CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2175/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00658444 28 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7597/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2021 00658444 28 000, notificata il 28.01.2025, a cura dell'Agenzia delle Entrate – SC, con cui la Regione Siciliana ha chiesto l'importo complessivo di € 351,87, per omesso versamento tassa auto per l'anno 2016.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, la maturata prescrizione del credito indicato, il vizio di motivazione e illegittimità della cartella in quanto oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'AdER per il periodo temporale meglio indicato in ricorso.
L'Agenzia delle Entrate- SC e la Regione Siciliana, entrambe costituitesi in giudizio, hanno confermato la legittimità del loro operato chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si dà atto che la tassa auto o bollo auto è un tributo locale, regolato dal d.P.R. 39/53 e successive modifiche ed integrazioni, che grava sugli autoveicoli, motoveicoli e natanti immatricolati nella
Repubblica Italiana, il cui importo, pur riscosso dallo Stato, è a favore delle Regioni di residenza.
L'obbligo di pagamento del suddetto tributo sorge direttamente dalla legge e il suo presupposto è costituito dalla mera titolarità del veicolo immatricolato.
In tempi relativamente recenti nella Regione Sicilia è intervenuta la sostituzione della tassa statale di cui si
è detto con una corrispondente tassa regionale pertanto ci si trova adesso in presenza di un tributo proprio della Regione.
La legge regionale 16/2015, intitolata “Tassa automobilistica regionale, Modifica dell'art. 47 della l.r. 7.05.2015
n. 9”, regola detto tributo e, per quel che qui interessa, l'art. 2, c.
2-bis, dispone che, in caso di inadempimento, la Regione provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute;
iscrizione che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa e l'irrogazione dei relativi accessori.
Con l'art. 34 della l.r. 16/2017 lo stesso Ente locale ha successivamente individuato nel triennio 2017-2019
l'ambito temporale di operatività del procedimento di accertamento e riscossione sopra descritto.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 152/2018, ha ritenuto legittima la normativa indicata e in particolare l'eliminazione dell'avviso di accertamento, precisando che la Regione Sicilia (a Statuto Speciale) ha il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai principi della legislazione statale relativi alla singola imposizione in termini non dissimili da quanto previsto per le regioni ordinarie dall'art. 117, c. 2, lett.
e), Cost., e può deliberare tributi propri, disciplinandone in modo originale tutti gli elementi del prelievo.
Ciò precisato occorre evidenziare che il compito dell'Ente impositore, si esaurisce esclusivamente con l'accertamento e l'emissione del ruoli, mentre la notifica delle cartelle esula dalla sua competenza essendo demandata all'Agenzia dell'Entrate- SC.
Dall'esame della documentazione si evince la regolare notifica degli avvisi di accertamento dell'1.10.2019
e del 5.11.2019 (cfr. doc. in atti).
Dalla data del 05.11.2019, quindi, è iniziato a decorrere nuovamente il termine triennale di prescrizione. Orbene, in atti non si rinviene la prova della notifica della cartella asseritamente notificata in data 24.1.2023 circostanza, questa, per la quale deve ritenersi prescritta - anche tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID - la pretesa creditoria per decorso del termine triennale, essendo stato notificato l'atto impugnato nell'anno 2025.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e la Regione Siciliana atteso che il vizio invalidante
è imputabile esclusivamente alla condotta posta in essere dall' AdER, mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti e distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l' AdER a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 300,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la Regione Siciliana. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice dott.ssa Rossella
CA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2175/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2021 00658444 28 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7597/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2021 00658444 28 000, notificata il 28.01.2025, a cura dell'Agenzia delle Entrate – SC, con cui la Regione Siciliana ha chiesto l'importo complessivo di € 351,87, per omesso versamento tassa auto per l'anno 2016.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto, la maturata prescrizione del credito indicato, il vizio di motivazione e illegittimità della cartella in quanto oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'AdER per il periodo temporale meglio indicato in ricorso.
L'Agenzia delle Entrate- SC e la Regione Siciliana, entrambe costituitesi in giudizio, hanno confermato la legittimità del loro operato chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente si dà atto che la tassa auto o bollo auto è un tributo locale, regolato dal d.P.R. 39/53 e successive modifiche ed integrazioni, che grava sugli autoveicoli, motoveicoli e natanti immatricolati nella
Repubblica Italiana, il cui importo, pur riscosso dallo Stato, è a favore delle Regioni di residenza.
L'obbligo di pagamento del suddetto tributo sorge direttamente dalla legge e il suo presupposto è costituito dalla mera titolarità del veicolo immatricolato.
In tempi relativamente recenti nella Regione Sicilia è intervenuta la sostituzione della tassa statale di cui si
è detto con una corrispondente tassa regionale pertanto ci si trova adesso in presenza di un tributo proprio della Regione.
La legge regionale 16/2015, intitolata “Tassa automobilistica regionale, Modifica dell'art. 47 della l.r. 7.05.2015
n. 9”, regola detto tributo e, per quel che qui interessa, l'art. 2, c.
2-bis, dispone che, in caso di inadempimento, la Regione provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute;
iscrizione che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa e l'irrogazione dei relativi accessori.
Con l'art. 34 della l.r. 16/2017 lo stesso Ente locale ha successivamente individuato nel triennio 2017-2019
l'ambito temporale di operatività del procedimento di accertamento e riscossione sopra descritto.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 152/2018, ha ritenuto legittima la normativa indicata e in particolare l'eliminazione dell'avviso di accertamento, precisando che la Regione Sicilia (a Statuto Speciale) ha il potere di integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai principi della legislazione statale relativi alla singola imposizione in termini non dissimili da quanto previsto per le regioni ordinarie dall'art. 117, c. 2, lett.
e), Cost., e può deliberare tributi propri, disciplinandone in modo originale tutti gli elementi del prelievo.
Ciò precisato occorre evidenziare che il compito dell'Ente impositore, si esaurisce esclusivamente con l'accertamento e l'emissione del ruoli, mentre la notifica delle cartelle esula dalla sua competenza essendo demandata all'Agenzia dell'Entrate- SC.
Dall'esame della documentazione si evince la regolare notifica degli avvisi di accertamento dell'1.10.2019
e del 5.11.2019 (cfr. doc. in atti).
Dalla data del 05.11.2019, quindi, è iniziato a decorrere nuovamente il termine triennale di prescrizione. Orbene, in atti non si rinviene la prova della notifica della cartella asseritamente notificata in data 24.1.2023 circostanza, questa, per la quale deve ritenersi prescritta - anche tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID - la pretesa creditoria per decorso del termine triennale, essendo stato notificato l'atto impugnato nell'anno 2025.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e la Regione Siciliana atteso che il vizio invalidante
è imputabile esclusivamente alla condotta posta in essere dall' AdER, mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti e distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l' AdER a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 300,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la Regione Siciliana. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice dott.ssa Rossella
CA