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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 1026/2024 r.g.a.c. vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio CONDELLO
-attore- contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
C.F._3
-convenuti contumaci- oggetto: usucapione conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, ha citato in giudizio Parte_1
e affinché fosse dichiarato proprietario, per maturata CP_1 CP_2 usucapione ed ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'immobile ubicato in Reggio Calabria Via
Sottolume n. 1 AR (RC), indentificato al n.c.e.u. del Comune di Reggio Calabria sezione censuaria AR al foglio di mappa 15, particella 317, sub 1, zona censuaria 2,
Cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 101 mq, rendita euro 258,23, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
1 Ha esposto che l'immobile oggetto di causa, in seguito agli accertamenti svolti dall'ing. , su suo incarico, risulta intestato ad e . Controparte_3 CP_1 CP_2
Ha precisato che i suddetti intestatari si sono sempre disinteressati dell'immobile oggetto di causa, mentre lui ha sempre provveduto e provvede tutt'ora a pagare tutte le spese sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, traendo dallo stesso ogni utilità, sistemandolo ed arredandolo per soddisfare le esigenze proprie e della propria famiglia.
Ha dichiarato di godere del possesso esclusivo e pacifico dell'immobile sin dagli anni 90' del secolo scorso, in particolare dal momento in cui se ne è impossessato per usufruirne per propri ed esclusivi fini.
Infatti, il 21.11.1991 ha stipulato un contratto Enel per uso domestico non residente per una potenza di 3 kw monofase giusta comunicazione dell'Enel Servizio
Elettrico s.p.a. del 6.7.2011 resa quale riscontro alla richiesta effettuata dall'attore in data
28.6.2011.
Ha specificato di aver utilizzato l'appartamento soprattutto nel periodo estivo e che solo l'attore e la sua famiglia possiedono le chiavi dell'immobile de quo per accedervi e farne uso e che mai nessuna turbativa all'uso dell'immobile è giunto da parte dei convenuti.
Ha aggiunto di aver eseguito dall'anno 2000 ad oggi i seguenti lavori di manutenzione:
• lavori edili (pavimentazioni, rivestimenti, intonaci e pitture) assegnati alla CP_4 con sede in via Longitudinale n. 56, AR (RC);
[...]
• rifacimento degli infissi esterni presso la ditta con sede in via Controparte_5
Augusta n. 34, AR (RC);
• rifacimento delle porte interne presso la falegnameria di con sede CP_6 in via San Filippo n. 9, AR (RC);
• rifacimento dell'impianto elettrico ad opera di;
CP_7
• rifacimento dell'impianto idrico presso “L'idraulico ” di CP_8 CP_9
con sede in via Luppinari 13/A, Croce Valanidi (RC).
[...]
Ha dichiarato che dai registri immobiliari non risultano essere trascritte nel ventennio precedente l'atto introduttivo del presente giudizio domande giudiziali volte a rivendicarne nei confronti dei formali proprietari la proprietà o altri diritti reali o di godimento sul bene oggetto di causa.
2 Ha concluso, pertanto, presentando le seguenti conclusioni:
“voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano:
a) accertare e, quindi, dichiarare che ricorrono le condizioni di cui all'art. 1158 c.c. per
l'usucapione di ogni diritto di proprietà in danno dei resistenti, usucapito per lungo ventennale possesso animo domini dal ricorrente con tutti i diritti nascenti dall'azione istituita ed in particolare dichiarare acquistato per intervenuta usucapione ventennale, in favore del sig. , l'immobile di cui in Parte_1 premessa e più precisamente quell'immobile meglio individuato presso il Nuovo Catasto Terreni del
Comune Censuario di Reggio Calabria, Sezione Censuaria AR al foglio di mappa 15, particella
317, sub 1, Zona censuaria 2, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale 101 mq,
Rendita euro 258,23, con ordine alla Conservatoria dei Registri immobiliari di trascrizione della sentenza resa in favore degli istanti;
b) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
2. Con ordinanza dell'11.11.2024, vista la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di e . CP_1 CP_2
Espletata la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata differita all'udienza dell'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3. La domanda è fondata e va accolta.
3.1. Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il fondamento dell'istituto de quo si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Presupposti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono:
i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e iii) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto
3 esercitato sull'immobile del possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili senza interruzione. (cfr., ex multis: Cass. n. 19568/2021).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi.
Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti (cfr. Cass. n.
9671/2014; Cass. n. 6989/1988).
3.2. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio, con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle regole di riparto dell'onere probatorio di cui 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. (cfr., ex multis: Cass. civ. n.
31238/2021, n. 31238: “è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver
4 esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.[…] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene'').
3.3. Facendo applicazione nel caso di specie dei suesposti e condivisi canoni interpretativi, deve evidenziarsi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Dalla deposizione dei testi - sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare e le cui dichiarazioni appaiono attendibili in quanto prive di contraddizioni e supportate dalle produzioni documentali attoree - è emerso, infatti, che l'attore ha esercitato sull'immobile oggetto di causa un possesso uti dominus pacifico, ininterrotto e ultraventennale.
In particolare, , indifferente, interrogata sul possesso esercitato Testimone_1 dall'attore, ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in quanto conosco il sig. e la sua Parte_1 famiglia da oltre quarant'anni e ho sempre visto che l'immobile sito a AR, via Sotto Lume n.1 è sempre stato posseduto da lui e dai suoi familiari. Preciso che il mio appartamento è ubicato nelle immediate vicinanze. L'appartamento è posto al piano terra e confermo la disposizione interna dello stesso per come raffigurato nelle foto che mi vengono esibite (allegate alla relazione tecnica di parte). Di ciò ne ho contezza in quanto spesso vado a trovare la famiglia del sig. essendo un'amica di Pt_1 famiglia. In tutti questi anni ho sempre visto il Sig. e i suoi familiari abitare l'appartamento Pt_1
CP oggetto di causa. Conosco sia il sig. e la sig.ra , intestatari dell'immobile de quo, ma non CP_2 li ho mai visti all'interno dell'appartamento, né interessarsi dello stesso. Non hanno mai contestato il possesso da parte del sig. Mi consta che il sig. circa 15 o 20 anni fa, anche se non ricordo Pt_1 Pt_1 esattamente la data, ma sicuramente moltissimi anni fa, ha effettuato dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento: rifacimento della pavimentazione della cucina, del bagno e sostituzione degli infissi”.
Il teste , indifferente, ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di Testimone_2 causa, in quanto conosco il figlio quasi coetaneo, e ci lega una amicizia più che Persona_1 trentennale. Frequento la sua casa e mi consta che si trova su lungomare di AR. L'immobile è ubicato al piano terra e riconosco la suddivisione interna dello stesso per come raffigurata nelle foto che mi vengono esibite (l'ufficio da atto che le foto sono allegate alla relazione tecnica di parte depositata in atti).
Aggiungo che spesso non sono assente per motivi di lavoro e non so se nel corso degli anni siano stati
5 realizzati lavori di ristrutturazione. Posso affermare, comunque che l'appartamento è tenuto in buone condizioni. Da quando conosco la famiglia non ho mai visto altre persone occupare l'immobile per Pt_1
CP cui è causa;
non conosco i sig.ri , ma posso affermare che nessuno ha mai reclamato il possesso dell'immobile”.
Il teste , indifferente, ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in quanto il CP_7 sig. mi ha contattato per la installazione di un impianto elettrico presso la sua abitazione sita in Pt_1 via Sotto Lume di AR), sul lungo mare, circa trent'anni fa. In seguito, ho effettuato altri interventi come sostituzione di prese elettriche, qualche interruttore e lampadario. Nelle occasioni in cui eseguivo i lavori di manutenzione di cui sopra, c'erano il muratore, l'idraulico e pavimentista che anche loro eseguivano dei lavori all'interno dell'appartamento, su richiesta del sig. Aggiungo che anche Pt_1 adesso, circa una settimana fa, ho svolto dei lavori presso l'immobile del sig. ho sostituito un Pt_1 interruttore differenziale magnetotermico e sostituzione di un tratto della linea elettrica”.
Infine, il teste indifferente, ha dichiarato: “conosco i fatti Testimone_3 di causa in quanto il sig. mi ha contattato per eseguire dei lavori all'interno del suo immobile sito Pt_1 in via Sottolume di AR, lungo la via Marina. Circa vent'anni fa ho rifatto il bagno: rifacimento mura e piastrelle, impianto idrico e montaggio dei sanitari. Sono diventato amico dell'attore, nel corso degli anni e, anche il suo idraulico di fiducia. Circa un anno fa ho sostituito il bidet, abbiamo cambiato il sifone della cucina, in quanto usurato, e sostituito la pompa dell'acqua dell'autoclave. Posso dire che durante i lavori da me eseguiti ho visto alle persone che effettuavano dei lavori, ma non so dire chi fossero
e cosa facessero”.
Come anticipato, l'esame delle riportate dichiarazioni consentono di ritenere raggiunta la prova dell'intervenuta usucapione essendo precise e circostanziate nell'individuazione di un rapporto tra l'attore ed il bene in grado di configurare un possesso idoneo ad usucapire, estrinsecato da oltre venti anni. Deve ritenersi provato, in particolare, che l'attore si trova nel possesso dell'immobile già dagli anni 90' e vi è rimasto con continuità sino all'attualità.
3.4. La prospettazione attorea trova, altresì, supporto nella produzione documentale in atti.
Infatti, dalla comunicazione della Enel servizio elettrico s.p.a. del 6.7.2011 (all. 2 alla citazione), indirizzata a , si evince che l'odierno attore ha stipulato Parte_1 un contratto di fornitura elettrica per uso abitazione diverso da quello di residenza anagrafica in via Sottolume n. 1, Reggio Calabria, il 21.11.1991.
6 Tale circostanza risulta, inoltre, provata dalla fotografia 1 allegata a pag. 7 della consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. (all. 1 alla citazione) su Controparte_3 incarico di che riproduce il contatore riportante il numero utente, Parte_1 ovvero il n. 787790321, che corrisponde al codice POD riportato nella bolletta della luce intestata a per l'immobile sito in via Sottolume n. 1 (RC), riferita al Parte_1 periodo agosto-settembre 2023 prodotta in atti.
Inoltre, le testimonianze di e hanno CP_7 Testimone_3 confermato quanto riportato nella consulenza tecnica di parte allegata in atti circa l'esecuzione di lavori di manutenzione sull'immobile oggetto di causa su commissione di
Parte_1
Infine, dalla prospettazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte, allegata in atti, emerge, poi, che l'immobile si trova in buono stato di manutenzione e ben arredato, evenienze che corroborano la circostanza che lo stesso sia costantemente abitato e ben manutenuto.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta.
4. Stante la natura del procedimento e la mera qualità di intestatari catastali dei convenuti, ritiene il giudicante che sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara proprietario Parte_1 esclusivo, per intervenuta usucapione, dell'immobile identificato al nuovo catasto terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione censuaria AR, al foglio di mappa 15, particella
317, sub 1, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 101 mq.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
7
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 1026/2024 r.g.a.c. vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio CONDELLO
-attore- contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
C.F._3
-convenuti contumaci- oggetto: usucapione conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con citazione ritualmente notificata, ha citato in giudizio Parte_1
e affinché fosse dichiarato proprietario, per maturata CP_1 CP_2 usucapione ed ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'immobile ubicato in Reggio Calabria Via
Sottolume n. 1 AR (RC), indentificato al n.c.e.u. del Comune di Reggio Calabria sezione censuaria AR al foglio di mappa 15, particella 317, sub 1, zona censuaria 2,
Cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 101 mq, rendita euro 258,23, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
1 Ha esposto che l'immobile oggetto di causa, in seguito agli accertamenti svolti dall'ing. , su suo incarico, risulta intestato ad e . Controparte_3 CP_1 CP_2
Ha precisato che i suddetti intestatari si sono sempre disinteressati dell'immobile oggetto di causa, mentre lui ha sempre provveduto e provvede tutt'ora a pagare tutte le spese sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, traendo dallo stesso ogni utilità, sistemandolo ed arredandolo per soddisfare le esigenze proprie e della propria famiglia.
Ha dichiarato di godere del possesso esclusivo e pacifico dell'immobile sin dagli anni 90' del secolo scorso, in particolare dal momento in cui se ne è impossessato per usufruirne per propri ed esclusivi fini.
Infatti, il 21.11.1991 ha stipulato un contratto Enel per uso domestico non residente per una potenza di 3 kw monofase giusta comunicazione dell'Enel Servizio
Elettrico s.p.a. del 6.7.2011 resa quale riscontro alla richiesta effettuata dall'attore in data
28.6.2011.
Ha specificato di aver utilizzato l'appartamento soprattutto nel periodo estivo e che solo l'attore e la sua famiglia possiedono le chiavi dell'immobile de quo per accedervi e farne uso e che mai nessuna turbativa all'uso dell'immobile è giunto da parte dei convenuti.
Ha aggiunto di aver eseguito dall'anno 2000 ad oggi i seguenti lavori di manutenzione:
• lavori edili (pavimentazioni, rivestimenti, intonaci e pitture) assegnati alla CP_4 con sede in via Longitudinale n. 56, AR (RC);
[...]
• rifacimento degli infissi esterni presso la ditta con sede in via Controparte_5
Augusta n. 34, AR (RC);
• rifacimento delle porte interne presso la falegnameria di con sede CP_6 in via San Filippo n. 9, AR (RC);
• rifacimento dell'impianto elettrico ad opera di;
CP_7
• rifacimento dell'impianto idrico presso “L'idraulico ” di CP_8 CP_9
con sede in via Luppinari 13/A, Croce Valanidi (RC).
[...]
Ha dichiarato che dai registri immobiliari non risultano essere trascritte nel ventennio precedente l'atto introduttivo del presente giudizio domande giudiziali volte a rivendicarne nei confronti dei formali proprietari la proprietà o altri diritti reali o di godimento sul bene oggetto di causa.
2 Ha concluso, pertanto, presentando le seguenti conclusioni:
“voglia l'On. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano:
a) accertare e, quindi, dichiarare che ricorrono le condizioni di cui all'art. 1158 c.c. per
l'usucapione di ogni diritto di proprietà in danno dei resistenti, usucapito per lungo ventennale possesso animo domini dal ricorrente con tutti i diritti nascenti dall'azione istituita ed in particolare dichiarare acquistato per intervenuta usucapione ventennale, in favore del sig. , l'immobile di cui in Parte_1 premessa e più precisamente quell'immobile meglio individuato presso il Nuovo Catasto Terreni del
Comune Censuario di Reggio Calabria, Sezione Censuaria AR al foglio di mappa 15, particella
317, sub 1, Zona censuaria 2, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 5 vani, Superficie catastale 101 mq,
Rendita euro 258,23, con ordine alla Conservatoria dei Registri immobiliari di trascrizione della sentenza resa in favore degli istanti;
b) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
2. Con ordinanza dell'11.11.2024, vista la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia di e . CP_1 CP_2
Espletata la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata differita all'udienza dell'11.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito della discussione orale, la decisione è stata riservata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3. La domanda è fondata e va accolta.
3.1. Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il fondamento dell'istituto de quo si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Presupposti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono:
i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e iii) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto
3 esercitato sull'immobile del possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili senza interruzione. (cfr., ex multis: Cass. n. 19568/2021).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi.
Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti (cfr. Cass. n.
9671/2014; Cass. n. 6989/1988).
3.2. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio, con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle regole di riparto dell'onere probatorio di cui 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. (cfr., ex multis: Cass. civ. n.
31238/2021, n. 31238: “è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver
4 esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.[…] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene'').
3.3. Facendo applicazione nel caso di specie dei suesposti e condivisi canoni interpretativi, deve evidenziarsi che parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Dalla deposizione dei testi - sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare e le cui dichiarazioni appaiono attendibili in quanto prive di contraddizioni e supportate dalle produzioni documentali attoree - è emerso, infatti, che l'attore ha esercitato sull'immobile oggetto di causa un possesso uti dominus pacifico, ininterrotto e ultraventennale.
In particolare, , indifferente, interrogata sul possesso esercitato Testimone_1 dall'attore, ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in quanto conosco il sig. e la sua Parte_1 famiglia da oltre quarant'anni e ho sempre visto che l'immobile sito a AR, via Sotto Lume n.1 è sempre stato posseduto da lui e dai suoi familiari. Preciso che il mio appartamento è ubicato nelle immediate vicinanze. L'appartamento è posto al piano terra e confermo la disposizione interna dello stesso per come raffigurato nelle foto che mi vengono esibite (allegate alla relazione tecnica di parte). Di ciò ne ho contezza in quanto spesso vado a trovare la famiglia del sig. essendo un'amica di Pt_1 famiglia. In tutti questi anni ho sempre visto il Sig. e i suoi familiari abitare l'appartamento Pt_1
CP oggetto di causa. Conosco sia il sig. e la sig.ra , intestatari dell'immobile de quo, ma non CP_2 li ho mai visti all'interno dell'appartamento, né interessarsi dello stesso. Non hanno mai contestato il possesso da parte del sig. Mi consta che il sig. circa 15 o 20 anni fa, anche se non ricordo Pt_1 Pt_1 esattamente la data, ma sicuramente moltissimi anni fa, ha effettuato dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento: rifacimento della pavimentazione della cucina, del bagno e sostituzione degli infissi”.
Il teste , indifferente, ha dichiarato: “sono a conoscenza dei fatti di Testimone_2 causa, in quanto conosco il figlio quasi coetaneo, e ci lega una amicizia più che Persona_1 trentennale. Frequento la sua casa e mi consta che si trova su lungomare di AR. L'immobile è ubicato al piano terra e riconosco la suddivisione interna dello stesso per come raffigurata nelle foto che mi vengono esibite (l'ufficio da atto che le foto sono allegate alla relazione tecnica di parte depositata in atti).
Aggiungo che spesso non sono assente per motivi di lavoro e non so se nel corso degli anni siano stati
5 realizzati lavori di ristrutturazione. Posso affermare, comunque che l'appartamento è tenuto in buone condizioni. Da quando conosco la famiglia non ho mai visto altre persone occupare l'immobile per Pt_1
CP cui è causa;
non conosco i sig.ri , ma posso affermare che nessuno ha mai reclamato il possesso dell'immobile”.
Il teste , indifferente, ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in quanto il CP_7 sig. mi ha contattato per la installazione di un impianto elettrico presso la sua abitazione sita in Pt_1 via Sotto Lume di AR), sul lungo mare, circa trent'anni fa. In seguito, ho effettuato altri interventi come sostituzione di prese elettriche, qualche interruttore e lampadario. Nelle occasioni in cui eseguivo i lavori di manutenzione di cui sopra, c'erano il muratore, l'idraulico e pavimentista che anche loro eseguivano dei lavori all'interno dell'appartamento, su richiesta del sig. Aggiungo che anche Pt_1 adesso, circa una settimana fa, ho svolto dei lavori presso l'immobile del sig. ho sostituito un Pt_1 interruttore differenziale magnetotermico e sostituzione di un tratto della linea elettrica”.
Infine, il teste indifferente, ha dichiarato: “conosco i fatti Testimone_3 di causa in quanto il sig. mi ha contattato per eseguire dei lavori all'interno del suo immobile sito Pt_1 in via Sottolume di AR, lungo la via Marina. Circa vent'anni fa ho rifatto il bagno: rifacimento mura e piastrelle, impianto idrico e montaggio dei sanitari. Sono diventato amico dell'attore, nel corso degli anni e, anche il suo idraulico di fiducia. Circa un anno fa ho sostituito il bidet, abbiamo cambiato il sifone della cucina, in quanto usurato, e sostituito la pompa dell'acqua dell'autoclave. Posso dire che durante i lavori da me eseguiti ho visto alle persone che effettuavano dei lavori, ma non so dire chi fossero
e cosa facessero”.
Come anticipato, l'esame delle riportate dichiarazioni consentono di ritenere raggiunta la prova dell'intervenuta usucapione essendo precise e circostanziate nell'individuazione di un rapporto tra l'attore ed il bene in grado di configurare un possesso idoneo ad usucapire, estrinsecato da oltre venti anni. Deve ritenersi provato, in particolare, che l'attore si trova nel possesso dell'immobile già dagli anni 90' e vi è rimasto con continuità sino all'attualità.
3.4. La prospettazione attorea trova, altresì, supporto nella produzione documentale in atti.
Infatti, dalla comunicazione della Enel servizio elettrico s.p.a. del 6.7.2011 (all. 2 alla citazione), indirizzata a , si evince che l'odierno attore ha stipulato Parte_1 un contratto di fornitura elettrica per uso abitazione diverso da quello di residenza anagrafica in via Sottolume n. 1, Reggio Calabria, il 21.11.1991.
6 Tale circostanza risulta, inoltre, provata dalla fotografia 1 allegata a pag. 7 della consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. (all. 1 alla citazione) su Controparte_3 incarico di che riproduce il contatore riportante il numero utente, Parte_1 ovvero il n. 787790321, che corrisponde al codice POD riportato nella bolletta della luce intestata a per l'immobile sito in via Sottolume n. 1 (RC), riferita al Parte_1 periodo agosto-settembre 2023 prodotta in atti.
Inoltre, le testimonianze di e hanno CP_7 Testimone_3 confermato quanto riportato nella consulenza tecnica di parte allegata in atti circa l'esecuzione di lavori di manutenzione sull'immobile oggetto di causa su commissione di
Parte_1
Infine, dalla prospettazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte, allegata in atti, emerge, poi, che l'immobile si trova in buono stato di manutenzione e ben arredato, evenienze che corroborano la circostanza che lo stesso sia costantemente abitato e ben manutenuto.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta.
4. Stante la natura del procedimento e la mera qualità di intestatari catastali dei convenuti, ritiene il giudicante che sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara proprietario Parte_1 esclusivo, per intervenuta usucapione, dell'immobile identificato al nuovo catasto terreni del Comune di Reggio Calabria, sezione censuaria AR, al foglio di mappa 15, particella
317, sub 1, zona censuaria 2, cat. A/3, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 101 mq.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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