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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1589/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13327/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Corte D'Appello Napoli - Pizza Porzio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 Corte D'Appello Napoli - Piazza Porzio 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0071592025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20764/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL CA impugnava l'invito al pagamento n. 007159/2025, notificato in data 28/05/2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo unificato dovuto nella misura di € 2.529,00, determinato ex art. 13, comma 1, lett. g del DPR n. 115/2002, per l'omessa dichiarazione del valore della controversia nell'atto di appello incidentale proposto nel giudizio identificato con RG n. 3067/2023, pendente dinanzi alla Corte d'Appello Napoli.
Deduceva la violazione del contraddittorio, la mancata applicazione della Circolare Min Giustizia del
29.9.2003 ed il difetto di motivazione;
infine l'erronea quantificazione del quantum dovuto.
Si costituivano sia Resistente_1 che il Resistente_2 che contestavano i motivi di ricorso e chiedevano il riggeto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel caso che ricorre il ricorrente all'atto della costituzione nel giudizio n. 3067/2023, Corte Appello Napoli, ometteva il deposito della obbligatoria dichiarazione di valore, stante la proposizione di appello incidentale, provvedendo a depositare la detta dichiarazione 3 gg dopo la costituzione, ovvero in data
9.10.2023.
Con nota esplicativa del Resistente_2, in atti, si è chiarito che la detta dichiarazione può essere anche separata dall'atto di costituzione in giudizio ma deve necessariamente essere depositata prima della iscrizione a ruolo, altrimenti il CU verrà determinato nella misura massima (ai sensi degli artt.
13 e 14 DPR 115/2002). Pertanto il limite massimo di deposito coincide con la iscrizione a ruolo o con il deposito dell'atto di costituzione in giudizio nel caso di riconvenzionale o appello incidentale.
Va aggiunto inoltre che il ricorrente procedeva al deposito della dichiarazione di valore soltanto dopo la notifica dell'invito bonario al pagamento in data 9.10.2023; solo successivamente la parte depositava la dichiarazione di valore.
La parte inoltre non ha documentato di aver proceduto al pagamento del CU.
E' priva di pregio infine la doglianza relativa al quantum del CU atteso che la determinazione nel massimo consegue alla omessa presentazione della dichiarazione nei termini di legge ai sensi degli artt. 13 e 14
DPR 115 /2002.
Restano compensate le spese stante la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13327/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Corte D'Appello Napoli - Pizza Porzio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 Corte D'Appello Napoli - Piazza Porzio 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0071592025 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20764/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL CA impugnava l'invito al pagamento n. 007159/2025, notificato in data 28/05/2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del contributo unificato dovuto nella misura di € 2.529,00, determinato ex art. 13, comma 1, lett. g del DPR n. 115/2002, per l'omessa dichiarazione del valore della controversia nell'atto di appello incidentale proposto nel giudizio identificato con RG n. 3067/2023, pendente dinanzi alla Corte d'Appello Napoli.
Deduceva la violazione del contraddittorio, la mancata applicazione della Circolare Min Giustizia del
29.9.2003 ed il difetto di motivazione;
infine l'erronea quantificazione del quantum dovuto.
Si costituivano sia Resistente_1 che il Resistente_2 che contestavano i motivi di ricorso e chiedevano il riggeto.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nel caso che ricorre il ricorrente all'atto della costituzione nel giudizio n. 3067/2023, Corte Appello Napoli, ometteva il deposito della obbligatoria dichiarazione di valore, stante la proposizione di appello incidentale, provvedendo a depositare la detta dichiarazione 3 gg dopo la costituzione, ovvero in data
9.10.2023.
Con nota esplicativa del Resistente_2, in atti, si è chiarito che la detta dichiarazione può essere anche separata dall'atto di costituzione in giudizio ma deve necessariamente essere depositata prima della iscrizione a ruolo, altrimenti il CU verrà determinato nella misura massima (ai sensi degli artt.
13 e 14 DPR 115/2002). Pertanto il limite massimo di deposito coincide con la iscrizione a ruolo o con il deposito dell'atto di costituzione in giudizio nel caso di riconvenzionale o appello incidentale.
Va aggiunto inoltre che il ricorrente procedeva al deposito della dichiarazione di valore soltanto dopo la notifica dell'invito bonario al pagamento in data 9.10.2023; solo successivamente la parte depositava la dichiarazione di valore.
La parte inoltre non ha documentato di aver proceduto al pagamento del CU.
E' priva di pregio infine la doglianza relativa al quantum del CU atteso che la determinazione nel massimo consegue alla omessa presentazione della dichiarazione nei termini di legge ai sensi degli artt. 13 e 14
DPR 115 /2002.
Restano compensate le spese stante la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.