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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 4818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4818 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11452/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI RI ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
( ), con l'Avv.to Mauro Parte_1 C.F._1
Scancarello, con domicilio eletto in Viale L. Majno, 7 Milano
RICORRENTE contro
( ), con gli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Mario Quaranta, con domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto in Milano, Via Rovello 12
RESISTENTE
e con
( ), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè CP_2 P.IVA_2
1
RZ HI
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
1. accerta e dichiara la nullità del termine apposto al contratto sottoscritto tra
[...]
e in data 18/04/2024 e per l'effetto dichiara che tra le parti Parte_1 CP_1 intercorre un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato da tale data;
2. condanna a corrispondere al ricorrente a titolo di indennità risarcitoria euro 8.964,00 CP_1 oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo;
3. accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento Parte_1 al livello F2 CCNL Attività Ferroviarie fin dal 2/08/2023 e per tutta la durata del rapporto dedotto in causa, ivi compreso quello lavorato in somministrazione;
4. accerta e dichiara il diritto di al consolidamento Parte_1 dell'orario di lavoro in orario a tempo pieno fin dal 2/08/2023 e per tutta la durata del rapporto dedotto in causa, ivi compreso quello lavorato in somministrazione;
5. per l'effetto condanna a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate per CP_1 complessivi euro 8.974,11 (di cui euro 7.559,71 in linea capitale), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi depositati dalla parte ricorrente in data
8/10/2025 e da chiarimenti all'udienza del 6/11/2025) al saldo effettivo;
6. condanna al versamento in favore di dei contributi calcolati sulla base delle CP_1 CP_2 differenze per come in questa sede accertate in sorte capitale;
7. respinge per il resto il ricorso;
8. condanna a rimborsare al ricorrente e a le spese di lite che liquida in complessivi CP_1 CP_2 euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge (se dovuti quanto a , con distrazione, CP_2 quanto al ricorrente, al procuratore antistatario;
9. riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 06/11/2025
Il Giudice
LI RI
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LI RI ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
( ), con l'Avv.to Mauro Parte_1 C.F._1
Scancarello, con domicilio eletto in Viale L. Majno, 7 Milano
RICORRENTE contro
( ), con gli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Mario Quaranta, con domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto in Milano, Via Rovello 12
RESISTENTE
e con
( ), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè CP_2 P.IVA_2
1
RZ HI
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
1. accerta e dichiara la nullità del termine apposto al contratto sottoscritto tra
[...]
e in data 18/04/2024 e per l'effetto dichiara che tra le parti Parte_1 CP_1 intercorre un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato da tale data;
2. condanna a corrispondere al ricorrente a titolo di indennità risarcitoria euro 8.964,00 CP_1 oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo;
3. accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento Parte_1 al livello F2 CCNL Attività Ferroviarie fin dal 2/08/2023 e per tutta la durata del rapporto dedotto in causa, ivi compreso quello lavorato in somministrazione;
4. accerta e dichiara il diritto di al consolidamento Parte_1 dell'orario di lavoro in orario a tempo pieno fin dal 2/08/2023 e per tutta la durata del rapporto dedotto in causa, ivi compreso quello lavorato in somministrazione;
5. per l'effetto condanna a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate per CP_1 complessivi euro 8.974,11 (di cui euro 7.559,71 in linea capitale), oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi depositati dalla parte ricorrente in data
8/10/2025 e da chiarimenti all'udienza del 6/11/2025) al saldo effettivo;
6. condanna al versamento in favore di dei contributi calcolati sulla base delle CP_1 CP_2 differenze per come in questa sede accertate in sorte capitale;
7. respinge per il resto il ricorso;
8. condanna a rimborsare al ricorrente e a le spese di lite che liquida in complessivi CP_1 CP_2 euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge (se dovuti quanto a , con distrazione, CP_2 quanto al ricorrente, al procuratore antistatario;
9. riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 06/11/2025
Il Giudice
LI RI