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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7632 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6396/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL NI Presidente
Maria delle Donne Consigliere
IL PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6396 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 C.F._1
EL e dall'avv. Andrea Cipriani.
APPELLANTE
E
C.F. , contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
1 C.F. ), incorporante per fusione Controparte_2 P.IVA_2 [...]
( ), e per essa, quale mandataria, C.F. , Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abenavoli.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Si chiede, che l'On.le Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in riforma della sentenza civile n. 7224/2019 Reg. Sent., emessa in data 01.04.19 pubblicata il 02.04.19 dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione XVII civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Erminio
Colazingari, nella causa civile iscritta al n. 2795/2016 R.G.A.C., Voglia accogliere il presente appello, ovvero
l'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo svolto nel giudizio di primo grado e conseguentemente dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 27237/2015.
Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari relativi al doppio grado di giudizio.”
L'intervenuta ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 Agosto 2012, n. 134, per mancato superamento del cd. “Filtro”, con conseguente ordinanza di inammissibilità per tutti i motivi come esposti con il presente atto;
- dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità dell'avverso appello ex art. 342 c.p.c., stante la non specificità dei motivi con lo stesso proposti e la loro inidoneità a condurre ad una decisione diversa rispetto a quella impugnata, da dichiararsi con sentenza, come da costante giurisprudenza di merito e di legittimità;
NEL MERITO:
- rigettare l'appello spiegato in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto, per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA:
- per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, anche parziale ed a qualsiasi titolo, per la condanna di parte appellante al pagamento dell'importo che sarà ritenuto dovuto;
- in ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'esponente, anche ex art. 96 c.p.c. nella somma che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di quantificare in via equitativa.
Salvo ogni diritto.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 27237/2015 con il quale la IA CA s.r.l. e venivano Pt_1
condannati in solido al pagamento in favore della (d'ora in avanti anche Controparte_1
2 solo della somma di € 37.618,23, oltre interessi al tasso convenzionale fissato nella CP_5
misura del tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 6,75 punti percentuali, con decorrenza dal
1.10.2015 al soddisfo.
L'importo ingiunto corrispondeva al saldo debitore del contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato in data 8.8.2014 dalla IA CA s.r.l. e garantito da con Pt_1
fideiussione omnibus.
L'opponente deduceva innanzitutto di aver prestato garanzia alle condizioni previste dall'art. 1944, secondo comma, c.c., e che quindi la avrebbe dovuto escutere CP_5
preventivamente il debitore principale.
L'opponente eccepiva poi l'insufficienza della certificazione ex art. 50 T.U.B. a fornire la prova del credito ingiunto, risultando impossibile individuare l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di interessi.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, l'accertamento della minor somma dovuta mediante C.T.U..
2. Si costituiva in giudizio la opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in CP_5
quanto infondata e basata su contestazioni aventi finalità meramente dilatorie, e la condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7224/2019, rigettava l'opposizione, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_5
Il giudice riteneva che, a fronte della genericità e della tardività delle censure dell'opponente, la avesse assolto al suo onere probatorio mediante il deposito degli CP_5
estratti conto fondanti la pretesa creditoria.
Rilevava inoltre che, in base all'art. 6 del contratto, il garante si era impegnato a pagare quanto dovuto alla immediatamente e senza la possibilità di sollevare eccezioni, di CP_5
talché la garanzia prestata doveva considerarsi autonoma.
3 Respingeva, infine, la domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della sul rilievo che al momento dell'opposizione non risultava che gli CP_5
estratti conto fossero stati depositati all'interno del fascicolo telematico.
4. a proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto che la avesse assolto al proprio onere probatorio. CP_5
Nello specifico, l'appellante ha dedotto che controparte non aveva prodotto gli estratti conto analitici relativi al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, e non aveva neppure dato prova dell'avvenuta preventiva comunicazione di tali estratti conto al garante,
che non era stato quindi informato circa l'andamento del rapporto.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale
ha ritenuto che la fideiussione prestata dovesse essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, deducendo di aver prestato garanzia alle condizioni previste dall'art. 1944,
secondo comma, c.c.
Pertanto, poiché la Banca non aveva dato prova di aver escusso preventivamente il debitore principale, non risultava giustificata la pretesa nei confronti dell'appellante quale fideiussore, essendosi questi obbligato solo in via sussidiaria.
5. La Banca non si è costituita ed è invece intervenuta la società e Controparte_3
per essa, quale mandataria, la in qualità di cessionaria del credito. La Controparte_6
cessionaria ha dichiarato che la cessione era avvenuta con contratto concluso in data
23.12.2019 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 130/1999, nel cui perimetro rientrava anche il credito oggetto di causa e della quale era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 161
del 16.1.2020.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato.
6. In data 8.10.25 si è costituita la e per essa, quale Controparte_2
mandataria, la quale società incorporante la facendo Controparte_4 Controparte_3
proprie le conclusioni rassegnate dalla società incorporata.
4 7. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
Sempre in via preliminare deve ritenersi provata la legittimazione attiva della
[...]
(non oggetto di contestazione da parte dell'appellante), in qualità Controparte_2
di società incorporante la come si evince dall'atto di fusione Controparte_3
depositato con la comparsa di costituzione dell'8.10.2025.
Risulta, infatti, dimostrata l'avvenuta cessione del credito per cui è causa dalla in favore della incorporata a fronte della Controparte_1 Controparte_3
produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 161 del 16.1.2020,
contenente l'avviso della cessione con l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti.
Ne deriva che la in seguito all'incorporazione della Controparte_2
cessionaria, è subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo all'incorporata, e quindi anche nella titolarità del diritto di credito per cui è causa, mentre la deve considerarsi estinta. Controparte_3
Invero, come recentemente affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 21970/2021, la fusione per incorporazione “realizza una successione a titolo universale
corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti,
dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il
nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti
incorporati”.
La Cassazione nella medesima sentenza ha precisato che, qualora la fusione sopraggiunga in corso di causa (come è avvenuto nel caso di specie), l'interruzione del processo è impedita ex lege dal disposto dell'art. 2504 bis c.c. post riforma del 2003, attesa la
5 prosecuzione della incorporante in tutti i rapporti, anche processuali, che facevano capo alle società incorporate, senza soluzione di continuità. Per tale motivo, va riconosciuto alla società incorporante il diritto di intervenire volontariamente ex art. 105 c.p.c. nel giudizio pendente.
8. Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante ha dedotto il mancato assolvimento dell'onere della prova del credito da parte della è infondato. CP_5
Dalla documentazione versata in atti emerge che gli estratti conto analitici relativi al contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da , sono stati depositati Pt_1
dalla con l'istanza di anticipazione dell'udienza dell'8.7.2016, prima che fossero CP_5
maturate preclusioni istruttorie.
Sono stati depositati nei termini anche il contratto di apertura di credito in conto corrente dedotto in giudizio e il contratto di fideiussione.
Quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la ha tempestivamente CP_5
fornito la documentazione idonea a comprovare la sussistenza e la composizione del credito ingiunto.
Risulta altrettanto infondata la doglianza secondo la quale la non avrebbe dato CP_5
prova di avere informato il fideiussore circa l'andamento del rapporto garantito, mediante l'invio dei suddetti estratti conto.
Invero, la ha l'obbligo ai sensi dell'art. 119 T.U.B. di inviare al cliente CP_5
comunicazioni periodiche contenenti le informazioni relative allo svolgimento del rapporto e le condizioni applicate, mentre tale obbligo non sussiste nei confronti del garante. Ed anzi,
l'art. 4 del contratto di fideiussione concluso tra la Banca e il pone in capo al Pt_1
fideiussore l'onere di informarsi circa la situazione patrimoniale del debitore principale e lo svolgimento dei suoi rapporti con la Banca, prevedendo che eventuali comunicazioni in merito sono dovute dalla Banca solo su esplicita richiesta del fideiussore.
In ogni caso, ricopriva anche la carica di amministratore unico della società Pt_1
debitrice principale, ed era quindi in grado di conoscere la relativa situazione patrimoniale e l'andamento dei rapporti con la CP_5
6 Anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha sostenuto che la Banca
non poteva agire nei confronti del fideiussore senza aver previamente escusso il debitore principale, deve essere respinto.
Innanzitutto dal tenore del contratto di fideiussione non risulta, nemmeno implicitamente, un accordo nel senso del beneficio di escussione a favore del garante.
Anzi, occorre rilevare che in base all'art. 6 del suddetto contratto, il pagamento da parte del fideiussore “deve essere effettuato immediatamente, senza poter opporre eccezioni” e tale clausola implica che la banca creditrice può rivolgersi direttamente al garante per il pagamento, e che il garante è tenuto a pagare immediatamente e senza poter opporre eccezioni derivanti dal rapporto tra la e il debitore principale. CP_5
Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la pretesa nei confronti del fideiussore risulta pienamente giustificata.
9. In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Non emergono elementi evidenti a fondamento della richiesta di applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle argomentazioni fondate su questioni in diritto,
seppure infondate.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi,
oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
7 Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL PA IL NI
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