CASS
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2024, n. 8085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8085 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva inviata dall'avv. Pasquale Pianese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8085 Anno 2024 Presidente: MANCUSO IG FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da GI SP di riconoscere il vincolo della continuazione tra i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere aggravata dalla finalità mafiosa, finalizzata all'esercizio non autorizzato di scommesse ed esercizio di tali scommesse, commessi dall'aprile al settembre 2012, e il delitto di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso commesso nel settembre 2011, giudicati con due sentenze di condanna. Il Tribunale, esaminato nel dettaglio il contenuto delle due sentenze, ha ritenuto non potersi riconoscere l'unicità di disegno criminoso tra tali reati, per l'assenza di elementi che evidenzino l'unicità del disegno criminoso, ulteriori rispetto al mero fatto di finanziare, con essi, il clan dei casalesi. In particolare, le estorsioni sono state commesse in danno di un soggetto che creava false polizze assicurative, settore a cui anche lo SP risulta essersi dedicato fino al 2011, mentre la gestione delle scommesse clandestine, reato per cui egli è stato già condannato nel 2014, è stato accertato, attraverso delle intercettazioni, solo a partire dall'aprile 2012. Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, assente la prova rigorosa dell'unicità di programma criminoso tra le due condotte, non essendo sufficiente, per riconoscere la continuazione, l'analogia del modus operandi tra i vari reati, tutti commessi in via telematica, o l'esistenza di un generico programma di attività delinquenziale inteso come stile di vita, e neppure il mero rapporto di strumentalità delle condotte al finanziamento di uno specifico clan. La condotta estorsiva, infatti, non può essere stata programmata unitamente agli altri reati, perché occasionata dalla casuale scoperta che la vittima svolgeva un'attività di produzione di false polizze assicurative analoga a quella svolta dallo SP e con essa concorrente;
neppure risulta che quest'ultimo avesse originariamente programmato di commettere estorsioni in danno dei concorrenti. Il delitto di gestione delle scommesse clandestine, poi, è stato commesso solo vari mesi più tardi. Altrettanto irrilevante è la sussistenza, in entrambi i reati, dell'aggravante della finalità mafiosa, non essendo stato lo SP mai ritenuto un associato al clan dei casalesi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso GI SP, per mezzo del suo difensore avv. Pasquale Pianese, articolando un unico motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., e la manifesta illogicità della motivazione. 2 L'unicità del disegno criminoso tra i vari reati di cui all'istanza è desumibile dal fatto di essere aggravati dalla finalità di favorire il clan camorristico dei casalesi, dalla loro medesima indole, trattandosi di reati contro il patrimonio, e dalla loro vicinanza temporale, in quanto commessi tra il settembre 2011 e l'aprile 2012, con attività delinquenziale ininterrotta, nello stesso territorio e con modalità analoghe. In ordine a quest'ultimo aspetto, infatti, in una delle sentenze si precisava che il programma con cui venivano prodotte le false polizze utilizzava i medesimi software in precedenza usati per la gestione delle scommesse clandestine. La motivazione è manifestamente illogica laddove, pur richiamando tale identità di modalità esecutive delle varie condotte, afferma che nella sentenza di condanna per le estorsioni non vi sono riferimenti all'attività di gestione delle scommesse clandestine. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha inviato una memoria nella quale sollecita l'accoglimento del ricorso, riproponendo le medesime argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. L'ordinanza impugnata risulta ampiamente motivata, con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Risulta in particolare corretta, perché fondata sul contenuto delle due sentenze, l'affermazione che la condotta estorsiva è stata consumata perché il ricorrente aveva casualmente scoperto che la vittima non solo gestiva un'attività di raccolta di scommesse clandestine, ma anche creava false polizze assicurative. Solo successivamente il ricorrente ha commesso i delitti relativi alla gestione di un'attività di scommesse clandestine, giudicati con la seconda sentenza. Vi è dunque una separazione temporale, sia pure breve, tra le due condotte di reato, e soprattutto una diversa ragione ideativa alla base di ciascuna di esse. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che dette condotte siano espressione solo di un generico programma di attività delinquenziale, avendo il ricorrente scelto di ricavare profitti con modalità illecite di vario genere. 1.2. E corretta anche l'affermazione che il devolvere ad un clan cannorristico una parte del ricavato dei due reati non costituisca un fattore unificante, né una prova della sussistenza di un unico disegno criminoso. Il ricorrente non è stato ' 3 mai ritenuto partecipe dell'associazione a cui versava parte dei suoi ricavi, e non vi è quindi motivo di ritenere che le sue attività criminose derivino da un unico e originario disegno criminoso, quello di partecipare ad essa, finanziandola attraverso delitti di natura patrinnoniale. Esse, piuttosto, costituivano il modo scelto dal ricorrente per procurarsi dei profitti, pur dovendo versarne una parte ad un clan. L'ordinanza impugnata, peraltro, descrive nel dettaglio il rapporto talvolta conflittuale che il ricorrente ha avuto con detto clan, come emergente dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, secondo i quali egli, in certi periodi, ha gestito il settore delle scommesse clandestine anche in favore di una diversa associazione criminosa. 1.3. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente stabilito che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente tale principio, affermando che l'estemporaneità del delitto di estorsione, come motivatannente ritenuta, è sufficiente per escludere la sussistenza della invocata unicità del disegno criminoso. 2. Il ricorso, peraltro, non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato, in quanto ripete che l'unicità di disegno criminoso è dimostrata dalla finalità di finanziare il clan camorristico, dal fatto che si tratti di reati contro il patrimonio commessi in un medesimo arco temporale, e dall'analogia del modus operandi, mentre l'ordinanza spiega in modo logico e non contraddittorio che tali elementi, di per sé non sufficienti per dimostrare l'unicità dell'originario disegno criminoso di tutti i delitti, sono contrastati dalla non plausibilità di una loro unica ideazione, per l'occasionalità con cui è sorta l'opportunità di commettere un'estorsione nei confronti di un soggetto che gestiva delle scommesse clandestine, non per tale sua attività, bensì per una sua diversa attività criminosa, casualmente scoperta dal ricorrente. Si deve anche sempre ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è nornnativamente preclusa la possibilità non solo di 4 sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione. Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di continuazione tra reati. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva inviata dall'avv. Pasquale Pianese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8085 Anno 2024 Presidente: MANCUSO IG FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da GI SP di riconoscere il vincolo della continuazione tra i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere aggravata dalla finalità mafiosa, finalizzata all'esercizio non autorizzato di scommesse ed esercizio di tali scommesse, commessi dall'aprile al settembre 2012, e il delitto di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso commesso nel settembre 2011, giudicati con due sentenze di condanna. Il Tribunale, esaminato nel dettaglio il contenuto delle due sentenze, ha ritenuto non potersi riconoscere l'unicità di disegno criminoso tra tali reati, per l'assenza di elementi che evidenzino l'unicità del disegno criminoso, ulteriori rispetto al mero fatto di finanziare, con essi, il clan dei casalesi. In particolare, le estorsioni sono state commesse in danno di un soggetto che creava false polizze assicurative, settore a cui anche lo SP risulta essersi dedicato fino al 2011, mentre la gestione delle scommesse clandestine, reato per cui egli è stato già condannato nel 2014, è stato accertato, attraverso delle intercettazioni, solo a partire dall'aprile 2012. Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, assente la prova rigorosa dell'unicità di programma criminoso tra le due condotte, non essendo sufficiente, per riconoscere la continuazione, l'analogia del modus operandi tra i vari reati, tutti commessi in via telematica, o l'esistenza di un generico programma di attività delinquenziale inteso come stile di vita, e neppure il mero rapporto di strumentalità delle condotte al finanziamento di uno specifico clan. La condotta estorsiva, infatti, non può essere stata programmata unitamente agli altri reati, perché occasionata dalla casuale scoperta che la vittima svolgeva un'attività di produzione di false polizze assicurative analoga a quella svolta dallo SP e con essa concorrente;
neppure risulta che quest'ultimo avesse originariamente programmato di commettere estorsioni in danno dei concorrenti. Il delitto di gestione delle scommesse clandestine, poi, è stato commesso solo vari mesi più tardi. Altrettanto irrilevante è la sussistenza, in entrambi i reati, dell'aggravante della finalità mafiosa, non essendo stato lo SP mai ritenuto un associato al clan dei casalesi. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso GI SP, per mezzo del suo difensore avv. Pasquale Pianese, articolando un unico motivo con il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., e la manifesta illogicità della motivazione. 2 L'unicità del disegno criminoso tra i vari reati di cui all'istanza è desumibile dal fatto di essere aggravati dalla finalità di favorire il clan camorristico dei casalesi, dalla loro medesima indole, trattandosi di reati contro il patrimonio, e dalla loro vicinanza temporale, in quanto commessi tra il settembre 2011 e l'aprile 2012, con attività delinquenziale ininterrotta, nello stesso territorio e con modalità analoghe. In ordine a quest'ultimo aspetto, infatti, in una delle sentenze si precisava che il programma con cui venivano prodotte le false polizze utilizzava i medesimi software in precedenza usati per la gestione delle scommesse clandestine. La motivazione è manifestamente illogica laddove, pur richiamando tale identità di modalità esecutive delle varie condotte, afferma che nella sentenza di condanna per le estorsioni non vi sono riferimenti all'attività di gestione delle scommesse clandestine. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha inviato una memoria nella quale sollecita l'accoglimento del ricorso, riproponendo le medesime argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. L'ordinanza impugnata risulta ampiamente motivata, con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Risulta in particolare corretta, perché fondata sul contenuto delle due sentenze, l'affermazione che la condotta estorsiva è stata consumata perché il ricorrente aveva casualmente scoperto che la vittima non solo gestiva un'attività di raccolta di scommesse clandestine, ma anche creava false polizze assicurative. Solo successivamente il ricorrente ha commesso i delitti relativi alla gestione di un'attività di scommesse clandestine, giudicati con la seconda sentenza. Vi è dunque una separazione temporale, sia pure breve, tra le due condotte di reato, e soprattutto una diversa ragione ideativa alla base di ciascuna di esse. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che dette condotte siano espressione solo di un generico programma di attività delinquenziale, avendo il ricorrente scelto di ricavare profitti con modalità illecite di vario genere. 1.2. E corretta anche l'affermazione che il devolvere ad un clan cannorristico una parte del ricavato dei due reati non costituisca un fattore unificante, né una prova della sussistenza di un unico disegno criminoso. Il ricorrente non è stato ' 3 mai ritenuto partecipe dell'associazione a cui versava parte dei suoi ricavi, e non vi è quindi motivo di ritenere che le sue attività criminose derivino da un unico e originario disegno criminoso, quello di partecipare ad essa, finanziandola attraverso delitti di natura patrinnoniale. Esse, piuttosto, costituivano il modo scelto dal ricorrente per procurarsi dei profitti, pur dovendo versarne una parte ad un clan. L'ordinanza impugnata, peraltro, descrive nel dettaglio il rapporto talvolta conflittuale che il ricorrente ha avuto con detto clan, come emergente dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, secondo i quali egli, in certi periodi, ha gestito il settore delle scommesse clandestine anche in favore di una diversa associazione criminosa. 1.3. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente stabilito che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente tale principio, affermando che l'estemporaneità del delitto di estorsione, come motivatannente ritenuta, è sufficiente per escludere la sussistenza della invocata unicità del disegno criminoso. 2. Il ricorso, peraltro, non si confronta adeguatamente con il provvedimento impugnato, in quanto ripete che l'unicità di disegno criminoso è dimostrata dalla finalità di finanziare il clan camorristico, dal fatto che si tratti di reati contro il patrimonio commessi in un medesimo arco temporale, e dall'analogia del modus operandi, mentre l'ordinanza spiega in modo logico e non contraddittorio che tali elementi, di per sé non sufficienti per dimostrare l'unicità dell'originario disegno criminoso di tutti i delitti, sono contrastati dalla non plausibilità di una loro unica ideazione, per l'occasionalità con cui è sorta l'opportunità di commettere un'estorsione nei confronti di un soggetto che gestiva delle scommesse clandestine, non per tale sua attività, bensì per una sua diversa attività criminosa, casualmente scoperta dal ricorrente. Si deve anche sempre ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è nornnativamente preclusa la possibilità non solo di 4 sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione. Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di continuazione tra reati. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente