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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5362/2019 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentato e difeso dall'avv.to Raffaella Di Mauro, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Vincenzo Vanacore, elettivamente domiciliata come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to Canale Luigi, elettivamen- Parte_2
te domiciliato come in atti;
APPELLATI -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3285/19 del Giudice di Pace di
Sarno, emessa in data 5/04/2019 e depositata in data 11/06/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e in Parte_2
qualità di genitore del figlio minore , conveniva in giudizio, dinanzi al Per_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il allo scopo di Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni personali e patrimoniali subiti in se- guito al sinistro occorso in data 30 giugno 2016 alle ore 12.50 circa in Nocera Su- periore, via Nazionale.
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e luogo, nel mentre lui e il figlio percorrevano via Nazionale a bordo del motociclo, rovinavano al suo- lo a causa della presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale, riportando le- sioni personali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in perso- Parte_1
na del legale rappresentante p.t., il quale eccepiva preliminarmente la nullità della citazione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per essere via Naziona- le strada periferica dell'abitato di proprietà della Provincia di mentre nel CP
merito eccepiva la infondatezza della domanda in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì a seguito della chiamata in causa da parte dell'attore, la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale evidenziava la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, dal momento che la strada non è mai stata pro- vinciale e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi.
2 Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva della CP
e ne compensava le spese, accoglieva la domanda attorea e condannava il
[...]
al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2
somma di euro 695,39 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore della somma di euro 338,90 oltre interessi legali. Per_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_3
, proponeva gravame avverso tale sentenza per i seguenti motivi: 1) sulla ca-
[...]
renza di legittimazione passiva;
2) sul nesso di causalità e quantum debeatur.
Si costituivano la , in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
, i quali chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato Parte_2
in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la pre- cisazione delle conclusioni e all'udienza del 17/01/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motivazio- ne va integrata nei termini che seguono.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Parte_4
, lamentando un'erronea individuazione della legittimazione passiva, soste-
[...]
nendo che la strada era di competenza della , la mancata prova Controparte_1
del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta omissiva dell'ente ed infi- ne un'errata quantificazione del danno.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, l'appellante sostiene che la compe- tenza sulla manutenzione della strada teatro del sinistro spetterebbe alla CP
.
[...]
Tale tesi è priva di fondamento.
Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dal verbale di consegna dell'ANAS del 25 giugno 1997, risulta che il tratto stradale dal km 39+100 al km
3 42+535 di Via Nazionale è stato consegnato al Il Parte_1
successivo verbale del 17 ottobre 2001 conferma che il tratto in questione rientra nel centro abitato del Comune e, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della
Strada, le strade urbane interne a centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sono di competenza comunale.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha escluso la legittimazione passiva del- la e confermato la responsabilità del Controparte_1 Pt_1
L'appellante contesta altresì la prova del nesso di causalità e della responsabilità.
Tuttavia, il teste ha confermato la dinamica del sinistro. Tes_1
Il rapporto della Polizia Locale ha attestato la presenza di sostanza oleosa sulla car- reggiata, con conseguente rischio per la circolazione.
Gli agenti intervenuti hanno riferito di aver già segnalato il pericolo alla centrale operativa, senza che vi fosse stato un immediato intervento dell'ente preposto.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'ente gestore di una strada aperta al pubblico è responsabile per la sua omessa custodia, salvo che non provi il caso for- tuito, ossia che l'evento dannoso sia derivato da un fatto imprevedibile e non evi- tabile (“La responsabilità per danno da cose in custodia si configura quando la cosa custodita presenti un'insidia o un'anomalia idonea a generare un danno, sal- vo prova contraria del custode sulla sussistenza del caso fortuito” - Cass. civ., sez.
III, 12/05/2022, n. 15115).
La Giurisprudenza ha altresì affermato che: “In tema di responsabilità per la ma- nutenzione stradale, l'ente proprietario o gestore è responsabile ai sensi dell'art.
2051 c.c. per i danni derivanti da omessa manutenzione, salvo che non provi il ca- so fortuito” (Cass. civ., sez. III, 16/11/2017, n. 27218).
Nel caso di specie, il non ha provato il caso fortuito e l'omessa manuten- Pt_1
zione ha costituito la causa determinante del sinistro.
4 Infine, per quel che concerne il quantum debeatur, l'appellante contesta l'entità del risarcimento, ma il rapporto della Polizia Locale e la documentazione medica atte- stano le lesioni subite da e dal figlio minore. Il Giudice di Pace Parte_2
ha applicato correttamente i parametri risarcitori, senza alcun errore macroscopico nella liquidazione (Cass. civ., sez. III, 29/03/2019, n. 8785: “La valutazione equi- tativa del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere basata su elementi oggettivi risultanti dagli atti di causa e conforme ai criteri tabellari”).
Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata risulta corretta sia in fatto che in diritto e merita conferma. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. come per legge;
c) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 10/03/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5362/2019 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentato e difeso dall'avv.to Raffaella Di Mauro, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLANTE -
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Vincenzo Vanacore, elettivamente domiciliata come in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv.to Canale Luigi, elettivamen- Parte_2
te domiciliato come in atti;
APPELLATI -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3285/19 del Giudice di Pace di
Sarno, emessa in data 5/04/2019 e depositata in data 11/06/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e in Parte_2
qualità di genitore del figlio minore , conveniva in giudizio, dinanzi al Per_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il allo scopo di Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni personali e patrimoniali subiti in se- guito al sinistro occorso in data 30 giugno 2016 alle ore 12.50 circa in Nocera Su- periore, via Nazionale.
L'attore precisava che, nelle suindicate circostanze di tempo e luogo, nel mentre lui e il figlio percorrevano via Nazionale a bordo del motociclo, rovinavano al suo- lo a causa della presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale, riportando le- sioni personali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in perso- Parte_1
na del legale rappresentante p.t., il quale eccepiva preliminarmente la nullità della citazione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per essere via Naziona- le strada periferica dell'abitato di proprietà della Provincia di mentre nel CP
merito eccepiva la infondatezza della domanda in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì a seguito della chiamata in causa da parte dell'attore, la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale evidenziava la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, dal momento che la strada non è mai stata pro- vinciale e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi.
2 Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione passiva della CP
e ne compensava le spese, accoglieva la domanda attorea e condannava il
[...]
al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2
somma di euro 695,39 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore della somma di euro 338,90 oltre interessi legali. Per_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_3
, proponeva gravame avverso tale sentenza per i seguenti motivi: 1) sulla ca-
[...]
renza di legittimazione passiva;
2) sul nesso di causalità e quantum debeatur.
Si costituivano la , in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1
, i quali chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato Parte_2
in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la pre- cisazione delle conclusioni e all'udienza del 17/01/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito la decisione del Giudice di prime cure è condivisibile ma la motivazio- ne va integrata nei termini che seguono.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Parte_4
, lamentando un'erronea individuazione della legittimazione passiva, soste-
[...]
nendo che la strada era di competenza della , la mancata prova Controparte_1
del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta omissiva dell'ente ed infi- ne un'errata quantificazione del danno.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, l'appellante sostiene che la compe- tenza sulla manutenzione della strada teatro del sinistro spetterebbe alla CP
.
[...]
Tale tesi è priva di fondamento.
Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dal verbale di consegna dell'ANAS del 25 giugno 1997, risulta che il tratto stradale dal km 39+100 al km
3 42+535 di Via Nazionale è stato consegnato al Il Parte_1
successivo verbale del 17 ottobre 2001 conferma che il tratto in questione rientra nel centro abitato del Comune e, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della
Strada, le strade urbane interne a centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti sono di competenza comunale.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha escluso la legittimazione passiva del- la e confermato la responsabilità del Controparte_1 Pt_1
L'appellante contesta altresì la prova del nesso di causalità e della responsabilità.
Tuttavia, il teste ha confermato la dinamica del sinistro. Tes_1
Il rapporto della Polizia Locale ha attestato la presenza di sostanza oleosa sulla car- reggiata, con conseguente rischio per la circolazione.
Gli agenti intervenuti hanno riferito di aver già segnalato il pericolo alla centrale operativa, senza che vi fosse stato un immediato intervento dell'ente preposto.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'ente gestore di una strada aperta al pubblico è responsabile per la sua omessa custodia, salvo che non provi il caso for- tuito, ossia che l'evento dannoso sia derivato da un fatto imprevedibile e non evi- tabile (“La responsabilità per danno da cose in custodia si configura quando la cosa custodita presenti un'insidia o un'anomalia idonea a generare un danno, sal- vo prova contraria del custode sulla sussistenza del caso fortuito” - Cass. civ., sez.
III, 12/05/2022, n. 15115).
La Giurisprudenza ha altresì affermato che: “In tema di responsabilità per la ma- nutenzione stradale, l'ente proprietario o gestore è responsabile ai sensi dell'art.
2051 c.c. per i danni derivanti da omessa manutenzione, salvo che non provi il ca- so fortuito” (Cass. civ., sez. III, 16/11/2017, n. 27218).
Nel caso di specie, il non ha provato il caso fortuito e l'omessa manuten- Pt_1
zione ha costituito la causa determinante del sinistro.
4 Infine, per quel che concerne il quantum debeatur, l'appellante contesta l'entità del risarcimento, ma il rapporto della Polizia Locale e la documentazione medica atte- stano le lesioni subite da e dal figlio minore. Il Giudice di Pace Parte_2
ha applicato correttamente i parametri risarcitori, senza alcun errore macroscopico nella liquidazione (Cass. civ., sez. III, 29/03/2019, n. 8785: “La valutazione equi- tativa del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere basata su elementi oggettivi risultanti dagli atti di causa e conforme ai criteri tabellari”).
Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata risulta corretta sia in fatto che in diritto e merita conferma. Ne consegue il rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sino ad ora esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Infine, stante il rigetto dell'appello, devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unifi- cato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro 1.900,00, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. come per legge;
c) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 10/03/2025
Il Giudice
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