della Parte_8 documentazione prodotta dall' a supportare la domanda monitoria in CP_1 surroga.
L' si costituiva in giudizio chiedendo – previa chiamata in causa dei CP_1 lavoratori e al fine di verificare l'eventuale Pt_2 Pt_1 Parte_3 percezione di somme a titolo di t.f.r. e ultime tre mensilità dal datore di lavoro e relativa condanna, in caso positivo, a restituire tali somme all'Istituto – di emettere immediatamente ordinanza di pagamento di somme non contestate immediatamente esecutiva, quanto alla somma di € 29.018,90, pari alla differenza fra il credito ingiunto, € 60.434,32, e le somme asseritamente già corrisposte ai lavoratori (€ 2.083,02 + 29.322,40).
Nel merito, l' chiedeva di: a) “accertare e dichiarare la debenza del CP_1 credito dell'Istituto, che dovrà essere corrisposto sia dal datore di lavoro interamente o parzialmente, al quale l' si è sostituito nel pagamento di CP_2
TFR ed ultime 3 mensilità, sia dai lavoratrice – - Pt_2 Pt_1
nel caso questi ultimi avessero percepito somme da parte del Parte_3 CP_ datore di lavoro e non avessero avuto il diritto di chiederle ad;
b)
“Condannare l'opponente al pagamento delle somme indicate nel decreto in
2 giuntivo, precisamente €.60.434,32, ovvero la maggior somma che dovesse risultare di giustizia, all'esito di eventuali differenze già pagate da terzi”; c)
“Condannare al pagamento di Parte_9
€.31.405,42, somme percepite sia dall'ex datore di lavoro (procedura esecutiva mobiliare), il cui ammontare verrà stabilito dal Giudice all'esito della presente CP_ controversia, non avendo alcuna documentazione in merito”).
Si costituivano allora in giudizio , e Parte_1 Parte_2
. Le prime due dichiaravano di aver percepito soltanto Parte_3 somme relative a crediti diversi dal t.f.r., occorrendo rigettare le domanda proposte nei propri confronti dall' L'ultimo dichiarava di aver percepito CP_1 unicamente somme a titolo di crediti di lavoro diversi dal t.f.r. e, in ogni caso, di non aver riscosso anche crediti diversi dal t.f.r. in misura tale da poter far ritenere Parte di essere stato pagato sia dalla (e per essa da che Parte_7 dall' occorrendo rigettare le domanda proposte nei propri confronti CP_1 dall' . CP_2
1.1. Il Tribunale di Rimini, istruita la causa documentalmente, richiamato il principio di non duplicabilità delle prestazioni e di conseguente ripetibilità delle somme anticipate a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dello stesso lavoratore “ove e nella misura della soddisfazione già ottenuta del proprio credito”, affermava fosse dato documentato e non contestato:
− innanzitutto, che non aveva pagato ai lavoratori ex Parte_4 Per_ dipendenti e alcuna somma a titolo Pt_1 Pt_2 Parte_3 _2 di t.f.r. (€ 55.060,72) e di crediti di lavoro diversi dal t.f.r. rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (€ 5.373,60), derivandone il diritto dell' di CP_1 pretendere dallo stesso la restituzione della complessiva somma di € Pt_4
60.434,32;
− che le lavoratrici e avevano ricevuto _2 Pt_1 Pt_2 Per_ dall' il pagamento dell'intero importo del t.f.r. mentre i lavoratori e CP_1 il pagamento dell'intero importo del t.f.r. e dei crediti di lavoro Parte_3 diversi dal t.f.r. rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, per un importo complessivo di € 60.434,32, facendo fede sul punto a) la circostanza che i lavoratori si fossero dichiarati, nelle domande presentate all' il 10.5.2017, CP_1 creditori degli interi importi, affermando, sotto la loro a penale responsabilità, di non avere ricevuto acconti a titolo di t.f.r., impegnandosi a comunicare all' CP_2 eventuali pagamenti ricevuti dal datore di lavoro) e b) le quietanze sottoscritte dai medesimi con valuta beneficiari;
− che i dipendenti e nel procedimento Pt_1 Pt_2 Parte_3 esecutivo mobiliare da Equitalia s.p.a. contro la terza pignorata società Fabbri
Market s.a.s. di Quba s.r.l. & C. avevano ricevuto negli anni 2015, 2016 e 2017
3 dal terzo pignorato, in forza del piano di riparto della procedura esecutiva individuale somme di denaro a titolo di t.f.r. e crediti diversi per un importo complessivo di € 33.512,96 (in particolare: la somma Parte_1 complessiva di € 12.553,78, la somma complessiva di € Parte_2
11.618,48 e la somma complessiva di € 9.340,70), “ciò che Parte_3 dimostra la falsità delle loro dichiarazioni contenute nelle domande presentate all' in data 10\05\2017 di non avere ricevuto acconti a titolo di TFR e crediti CP_1 diversi e fonda il diritto dell'Istituto previdenziale a pretendere dagli stessi la restituzione delle predette somme di denaro”;
− che la prescrizione del credito dell' era stata interrotta. CP_1
A queste considerazioni seguiva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna in solido del e dei lavoratori e Pt_4 Pt_1 Pt_2
a rimborsare all' la somma complessiva di Euro 60.434,32 Parte_3 CP_1 corrisposta a titolo di trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. spettante ai lavoratori (per la somma di € 55.060,72) e di pagamento dei crediti di lavoro diversi dal t.f.r. rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (per la somma di € 5.373,60) non corrisposti dalla datrice di lavoro. Le spese di lite erano integralmente compensate.
2. I tre lavoratori e hanno proposto appello Pt_1 Pt_2 Parte_3 avverso la sentenza, affermando, con il primo motivo, che “il Giudice di prime cure ha errato nel giungere alle conclusioni formulate nella Sentenza impugnata a pagina 6, primo capoverso, essendo vero, al contrario, che i lavoratori e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 procedura esecutiva R.G.E n. 900/2013 abbiano ricevuto le indicate somme NON
a titolo di TFR (e ultime tre mensilità), ma semplicemente a fronte dei più rilevanti crediti denunciati negli atti di intervento depositati nella suddetta procedura – ben superiori all'importo dei singoli TFR – e comprendenti i numerosi crediti da lavoro dipendente ivi indicati e non garantiti dal Fondo.
Pertanto, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 1193 cod. civ., nel momento in cui i tre lavoratori hanno ricevuto i pagamenti, li hanno legittimamente imputati a quella parte di credito meno garantito e quindi e giocoforza, ai crediti diversi dal
TFR (e ultime tre mensilità) per la riscossione dei quali poi si sono rivolti al CP_ Fondo di Garanzia dell' Inoltre, nessuno dei pagamenti effettuati ai tre lavoratori dal debitore o dal terzo pignorato è stato mai imputato e/o indicato a CP_ titolo di TFR, né l'opponente e/o l' hanno fornito alcuna prova a Pt_4 questo riguardo”.
Con il secondo motivo, proposto in subordine, gli appellanti segnalano l'errore in cui è incorso il Giudice, il quale li ha condannati al pagamento di una somma (€ 60.434,32) che in realtà rappresenta l'intera erogazione effettuata
4 dall' non solo a favore dei medesimi ma anche di e CP_1 Persona_1 _2
, che non sono neppure parti nel presente giudizio e in merito alle quali
[...]
l' nulla ha reclamato. CP_1
Con il terzo motivo, gli appellanti segnalano l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Rimini nell'emettere condanna alla restituzione all' dell'intera somma di € 60.434,32, avendo affermato al riguardo la CP_1 responsabilità solidale tra i medesimi e il Pt_4
Gli interessati, pertanto, avanzano le seguenti conclusioni.
“Quanto all'appellante : Parte_1
- In Via Principale: Accertare e dichiarare che la SI.ra , Parte_1 nella vicenda de qua, quale creditrice della per crediti Parte_6 di lavoro diversi dal T.F.R. indicati in atti e T.F.R., ha percepito da parte di quest'ultima e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato Parte_7 unicamente somme a titolo di crediti di lavoro diversi dal T.F.R., compresi gli interessi e le spese necessarie e/o riconosciute per il loro recupero, nulla avendo ricevuto a titolo di T.F.R. e per l'effetto respingere la domanda proposta da parte dell' con la propria chiamata in causa, poiché del tutto infondata, sia in CP_1 fatto che in diritto, oltre ad aver provocato un danno in capo alla terza chiamata
, rappresentato dalle spese legali sostenute e dalla necessità di Parte_1 occupare il proprio tempo nella ricerca dei documenti relativi a vicende oltremodo a oggi datate;
- In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande poste in via principale, accertare e dichiarare quanto la SI.ra possa avere effettivamente percepito Parte_1 da parte della e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato Parte_6
a titolo di T.F.R. e solo in detta limitata misura accogliere Parte_7 CP_ eventualmente la domanda dell' in ogni caso con esclusione di qualsivoglia solidarietà passiva con gli altri chiamati in causa e/o con , con Parte_4 conseguente compensazione delle spese, stante l'evidente buona fede della lavoratrice e del lungo tempo che le è stato necessario per recuperare i propri crediti, ancora peraltro non recuperati integralmente;
Quanto all'appellante : Parte_2
- In Via Principale: Accertare e dichiarare che la SI.ra , Parte_2 nella vicenda de qua, quale creditrice della RAP di per Parte_6 crediti di lavoro diversi dal T.F.R. ed indicati in atti e T.F.R., ha percepito da parte di quest'ultima e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato Parte_7 unicamente somme a titolo di crediti di lavoro diversi dal T.F.R., compresi gli interessi e le spese necessarie e/o riconosciute per il loro recupero, nulla avendo ricevuto a titolo di T.F.R. e per l'effetto respingere la domanda proposta da parte
5 dell' con la propria chiamata in causa, poiché del tutto infondata, sia in CP_1 fatto che in diritto, oltre ad aver provocato un danno in capo alla terza chiamata
, rappresentato dalle spese legali sostenute e dalla necessità di Parte_2 occupare il proprio tempo nella ricerca dei documenti relativi a vicende oltremodo ad oggi datate;
- In subordine: ma solo per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande poste in via principale, accertare e dichiarare quanto la SI.ra Parte_2 possa avere effettivamente percepito da parte della Controparte_3
e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato a titolo di
[...] Parte_7
T.F.R. e solo in detta limitata misura accogliere la domanda dell' in ogni CP_1 caso con esclusione di qualsivoglia solidarietà passiva con gli altri chiamati in causa e/o con , con conseguente compensazione delle spese, stante Parte_4
l'evidente buona fede della lavoratrice e del lungo tempo che le è stato necessario per recuperare i propri crediti, ancora peraltro non recuperati integralmente.
Quanto all'appellante : Parte_3
- In Via Principale: Accertare e dichiarare che il SI. , Parte_3 nella vicenda de qua, quale creditore della per Controparte_3 crediti di lavoro diversi dal T.F.R. ed indicati in atti e ha percepito da CP_4 parte di quest'ultima società e/o dai suoi soci e/o del terzo pignorato
[...] unicamente somme a titolo di crediti di lavoro diversi dal T.F.R. e Parte_7 dalle ultime tre mensilità, compresi gli interessi e parte delle spese necessarie e/o riconosciute per il loro recupero, nulla avendo ricevuto a titolo di T.F.R. e di ultime tre mensilità e per l'effetto respingere la domanda proposta da parte dell' con la propria chiamata in causa, poiché del tutto infondata, sia in CP_1 fatto che in diritto, oltre ad aver provocato un danno in capo al terzo chiamato
, rappresentato dalle spese legali sostenute e dalla necessità Parte_3 di occupare il proprio tempo nella ricerca dei documenti relativi a vicende oltremodo ad oggi datate;
- In subordine: ma solo per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta, in tutto o in parte la domanda posta in via principale, accertare e dichiarare quanto il SI. Parte_3 possa avere effettivamente percepito da parte della Controparte_3
e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato a titolo di
[...] Parte_7
T.F.R. e ultime tre mensilità e solo in detta limitata misura accogliere la domanda dell' in ogni caso con esclusione di qualsivoglia solidarietà passiva con gli CP_1 altri chiamati in causa e/o con , con compensazione delle spese del Parte_4 giudizio, stante l'evidente buona fede del lavoratore e del lungo tempo che gli è
6 stato necessario per recuperare i propri crediti, ancora peraltro non recuperati integralmente.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto, quale procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo che l'ex datore di lavoro CP_1
“venga condannato al pagamento della somma indicata nel ricorso per Pt_4 Cont ingiunzione, od alla diversa cifra, nel caso in cui le prove fornite da nel corso del giudizio di primo grado, di aver corrisposto già parte delle somme, o che queste siano state pagate dalla procedura espropriativa, riescano a fondare il convincimento del Giudice di Corte d'Appello”. Il tutto precisando l' che la CP_2 condanna in solido dell'intera somma dovuta a titolo di sorte debba essere revocata, dovendo i lavoratori rispondere solo delle somme percepite due volte per lo stesso titolo.
Con la proposizione di appello incidentale, l' censura la scelta del CP_1 primo Giudice di compensare le spese del giudizio: “Il giudice di prime cure ha CP_ ritenuto di revocare il decreto ingiuntivo emesso da sul presupposto che parte delle somme dovessero essere pagate direttamente dai lavoratori chiamati in causa, ma ha omesso di condannare sia che i predetti lavoratori al Pt_4 CP_ pagamento delle spese di lite. Ora è indubitabile che abbia pagato la Cont cospicua somma di €.60.434,32 come gestore del fondo ed ultime 3 mensilità. Tale circostanza non è stata contestato né da né dai lavoratori. Pt_4 CP_ Essendo quindi la soccombenza nei confronti di non si giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti dell'ente, né in primo né in CP_ secondo grado. Né è soccombente nel corso del giudizio di primo grado, neppure virtualmente. Si chiedere quindi la riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 328/2023 nella parte in cui il giudice ha compensato interamente le spese processuali fra le parti, ritenendo invero congrua la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Ente”.
L' avanza, dunque, le seguenti conclusioni: CP_2
“In via principale CP_ nel caso in cui la Corte ritenga che le somme anticipate da a
– – siano ripetibili dall' e che i Pt_2 Pt_1 Parte_3 CP_2 CP_ lavoratori siano tenuti alla restituzione ad accertare e dichiarare la CP_ DEBENZA del credito relativo ad anticipazione TFR ed ultime tre mensilità erogate a favore di – nei confronti degli Pt_2 Pt_1 Parte_3 appellati e condannarli al pagamento della complessiva somma di €.31.405,42, per le rispettive quote di spettanza, accertare e dichiarare la debenza del credito dell' , che dovrà essere corrisposto sia dal datore di lavoro interamente o CP_2
7 parzialmente, al quale l' si è sostituito nel pagamento di TFR ed ultime 3 CP_2 mensilità, sia dai lavoratrice Parte_9 Parte_9 parzialmente, per la quota di competenza, nel caso questi ultimi avessero percepito somme per lo stesso titolo da parte del datore di lavoro e non avessero CP_ avuto il diritto di chiederle ad e condannare Parte_9 al pagamento di €.31.405,42, somme percepite nella procedura
[...] esecutiva mobiliare, ovvero alla somma che determinerà il Giudice, all'esito della presente controversia.
- In via secondaria nel caso in cui la Corte ritenga che le somme percepite da – Pt_2 CP_
– non siano ripetibili da accertare e dichiarare Pt_1 Parte_3 che il credito dell' nei confronti degli ex soci pari ad €. CP_2 Parte_4 CP_ 60.434,00, certo liquido ed eSIibile da parte di
- con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Part
- nel caso di eventuale appello incidentale da parte di : Condannare Part
al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo, precisamente
€.60.434,32, ovvero la minor somma che dovesse risultare di giustizia, all'esito di eventuali differenze già pagate dai lavoratori”. non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, Parte_4 precisandosi che è utile ai fini della rituale proposizione dell'appello la notificazione del ricorso a uno solo dei procuratori della controparte (v. Cass.,
31.8.2017, n. 20626).
3. Premesso che il giudizio riguarda soltanto le statuizioni del decreto ingiuntivo relative agli odierni appellanti, non avendo proposto opposizione le Per_ lavoratrici e e rilevata la definitività della statuizione afferente _2 all'eSIibilità del credito, che non è estinto per maturata prescrizione, osserva la
Corte che l'appello è fondato.
L'indicazione contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo relativa all'avvenuta percezione da parte dei tre lavoratori, asseritamente attestata nella relativa comunicazione del 5.2.2020 inviata al di importi riferibili a Pt_4 crediti diversi dal t.f.r. pretesi anche dall' (“Si contestano gli importi che CP_1 Per_ l' assume avere versato ai dipendenti e CP_1 Pt_10 Pt_1 Pt_2
sia a titolo di TFR che per i crediti diversi. In particolare si segnala che _2 per il tramite dell'Avv. Riccardo Fontana i lavoratori e hanno Pt_2 Pt_1 dichiarato, in primis, di non essere stati ammessi al pagamento di crediti diversi dal TFR mentre dichiarava di avere percepito, a detto titolo, la Parte_3 somma di € 2.083,02. Peraltro, i summenzionati dipendenti davano atto di avere ricevuto in pagamento dalla Soc. Fabbri Market sas, terza pignorata nella procedura esecutiva mobiliare RGE 900/2013 Tribunale di Rimini promossa nei
8 confronti della soc. , la somma di € 29.322,40”), oltre a essere generica Parte_8 per difetto di riferimenti utili all'individuazione della natura di tali crediti, non giova comunque all'opponente e ciò in quanto: Pt_4
a) da un lato, nella predetta la dichiarazione dei lavoratori non è in realtà contenuto alcun riferimento al fatto di aver ricevuto dal terzo pignorato somme a titolo di t.f.r. e di crediti diversi corrispondenti alle ultime tre mensilità (pagate dall' , non avendo dunque il datore di lavoro dato seguito sul piano CP_1 probatorio all'onere, che sullo stesso ricadeva, di eccepire i fatti costitutivi dell'eccezione opposta all'Istituto;
b) dall'altro, un simile riconoscimento non emerge nemmeno dalla documentazione prodotta dagli appellanti, chiamati in causa in primo grado, relativa ai pagamenti ricevuti.
Precisamente, quanto a quest'ultimo profilo, negli estratti conto degli appellanti non si rinviene alcuna indicazione utile a verificare la causale di imputazione dei pagamenti compiuti dal terzo pignorato, essendo dunque corretta la relativa affermazione secondo cui i versamenti vanno imputati ai crediti meno garantiti, ovverosia ai crediti distinti da quelli pagati dall' (t.f.r. per tutti e CP_1 tre gli appellanti e ultime tre retribuzioni nel caso dell' . Parte_3
Le indicazioni degli interessati trovano poi puntuale riscontro nella documentazione predetta, le cui risultanze sono dagli stessi illustrate come di seguito riportato (trascrivendosi la parte di interesse del ricorso in appello per economia espositiva e per maggiore chiarezza).
“QUANTO AL CREDITO DELLA LAVORATRICE : Parte_1
Premesso che costei:
- vantava nei confronti della crediti per Controparte_3 complessivi € 30.596,55 alla precisazione del credito del 19.05.2014 (cfr. docc. da 1 a 8 bis fascicolo qui all. sub doc. A.); Pt_1
- di questi, € 18.539,82 lordi sono relativi al TFR ed € 12.056,73 sono relativi a crediti diversi da esso;
- la suddetta somma € 12.056,73 ha maturato interessi per complessivi €
138,79 tenuto conto dei versamenti tempo per tempo effettuati dalla terza pignorata (doc. 18 fascic. qui all. sub doc. A.); Pt_1
- inoltre, le spese per l'ottenimento dei due decreti ingiuntivi, dei due precetti e dei tre pignoramenti negativi, ammontano ad oltre € 2.146,80 (cfr docc.ti 9 a 13 fascicolo qui all. sub doc. A.); Pt_1
- le suddette spese, oltre ad essere state in parte (quelle relative ai D.I.), liquidate dal Tribunale ed in parte (quelle dei precetti) inserite nei relativi atti, sono state seppure parzialmente - già pagate dalla SI.ra al Parte_1 sottoscritto avvocato, per un importo complessivo di € 888,16, come risulta dalle
9 fatture nn. 28 del 27.02.2017 e 128 del 24.11.2021 (doc. 19 fascicolo qui Pt_1 all. sub doc. A.);
- preme precisare che senza i suddetti decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti, la lavoratrice non avrebbe mai potuto accedere al Fondo di CP_ Garanzia dell'
- in totale, dunque, la SI.ra vantava un credito nei Parte_1 confronti della escluso il TRF, pari ad € 14.342,32 Controparte_3
(€ 12.056,73 + interessi € 138,79 + spese € 2.146,80);
A fronte di detto credito si possono ora verificare le somme che la SI.ra ha recuperato dal terzo pignorato nella procedura Pt_1 Parte_7 esecutiva R.G.E. n. 900/2013:
- la lavoratrice è riuscita a recuperare unicamente € 12.553,78, corrisposti in più tranches (cfr. estratti conto docc. 14 a 16 fascicolo qui all. sub. Pt_1 doc. A.), rimanendo creditrice della ulteriore somma di € 1.788,54 (€ 14.342,32 -
€ 12.553,78), SEMPRE ed ESCLUSIVAMENTE per i numerosi crediti diversi dal
TFR esistenti all'epoca della conclusione del rapporto di lavoro (cfr docc. 1 a 8 fascicolo qui all. sub doc. A.); Pt_1
- gli importi ricevuti tempo per tempo dalla trattandosi di Parte_7 pagamenti parziali rispetto all'entità del credito, sono stati trattenuti in acconto e imputati agli emolumenti maturati a titolo diverso dal TFR, perché meno garantiti rispetto a quest'ultimo;
Quanto alla somma erogata a dall' a titolo di TFR: Parte_1 CP_1 CP_
- l' ha erogato soltanto l'importo del TFR (pari ad € 18.539,82 corrispondente al netto di € 15.300,32 – cfr doc.17 qui all. sub doc. A.). Pt_1
Null'altro;
- la SI.ra dal 2017 non ha più ricevuto altre somme, né da parte Pt_1 del terzo pignorato, come si evince dagli estratti conto del c/c a costei intestato dal 31.12.2017 al 01.03.2023 (doc. 20 fascicolo qui all. sub doc. A.) e Pt_1 dalla Visura CCIAA della (doc. 21 fascicolo qui Parte_7 Pt_1 all. sub. doc. A., ove questa risulta cancellata il 12.01.2023), né da parte del CP_ debitore, né costui, né tantomeno l' hanno dimostrato – come avrebbero dovuto essendo a loro carico l'onere della prova – di avere corrisposto alla CP_ lavoratrice degli importi che sommati a quanto da costei ricevuto dall' a titolo di TFR possano provare che abbia percepito ulteriori somme a tale titolo…
QUANTO AL CREDITO DELLA LAVORATRICE URBINATI : Pt_2
Premesso che costei:
- vantava nei confronti della RAP di crediti per Parte_6 complessivi € 22.756,45 alla precisazione del credito del 19.05.2014, oltre
10 interessi e spese della procedura esecutiva (cfr. doc. 7 fascicolo qui all. Pt_2 sub doc. B.);
- di questi, € 11.390,58 sono relativi al TFR ed € 11.365,87 sono relativi a crediti diversi da esso (cfr. docc. 2 a 6 fascicolo qui all. sub doc. B.); Pt_2
- la suddetta somma € 11.365,87 ha maturato interessi per complessivi €
136,14, tenuto conto dei versamenti tempo per tempo effettuati dalla terza pignorata (cfr. doc. 18 fascicolo qui all. sub doc. B.); Parte_7 Pt_2
- inoltre, le spese per l'ottenimento dei due decreti ingiuntivi, dei due precetti e dei tre pignoramenti negativi, ammontano ad oltre € 2.146,80 (cfr docc.ti 9 a 13 fascicolo qui all. sub doc. B.); Pt_2
- le suddette spese, oltre ad essere state in parte (quelle relative ai D.I.), liquidate dal Tribunale ed in parte (quelle dei precetti) inserite nei relativi atti, sono state seppure parzialmente già pagate dalla SI.ra al Parte_2 sottoscritto, per un importo complessivo di € 888,16, come risulta dalle fatture nn.
70 del 30.06.2017 e n. 114/2021 (doc. 19 fascicolo qui all. sub doc. B.); Pt_2
- preme precisare che senza i suddetti decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti, la lavoratrice non avrebbe mai potuto accedere al Fondo di CP_ Garanzia dell'
- in totale, dunque, la SI.ra vanta un credito nei confronti Parte_2 della escluso il TRF, pari ad € 13.648,81 (€ Controparte_3
11.365,87 + interessi € 136,14 + spese € 2.146,80).
A fronte di detto credito si possono ora verificare le somme che la SI.ra ha recuperato dal terzo pignorato nella procedura Pt_2 Parte_7 esecutiva R.G.E. n. 900/2013:
- la lavoratrice è riuscita a recuperare dal terzo pignorato Parte_7 unicamente € 11.618,48, corrisposti in più tranches (cfr estratti conto docc. 14 a
16 fascicolo qui all. sub doc. B.), rimanendo creditrice della ulteriore Pt_2 somma di € 2.030,33 (€ 13.648,81 - € 11.618,48) SEMPRE ed
ESCLUSIVAMENTE per i numerosi crediti diversi dal TFR esistenti all'epoca della conclusione del rapporto di lavoro (cfr docc. 2 a 6 fascicolo qui Pt_2 all. sub doc. B.);
- gli importi tempo per tempo ricevuti dalla trattandosi di Parte_7 pagamenti parziali rispetto all'entità del credito, sono stati trattenuti in acconto e imputati a emolumenti maturati a titolo diverso dal TFR, perché meno garantiti rispetto a quest'ultimo;
Quanto alla somma erogata a dall' a titolo di TFR: Parte_2 CP_1 CP_
- l' ha erogato soltanto l'importo del TFR pari ad € 13.342,15 corrispondente al netto di € 11.012,80 (cfr. doc.17 fascicolo qui all. sub Pt_2 doc. B.). Null'altro;
11 - la SI.ra dal 2017 non ha più ricevuto altre somme, né da parte Pt_2 del terzo pignorato, come si evince dagli estratti conto del c/c a costei intestato dal 06.10.2017 al 27.02.2023 (doc. 20 fascicolo qui all. sub. doc. B.) e Pt_2 dalla Visura CCIAA della (doc. 21 fascicolo qui Parte_7 Pt_2 all. sub. doc. B., ove questa risulta cancellata il 12.01.2023), né dal debitore, né CP_ costui, né tantomeno l' hanno dimostrato – come avrebbero dovuto, essendo a loro carico l'onere della prova – di avere corrisposto alla lavoratrice degli CP_ importi che sommati a quanto da costei ricevuto dall' a titolo di TFR possano provare che abbia percepito ulteriori somme a tale titolo …
QUANTO AL CREDITO DEL LAVORATORE AMMENDOLA FABRIZIO:
Premesso che costui:
- vantava nei confronti della RAP di crediti per Parte_6 complessivi € 22.504,76 alla precisazione del credito del 19.05.2014, oltre interessi e spese della procedura esecutiva (cfr doc. 8 fascicolo qui Parte_3 all. sub doc. C1.);
- di questi, € 8.078,16 sono relativi al TFR ed ultime tre mensilità ed €
14.426,60 sono relativi a crediti diversi da esso (cfr. docc. 2 a 6 fascicolo qui all. sub doc. C1.); Parte_3
- ciò, a correzione dell'importo di € 10.040,14 indicato a titolo di TFR nella memoria di costituzione;
CP_
- infatti, come si evince dalle dichiarazioni dell' prodotte in atti (cfr. docc.ti 25 e 26 fascicolo qui all. sub doc. C1.), l' ha erogato: € 6.015,14 netti a Parte_3 CP_2 titolo di TFR (cfr. doc. 26) ed € 2.063,02 netti a titolo di crediti di lavoro per le ultime tre mensilità (doc. 25); In totale € 8.078,16 netti;
- Va poi rilevato che somma di € 22.504,76 ha maturato interessi per complessivi € 380,61, tenuto conto dei versamenti tempo per tempo effettuati CP_ dalla terza pignorata e dall' (docc. 19 a 24 – docc. 25 e 26 fascicolo qui all. sub doc. C1.), come da conteggio degli interessi, allegato Parte_3
(doc. 31 fascicolo qui all. sub doc. C3.); Parte_3
- inoltre, le spese per l'ottenimento dei due decreti ingiuntivi, dei due relativi pedissequi atti di precetto ammontano ad oltre € 2.373,92 (cfr docc.ti 11 e
12 fascicolo qui all. sub doc. C1.), mentre quelle per i SEI Parte_3 pignoramenti negativi, ammontano ad oltre € 3.156,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. e Iva (cfr docc.ti 13 a 18 fascicolo qui all. sub doc. Parte_3
C1.) e così complessivamente € 4.604,98 (cfr doc. 32 fascicolo qui Parte_3 all. sub doc. C3.). In totale dunque € 6.978,90 (2.373,92 + 4.604,98);
- le suddette spese, oltre ad essere state in parte (quelle relative ai D.I.), liquidate dal Tribunale ed in parte (quelle dei precetti) inserite nei relativi atti,
12 sono state seppure parzialmente, già pagate dal SI. al Parte_3 sottoscritto, per un importo complessivo di € 1.114,08 come risulta dalle fatture nn. 74/2017 e 102/2015 (doc. 27 e 28 fascicolo qui all. sub doc. Parte_3
C1.);
- preme precisare che senza i suddetti decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti, il lavoratore non avrebbe mai potuto accedere al Fondo di CP_ Garanzia dell'
- i compensi legali maturati per la fase successiva alla emissione dei decreti ingiuntivi (e che in parte come detto, sono già stati pagati dal lavoratore, cfr docc. 27 e 28 fascicolo qui all. sub doc. C1.), devono essere Parte_3 considerati nell'ammontare del credito di quest'ultimo;
- in totale, dunque, il SI. vanta un credito nei Parte_3 confronti della escluso il TFR e le ultime tre Controparte_3 mensilità, pari ad € 21.786,11 (€ 14.426,60 + interessi € 380,61 + spese €
6.978,90).
A fronte di detto credito si possono ora verificare le somme che il SI. ha recuperato dal terzo pignorato nella Parte_3 Parte_7 procedura esecutiva R.G.E. n. 900/2013:
- il lavoratore è riuscito a recuperare dal terzo pignorato Parte_7 unicamente € 9.340,70, corrisposti in più tranches (cfr. estratti conto docc. 19 a
24 allegati alla comparsa qui all. sub doc. C1.), rimanendo creditore Parte_3 della ulteriore somma di € 12.445,41 (€ 21.786,11 - € 9.340,70) SEMPRE ed
ESCLUSIVAMENTE per i numerosi crediti diversi dal TFR esistenti all'epoca della conclusione del rapporto di lavoro (cfr docc. 8 fascicolo qui Parte_3 all. sub doc. C1.);
- gli importi tempo per tempo ricevuti dalla trattandosi di Parte_7 pagamenti parziali rispetto all'entità del credito, sono stati trattenuti in acconto e imputati a emolumenti maturati a titolo diverso dal TFR e alle ultime tre mensilità, perché meno garantiti rispetto a questi ultimi;
Quanto alla somma erogata ad dall' a titolo di Parte_3 CP_1
TFR: CP_
- l' ha erogato soltanto l'importo del TFR pari ad € 7.343,70 corrispondente al netto di € 6.015,14 e di ulteriori € 2.696,44 corrispondente al netto di € 2.083,02 per crediti diversi e così in totale € 8.078,16 netti (cfr. docc.
25 e 26 comparsa qui all. sub doc. C1.). Null'altro; Parte_3
- Il SI. , dal 2017, non ha più ricevuto altre somme né Parte_3 da parte del terzo pignorato, come si evince dagli estratti conto del c/c a costui intestati dal 2015 ad oggi (doc. 29 fascicolo qui all. sub doc. C2., Parte_3 doc. 30 e 30a fascicolo qui all. sub doc. C3.) e dalla Visura CCIAA Parte_3
13 della (doc. 33 fascicolo qui all. sub. doc. C3., Parte_7 Parte_3 ove questa risulta cancellata il 12.01.2023), né dal debitore;
né costui, né CP_ tantomeno l' hanno dimostrato – come avrebbero dovuto, essendo a loro carico l'onere della prova – di avere corrisposto al lavoratore degli importi che CP_ sommati a quanto da costui ricevuto dall' a titolo di TFR possano provare che abbia percepito ulteriori somme a tale titolo.
- Si veda al riguardo anche il doc. 33 stesso fascicolo, ovvero la visura della CCIAA dalla quale si evince che la società risulta cancellata il 12.01.2023;
- Infine, si segnala per scrupolo difensivo e per quanto occorrer possa, che il SI. è stato anche dipendente diretto di e per questo Parte_3 Parte_7 motivo negli estratti conto è possibile rinvenire relativamente al periodo dal 2015 in poi (cfr. docc. da 29 a 30a e docc. 34 e 35 fascicolo qui all. sub Parte_3 docc. C2. e C3.) degli accrediti mensili che però non sono stati corrisposti dalla suddetta società in qualità di terzo pignorato, bensì in qualità di datore di lavoro di costui”.
Le risultanze documentali in questione – da cui emerge, in particolare, che gli importi ricevuti dal lavoratore sono stati correttamente imputati, Parte_3 in quanto pretese meno garantite rispetto a quelli rimborsati dal Fondo, in parte, anche ai crediti legati alle spese legali riconosciute nei giudizi instaurati nei confronti della società datrice di lavoro al fine di poter proporre la domanda nei confronti dell' (superandosi così le perplessità manifestate dal nel CP_1 Pt_4 giudizio di primo grado circa la possibilità che il percepito fosse maggiore dei crediti strettamente attinenti al rapporto di lavoro) – non consentono di affermare e di ritenere provato che gli importi ricevuti dai lavoratori da parte del terzo pignorato corrispondessero alle stesse voci di credito cui si è riferito l'intervento dell' CP_1
Con ordinanza emessa in corso di causa questa Corte ha invitato gli appellanti a produrre i piani di riparto relativi all'esecuzione svolta nei confronti di (R.G.E. n. 900/2013). Effettuando il deposito, gli interessati Controparte_5 hanno evidenziato che:
- con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione il piano è stato approvato il 16.12.2015, con assegnazione “creditore procedente ed ai creditori intervenuti e sino alla concorrenza dei loro rispettivi crediti, la somma della quale il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore esecutato e di cui al processo verbale dell'udienza suddetta secondo le quote del suddetto piano stabilite per quanto attiene alla somma già accantonata pari ad € 21.000,00, nonché la somma successivamente dovuta a titolo di canoni di locazione che verranno corrisposte dal terzo pignorato ai creditori procedente ed intervenuti in proporzione ai rispettivi crediti” dichiarando “il terzo pignorato
[...]
[...] liberato da ogni obbligo nei confronti del Controparte_6 debitore esecutato, relativamente alla somma pagata e subordinatamente al rilascio delle relative quietanze da parte degli assegnatari”;
- le somme indicate nel progetto di distribuzione relativamente agli appellanti sono le stesse indicate nei rispettivi atti di intervento, comprendendo esse emolumenti non ricevuti (ivi compreso il TFR), interessi e spese e che considerando il fatto che tutti i pagamenti parziali successivamente ricevuti (come dimostrato negli scritti difensivi e nella documentazione prodotta) “lungi dal coprire integralmente i loro rispettivi crediti, sono risultati del tutto parziali rispetto ai crediti vantati dai lavoratori e sono stati dunque imputati ex art. 1193 cod. civ., dapprima ai crediti meno garantiti, ovvero quelli per le mensilità non percepite, ratei di 13/ma e 14/ma, interessi, spese sostenute e con esclusione del CP_ TFR. Questo è stato poi richiesto poi all' anche a causa della cessazione da parte della quale terzo pignorato, dei pagamenti mensili, come Parte_7 già evidenziato nei precedenti atti difensivi”.
4. Alla luce del complesso degli elementi raccolti, tenendo conto anche dell'assenza di indicazioni contrarie da parte dell' (“Anche in questa sede CP_1 CP_ pare opportuno specificare che nulla può sapere delle vicende intercorse fra i lavoratori e il loro ex datore di lavoro, essendo in possesso unicamente di una dichiarazione da parte dei lavoratori che, sotto la loro penale responsabilità CP_ dichiarano ad di non aver percepito nulla a titolo di tfr ed ultime tre mensilità, e che si impegnano a comunicare eventuali somme percepite da ex datore di lavoro”), occorre, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande proposte dall' in sede CP_1 monitoria nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
5. È improcedibile in quanto non notificato l'appello incidentale dell' CP_1
6. La regolamentazione delle spese di lite tra le parti costituite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti. Nulla sulle spese in relazione alla parte contumace, estranea alle pretese contrapposte delle parti costituite.
Occorre poi dare atto del rigetto dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1
– quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell' di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
15 accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto,
1. rigetta le domande proposte dall' nei confronti di , CP_1 Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
2. dichiara improcedibile l'appello incidentale dell' CP_1
3. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 liquidando il compenso in €.3.500,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge;
4. dà atto del rigetto dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell' di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott. Marcella Angelini
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri ConSIliere
Dott. Luca Mascini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 24/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 328 dell'11.12.2023; avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Riccardo Fontana ed elettivamente domiciliati nel suo studio in
Rimini – appellanti principali/appellati incidentali nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Renato CP_1
Vestini, elettivamente domiciliato l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto in Rimini – appellato principale/appellanti incidentali nonché di:
, contumace – appellato Parte_4 posta in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. In data 26.5.2022 a nella sua qualità di socio Parte_4 Pa amministratore e l. r. della cancellata R.A.P. era Parte_6 notificato decreto ingiuntivo per l'importo di € 60.434,32 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e spese, emesso dal Tribunale di Rimini, in funzione di
Giudice del lavoro, in favore dell' avendo agito l'Istituto nei confronti del CP_1 in via di surroga, in qualità di gestore del Fondo di garanzia ex art. 2 della Pt_4
l. n. 297/1982, dopo aver versato, in sostituzione della società, € 55.060,72 per t.f.r. oltre a € 5.373,60 per crediti diversi ai dipendenti , Parte_3
, , e . Parte_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo Pt_4 la prescrizione del credito azionato in via monitoria dall' l'errata CP_1 indicazione degli importi versati (“In particolare si segnala che per il tramite dell'Avv. Riccardo Fontana i lavoratori e hanno dichiarato, in Pt_2 Pt_1 primis, di non essere stati ammessi al pagamento di crediti diversi dal TFR mentre dichiarava di avere percepito, a detto titolo, la somma di € Parte_3
2.083,02. Peraltro, i summenzionati dipendenti davano atto di avere ricevuto in pagamento dalla Soc. terza pignorata nella procedura Parte_7 esecutiva mobiliare RGE 900/2013 Tribunale di Rimini promossa nei confronti della soc. la somma di € 29.322,40”) e l'inidoneità della Parte_8 documentazione prodotta dall' a supportare la domanda monitoria in CP_1 surroga.
L' si costituiva in giudizio chiedendo – previa chiamata in causa dei CP_1 lavoratori e al fine di verificare l'eventuale Pt_2 Pt_1 Parte_3 percezione di somme a titolo di t.f.r. e ultime tre mensilità dal datore di lavoro e relativa condanna, in caso positivo, a restituire tali somme all'Istituto – di emettere immediatamente ordinanza di pagamento di somme non contestate immediatamente esecutiva, quanto alla somma di € 29.018,90, pari alla differenza fra il credito ingiunto, € 60.434,32, e le somme asseritamente già corrisposte ai lavoratori (€ 2.083,02 + 29.322,40).
Nel merito, l' chiedeva di: a) “accertare e dichiarare la debenza del CP_1 credito dell'Istituto, che dovrà essere corrisposto sia dal datore di lavoro interamente o parzialmente, al quale l' si è sostituito nel pagamento di CP_2
TFR ed ultime 3 mensilità, sia dai lavoratrice – - Pt_2 Pt_1
nel caso questi ultimi avessero percepito somme da parte del Parte_3 CP_ datore di lavoro e non avessero avuto il diritto di chiederle ad;
b)
“Condannare l'opponente al pagamento delle somme indicate nel decreto in
2 giuntivo, precisamente €.60.434,32, ovvero la maggior somma che dovesse risultare di giustizia, all'esito di eventuali differenze già pagate da terzi”; c)
“Condannare al pagamento di Parte_9
€.31.405,42, somme percepite sia dall'ex datore di lavoro (procedura esecutiva mobiliare), il cui ammontare verrà stabilito dal Giudice all'esito della presente CP_ controversia, non avendo alcuna documentazione in merito”).
Si costituivano allora in giudizio , e Parte_1 Parte_2
. Le prime due dichiaravano di aver percepito soltanto Parte_3 somme relative a crediti diversi dal t.f.r., occorrendo rigettare le domanda proposte nei propri confronti dall' L'ultimo dichiarava di aver percepito CP_1 unicamente somme a titolo di crediti di lavoro diversi dal t.f.r. e, in ogni caso, di non aver riscosso anche crediti diversi dal t.f.r. in misura tale da poter far ritenere Parte di essere stato pagato sia dalla (e per essa da che Parte_7 dall' occorrendo rigettare le domanda proposte nei propri confronti CP_1 dall' . CP_2
1.1. Il Tribunale di Rimini, istruita la causa documentalmente, richiamato il principio di non duplicabilità delle prestazioni e di conseguente ripetibilità delle somme anticipate a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e dello stesso lavoratore “ove e nella misura della soddisfazione già ottenuta del proprio credito”, affermava fosse dato documentato e non contestato:
− innanzitutto, che non aveva pagato ai lavoratori ex Parte_4 Per_ dipendenti e alcuna somma a titolo Pt_1 Pt_2 Parte_3 _2 di t.f.r. (€ 55.060,72) e di crediti di lavoro diversi dal t.f.r. rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (€ 5.373,60), derivandone il diritto dell' di CP_1 pretendere dallo stesso la restituzione della complessiva somma di € Pt_4
60.434,32;
− che le lavoratrici e avevano ricevuto _2 Pt_1 Pt_2 Per_ dall' il pagamento dell'intero importo del t.f.r. mentre i lavoratori e CP_1 il pagamento dell'intero importo del t.f.r. e dei crediti di lavoro Parte_3 diversi dal t.f.r. rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, per un importo complessivo di € 60.434,32, facendo fede sul punto a) la circostanza che i lavoratori si fossero dichiarati, nelle domande presentate all' il 10.5.2017, CP_1 creditori degli interi importi, affermando, sotto la loro a penale responsabilità, di non avere ricevuto acconti a titolo di t.f.r., impegnandosi a comunicare all' CP_2 eventuali pagamenti ricevuti dal datore di lavoro) e b) le quietanze sottoscritte dai medesimi con valuta beneficiari;
− che i dipendenti e nel procedimento Pt_1 Pt_2 Parte_3 esecutivo mobiliare da Equitalia s.p.a. contro la terza pignorata società Fabbri
Market s.a.s. di Quba s.r.l. & C. avevano ricevuto negli anni 2015, 2016 e 2017
3 dal terzo pignorato, in forza del piano di riparto della procedura esecutiva individuale somme di denaro a titolo di t.f.r. e crediti diversi per un importo complessivo di € 33.512,96 (in particolare: la somma Parte_1 complessiva di € 12.553,78, la somma complessiva di € Parte_2
11.618,48 e la somma complessiva di € 9.340,70), “ciò che Parte_3 dimostra la falsità delle loro dichiarazioni contenute nelle domande presentate all' in data 10\05\2017 di non avere ricevuto acconti a titolo di TFR e crediti CP_1 diversi e fonda il diritto dell'Istituto previdenziale a pretendere dagli stessi la restituzione delle predette somme di denaro”;
− che la prescrizione del credito dell' era stata interrotta. CP_1
A queste considerazioni seguiva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna in solido del e dei lavoratori e Pt_4 Pt_1 Pt_2
a rimborsare all' la somma complessiva di Euro 60.434,32 Parte_3 CP_1 corrisposta a titolo di trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. spettante ai lavoratori (per la somma di € 55.060,72) e di pagamento dei crediti di lavoro diversi dal t.f.r. rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (per la somma di € 5.373,60) non corrisposti dalla datrice di lavoro. Le spese di lite erano integralmente compensate.
2. I tre lavoratori e hanno proposto appello Pt_1 Pt_2 Parte_3 avverso la sentenza, affermando, con il primo motivo, che “il Giudice di prime cure ha errato nel giungere alle conclusioni formulate nella Sentenza impugnata a pagina 6, primo capoverso, essendo vero, al contrario, che i lavoratori e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 procedura esecutiva R.G.E n. 900/2013 abbiano ricevuto le indicate somme NON
a titolo di TFR (e ultime tre mensilità), ma semplicemente a fronte dei più rilevanti crediti denunciati negli atti di intervento depositati nella suddetta procedura – ben superiori all'importo dei singoli TFR – e comprendenti i numerosi crediti da lavoro dipendente ivi indicati e non garantiti dal Fondo.
Pertanto, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 1193 cod. civ., nel momento in cui i tre lavoratori hanno ricevuto i pagamenti, li hanno legittimamente imputati a quella parte di credito meno garantito e quindi e giocoforza, ai crediti diversi dal
TFR (e ultime tre mensilità) per la riscossione dei quali poi si sono rivolti al CP_ Fondo di Garanzia dell' Inoltre, nessuno dei pagamenti effettuati ai tre lavoratori dal debitore o dal terzo pignorato è stato mai imputato e/o indicato a CP_ titolo di TFR, né l'opponente e/o l' hanno fornito alcuna prova a Pt_4 questo riguardo”.
Con il secondo motivo, proposto in subordine, gli appellanti segnalano l'errore in cui è incorso il Giudice, il quale li ha condannati al pagamento di una somma (€ 60.434,32) che in realtà rappresenta l'intera erogazione effettuata
4 dall' non solo a favore dei medesimi ma anche di e CP_1 Persona_1 _2
, che non sono neppure parti nel presente giudizio e in merito alle quali
[...]
l' nulla ha reclamato. CP_1
Con il terzo motivo, gli appellanti segnalano l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Rimini nell'emettere condanna alla restituzione all' dell'intera somma di € 60.434,32, avendo affermato al riguardo la CP_1 responsabilità solidale tra i medesimi e il Pt_4
Gli interessati, pertanto, avanzano le seguenti conclusioni.
“Quanto all'appellante : Parte_1
- In Via Principale: Accertare e dichiarare che la SI.ra , Parte_1 nella vicenda de qua, quale creditrice della per crediti Parte_6 di lavoro diversi dal T.F.R. indicati in atti e T.F.R., ha percepito da parte di quest'ultima e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato Parte_7 unicamente somme a titolo di crediti di lavoro diversi dal T.F.R., compresi gli interessi e le spese necessarie e/o riconosciute per il loro recupero, nulla avendo ricevuto a titolo di T.F.R. e per l'effetto respingere la domanda proposta da parte dell' con la propria chiamata in causa, poiché del tutto infondata, sia in CP_1 fatto che in diritto, oltre ad aver provocato un danno in capo alla terza chiamata
, rappresentato dalle spese legali sostenute e dalla necessità di Parte_1 occupare il proprio tempo nella ricerca dei documenti relativi a vicende oltremodo a oggi datate;
- In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande poste in via principale, accertare e dichiarare quanto la SI.ra possa avere effettivamente percepito Parte_1 da parte della e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato Parte_6
a titolo di T.F.R. e solo in detta limitata misura accogliere Parte_7 CP_ eventualmente la domanda dell' in ogni caso con esclusione di qualsivoglia solidarietà passiva con gli altri chiamati in causa e/o con , con Parte_4 conseguente compensazione delle spese, stante l'evidente buona fede della lavoratrice e del lungo tempo che le è stato necessario per recuperare i propri crediti, ancora peraltro non recuperati integralmente;
Quanto all'appellante : Parte_2
- In Via Principale: Accertare e dichiarare che la SI.ra , Parte_2 nella vicenda de qua, quale creditrice della RAP di per Parte_6 crediti di lavoro diversi dal T.F.R. ed indicati in atti e T.F.R., ha percepito da parte di quest'ultima e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato Parte_7 unicamente somme a titolo di crediti di lavoro diversi dal T.F.R., compresi gli interessi e le spese necessarie e/o riconosciute per il loro recupero, nulla avendo ricevuto a titolo di T.F.R. e per l'effetto respingere la domanda proposta da parte
5 dell' con la propria chiamata in causa, poiché del tutto infondata, sia in CP_1 fatto che in diritto, oltre ad aver provocato un danno in capo alla terza chiamata
, rappresentato dalle spese legali sostenute e dalla necessità di Parte_2 occupare il proprio tempo nella ricerca dei documenti relativi a vicende oltremodo ad oggi datate;
- In subordine: ma solo per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande poste in via principale, accertare e dichiarare quanto la SI.ra Parte_2 possa avere effettivamente percepito da parte della Controparte_3
e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato a titolo di
[...] Parte_7
T.F.R. e solo in detta limitata misura accogliere la domanda dell' in ogni CP_1 caso con esclusione di qualsivoglia solidarietà passiva con gli altri chiamati in causa e/o con , con conseguente compensazione delle spese, stante Parte_4
l'evidente buona fede della lavoratrice e del lungo tempo che le è stato necessario per recuperare i propri crediti, ancora peraltro non recuperati integralmente.
Quanto all'appellante : Parte_3
- In Via Principale: Accertare e dichiarare che il SI. , Parte_3 nella vicenda de qua, quale creditore della per Controparte_3 crediti di lavoro diversi dal T.F.R. ed indicati in atti e ha percepito da CP_4 parte di quest'ultima società e/o dai suoi soci e/o del terzo pignorato
[...] unicamente somme a titolo di crediti di lavoro diversi dal T.F.R. e Parte_7 dalle ultime tre mensilità, compresi gli interessi e parte delle spese necessarie e/o riconosciute per il loro recupero, nulla avendo ricevuto a titolo di T.F.R. e di ultime tre mensilità e per l'effetto respingere la domanda proposta da parte dell' con la propria chiamata in causa, poiché del tutto infondata, sia in CP_1 fatto che in diritto, oltre ad aver provocato un danno in capo al terzo chiamato
, rappresentato dalle spese legali sostenute e dalla necessità Parte_3 di occupare il proprio tempo nella ricerca dei documenti relativi a vicende oltremodo ad oggi datate;
- In subordine: ma solo per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta, in tutto o in parte la domanda posta in via principale, accertare e dichiarare quanto il SI. Parte_3 possa avere effettivamente percepito da parte della Controparte_3
e/o dei suoi soci e/o del terzo pignorato a titolo di
[...] Parte_7
T.F.R. e ultime tre mensilità e solo in detta limitata misura accogliere la domanda dell' in ogni caso con esclusione di qualsivoglia solidarietà passiva con gli CP_1 altri chiamati in causa e/o con , con compensazione delle spese del Parte_4 giudizio, stante l'evidente buona fede del lavoratore e del lungo tempo che gli è
6 stato necessario per recuperare i propri crediti, ancora peraltro non recuperati integralmente.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto, quale procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo che l'ex datore di lavoro CP_1
“venga condannato al pagamento della somma indicata nel ricorso per Pt_4 Cont ingiunzione, od alla diversa cifra, nel caso in cui le prove fornite da nel corso del giudizio di primo grado, di aver corrisposto già parte delle somme, o che queste siano state pagate dalla procedura espropriativa, riescano a fondare il convincimento del Giudice di Corte d'Appello”. Il tutto precisando l' che la CP_2 condanna in solido dell'intera somma dovuta a titolo di sorte debba essere revocata, dovendo i lavoratori rispondere solo delle somme percepite due volte per lo stesso titolo.
Con la proposizione di appello incidentale, l' censura la scelta del CP_1 primo Giudice di compensare le spese del giudizio: “Il giudice di prime cure ha CP_ ritenuto di revocare il decreto ingiuntivo emesso da sul presupposto che parte delle somme dovessero essere pagate direttamente dai lavoratori chiamati in causa, ma ha omesso di condannare sia che i predetti lavoratori al Pt_4 CP_ pagamento delle spese di lite. Ora è indubitabile che abbia pagato la Cont cospicua somma di €.60.434,32 come gestore del fondo ed ultime 3 mensilità. Tale circostanza non è stata contestato né da né dai lavoratori. Pt_4 CP_ Essendo quindi la soccombenza nei confronti di non si giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti dell'ente, né in primo né in CP_ secondo grado. Né è soccombente nel corso del giudizio di primo grado, neppure virtualmente. Si chiedere quindi la riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 328/2023 nella parte in cui il giudice ha compensato interamente le spese processuali fra le parti, ritenendo invero congrua la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Ente”.
L' avanza, dunque, le seguenti conclusioni: CP_2
“In via principale CP_ nel caso in cui la Corte ritenga che le somme anticipate da a
– – siano ripetibili dall' e che i Pt_2 Pt_1 Parte_3 CP_2 CP_ lavoratori siano tenuti alla restituzione ad accertare e dichiarare la CP_ DEBENZA del credito relativo ad anticipazione TFR ed ultime tre mensilità erogate a favore di – nei confronti degli Pt_2 Pt_1 Parte_3 appellati e condannarli al pagamento della complessiva somma di €.31.405,42, per le rispettive quote di spettanza, accertare e dichiarare la debenza del credito dell' , che dovrà essere corrisposto sia dal datore di lavoro interamente o CP_2
7 parzialmente, al quale l' si è sostituito nel pagamento di TFR ed ultime 3 CP_2 mensilità, sia dai lavoratrice Parte_9 Parte_9 parzialmente, per la quota di competenza, nel caso questi ultimi avessero percepito somme per lo stesso titolo da parte del datore di lavoro e non avessero CP_ avuto il diritto di chiederle ad e condannare Parte_9 al pagamento di €.31.405,42, somme percepite nella procedura
[...] esecutiva mobiliare, ovvero alla somma che determinerà il Giudice, all'esito della presente controversia.
- In via secondaria nel caso in cui la Corte ritenga che le somme percepite da – Pt_2 CP_
– non siano ripetibili da accertare e dichiarare Pt_1 Parte_3 che il credito dell' nei confronti degli ex soci pari ad €. CP_2 Parte_4 CP_ 60.434,00, certo liquido ed eSIibile da parte di
- con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Part
- nel caso di eventuale appello incidentale da parte di : Condannare Part
al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo, precisamente
€.60.434,32, ovvero la minor somma che dovesse risultare di giustizia, all'esito di eventuali differenze già pagate dai lavoratori”. non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, Parte_4 precisandosi che è utile ai fini della rituale proposizione dell'appello la notificazione del ricorso a uno solo dei procuratori della controparte (v. Cass.,
31.8.2017, n. 20626).
3. Premesso che il giudizio riguarda soltanto le statuizioni del decreto ingiuntivo relative agli odierni appellanti, non avendo proposto opposizione le Per_ lavoratrici e e rilevata la definitività della statuizione afferente _2 all'eSIibilità del credito, che non è estinto per maturata prescrizione, osserva la
Corte che l'appello è fondato.
L'indicazione contenuta nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo relativa all'avvenuta percezione da parte dei tre lavoratori, asseritamente attestata nella relativa comunicazione del 5.2.2020 inviata al di importi riferibili a Pt_4 crediti diversi dal t.f.r. pretesi anche dall' (“Si contestano gli importi che CP_1 Per_ l' assume avere versato ai dipendenti e CP_1 Pt_10 Pt_1 Pt_2
sia a titolo di TFR che per i crediti diversi. In particolare si segnala che _2 per il tramite dell'Avv. Riccardo Fontana i lavoratori e hanno Pt_2 Pt_1 dichiarato, in primis, di non essere stati ammessi al pagamento di crediti diversi dal TFR mentre dichiarava di avere percepito, a detto titolo, la Parte_3 somma di € 2.083,02. Peraltro, i summenzionati dipendenti davano atto di avere ricevuto in pagamento dalla Soc. Fabbri Market sas, terza pignorata nella procedura esecutiva mobiliare RGE 900/2013 Tribunale di Rimini promossa nei
8 confronti della soc. , la somma di € 29.322,40”), oltre a essere generica Parte_8 per difetto di riferimenti utili all'individuazione della natura di tali crediti, non giova comunque all'opponente e ciò in quanto: Pt_4
a) da un lato, nella predetta la dichiarazione dei lavoratori non è in realtà contenuto alcun riferimento al fatto di aver ricevuto dal terzo pignorato somme a titolo di t.f.r. e di crediti diversi corrispondenti alle ultime tre mensilità (pagate dall' , non avendo dunque il datore di lavoro dato seguito sul piano CP_1 probatorio all'onere, che sullo stesso ricadeva, di eccepire i fatti costitutivi dell'eccezione opposta all'Istituto;
b) dall'altro, un simile riconoscimento non emerge nemmeno dalla documentazione prodotta dagli appellanti, chiamati in causa in primo grado, relativa ai pagamenti ricevuti.
Precisamente, quanto a quest'ultimo profilo, negli estratti conto degli appellanti non si rinviene alcuna indicazione utile a verificare la causale di imputazione dei pagamenti compiuti dal terzo pignorato, essendo dunque corretta la relativa affermazione secondo cui i versamenti vanno imputati ai crediti meno garantiti, ovverosia ai crediti distinti da quelli pagati dall' (t.f.r. per tutti e CP_1 tre gli appellanti e ultime tre retribuzioni nel caso dell' . Parte_3
Le indicazioni degli interessati trovano poi puntuale riscontro nella documentazione predetta, le cui risultanze sono dagli stessi illustrate come di seguito riportato (trascrivendosi la parte di interesse del ricorso in appello per economia espositiva e per maggiore chiarezza).
“QUANTO AL CREDITO DELLA LAVORATRICE : Parte_1
Premesso che costei:
- vantava nei confronti della crediti per Controparte_3 complessivi € 30.596,55 alla precisazione del credito del 19.05.2014 (cfr. docc. da 1 a 8 bis fascicolo qui all. sub doc. A.); Pt_1
- di questi, € 18.539,82 lordi sono relativi al TFR ed € 12.056,73 sono relativi a crediti diversi da esso;
- la suddetta somma € 12.056,73 ha maturato interessi per complessivi €
138,79 tenuto conto dei versamenti tempo per tempo effettuati dalla terza pignorata (doc. 18 fascic. qui all. sub doc. A.); Pt_1
- inoltre, le spese per l'ottenimento dei due decreti ingiuntivi, dei due precetti e dei tre pignoramenti negativi, ammontano ad oltre € 2.146,80 (cfr docc.ti 9 a 13 fascicolo qui all. sub doc. A.); Pt_1
- le suddette spese, oltre ad essere state in parte (quelle relative ai D.I.), liquidate dal Tribunale ed in parte (quelle dei precetti) inserite nei relativi atti, sono state seppure parzialmente - già pagate dalla SI.ra al Parte_1 sottoscritto avvocato, per un importo complessivo di € 888,16, come risulta dalle
9 fatture nn. 28 del 27.02.2017 e 128 del 24.11.2021 (doc. 19 fascicolo qui Pt_1 all. sub doc. A.);
- preme precisare che senza i suddetti decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti, la lavoratrice non avrebbe mai potuto accedere al Fondo di CP_ Garanzia dell'
- in totale, dunque, la SI.ra vantava un credito nei Parte_1 confronti della escluso il TRF, pari ad € 14.342,32 Controparte_3
(€ 12.056,73 + interessi € 138,79 + spese € 2.146,80);
A fronte di detto credito si possono ora verificare le somme che la SI.ra ha recuperato dal terzo pignorato nella procedura Pt_1 Parte_7 esecutiva R.G.E. n. 900/2013:
- la lavoratrice è riuscita a recuperare unicamente € 12.553,78, corrisposti in più tranches (cfr. estratti conto docc. 14 a 16 fascicolo qui all. sub. Pt_1 doc. A.), rimanendo creditrice della ulteriore somma di € 1.788,54 (€ 14.342,32 -
€ 12.553,78), SEMPRE ed ESCLUSIVAMENTE per i numerosi crediti diversi dal
TFR esistenti all'epoca della conclusione del rapporto di lavoro (cfr docc. 1 a 8 fascicolo qui all. sub doc. A.); Pt_1
- gli importi ricevuti tempo per tempo dalla trattandosi di Parte_7 pagamenti parziali rispetto all'entità del credito, sono stati trattenuti in acconto e imputati agli emolumenti maturati a titolo diverso dal TFR, perché meno garantiti rispetto a quest'ultimo;
Quanto alla somma erogata a dall' a titolo di TFR: Parte_1 CP_1 CP_
- l' ha erogato soltanto l'importo del TFR (pari ad € 18.539,82 corrispondente al netto di € 15.300,32 – cfr doc.17 qui all. sub doc. A.). Pt_1
Null'altro;
- la SI.ra dal 2017 non ha più ricevuto altre somme, né da parte Pt_1 del terzo pignorato, come si evince dagli estratti conto del c/c a costei intestato dal 31.12.2017 al 01.03.2023 (doc. 20 fascicolo qui all. sub doc. A.) e Pt_1 dalla Visura CCIAA della (doc. 21 fascicolo qui Parte_7 Pt_1 all. sub. doc. A., ove questa risulta cancellata il 12.01.2023), né da parte del CP_ debitore, né costui, né tantomeno l' hanno dimostrato – come avrebbero dovuto essendo a loro carico l'onere della prova – di avere corrisposto alla CP_ lavoratrice degli importi che sommati a quanto da costei ricevuto dall' a titolo di TFR possano provare che abbia percepito ulteriori somme a tale titolo…
QUANTO AL CREDITO DELLA LAVORATRICE URBINATI : Pt_2
Premesso che costei:
- vantava nei confronti della RAP di crediti per Parte_6 complessivi € 22.756,45 alla precisazione del credito del 19.05.2014, oltre
10 interessi e spese della procedura esecutiva (cfr. doc. 7 fascicolo qui all. Pt_2 sub doc. B.);
- di questi, € 11.390,58 sono relativi al TFR ed € 11.365,87 sono relativi a crediti diversi da esso (cfr. docc. 2 a 6 fascicolo qui all. sub doc. B.); Pt_2
- la suddetta somma € 11.365,87 ha maturato interessi per complessivi €
136,14, tenuto conto dei versamenti tempo per tempo effettuati dalla terza pignorata (cfr. doc. 18 fascicolo qui all. sub doc. B.); Parte_7 Pt_2
- inoltre, le spese per l'ottenimento dei due decreti ingiuntivi, dei due precetti e dei tre pignoramenti negativi, ammontano ad oltre € 2.146,80 (cfr docc.ti 9 a 13 fascicolo qui all. sub doc. B.); Pt_2
- le suddette spese, oltre ad essere state in parte (quelle relative ai D.I.), liquidate dal Tribunale ed in parte (quelle dei precetti) inserite nei relativi atti, sono state seppure parzialmente già pagate dalla SI.ra al Parte_2 sottoscritto, per un importo complessivo di € 888,16, come risulta dalle fatture nn.
70 del 30.06.2017 e n. 114/2021 (doc. 19 fascicolo qui all. sub doc. B.); Pt_2
- preme precisare che senza i suddetti decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti, la lavoratrice non avrebbe mai potuto accedere al Fondo di CP_ Garanzia dell'
- in totale, dunque, la SI.ra vanta un credito nei confronti Parte_2 della escluso il TRF, pari ad € 13.648,81 (€ Controparte_3
11.365,87 + interessi € 136,14 + spese € 2.146,80).
A fronte di detto credito si possono ora verificare le somme che la SI.ra ha recuperato dal terzo pignorato nella procedura Pt_2 Parte_7 esecutiva R.G.E. n. 900/2013:
- la lavoratrice è riuscita a recuperare dal terzo pignorato Parte_7 unicamente € 11.618,48, corrisposti in più tranches (cfr estratti conto docc. 14 a
16 fascicolo qui all. sub doc. B.), rimanendo creditrice della ulteriore Pt_2 somma di € 2.030,33 (€ 13.648,81 - € 11.618,48) SEMPRE ed
ESCLUSIVAMENTE per i numerosi crediti diversi dal TFR esistenti all'epoca della conclusione del rapporto di lavoro (cfr docc. 2 a 6 fascicolo qui Pt_2 all. sub doc. B.);
- gli importi tempo per tempo ricevuti dalla trattandosi di Parte_7 pagamenti parziali rispetto all'entità del credito, sono stati trattenuti in acconto e imputati a emolumenti maturati a titolo diverso dal TFR, perché meno garantiti rispetto a quest'ultimo;
Quanto alla somma erogata a dall' a titolo di TFR: Parte_2 CP_1 CP_
- l' ha erogato soltanto l'importo del TFR pari ad € 13.342,15 corrispondente al netto di € 11.012,80 (cfr. doc.17 fascicolo qui all. sub Pt_2 doc. B.). Null'altro;
11 - la SI.ra dal 2017 non ha più ricevuto altre somme, né da parte Pt_2 del terzo pignorato, come si evince dagli estratti conto del c/c a costei intestato dal 06.10.2017 al 27.02.2023 (doc. 20 fascicolo qui all. sub. doc. B.) e Pt_2 dalla Visura CCIAA della (doc. 21 fascicolo qui Parte_7 Pt_2 all. sub. doc. B., ove questa risulta cancellata il 12.01.2023), né dal debitore, né CP_ costui, né tantomeno l' hanno dimostrato – come avrebbero dovuto, essendo a loro carico l'onere della prova – di avere corrisposto alla lavoratrice degli CP_ importi che sommati a quanto da costei ricevuto dall' a titolo di TFR possano provare che abbia percepito ulteriori somme a tale titolo …
QUANTO AL CREDITO DEL LAVORATORE AMMENDOLA FABRIZIO:
Premesso che costui:
- vantava nei confronti della RAP di crediti per Parte_6 complessivi € 22.504,76 alla precisazione del credito del 19.05.2014, oltre interessi e spese della procedura esecutiva (cfr doc. 8 fascicolo qui Parte_3 all. sub doc. C1.);
- di questi, € 8.078,16 sono relativi al TFR ed ultime tre mensilità ed €
14.426,60 sono relativi a crediti diversi da esso (cfr. docc. 2 a 6 fascicolo qui all. sub doc. C1.); Parte_3
- ciò, a correzione dell'importo di € 10.040,14 indicato a titolo di TFR nella memoria di costituzione;
CP_
- infatti, come si evince dalle dichiarazioni dell' prodotte in atti (cfr. docc.ti 25 e 26 fascicolo qui all. sub doc. C1.), l' ha erogato: € 6.015,14 netti a Parte_3 CP_2 titolo di TFR (cfr. doc. 26) ed € 2.063,02 netti a titolo di crediti di lavoro per le ultime tre mensilità (doc. 25); In totale € 8.078,16 netti;
- Va poi rilevato che somma di € 22.504,76 ha maturato interessi per complessivi € 380,61, tenuto conto dei versamenti tempo per tempo effettuati CP_ dalla terza pignorata e dall' (docc. 19 a 24 – docc. 25 e 26 fascicolo qui all. sub doc. C1.), come da conteggio degli interessi, allegato Parte_3
(doc. 31 fascicolo qui all. sub doc. C3.); Parte_3
- inoltre, le spese per l'ottenimento dei due decreti ingiuntivi, dei due relativi pedissequi atti di precetto ammontano ad oltre € 2.373,92 (cfr docc.ti 11 e
12 fascicolo qui all. sub doc. C1.), mentre quelle per i SEI Parte_3 pignoramenti negativi, ammontano ad oltre € 3.156,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. e Iva (cfr docc.ti 13 a 18 fascicolo qui all. sub doc. Parte_3
C1.) e così complessivamente € 4.604,98 (cfr doc. 32 fascicolo qui Parte_3 all. sub doc. C3.). In totale dunque € 6.978,90 (2.373,92 + 4.604,98);
- le suddette spese, oltre ad essere state in parte (quelle relative ai D.I.), liquidate dal Tribunale ed in parte (quelle dei precetti) inserite nei relativi atti,
12 sono state seppure parzialmente, già pagate dal SI. al Parte_3 sottoscritto, per un importo complessivo di € 1.114,08 come risulta dalle fatture nn. 74/2017 e 102/2015 (doc. 27 e 28 fascicolo qui all. sub doc. Parte_3
C1.);
- preme precisare che senza i suddetti decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti, il lavoratore non avrebbe mai potuto accedere al Fondo di CP_ Garanzia dell'
- i compensi legali maturati per la fase successiva alla emissione dei decreti ingiuntivi (e che in parte come detto, sono già stati pagati dal lavoratore, cfr docc. 27 e 28 fascicolo qui all. sub doc. C1.), devono essere Parte_3 considerati nell'ammontare del credito di quest'ultimo;
- in totale, dunque, il SI. vanta un credito nei Parte_3 confronti della escluso il TFR e le ultime tre Controparte_3 mensilità, pari ad € 21.786,11 (€ 14.426,60 + interessi € 380,61 + spese €
6.978,90).
A fronte di detto credito si possono ora verificare le somme che il SI. ha recuperato dal terzo pignorato nella Parte_3 Parte_7 procedura esecutiva R.G.E. n. 900/2013:
- il lavoratore è riuscito a recuperare dal terzo pignorato Parte_7 unicamente € 9.340,70, corrisposti in più tranches (cfr. estratti conto docc. 19 a
24 allegati alla comparsa qui all. sub doc. C1.), rimanendo creditore Parte_3 della ulteriore somma di € 12.445,41 (€ 21.786,11 - € 9.340,70) SEMPRE ed
ESCLUSIVAMENTE per i numerosi crediti diversi dal TFR esistenti all'epoca della conclusione del rapporto di lavoro (cfr docc. 8 fascicolo qui Parte_3 all. sub doc. C1.);
- gli importi tempo per tempo ricevuti dalla trattandosi di Parte_7 pagamenti parziali rispetto all'entità del credito, sono stati trattenuti in acconto e imputati a emolumenti maturati a titolo diverso dal TFR e alle ultime tre mensilità, perché meno garantiti rispetto a questi ultimi;
Quanto alla somma erogata ad dall' a titolo di Parte_3 CP_1
TFR: CP_
- l' ha erogato soltanto l'importo del TFR pari ad € 7.343,70 corrispondente al netto di € 6.015,14 e di ulteriori € 2.696,44 corrispondente al netto di € 2.083,02 per crediti diversi e così in totale € 8.078,16 netti (cfr. docc.
25 e 26 comparsa qui all. sub doc. C1.). Null'altro; Parte_3
- Il SI. , dal 2017, non ha più ricevuto altre somme né Parte_3 da parte del terzo pignorato, come si evince dagli estratti conto del c/c a costui intestati dal 2015 ad oggi (doc. 29 fascicolo qui all. sub doc. C2., Parte_3 doc. 30 e 30a fascicolo qui all. sub doc. C3.) e dalla Visura CCIAA Parte_3
13 della (doc. 33 fascicolo qui all. sub. doc. C3., Parte_7 Parte_3 ove questa risulta cancellata il 12.01.2023), né dal debitore;
né costui, né CP_ tantomeno l' hanno dimostrato – come avrebbero dovuto, essendo a loro carico l'onere della prova – di avere corrisposto al lavoratore degli importi che CP_ sommati a quanto da costui ricevuto dall' a titolo di TFR possano provare che abbia percepito ulteriori somme a tale titolo.
- Si veda al riguardo anche il doc. 33 stesso fascicolo, ovvero la visura della CCIAA dalla quale si evince che la società risulta cancellata il 12.01.2023;
- Infine, si segnala per scrupolo difensivo e per quanto occorrer possa, che il SI. è stato anche dipendente diretto di e per questo Parte_3 Parte_7 motivo negli estratti conto è possibile rinvenire relativamente al periodo dal 2015 in poi (cfr. docc. da 29 a 30a e docc. 34 e 35 fascicolo qui all. sub Parte_3 docc. C2. e C3.) degli accrediti mensili che però non sono stati corrisposti dalla suddetta società in qualità di terzo pignorato, bensì in qualità di datore di lavoro di costui”.
Le risultanze documentali in questione – da cui emerge, in particolare, che gli importi ricevuti dal lavoratore sono stati correttamente imputati, Parte_3 in quanto pretese meno garantite rispetto a quelli rimborsati dal Fondo, in parte, anche ai crediti legati alle spese legali riconosciute nei giudizi instaurati nei confronti della società datrice di lavoro al fine di poter proporre la domanda nei confronti dell' (superandosi così le perplessità manifestate dal nel CP_1 Pt_4 giudizio di primo grado circa la possibilità che il percepito fosse maggiore dei crediti strettamente attinenti al rapporto di lavoro) – non consentono di affermare e di ritenere provato che gli importi ricevuti dai lavoratori da parte del terzo pignorato corrispondessero alle stesse voci di credito cui si è riferito l'intervento dell' CP_1
Con ordinanza emessa in corso di causa questa Corte ha invitato gli appellanti a produrre i piani di riparto relativi all'esecuzione svolta nei confronti di (R.G.E. n. 900/2013). Effettuando il deposito, gli interessati Controparte_5 hanno evidenziato che:
- con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione il piano è stato approvato il 16.12.2015, con assegnazione “creditore procedente ed ai creditori intervenuti e sino alla concorrenza dei loro rispettivi crediti, la somma della quale il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore esecutato e di cui al processo verbale dell'udienza suddetta secondo le quote del suddetto piano stabilite per quanto attiene alla somma già accantonata pari ad € 21.000,00, nonché la somma successivamente dovuta a titolo di canoni di locazione che verranno corrisposte dal terzo pignorato ai creditori procedente ed intervenuti in proporzione ai rispettivi crediti” dichiarando “il terzo pignorato
[...]
[...] liberato da ogni obbligo nei confronti del Controparte_6 debitore esecutato, relativamente alla somma pagata e subordinatamente al rilascio delle relative quietanze da parte degli assegnatari”;
- le somme indicate nel progetto di distribuzione relativamente agli appellanti sono le stesse indicate nei rispettivi atti di intervento, comprendendo esse emolumenti non ricevuti (ivi compreso il TFR), interessi e spese e che considerando il fatto che tutti i pagamenti parziali successivamente ricevuti (come dimostrato negli scritti difensivi e nella documentazione prodotta) “lungi dal coprire integralmente i loro rispettivi crediti, sono risultati del tutto parziali rispetto ai crediti vantati dai lavoratori e sono stati dunque imputati ex art. 1193 cod. civ., dapprima ai crediti meno garantiti, ovvero quelli per le mensilità non percepite, ratei di 13/ma e 14/ma, interessi, spese sostenute e con esclusione del CP_ TFR. Questo è stato poi richiesto poi all' anche a causa della cessazione da parte della quale terzo pignorato, dei pagamenti mensili, come Parte_7 già evidenziato nei precedenti atti difensivi”.
4. Alla luce del complesso degli elementi raccolti, tenendo conto anche dell'assenza di indicazioni contrarie da parte dell' (“Anche in questa sede CP_1 CP_ pare opportuno specificare che nulla può sapere delle vicende intercorse fra i lavoratori e il loro ex datore di lavoro, essendo in possesso unicamente di una dichiarazione da parte dei lavoratori che, sotto la loro penale responsabilità CP_ dichiarano ad di non aver percepito nulla a titolo di tfr ed ultime tre mensilità, e che si impegnano a comunicare eventuali somme percepite da ex datore di lavoro”), occorre, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande proposte dall' in sede CP_1 monitoria nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
5. È improcedibile in quanto non notificato l'appello incidentale dell' CP_1
6. La regolamentazione delle spese di lite tra le parti costituite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore degli appellanti. Nulla sulle spese in relazione alla parte contumace, estranea alle pretese contrapposte delle parti costituite.
Occorre poi dare atto del rigetto dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1
– quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell' di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo:
15 accoglie l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto,
1. rigetta le domande proposte dall' nei confronti di , CP_1 Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
2. dichiara improcedibile l'appello incidentale dell' CP_1
3. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 liquidando il compenso in €.3.500,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge;
4. dà atto del rigetto dell'appello incidentale ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell' di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott. Marcella Angelini
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