TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 591
TAR
Ordinanza cautelare 28 marzo 2024
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8 lett. i del Bando nonché dell’articolo 3, punto 4 dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) 2022/2472 e dell’art. 3 punto 8 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine al possesso del requisito soggettivo di qualificazione come PMI

    La censura è infondata perché il Regolamento UE 2022/2472, art. 3, punto 4 dell’Allegato 1, prevede che un’impresa non sia considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato da enti pubblici, salvo eccezioni. La controinteressata rientra in un’eccezione e il controllo pubblico è inferiore alla soglia del 25%.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, comma 1 lett. f e 9 del Bando e dell’art. 32, par. 1, lett. da a) a f) del Reg. (UE) 2021/1060; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Piano finanziario”

    La censura non è fondata perché il bando commina l’inammissibilità solo se manca il piano finanziario, mentre qui se ne contesta l’irregolarità, potenzialmente emendabile. Inoltre, la dotazione finanziaria prevista è desumibile dagli altri dati esposti nel piano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Cronoprogramma finanziario”

    La censura è infondata sia perché il bando non prevede l’inammissibilità in tal caso, sia perché gli importi sono qualificati “dotazione finanziaria indicativa annuale”, suggerendo che non si tratti di una prescrizione tassativa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alla “Complementarietà e sinergie con i pertinenti interventi del CSR”

    La censura è infondata perché la complementarietà e sinergia non sono requisiti essenziali a pena di inammissibilità, ma un obiettivo da vagliare concretamente. Il GAL ha osservato la prescrizione affermando che la SSL non prevede interventi complementari con il CSR.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 e dell’art. 8, comma 7 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Progetto di cooperazione”

    La censura è infondata perché il progetto di cooperazione è previsto e descritto nella SSL della controinteressata per obiettivi, attività e eventuale complementarietà, secondo il modulo allegato al bando.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, lett. c) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un requisito di inammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo all’“avvio di imprese extra-agricole”

    La censura è infondata perché la proposta prevede di favorire lo sviluppo di imprese extra-agricole già esistenti e non di incentivare la creazione di nuove realtà imprenditoriali extra-agricole.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 7 lett. c) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alle “operazioni di sviluppo rurale a favore dell’agricoltura”

    La censura è infondata perché l’azione prevista non è rivolta esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole, ma è finalizzata a “contribuire a conservare la vitalità delle zone rurali, contrastare fenomeni di spopolamento povertà e degrado ambientale”.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4 lett. g) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alla “intensità di aiuto”

    La censura è infondata perché il requisito è soddisfatto se il proponente dichiara che l’operazione non supera le aliquote massime previste, come fatto per due interventi. Per il terzo, la compatibilità sarà verificata in sede di esame del progetto esecutivo.

  • Improcedibile
    Annullamento della convenzione eventualmente già sottoscritta

    L’eccezione di improcedibilità del ricorso principale è respinta perché la ricorrente ha chiesto l’annullamento della convenzione. Non rileva che la stipula sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso, poiché l’eventuale annullamento degli atti presupposti avrebbe effetto caducante sulla convenzione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8 lett. i del Bando nonché dell’articolo 3, punto 4 dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) 2022/2472 e dell’art. 3 punto 8 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine al possesso del requisito soggettivo di qualificazione come PMI

    La censura è infondata perché il Regolamento UE 2022/2472, art. 3, punto 4 dell’Allegato 1, prevede che un’impresa non sia considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato da enti pubblici, salvo eccezioni. La controinteressata rientra in un’eccezione e il controllo pubblico è inferiore alla soglia del 25%.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, comma 1 lett. f e 9 del Bando e dell’art. 32, par. 1, lett. da a) a f) del Reg. (UE) 2021/1060; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Piano finanziario”

    La censura non è fondata perché il bando commina l’inammissibilità solo se manca il piano finanziario, mentre qui se ne contesta l’irregolarità, potenzialmente emendabile. Inoltre, la dotazione finanziaria prevista è desumibile dagli altri dati esposti nel piano.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Cronoprogramma finanziario”

    La censura è infondata sia perché il bando non prevede l’inammissibilità in tal caso, sia perché gli importi sono qualificati “dotazione finanziaria indicativa annuale”, suggerendo che non si tratti di una prescrizione tassativa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alla “Complementarietà e sinergie con i pertinenti interventi del CSR”

    La censura è infondata perché la complementarietà e sinergia non sono requisiti essenziali a pena di inammissibilità, ma un obiettivo da vagliare concretamente. Il GAL ha osservato la prescrizione affermando che la SSL non prevede interventi complementari con il CSR.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 e dell’art. 8, comma 7 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Progetto di cooperazione”

    La censura è infondata perché il progetto di cooperazione è previsto e descritto nella SSL della controinteressata per obiettivi, attività e eventuale complementarietà, secondo il modulo allegato al bando.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, lett. c) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un requisito di inammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo all’“avvio di imprese extra-agricole”

    La censura è infondata perché la proposta prevede di favorire lo sviluppo di imprese extra-agricole già esistenti e non di incentivare la creazione di nuove realtà imprenditoriali extra-agricole.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 7 lett. c) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alle “operazioni di sviluppo rurale a favore dell’agricoltura”

    La censura è infondata perché l’azione prevista non è rivolta esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole, ma è finalizzata a “contribuire a conservare la vitalità delle zone rurali, contrastare fenomeni di spopolamento povertà e degrado ambientale”.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4 lett. g) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alla “intensità di aiuto”

    La censura è infondata perché il requisito è soddisfatto se il proponente dichiara che l’operazione non supera le aliquote massime previste, come fatto per due interventi. Per il terzo, la compatibilità sarà verificata in sede di esame del progetto esecutivo.

  • Improcedibile
    Annullamento della convenzione eventualmente già sottoscritta

    L’eccezione di improcedibilità del ricorso principale è respinta perché la ricorrente ha chiesto l’annullamento della convenzione. Non rileva che la stipula sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso, poiché l’eventuale annullamento degli atti presupposti avrebbe effetto caducante sulla convenzione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione del bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale, del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della pac 2023-2027, della DGR n.904 del 29 dicembre 2022 e della DGR 491 del 23 agosto 2022

    Il secondo motivo è fondato. L’art. 3 del bando richiede che i GAL siano composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale dello specifico ambito territoriale. La commissione ha accertato che non tutti i componenti dell’organo decisionale del GAL ricorrente sono espressione della componente pubblica e privata dell’area teramana interna, come tassativamente richiesto a pena di inammissibilità.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 comma 4 punto i. del bando per la selezione dei GAL

    Il secondo motivo è fondato. L’art. 3 del bando richiede che i GAL siano composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale dello specifico ambito territoriale. La commissione ha accertato che non tutti i componenti dell’organo decisionale del GAL ricorrente sono espressione della componente pubblica e privata dell’area teramana interna, come tassativamente richiesto a pena di inammissibilità.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 5, del bando per la selezione dei Gal

    Anche il terzo motivo è fondato. Ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell’art. 3 del bando, il GAL TD doveva essere escluso anche per carenza di capitale sociale riferito alle sole quote detenute dai rappresentanti locali dell’ambito territoriale. Il capitale sottoscritto, detratte le quote dei soci estranei all’area, non arriva alla soglia di ammissibilità di € 50.000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 591
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 591
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo