CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
Massime • 1
E' abnorme, sostanziandosi nell'esercizio di un potere che, al momento della sua esplicazione, non era costituito in capo al giudice, l'ordinanza con la quale la corte di appello, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/09/2023, n. 46179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46179 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IO nato a [...],LV011 09/10/1968 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le Conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avv. Paola Lemma per AR NN ha depositato motivi aggiunti con allegati, chiedendo l'accoglimento dei motivi di cui al ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46179 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/09/2023 Ritenuto in fatto , 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, ritenuta l'ammissibilità del gravame proposto dalla difesa della parte civile D'AM LL avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale AR NN era stato assolto dal reato di cui all'art. 589, cod. pen., contestatogli nella qualità di medico curante, per avere causato per colpa la morte di IACOPINO Assunta, ha rinviato per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, facendo immediata applicazione del disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, d. Igs. n. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022. 2. La difesa del AR ricorre avverso l'ordinanza, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla ritenuta, immediata applicabilità della norma di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., viceversa applicabile solo in caso di impugnazioni di sentenze depositate dopo il 30 dicembre 2022, il dispositivo di quella impugnata in questa sede essendo del 18/3/2022, con deposito della motivazione il successivo giugno. Con il secondo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sempre con riferimento all'applicabilità della norma citata al caso di specie, la stessa riguardando esclusivamente le ipotesi di sentenze impugnate ai soli effetti civili, laddove con il gravame si era chiesta anche la riforma della sentenza in punto statuizioni penali. Con il terzo, ha dedotto mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento al documento (lettera) con il quale la parte civile aveva chiesto un incontro al difensore del AR per discutere l'entità del risarcimento, per dichiarati problemi economici e familiari, ciò che avrebbe introdotto quantomeno un ragionevole dubbio circa la intenzione della persona offesa di conseguire un beneficio economico dal AR. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, ha chìesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di AR ha depositato motivi aggiunti con allegati, chiedendo raccoglimento dei motivi di cui al ricorso. Considerato in diritto 1. L'ordinanza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio. 2. L'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha interpolato l'art. 573, cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d. I. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, 2 n. 199. A mente del testo normativo introdotto con la novella, «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Il legislatore non ha previsto una disposizione di diritto transitorio, con riferimento ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione e, sul punto specifico, si è subito formato, all'indomani della entrata in vigore del decreto delegato, un contrasto tra le Sezioni semplici di questa Corte sulla immediata operatività della regola di giudizio di cui al richiamato art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. anche con riferimento ai procedimenti già pendenti, contrasto che ha originato l'intervento compositivo del Supremo organo della nomofilachia che ha ritenuto che la norma si applichi alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione, ai sensi dell'art. 99 bis del d. Igs. n. 150/2022 (soluzione adottata all'udienza del 25 maggio 2023, come da informazione provvisoria n. 6/2023). 3. Alla stregua di tale premessa, emerge la infondatezza del primo motivo di ricorso: la difesa, stante la mancanza di una disposizione transitoria, ha offerto una interpretazione della norma plausibile tra quelle possibili all'epoca di presentazione del ricorso, ma infondata alla luce della lettura datane dalle Sezioni unite, sicché non può accedersi alla soluzione proposta. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha denunciato una violazione di legge processuale ritenendo che la norma in esame si applichi esclusivamente alle ipotesi di impugnazione per i soli effetti civili, laddove, nella specie, l'appellante parte civile aveva chiesto anche la riforma della sentenza di primo grado in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato assolto. La violazione, così come dedotta, è insussistente, muovendo da un errato presupposto, quello per il quale la parte civile avrebbe il potere di impugnare la sentenza assolutoria agli effetti penali. Com'è noto, la legge 20 febbraio 2006, n. 46, sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha influito sulla disciplina della facoltà di appello della parte civile abrogando la disposizione dell'art. 577 cod. proc pen. che consentiva eccezionalmente alla parte civile di impugnare, «anche agli effetti penali», le sentenze di condanna e dì proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione ed eliminando, nell'art. 576 cod. proc. pen., il riferimento all'appello del pubblico ministero, recidendo dunque il preesistente vincolo tra l'impugnazione della parte civile e le facoltà di impugnazione attribuite al pubblico ministero quantomeno per i procedimenti che non siano di competenza del giudice di pace per i quali residua la previsione dell'art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ne discende che l'attuale assetto normativo prevede che la parte civile non possa impugnare i capi penali della sentenza di primo grado se non indirettamente, attraverso cioè il potere di sollecitazione del pubblico ministero previsto dall'art. 572 cod. proc. pen., mentre le è riconosciuto il potere di impugnazione contro ì capi 3 della sentenza di condanna che riguardino l'azione civile, nonché, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, così come espressamente previsto dall'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Co/ucci"). Ne consegue che, la disposizione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, va intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità, di qui l'affermazione del suindicato principio di diritto (sul punto, anche successivamente, sez. 6, n. 18484 del 29/3/2022, P., Rv. 283262-01). Ultronea è, pertanto, la precisazione che l'impugnazione era stata promossa anche agli effetti penali, posto che la sentenza impugnata è divenuta sul punto irrevocabile, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, a prescindere dai riferimenti contenuti nell'appello della parte civile (sul punto, sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894-01; sez. 5, n. 30752 del 16/6/2023, Gasparini). 5. Una volta esclusa la denunciata violazione di legge, deve tuttavia rilevarsi l'abnormità dell'atto impugnato, vizio rilevabile ex officio in sede di legittimità in quanto incidente in termini essenziali sul thema decidendum devoluto (sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, Welscher, Rv. 282159-02 che, in motivazione, opera un rinvio a sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello). A tal proposito, deve ricordarsi che nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, c. 2, Cost. (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240). 6. Va, peraltro, osservato che non si ricavano convincenti considerazioni in contrario nell'arresto giurisprudenziale, con il quale altra Sezione di questa Corte di legittimità (sez. 5, n. 30752 del 16/6/2023) ha affermato che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen, è provvedimento non impugnabile, escludendone l'abnormità, così come la ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost., siccome atto a contenuto non decisorio. In quella sede, si è precisato, in maniera qui condivisa, che la categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tas:satività dei mezzi di impugnazione rinvenibile nell'art. 568, cod. proc. pen., essa rispondendo all'esigenza di approntare uno strumento, alternativo e residuale, che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione, nei soli casi in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi per rimuovere il provvedimento giudiziale, frutto di sviamento di potere e fonte di pregiudizio 4 insanabile per le situazioni soggettive delle parti, rinviando su entrambi i profili al diritto vivente (Sez. U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 20569 del 18/1/2018, Ksouri, in motivazione). Nella ipotesi ivi esaminata, del tutto sovrapponibile a quella oggetto di ricorso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di merito avesse fatto ricorso a un istituto non applicabile ratione temporis, proprio alla luce della decisione delle Sezioni unite del maggio u.s., sopra citata, la costituzione di parte civile essendo intervenuta prima del 30 dicembre 2022, esattamente come nel caso in esame. Tuttavia, hanno escluso l'abnormità dell'ordinanza che aveva fatto immediata applicazione della regola di giudizio di nuovo conio, ritenendo che, nella specie, venisse in rilievo una questione interpretativa del diritto intertemporale, risolta dalla Corte d'appello conformemente a un'opzione ermeneutica avallata da numerose pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte (tra le altre, sez. 4, n. 2854 del 11/1/2023, Colonna, Rv. 284012-01; sez. 3, n. 7625 del 11/1/2023, Ambu, Rv. 284248-01; sez. 2, n. 11279 del 3/2/2023, Gucci S.p.A., Rv. 284396). Orbene, deve intanto dissentirsi dall'argomento che ritiene decisiva - per escludere la abnormità dell'atto impugnato - la circostanza che la Corte di merito abbia risolto una questione interpretativa sulla immediata applicabilità della norma in esame: l'abnormità, infatti, è un vizio rilevabile con riferimento a qualunque tipologia di atto che si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale ed esso può essere certamente il risultato di un percorso ermeneutico eventualmente sviluppato per risolvere un problema di diritto intertemporale. 7. Se il criterio discretivo (abnorme/non abnorme) individuato dalla Quinta Sezione non è persuasivo, con riguardo ai connotati tipici dell'atto abnorme, deve osservarsi che certamente la questione della efficacia della norma introduce urli profilo di diritto intertemporale che il legislatore non ha inteso disciplinare, non avendo introdotto una norma transitoria, la cui funzione è proprio quella di regolare l'interpretazione e l'applicazione di altre norme giuridiche nell'ambito dì un procedimento, ai fini della decisione del caso concreto. È stato proprio l'intervento nomofilattico, sollecitato dal contrasto ermeneutico, foriero di incertezza nelle soluzioni giurisprudenziali, di imprevedibilità di esse e di eterogeneità delle tutele accordate a situazioni del tutto analoghe, ad introdurre la regola interpretativa per l'applicazione nel tempo della norma in esame. La peculiarità di esso, a ben vedere, è data proprio dalla sua interconnessione con i profili di diritto intertemporale risolti dalle Sezioni unite. Anche in passato, questa Corte, in ipotesi analoga, involgente cioè questioni di disciplina transitoria delle norme succedutesi nel tempo, ha fatto ricorso alla categoria dell'abnormità, ritenendo in tal senso viziato il provvedimento con il quale, sopravvenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il giudice del dibattimento aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, atteso che, in assenza di una norma transitoria, la disciplina dell'esercizio dell'azione penale come riformulata da detta legge non era applicabile ai decreti di citazione emessi prima della sua entrata in vigore, con conseguente validità ed efficacia della citazione diretta effettuata in un momento in cui la 5 necessità dell'udienza preliminare non era ancora stata prevista dalla legge processuale (sez. 4, n. 2464 del 7/12/2000, dep. 2001, Mendola, Rv. 218693-01, in cui, in motivazione, la Corte ha escluso che l'applicazione della legge n. 479/99 ai procedimenti che già avevano superato la fase del rinvio a giudizio potesse derivare dall'art. 219, comma 2, del d.lgs. 19 febbraio 1998, istitutivo del c.d. "giudice unico"; sez. 4, n. 6970 del 7/12/2000, dep. 2001, Nurzia, Rv. 218197-01, in cui, sempre con riferimento al fenomeno della successione delle leggi processuali, si è ritenuta l'abnormità per indebita regressione del processo nella fase delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento aveva dichiarato la nullità - per violazione dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. - del decreto di citazione a giudizio emesso anteriormente alla modifica agli artt. 550 e 552 cod. proc. pen. apportata dalla legge n. 479 del 1999, atteso che, in assenza di disposizioni transitorie, opera il principio tempus regit actum, con conseguente applicazione della disciplina vigente al momento in cui si è prodotto l'effetto tipico della vocatio in ius;
sez. 6, n 36710 del 29/5/2001, Bígot, Rv. 220421-01 e sez. 4, n. 35604 del 28/5/2003, Crabbi, Rv. 226373-01). L'argomento speso nel precedente esaminato, dal quale, come si è scritto, si dissente, è semmai funzionale per sottolineare come la decisione dei giudici territoriali fosse giustificabile al momento in cui è stata resa, risultando coerente con uno degli indirizzi che ha dato vita al contrasto composto ai sensi dell'art. 618, cod. proc. pen.; ma non può essere utilizzato per definire la categoria generale dell'atto abnorme, operazione compiuta da questa Corte di legittimità nei termini sopra richiamati e rispetto alla quale l'argomento valorizzato dalla Quinta Sezione nulla aggiunge. In conclusione, questa Corte non rinviene argomenti decisivi, nel precedente esaminato, per escludere il vaglio sulla abnormità dell'atto impugnato, restando evidentemente assorbita ogni considerazione sul contenuto decisorio dell'ordinanza censurata (profilo che la Quinta Sezione ha esaminato in corretta consequenzialità, onde verificare, cioè, se il provvedimento fosse almeno ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.), 8. Orbene, nel risolvere la questione di diritto intertemporale che aveva originato il contrasto ermeneutico, le Sezioni unite hanno individuato l'actum al quale rapportare l'efficacia della norma nella costituzione di parte civile nel processo penale. La norma costitutiva del potere del giudice di disporre, in caso di impugnazione non inammissibile, il "trasferimento" del procedimento al giudice civile in pari grado non incide, dunque, sulla individuazione della competenza, che resta in capo al giudice dell'impugnazione penale, al quale compete il preliminare vaglio sull'ammissibilità della stessa. Tuttavia, essa - sebbene vigente al momento in cui i giudici d'appello ne hanno fatto applicazione - non ha costituito in capo a quel giudice il potere ivi previsto ipso facto, necessitando dell'elemento integrativo individuato dai giudici di legittimità. L'esistenza stessa di quel potere, in altri termini, è condizionata dal tempo di efficacia della norma che lo prevede, da valutarsi non in via meramente astratta (potendo un atto di costituzione di parte civile esser proposto dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della norma), bensì alla stregua del criterio individuato dalle Sezioni unite. 6 9. Ne discende la sopravvenuta abnormità strutturale dell'ordinanza impugnata, poiché il potere esercitato, pur astrattamente previsto dall'ordinamento, non era esistente al momento del suo esercizio, in conseguenza della regola iuris introdotta dopo la sua adozione dal Supremo collegio della nomofilachia, il cui decisum impone, in questa sede, di rilevarne l'abnormità. 10. Le ragioni della decisione determinano l'assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso e l'ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria perché proceda all'esame dell'appello, già ritenuto ammissibile da quel giudice, ai soli fini civili, ai sensi dell'art. 576, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. Deciso il 12 settembre 2023
lette le Conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avv. Paola Lemma per AR NN ha depositato motivi aggiunti con allegati, chiedendo l'accoglimento dei motivi di cui al ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 46179 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/09/2023 Ritenuto in fatto , 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, ritenuta l'ammissibilità del gravame proposto dalla difesa della parte civile D'AM LL avverso la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale AR NN era stato assolto dal reato di cui all'art. 589, cod. pen., contestatogli nella qualità di medico curante, per avere causato per colpa la morte di IACOPINO Assunta, ha rinviato per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, facendo immediata applicazione del disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, d. Igs. n. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022. 2. La difesa del AR ricorre avverso l'ordinanza, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione in relazione alla ritenuta, immediata applicabilità della norma di cui all'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., viceversa applicabile solo in caso di impugnazioni di sentenze depositate dopo il 30 dicembre 2022, il dispositivo di quella impugnata in questa sede essendo del 18/3/2022, con deposito della motivazione il successivo giugno. Con il secondo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sempre con riferimento all'applicabilità della norma citata al caso di specie, la stessa riguardando esclusivamente le ipotesi di sentenze impugnate ai soli effetti civili, laddove con il gravame si era chiesta anche la riforma della sentenza in punto statuizioni penali. Con il terzo, ha dedotto mancata assunzione di prova decisiva, con riferimento al documento (lettera) con il quale la parte civile aveva chiesto un incontro al difensore del AR per discutere l'entità del risarcimento, per dichiarati problemi economici e familiari, ciò che avrebbe introdotto quantomeno un ragionevole dubbio circa la intenzione della persona offesa di conseguire un beneficio economico dal AR. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola LETTIERI, ha chìesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore di AR ha depositato motivi aggiunti con allegati, chiedendo raccoglimento dei motivi di cui al ricorso. Considerato in diritto 1. L'ordinanza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio. 2. L'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha interpolato l'art. 573, cod. proc. pen., inserendo il comma 1-bis, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d. I. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, 2 n. 199. A mente del testo normativo introdotto con la novella, «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Il legislatore non ha previsto una disposizione di diritto transitorio, con riferimento ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione e, sul punto specifico, si è subito formato, all'indomani della entrata in vigore del decreto delegato, un contrasto tra le Sezioni semplici di questa Corte sulla immediata operatività della regola di giudizio di cui al richiamato art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. anche con riferimento ai procedimenti già pendenti, contrasto che ha originato l'intervento compositivo del Supremo organo della nomofilachia che ha ritenuto che la norma si applichi alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione, ai sensi dell'art. 99 bis del d. Igs. n. 150/2022 (soluzione adottata all'udienza del 25 maggio 2023, come da informazione provvisoria n. 6/2023). 3. Alla stregua di tale premessa, emerge la infondatezza del primo motivo di ricorso: la difesa, stante la mancanza di una disposizione transitoria, ha offerto una interpretazione della norma plausibile tra quelle possibili all'epoca di presentazione del ricorso, ma infondata alla luce della lettura datane dalle Sezioni unite, sicché non può accedersi alla soluzione proposta. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha denunciato una violazione di legge processuale ritenendo che la norma in esame si applichi esclusivamente alle ipotesi di impugnazione per i soli effetti civili, laddove, nella specie, l'appellante parte civile aveva chiesto anche la riforma della sentenza di primo grado in punto affermazione della penale responsabilità dell'imputato assolto. La violazione, così come dedotta, è insussistente, muovendo da un errato presupposto, quello per il quale la parte civile avrebbe il potere di impugnare la sentenza assolutoria agli effetti penali. Com'è noto, la legge 20 febbraio 2006, n. 46, sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha influito sulla disciplina della facoltà di appello della parte civile abrogando la disposizione dell'art. 577 cod. proc pen. che consentiva eccezionalmente alla parte civile di impugnare, «anche agli effetti penali», le sentenze di condanna e dì proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione ed eliminando, nell'art. 576 cod. proc. pen., il riferimento all'appello del pubblico ministero, recidendo dunque il preesistente vincolo tra l'impugnazione della parte civile e le facoltà di impugnazione attribuite al pubblico ministero quantomeno per i procedimenti che non siano di competenza del giudice di pace per i quali residua la previsione dell'art. 38 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ne discende che l'attuale assetto normativo prevede che la parte civile non possa impugnare i capi penali della sentenza di primo grado se non indirettamente, attraverso cioè il potere di sollecitazione del pubblico ministero previsto dall'art. 572 cod. proc. pen., mentre le è riconosciuto il potere di impugnazione contro ì capi 3 della sentenza di condanna che riguardino l'azione civile, nonché, ai soli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, così come espressamente previsto dall'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Co/ucci"). Ne consegue che, la disposizione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, va intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità, di qui l'affermazione del suindicato principio di diritto (sul punto, anche successivamente, sez. 6, n. 18484 del 29/3/2022, P., Rv. 283262-01). Ultronea è, pertanto, la precisazione che l'impugnazione era stata promossa anche agli effetti penali, posto che la sentenza impugnata è divenuta sul punto irrevocabile, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, a prescindere dai riferimenti contenuti nell'appello della parte civile (sul punto, sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894-01; sez. 5, n. 30752 del 16/6/2023, Gasparini). 5. Una volta esclusa la denunciata violazione di legge, deve tuttavia rilevarsi l'abnormità dell'atto impugnato, vizio rilevabile ex officio in sede di legittimità in quanto incidente in termini essenziali sul thema decidendum devoluto (sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, Welscher, Rv. 282159-02 che, in motivazione, opera un rinvio a sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998, Cidello). A tal proposito, deve ricordarsi che nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, c. 2, Cost. (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240). 6. Va, peraltro, osservato che non si ricavano convincenti considerazioni in contrario nell'arresto giurisprudenziale, con il quale altra Sezione di questa Corte di legittimità (sez. 5, n. 30752 del 16/6/2023) ha affermato che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen, è provvedimento non impugnabile, escludendone l'abnormità, così come la ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost., siccome atto a contenuto non decisorio. In quella sede, si è precisato, in maniera qui condivisa, che la categoria dell'abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tas:satività dei mezzi di impugnazione rinvenibile nell'art. 568, cod. proc. pen., essa rispondendo all'esigenza di approntare uno strumento, alternativo e residuale, che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione, nei soli casi in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi per rimuovere il provvedimento giudiziale, frutto di sviamento di potere e fonte di pregiudizio 4 insanabile per le situazioni soggettive delle parti, rinviando su entrambi i profili al diritto vivente (Sez. U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 20569 del 18/1/2018, Ksouri, in motivazione). Nella ipotesi ivi esaminata, del tutto sovrapponibile a quella oggetto di ricorso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di merito avesse fatto ricorso a un istituto non applicabile ratione temporis, proprio alla luce della decisione delle Sezioni unite del maggio u.s., sopra citata, la costituzione di parte civile essendo intervenuta prima del 30 dicembre 2022, esattamente come nel caso in esame. Tuttavia, hanno escluso l'abnormità dell'ordinanza che aveva fatto immediata applicazione della regola di giudizio di nuovo conio, ritenendo che, nella specie, venisse in rilievo una questione interpretativa del diritto intertemporale, risolta dalla Corte d'appello conformemente a un'opzione ermeneutica avallata da numerose pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte (tra le altre, sez. 4, n. 2854 del 11/1/2023, Colonna, Rv. 284012-01; sez. 3, n. 7625 del 11/1/2023, Ambu, Rv. 284248-01; sez. 2, n. 11279 del 3/2/2023, Gucci S.p.A., Rv. 284396). Orbene, deve intanto dissentirsi dall'argomento che ritiene decisiva - per escludere la abnormità dell'atto impugnato - la circostanza che la Corte di merito abbia risolto una questione interpretativa sulla immediata applicabilità della norma in esame: l'abnormità, infatti, è un vizio rilevabile con riferimento a qualunque tipologia di atto che si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale ed esso può essere certamente il risultato di un percorso ermeneutico eventualmente sviluppato per risolvere un problema di diritto intertemporale. 7. Se il criterio discretivo (abnorme/non abnorme) individuato dalla Quinta Sezione non è persuasivo, con riguardo ai connotati tipici dell'atto abnorme, deve osservarsi che certamente la questione della efficacia della norma introduce urli profilo di diritto intertemporale che il legislatore non ha inteso disciplinare, non avendo introdotto una norma transitoria, la cui funzione è proprio quella di regolare l'interpretazione e l'applicazione di altre norme giuridiche nell'ambito dì un procedimento, ai fini della decisione del caso concreto. È stato proprio l'intervento nomofilattico, sollecitato dal contrasto ermeneutico, foriero di incertezza nelle soluzioni giurisprudenziali, di imprevedibilità di esse e di eterogeneità delle tutele accordate a situazioni del tutto analoghe, ad introdurre la regola interpretativa per l'applicazione nel tempo della norma in esame. La peculiarità di esso, a ben vedere, è data proprio dalla sua interconnessione con i profili di diritto intertemporale risolti dalle Sezioni unite. Anche in passato, questa Corte, in ipotesi analoga, involgente cioè questioni di disciplina transitoria delle norme succedutesi nel tempo, ha fatto ricorso alla categoria dell'abnormità, ritenendo in tal senso viziato il provvedimento con il quale, sopravvenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il giudice del dibattimento aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, atteso che, in assenza di una norma transitoria, la disciplina dell'esercizio dell'azione penale come riformulata da detta legge non era applicabile ai decreti di citazione emessi prima della sua entrata in vigore, con conseguente validità ed efficacia della citazione diretta effettuata in un momento in cui la 5 necessità dell'udienza preliminare non era ancora stata prevista dalla legge processuale (sez. 4, n. 2464 del 7/12/2000, dep. 2001, Mendola, Rv. 218693-01, in cui, in motivazione, la Corte ha escluso che l'applicazione della legge n. 479/99 ai procedimenti che già avevano superato la fase del rinvio a giudizio potesse derivare dall'art. 219, comma 2, del d.lgs. 19 febbraio 1998, istitutivo del c.d. "giudice unico"; sez. 4, n. 6970 del 7/12/2000, dep. 2001, Nurzia, Rv. 218197-01, in cui, sempre con riferimento al fenomeno della successione delle leggi processuali, si è ritenuta l'abnormità per indebita regressione del processo nella fase delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento aveva dichiarato la nullità - per violazione dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. - del decreto di citazione a giudizio emesso anteriormente alla modifica agli artt. 550 e 552 cod. proc. pen. apportata dalla legge n. 479 del 1999, atteso che, in assenza di disposizioni transitorie, opera il principio tempus regit actum, con conseguente applicazione della disciplina vigente al momento in cui si è prodotto l'effetto tipico della vocatio in ius;
sez. 6, n 36710 del 29/5/2001, Bígot, Rv. 220421-01 e sez. 4, n. 35604 del 28/5/2003, Crabbi, Rv. 226373-01). L'argomento speso nel precedente esaminato, dal quale, come si è scritto, si dissente, è semmai funzionale per sottolineare come la decisione dei giudici territoriali fosse giustificabile al momento in cui è stata resa, risultando coerente con uno degli indirizzi che ha dato vita al contrasto composto ai sensi dell'art. 618, cod. proc. pen.; ma non può essere utilizzato per definire la categoria generale dell'atto abnorme, operazione compiuta da questa Corte di legittimità nei termini sopra richiamati e rispetto alla quale l'argomento valorizzato dalla Quinta Sezione nulla aggiunge. In conclusione, questa Corte non rinviene argomenti decisivi, nel precedente esaminato, per escludere il vaglio sulla abnormità dell'atto impugnato, restando evidentemente assorbita ogni considerazione sul contenuto decisorio dell'ordinanza censurata (profilo che la Quinta Sezione ha esaminato in corretta consequenzialità, onde verificare, cioè, se il provvedimento fosse almeno ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.), 8. Orbene, nel risolvere la questione di diritto intertemporale che aveva originato il contrasto ermeneutico, le Sezioni unite hanno individuato l'actum al quale rapportare l'efficacia della norma nella costituzione di parte civile nel processo penale. La norma costitutiva del potere del giudice di disporre, in caso di impugnazione non inammissibile, il "trasferimento" del procedimento al giudice civile in pari grado non incide, dunque, sulla individuazione della competenza, che resta in capo al giudice dell'impugnazione penale, al quale compete il preliminare vaglio sull'ammissibilità della stessa. Tuttavia, essa - sebbene vigente al momento in cui i giudici d'appello ne hanno fatto applicazione - non ha costituito in capo a quel giudice il potere ivi previsto ipso facto, necessitando dell'elemento integrativo individuato dai giudici di legittimità. L'esistenza stessa di quel potere, in altri termini, è condizionata dal tempo di efficacia della norma che lo prevede, da valutarsi non in via meramente astratta (potendo un atto di costituzione di parte civile esser proposto dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della norma), bensì alla stregua del criterio individuato dalle Sezioni unite. 6 9. Ne discende la sopravvenuta abnormità strutturale dell'ordinanza impugnata, poiché il potere esercitato, pur astrattamente previsto dall'ordinamento, non era esistente al momento del suo esercizio, in conseguenza della regola iuris introdotta dopo la sua adozione dal Supremo collegio della nomofilachia, il cui decisum impone, in questa sede, di rilevarne l'abnormità. 10. Le ragioni della decisione determinano l'assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso e l'ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria perché proceda all'esame dell'appello, già ritenuto ammissibile da quel giudice, ai soli fini civili, ai sensi dell'art. 576, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. Deciso il 12 settembre 2023