Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 637
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che non vi è prova della notifica della cartella asseritamente notificata in data 24.1.2023, ritenendo prescritta la pretesa creditoria per decorso del termine triennale.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il giudice rileva che non vi è prova della notifica della cartella asseritamente notificata in data 24.1.2023, ritenendo prescritta la pretesa creditoria per decorso del termine triennale, anche tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID.

  • Accolto
    Vizio di motivazione e illegittimità della cartella

    Il giudice accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato, implicitamente riconoscendo la fondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 637
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 637
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo