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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6757/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 31.10.2023 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 29.4.2023 intimazione di pagamento anche relativamente ad 11 cartelle per tasse auto anni 2005/2011 di € 6658.69. Eccepiva la prescrizione delle pretese azionate.
Si costituiva il concessionario eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è fondata.
E' noto che l'art. 21 comma I d.lgs. 546/92 dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
E' pacifico in giurisprudenza che incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (cfr. Cass. civ., Sez. V, 24/07/2009, n. 17387; Cass. civ. Sez. I, 23/09/2004, n.
19072).
Come emerge dalla documentazione in atti versata dal concessionario l'intimazione impugnata è stata notificata in data 13.4.2023 mediante consegna al portiere ed invio della raccomandata informativa
Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dal ricorrente. In ogni caso ancora di recente Cass. civ., sez. V, ord., 06 maggio 2024 n. 12274 in motivazione ha ribadito che “va evidenziato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022). Pertanto, la notificazione dell'atto impositivo, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez,
Ordinanza n. 2229 del 30-01-2020). Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, cod. proc. civ.,
l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30-06-2008; conf. Cass., Sez. U,
Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31-07-2017). In caso di notifica nelle mani del portiere,
l'ufficiale giudiziario deve altresì dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita;
tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva (Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8214 del
20-04-2005 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30-05-2005; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27-09-2013). Pur tuttavia, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall''ufficiale postal, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del
09-08-2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18-08-2022). Da ultimo, va rilevato che, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18472 del 12-07-2018). Solo con l'indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata è possibile identificare la raccomandata medesima e così effettuare la relativa ricerca in caso di mancato arrivo presso il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13942 del 24-06-2011).”
Ne segue che il ricorso notificato a mezzo pec in data 27.6.2023 è tardivo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del resistente concessionario, liquidate in complessivi € 800.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6757/2023 depositato il 31/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229017249061000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 31.10.2023 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 29.4.2023 intimazione di pagamento anche relativamente ad 11 cartelle per tasse auto anni 2005/2011 di € 6658.69. Eccepiva la prescrizione delle pretese azionate.
Si costituiva il concessionario eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è fondata.
E' noto che l'art. 21 comma I d.lgs. 546/92 dispone che “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
E' pacifico in giurisprudenza che incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (cfr. Cass. civ., Sez. V, 24/07/2009, n. 17387; Cass. civ. Sez. I, 23/09/2004, n.
19072).
Come emerge dalla documentazione in atti versata dal concessionario l'intimazione impugnata è stata notificata in data 13.4.2023 mediante consegna al portiere ed invio della raccomandata informativa
Nessuna contestazione sul punto è stata mossa dal ricorrente. In ogni caso ancora di recente Cass. civ., sez. V, ord., 06 maggio 2024 n. 12274 in motivazione ha ribadito che “va evidenziato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27-01-2022). Pertanto, la notificazione dell'atto impositivo, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez,
Ordinanza n. 2229 del 30-01-2020). Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, cod. proc. civ.,
l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30-06-2008; conf. Cass., Sez. U,
Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31-07-2017). In caso di notifica nelle mani del portiere,
l'ufficiale giudiziario deve altresì dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita;
tale omissione, peraltro, determina la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione quando la relazione dell'ufficiale giudiziario ne sia priva (Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8214 del
20-04-2005 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30-05-2005; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27-09-2013). Pur tuttavia, in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall''ufficiale postal, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del
09-08-2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18-08-2022). Da ultimo, va rilevato che, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18472 del 12-07-2018). Solo con l'indicazione del numero assegnato ad ogni raccomandata è possibile identificare la raccomandata medesima e così effettuare la relativa ricerca in caso di mancato arrivo presso il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13942 del 24-06-2011).”
Ne segue che il ricorso notificato a mezzo pec in data 27.6.2023 è tardivo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del resistente concessionario, liquidate in complessivi € 800.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)