Ordinanza cautelare 28 marzo 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ZZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2024, proposto da
RR D'ZZ Società Consortile a.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Spagnuolo e Valentina Crescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione ZZ, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
Società Consortile GR AS GA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di D.G.R. n. 952 del 28.12.2023 con i relativi allegati, recante: “COMPLEMENTO DELLO SVILUPPO RURALE PER LA REGIONE ABRUZZO (CSR) 2023-2027 (DGR 904 DEL 29.12.2022). - INTERVENTO SRG06 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER” – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI GAL SELEZIONATI PER L''ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE 2023/2027 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE” nella parte relativa all''assegnazione della dotazione finanziaria di cui all''allegato A della delibera, pari a alla somma di €. 2.731.250,00, al GAL GRAN SASSO LAGA quale soggetto attuatore della Strategia di Sviluppo Locale denominata “Appennino Teramano domani” e presentata in relazione all''ambito territoriale “Area TERAMANA INTERNA”,
- della determinazione della Regione ZZ n. DPD/315 del 22.11.2023, compreso l''Allegato A, recante all''oggetto: “Complemento dello Sviluppo Rurale per la Regione ZZ (CSR) 2023-2027 (DGR 904 del 29.12.2022). Intervento SRG06 – Bando per la Selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale (DPD022/141 del 26/07/2023). SELEZIONE DELLE SSL E DEI GAL 2023-2027 – PRESA D''ATTO VALUTAZIONE DELLE STRATEGIE E ISTITUZIONE REGIME AIUTI DI STATO”, nella parte in cui, in relazione all''ambito territoriale denominato “Area TERAMANA INTERNA”, è stata ritenuta “ammissibile e finanziabile”, la Strategia di Sviluppo Locale denominata “Appennino Teramano domani” e presentata dal GAL GRAN SASSO LAGA, mediante l''assegnazione di n. 270 punti ed è stata invece ritenuta “ammissibile ma non finanziabile” la Strategia di Sviluppo Locale denominata “RR teramane: Smart community”, presentata dal GAL TERRE D''ABRUZZO, con l''assegnazione di n. 265 punti;
- nonché di tutti gli atti prodromici, conseguenziali e connessi ed in particolare dei verbali n. 1 e n. 4 redatti dal Comitato di Valutazione rispettivamente in data 3.11.2023 e 20.11.2023 con allegate le rispettive check list, nelle parti in cui è stata dichiarata ammissibile e finanziabile la domanda del GAL GR AS GA e gli è stato attribuito un punteggio pari a 270 mentre è stata dichiarata ammissibile e non finanziabile la domanda del GAL RR d''ZZ a cui è stato attribuito il punteggio di 265;
nonché per l''annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente già sottoscritta tra la Regione ZZ e la società controinteressata;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla Società Consortile GR AS GA S.r.l. il 10/2/2024:
- della determinazione dirigenziale Regione ZZ DPD/315 del 22.11.2023;
- dell’avviso di selezione dei Gruppi di azione locale e delle Strategie di Sviluppo Locale approvato con determinazione DPD022/141 del 26.7.2023 della Regione ZZ.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione ZZ e della Società Consortile GR AS GA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RI AN;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha aderito all’avviso riservato a gruppi di azione locale (GAL) approvato con determinazione dirigenziale della Regione ZZ n. 141/2023, ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2115/2921 e degli articoli 31 e 34 del regolamento UE n. 1060/2021, per il finanziamento di un progetto o strategia di sviluppo locale (SSL), per ciascuno degli ambiti territoriali nel territorio abruzzese già individuati con d.G.R. n. 491/2022.
Ha quindi presentato la propria candidatura per l’ambito territoriale denominato “ area teramana interna ” in concorso con la Società Consortile GR AS GA S.r.l.
La commissione di valutazione ha attribuito 270 punti alla proposta della controinteressata e 265 a quella della ricorrente, ritenuta pertanto finanziabile, ma non finanziata per indisponibilità di risorse.
Con quindici motivi di ricorso la società consortile GAL RR D'ZZ (TD) impugna gli atti del procedimento nella parte in cui hanno attribuito al GAL GR AS GA (GLS) il finanziamento previsto per l’area teramana interna sostenendo:
A) che la controinteressata non doveva essere ammessa alla selezione (motivi da 1 a 8);
B) che la commissione di valutazione avrebbe errato nell’applicare i criteri di valutazione alle proposte presentate dai GAL concorrenti (motivi da 9 a 15).
Resistono la Regione ZZ e la Società Consortile GR AS GA S.r.l. che ha promosso ricorso incidentale contestando l’ammissione della proposta della ricorrente e l’applicazione dei criteri di valutazione ad entrambe le SSL presentate per l’area teramana.
Il 21.10.2025, la difesa erariale ha depositato la convenzione sottoscritta in data 9-11.1.2024 dalla Regione ZZ e dalla controinteressata per la “ gestione del CLLD (Community Led Local Development) 2023-2027 ZZ e la realizzazione, da parte del GAL, delle azioni ed operazioni descritte nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e nella SSL definitiva approvata con DGR 952 del 28/12/2023 ”.
Con memoria del 12.11.2025 la Società consortile GR AS GA ha eccepito l’improcedibilità del ricorso perché la ricorrente non ha impugnato la convenzione.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso introduttivo e il ricorso incidentale sono stati trattenuti in decisione.
1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo in quanto la ricorrente ha chiesto specificamente l’annullamento o la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata fra la Regione e la controinteressata e non rileva il fatto che la stipula sia intervenuta successivamente alla notifica del gravame e che non sia stata oggetto di censure per vizi propri, poiché l’eventuale annullamento degli atti presupposti avrebbe effetto caducante sulla convenzione che da essi trae titolo.
2. Per ragioni di economia processuale il Collegio esaminerà prioritariamente le censure escludenti articolate con i primi otto motivi del ricorso introduttivo e con i primi tre motivi del ricorso incidentale e solo nel caso in cui saranno tutte respinte, procederà all’esame delle censure aventi ad oggetto l’attribuzione del punteggio alle SSL presentate dalla ricorrente e dalla controinteressata.
3. Il ricorso introduttivo (motivi da uno a otto).
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8 lett. i del Bando nonché dell’articolo 3, punto 4 dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) 2022/2472 e dell’art. 3 punto 8 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine al possesso del requisito soggettivo di qualificazione come PMI ; la ricorrente sostiene che il GLS avrebbe dovuto essere escluso perché non ha la qualifica di piccola o media impresa, come richiesto dal bando a pena di inammissibilità:
La censura è infondata.
Il regolamento UE 2022/2472, art. 3, punto 4 dell’Allegato 1, al quale il bando fa espresso rinvio, stabilisce che: “ Salvo nei casi contemplati nel paragrafo 2, secondo comma, un’impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente ”.
Fra le eccezioni menzionate nel citato paragrafo 2 figurano le “ autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti ”.
L’esclusione di tali autorità dal calcolo del capitale e dei diritti di voto del GLS prova che la controinteressata dispone del requisito in rassegna, come da prospetto, allegato dalla controinteressata e non contestato ex adverso , che attesta il possesso di quote di capitale e di corrispondenti (presumibilmente) diritti di voto detenuti da enti pubblici in percentuale pari al 20,20%, inferiore alla soglia del 25% che esclude il requisito richiesto.
Il motivo pertanto è respinto.
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, comma 1 lett. f e 9 del Bando e dell’art. 32, par. 1, lett. da a) a f) del Reg. (UE) 2021/1060; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Piano finanziario” ; Il GAL TD sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa perché ha presentato un piano finanziario carente dell’indicazione della “ dotazione finanziaria prevista ”, come esplicitamente richiesto dal bando.
La censura non è fondata, sia perché il bando commina l’inammissibilità della domanda solo se manca il piano finanziario - mentre in specie se ne contesta l’irregolarità, potenzialmente emendabile mediante soccorso istruttorio - sia perché la “ dotazione finanziaria prevista ” è desumibile dagli altri dati esposti nel piano finanziario della controinteressata, tanto che la stessa ricorrente la estrae in via derivata, evidenziandone, pur senza formulare sul punto contestazioni specifiche, l’eccedenza rispetto alla dotazione finanziaria di €. 2.731.250,00 di cui all’art. 9, comma 2, del bando.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Cronoprogramma finanziario” ; il GSL non doveva essere ammesso perché avrebbe presentato un cronoprogramma che indica importi annuali di spesa diversi da quelli riportati nella tabella di cui all’art. 17 del bando.
La censura è infondata sia perché il bando non prevede, in tal caso, l’inammissibilità della domanda, sia perché gli importi in questione sono espressamente qualificati “ dotazione finanziaria indicativa annuale ” laddove l’aggettivo “ indicativa ” induce a ritenere che si tratti di una prescrizione non tassativa.
Ne consegue che la diversa previsione di spesa prospettata dalla controinteressata – complessivamente rispettosa del volume di investimento previsto su base pluriennale – avrebbe potuto esporsi al più ad una verifica di sostenibilità economico/finanziaria che evidentemente la commissione di valutazione non ha ritenuto di dover esperire.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alla “Complementarietà e sinergie con i pertinenti interventi del CSR” ; la ricorrente sostiene che il GLS non poteva essere ammesso perché avrebbe presentato una SSL che non reca alcuna evidenza della complementarietà e sinergia delle azioni proposte con gli altri interventi del programma regionale di sviluppo rurale “Complemento dello sviluppo rurale ZZ” (CSR).
La censura è infondata.
L’art. 5 del bando, di cui TD lamenta la violazione, si compone di sei commi.
I primi tre indicano i requisiti richiesti a pena di inammissibilità delle SSL e fra questi non figurano “ la complementarietà e le sinergie con i pertinenti interventi del CSR ”. Di tale aspetto si occupa il comma 5 nei seguenti termini “ Le SSL devono dimostrare chiaramente la complementarietà e le sinergie con le altre politiche attive nel relativo Ambito Territoriale, nonché con i pertinenti interventi del CSR, al fine di massimizzare l’impatto degli interventi proposti ”.
Complementarietà e sinergia , in mancanza di una prescrizione espressa, non possono essere intese come requisito essenziale della SSL perché il bando si limita a richiedere che ne sia data dimostrazione nel caso in cui il proponente alleghi l’esistenza di un collegamento fra la SSL e gli altri interventi di sviluppo.
Se ne trae conferma dalla premessa del bando che in astratto impone alle SSL di considerare le altre politiche attive nel territorio al fine di favorire reciproche complementarità e sinergie.
Complementarietà e sinergia sono quindi un obiettivo, da sottoporre a vaglio concreto dal quale potrebbe emergere che il contenuto della SSL ancorché non si presti ad interazioni, sia altrettanto o più efficace delle SSL che invece hanno dimostrato spunti di collegamento con altri programmi di sviluppo locale.
Il GSL ha osservato puntualmente la prescrizione, affermando che la SSL presentata non prevede interventi complementari con il CSR.
Non ricorre pertanto la dedotta ipotesi di inammissibilità.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 e dell’art. 8, comma 7 del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo al “Progetto di cooperazione” . Il GAL TD deduce che la SSL presentata dalla controinteressata sarebbe priva del “ progetto di cooperazione ” richiesto dal bando a pena di inammissibilità.
La censura è infondata perché il comma 9 dell’art. 7 del bando richiede, a pena di inammissibilità, la previsione di almeno un progetto di cooperazione e di descriverne “ la proposta ” nella SSL (art. 8, comma 4), rinviando alla fase successiva alla selezione la presentazione di un progetto esecutivo (art 8, comma 5).
Nella SSL presentata dalla controinteressata il progetto di cooperazione è previsto e descritto per obiettivi, attività e eventuale complementarietà con altre azioni della SSL e del CSR ZZ, secondo il modulo allegato al bando.
Il motivo pertanto è respinto.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, lett. c) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un requisito di inammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo all’“avvio di imprese extra-agricole ”; la ricorrente sostiene che la SSL del GSL non poteva essere ammessa perché prevede di promuovere l’avvio di attività extra – agricole in violazione dell’espresso divieto posto dall’art. 7, comma 4, lett. c) del bando.
La censura è infondata perché la proposta della controinteressata prevede di favorire lo sviluppo di imprese extra - agricole già esistenti “ relative ad attività commerciali tese al miglioramento della fruibilità e dell’attrattività dei territori rurali ”, non già di incentivare la creazione di nuove realtà imprenditoriali extra- agricole, che il bando non ammette perché assorbirebbero finanziamenti che sono riservati alle sole attività agricole e all’indotto che ne deriva.
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 7 lett. c) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alle “operazioni di sviluppo rurale a favore dell’agricoltura” ; la ricorrente lamenta la mancata esclusione della SSL del GSL perché pianifica l’azione SRG06-A5 “ Investimenti filiere del cibo ” e prevede la pubblicazione di un bando per la concessione di aiuti, pari al 12,02% della dotazione finanziaria di €. 250.000,00, alle sole imprese agricole (beneficiarie) per piccoli investimenti aziendali destinati a migliorare la loro competitività e produttività; la SSL sarebbe pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del bando secondo il quale le operazioni di sviluppo rurale a favore dell'agricoltura non possono essere rivolte esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese, ma sono eccezionalmente ammissibili solo se marginali e coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate e non assorbano più del 10% delle risorse del Sotto intervento A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”.
La censura è infondata perché l’azione prevista da GSL non è riconducibile al novero delle azioni rivolte “ esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole ”, per le quali il bando pone il limite del 10%, ma è espressamente finalizzata a “ contribuire a conservare la vitalità delle zone rurali, contrastare fenomeni di spopolamento povertà e degrado ambientale ”.
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 4 lett. g) del Bando; eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione, carenza di istruttoria e difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un requisito essenziale di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale, relativo alla “intensità di aiuto” ; il GAL TD deduce che il GAL GSL perché avrebbe omesso di indicare nella SSL, come prescritto dall’art. 7 comma 4 lett. g) del bando, l’aliquota di sostegno applicata per tre degli interventi proposti e pertanto la commissione avrebbe dovuto disporne l’esclusione.
La censura è infondata.
Il comma 4 lett. g) dell’art. 7 del bando stabilisce: “ Relativamente al Sotto intervento A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale” le operazioni pianificate nelle SSL, in funzione delle esigenze locali, devono rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità … g) l’intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal Regolamento (UE) 2021/2115 ”.
La disposizione deve intendersi soddisfatta non solo se vengono indicate le aliquote di sostegno, ma anche se il proponente dichiara che l’operazione non supera le aliquote massime previste, tale essendo il requisito espressamente richiesto dal regolamento UE 2021/2115
Tale dichiarazione è stata resa da GSL per due delle operazioni in questione (SRG06-A1, SRG06-A3) mentre per la terza, avente ad oggetto il progetto di cooperazione, la compatibilità dell’intervento con le aliquote massime non potrà che essere verificata in sede di esame del progetto esecutivo da presentare dopo l’ammissione al finanziamento.
4. Il ricorso incidentale (motivi da 1 a 3).
Con i primi tre motivi, di seguito riepilogati, la controinteressata censura l’ammissione alla selezione del GAL RR D’ZZ:
1.1) violazione e falsa applicazione del bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale, del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della pac 2023-2027, approvato dalla Commissione Europea con la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, della DGR n.904 del 29 dicembre 2022 e della DGR 491 del 23 agosto 2022 ; il GSL richiama l’avviso e gli atti presupposti nella parte in cui stabiliscono che i GAL devono essere composti “ dai rappresentanti degli interessi socio-economici, pubblici e privati della realtà locale.... " (art. 3, comma 3) e sostiene che il GAL ricorrente non poteva essere ammesso perché composto a maggioranza assoluta da soggetti, pubblici e privati, estranei all’” area teramana interna ”, che hanno sede legale e operano nel territorio della provincia di Pescara;
2.2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 comma 4 punto i. del bando per la selezione dei GAL ; il GAL ricorrente avrebbe dovuto essere escluso perché i componenti del suo organo amministrativo non sono espressione di partners rappresentativi dell’ambito territoriale “ area teramana interna ”;
3.3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 5, del bando per la selezione dei Gal; l’art. 3 quinto comma del bando prevede, a pena di inammissibilità, che per i Gal già costituiti, il capitale sociale minimo sottoscritto sia almeno pari a euro 50.000,00 ; la commissione di valutazione avrebbe errato nell’ammettere il GAL ricorrente, perché se avesse detratto dal capitale certificato dalla visura camerale dello stesso, la quota che fa capo ai soci estranei all’area teramana interna, avrebbe dovuto constatare la carenza del requisito;
Il secondo motivo è fondato.
L’art. 3 del bando stabilisce:
- “ I GAL (costituiti o costituendi) devono essere composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale dello specifico ambito territoriale di cui alla DGR 491/2022..... La componente pubblica è costituita da enti pubblici operanti nell’Ambito territoriale designato……. La componente privata è invece composta dalle “parti economiche e sociali” e dagli “organismi che rappresentano la società civile” ….. ed è rappresentativa di attività e interessi di natura diffusa e/o collettiva, riconducibili alle diverse sfere della comunità locale ” (comma 3);
- “ A pena di inammissibilità, i GAL già costituiti devono dimostrare di essere amministrati da un organo decisionale nel quale… i. i relativi componenti sono espressione dei partner di cui al comma 3 … .” (comma 4).
Nella check list di ammissibilità della SSL presentata da TD (all. 7a della Regione) la commissione, con riferimento al punto i. del comma 4 dell’art. 3 del bando, ha rilevato: “ I componenti del CdA sono 4 di cui 2 (CE RM e OR EA) non sono rappresentativi dell’ambito territoriale di riferimento (vedasi visure camerali dei componenti del CdA) ” quindi ha espresso un giudizio sintetico con espressioni reciprocamente escludenti “SI” e “NO”; la check list si conclude con il giudizio globale di ammissibilità poi ratificato con determinazione dirigenziale n. 315/2023.
Sussiste pertanto la denunciata violazione di legge perché la commissione ha accertato che non tutti i componenti dell’organo decisionale del GAL ricorrente sono espressione della componente pubblica e privata dell’area teramana interna, come tassativamente richiesto dall’art. 3 del bando a pena di inammissibilità.
La ratio della disposizione mira ad evitare che i GAL, i cui componenti sono radicati in un ambito territoriale diverso da quello per il quale è previsto l’accesso ai fondi europei, possano non avere, quanto alle tematiche di sviluppo di realtà locali a loro estranee, la stessa padronanza di cui presumibilmente dispongono con riferimento agli ambiti territoriali in cui normalmente operano.
Anche il terzo motivo è fondato.
Ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell’art. 3 del bando, il GAL TD doveva essere escluso anche per carenza di un altro requisito richiesto a pena di inammissibilità:
- secondo il già citato comma 3, “ I GAL (costituiti o costituendi) devono essere composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale dello specifico ambito territoriale di cui alla DGR 491/2022 ”;
- secondo il comma 5, “ A pena di inammissibilità, per i GAL già costituiti il capitale sociale minimo sottoscritto ammonta ad € 50.000,00 con impegno a versarlo interamente non oltre 6 mesi dalla data della concessione dei benefici nel caso in cui lo stesso non risulti essere stato già versato alla data di presentazione della domanda di partecipazione ”.
La prima disposizione ha un contenuto generale che viene specificato dalla seconda disposizione, nel senso che, ai fini dello scrutinio di ammissibilità della SSL, occorre fare riferimento al capitale che fa capo ai rappresentanti della comunità locale, ossia la “ componente pubblica ” e la “ componente privata ” operanti nell’ambito territoriale di riferimento.
È questa l’unica interpretazione che permette di dare un senso compiuto all’esigenza di indentificare i GAL con la realtà locale, senza escludere l’apporto di capitali esterni, né snaturare la vocazione territoriale degli interventi, che resta preservata dal divieto di posizioni di controllo del processo decisionale (art. 4 comma 3 sub ii del bando).
Venendo all’esame del caso concreto, dalla visura della società ricorrente emerge che il capitale sottoscritto è pari a € 77.300,00, ma è detenuto per € 18.911,20, pari a una quota di maggioranza relativa, del 24,465% dall’Associazione culturale ComEurope, che non risulta sia operante nella “ area teramana interna ”, come rilevato dalla commissione di valutazione nella riunione del 3.11.2023 (verbale n. 1), dalla CNA Servizi di Pescara, dalla Confederazione italiana agricoltori di Pescara e dalla CNA Associazione provinciale di Pescara che detengono, rispettivamente, quote di capitale per € 4132,65, € 8260,26, € 6366,72, per un totale di € 37.670,83.
Pertanto il capitale sottoscritto di € 77.300,00, detratte le quote sopraindicate non arriva alla soglia di ammissibilità di € 50.000.
Tuttavia, la commissione di valutazione ha omesso di rilevare questo dato pur avendo accertato, nella check list del GAL TD, i citati ed altri presupposti che lo comprovano, ovvero:
- che il GAL TD è composto da “ 80 soci di cui meno di 60 possono essere considerati, direttamente o indirettamente, operanti nell’ambito territoriale “area teramana interna ”;
- che “ 22 [enti] pubblici [detengono una] quota di partecipazione € 11.360 pari al 14,64% del capitale sociale, di cui solo 6 operanti nell’ambito territoriale (art. 3 comma 3 del bando) partecipazione € 1.500 pari al 1,94% ”;
- che “ da visura camerale T532089545 del 12/10/2023 [risulta una] alta percentuale di componenti fuori dell’ambito territoriale di riferimento (in prevalenza aziende pescaresi) ”.
La struttura del GAL RR D’ZZ presenta all’evidenza elementi distintivi in netta antitesi con il modello previsto dal comma 3 dell’art. 3 del bando, che diventano causa di esclusione nel momento della verifica sull’entità del capitale sociale che ai sensi del comma 5 non può che essere riferito alle sole quote detenute dai rappresentati locali dell’ambito territoriale “ area teramana interna ”.
Del resto se si ammettesse, ai fini del calcolo del capitale sociale, il concorso di quote detenute da soggetti estranei all’ambito territoriale di riferimento, non avrebbe alcun senso aver prescritto al comma 3, senza comminatoria di esclusione, che i GAL “ devono essere composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale dello specifico ambito territoriale di cui alla DGR 491/2022 ”.
Pertanto la SSL del GAL RR D’ZZ avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione.
L’accoglimento del ricorso incidentale e il conseguente annullamento della determinazione dirigenziale della Regione ZZ n. 315/2023, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la SSL presentata dalla Società consortile RR D’ZZ, determina l’improcedibilità per carenza d’interesse delle censure non escludenti esposte nel ricorso introduttivo e l’assorbimento delle censure non escludenti esposte nel ricorso incidentale.
Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'ZZ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge in parte il ricorso principale e in parte lo dichiara improcedibile, per carenza d’interesse;
- accoglie il ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE NZ, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
RI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | GE NZ |
IL SEGRETARIO