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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16696 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 27/10/2025, con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 20229 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
tra
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...] sc A C.F._1
int 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Lanciano e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma Viale Regina Margherita 42, in forza di delega allegata al presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 068540071, o a mezzo e-mail all'indirizzo
PEC: Email_1
– ricorrente-
e
in persona del Direttore Generale Controparte_1
Arch. con sede in roma Lungotevere Tor di nona 1 CF CP_2
PEC P.IVA_1 Email_2
1 2
Email_3
Resistente
OGGETTO: Annullamento del Decreto di rilascio prot. N. 17147 del
28 Marzo 2025 notificato l'8 Aprile 2025 (Doc n. 1 - 2)
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 27/10/2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Dopo aver depositato ricorso per l'annullamento del Decreto di rilascio dell'alloggio sito in Roma, Via Lorenzo Campeggi n 3 sc A int 11, prot. N. 17147 del 28 Marzo 2025 notificato l'8 Aprile 2025 emesso dall' del Comune di Roma (Doc n. 1 - 2), successivamente al CP_1 deposito e alla notifica all' della fissazione d'udienza, ad CP_1 [...]
è stata notificata la determina n 2616 del 17 Settembre 2025 Parte_1 con la quale il Comune di Roma ha “assegnato in regolarizzazione”
l'alloggio di proprietà dell' sito in Roma, Via Lorenzo Campeggi n 3 CP_1 sc A int 11 (doc n. 20, 21, 22). Essendo, pertanto, venuto meno l'interesse ad agire per le ragioni suesposte, come sopra Parte_1
2 3
rappresentata e difesa ha dichiarato ex art. 306 cpc di rinunciare agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale Ordinario Civile di Roma, RG
20299/2025. Ha depositato la determina di assegnazione del CP_1
[...]
All'udienza del 27.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
III. All'udienza tenutasi in data odierna, parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha dichiarato nelle note di rinunziare agli atti del presente giudizio.
La rinunzia agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dal procuratore speciale della parte ricorrente e non è necessario, ai fini della pronunzia ex art. 306 c.p.c., l'espressa accettazione, proveniente dalla parte resistente personalmente ovvero da suo procuratore speciale, poichè non costituita (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige
l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”).
L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di
Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente,
Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;nelle altre ipotesi si rende invece
3 4
necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. Civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
III. In ordine al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
La contumacia di parte resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
IV. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della
Tariffa, parte I, del DPR 131/1986 allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n.
45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate,
4 5
Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 27/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, all'esito dell'udienza del 27/10/2025, con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 20229 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
tra
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
residente in [...] sc A C.F._1
int 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Lanciano e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma Viale Regina Margherita 42, in forza di delega allegata al presente atto, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 068540071, o a mezzo e-mail all'indirizzo
PEC: Email_1
– ricorrente-
e
in persona del Direttore Generale Controparte_1
Arch. con sede in roma Lungotevere Tor di nona 1 CF CP_2
PEC P.IVA_1 Email_2
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Email_3
Resistente
OGGETTO: Annullamento del Decreto di rilascio prot. N. 17147 del
28 Marzo 2025 notificato l'8 Aprile 2025 (Doc n. 1 - 2)
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 27/10/2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 – 429 C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n.
69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Dopo aver depositato ricorso per l'annullamento del Decreto di rilascio dell'alloggio sito in Roma, Via Lorenzo Campeggi n 3 sc A int 11, prot. N. 17147 del 28 Marzo 2025 notificato l'8 Aprile 2025 emesso dall' del Comune di Roma (Doc n. 1 - 2), successivamente al CP_1 deposito e alla notifica all' della fissazione d'udienza, ad CP_1 [...]
è stata notificata la determina n 2616 del 17 Settembre 2025 Parte_1 con la quale il Comune di Roma ha “assegnato in regolarizzazione”
l'alloggio di proprietà dell' sito in Roma, Via Lorenzo Campeggi n 3 CP_1 sc A int 11 (doc n. 20, 21, 22). Essendo, pertanto, venuto meno l'interesse ad agire per le ragioni suesposte, come sopra Parte_1
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rappresentata e difesa ha dichiarato ex art. 306 cpc di rinunciare agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale Ordinario Civile di Roma, RG
20299/2025. Ha depositato la determina di assegnazione del CP_1
[...]
All'udienza del 27.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
III. All'udienza tenutasi in data odierna, parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore speciale, ha dichiarato nelle note di rinunziare agli atti del presente giudizio.
La rinunzia agli atti del giudizio è regolare in quanto proveniente dal procuratore speciale della parte ricorrente e non è necessario, ai fini della pronunzia ex art. 306 c.p.c., l'espressa accettazione, proveniente dalla parte resistente personalmente ovvero da suo procuratore speciale, poichè non costituita (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige
l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”).
L'estinzione va disposta con sentenza (v. sul punto, Tribunale di
Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente,
Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;nelle altre ipotesi si rende invece
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necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. Civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n.
3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889). I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (cfr. in tal senso, espressamente, Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
III. In ordine al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
La contumacia di parte resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
IV. La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della
Tariffa, parte I, del DPR 131/1986 allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n.
45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; Risoluzione Agenzia delle Entrate,
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Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, sezione sesta civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
2) dichiara le spese irripetibili.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza con trattazione scritta del 27/10/2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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