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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.15473 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Silvia Tagliente, giusta procura in atti
Ricorrente
E
1
dell'Avv. Maria Rosaria Neri, giusta procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
24.7.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.3.20, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 9.9.99 contraeva con
[...] Controparte_1
matrimonio concordatario;
che dall'unione erano nati i figli (16.11.00) Per_1
e (2.8.2002); che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile Per_2
per comportamenti contrari ai doveri del matrimonio del marito che, alfine,
aveva abbandonato la casa coniugale, senza dare alcuna notizia di sé, lasciando la famiglia in stato di grave indigenza economica;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, l'affidamento esclusivo della prole minore, con collocazione presso di lei nella casa coniugale da assegnarsi, la previsione di un contributo di mantenimento per i figli di euro
800,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie e per sé di euro 200,00.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando l'addebito, chiedendo l'affidamento condiviso della prole minore e all'assegnazione a lui medesimo della casa coniugale, con rigetto delle avverse richieste. All'udienza presidenziale, il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiti i figli della coppia, adottava i provvedimenti provvisori
(e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla moglie la casa coniugale, disponeva un contributo di mantenimento a suo carico per i figli di euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) e rimetteva le parti dinnanzi a sé per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ex art.221, L.77/20 e succ.
mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che insistevano nelle rispettive richieste, instando per i termini ex art.183, VI co. c.p.c. e la sola ricorrente per la sentenza parziale sullo status con rinuncia ai termini ex art.190
c.p.c., il G.I., riservava la decisione sullo status al Collegio, con i termini ridotti di giorni 20+20 di cui all'art. 190 c.p.c. in difetto di rinuncia congiunta delle parti.
Con sentenza parziale del 20.4.2021 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza, per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti,
previa concessione dei termini istruttori.
Successivamente, ammesse ed espletate le prove orali, disposta ed effettuata l'audizione dei figli nell'ambito di sub-procedimento ex art.709, IV co. c.p.c.
svolto dal resistente, effettuati accertamenti tributari, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata per precisazione delle conclusioni al 17.7.24 (poi,
d'ufficio, al 24.7.24).
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., la causa sulle conclusioni scritte delle parti, era nuovamente riservata al Collegio per la decisione, con termini ex art.190 c.p.c. Preliminarmente, la questione attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 20.4.21 sentenza parziale sullo status.
Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che il procedimento sia stato adeguatamente istruito, condividendosi, quanto alle richieste istruttorie non ammesse, l'ordinanza del G.I. del 27.9.21, per le ragioni e motivazioni ivi espresse, da intendersi integralmente richiamate, mentre, relativamente alla richiesta di integrazione delle indagini tributarie svolta da entrambe le parti,
evidenziando che, come è noto, per costante giurisprudenza, per valutare la domanda di contenuto economico nei procedimenti familiari non è necessario l'accertamento del preciso ammontare di redditi e dei patrimoni ma è
sufficiente un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n. 16575/2008
e, da ultimo, Cass. 975/2021), altro essendo il profilo dell'eventuale inottemperanza agli ordini di esibizione del Tribunale, da valutarsi a mente dell'art.116 c.p.c.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'utilizzabilità ai fini del decidere del doc. 35 depositato da parte ricorrente successivamente allo spirare dei termini istruttori per essersi lo stesso formato successivamente ai detti termini
(28.2.23), altra essendo la questione della rilevanza ai fini del thema
decidendum, da escludere in ragione del reato contestato.
In merito alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente in sede di memoria integrativa e non espressamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa è da respingersi, in difetto di prova in merito all'ascrizione di responsabilità della fine del vincolo in capo al resistente. Relativamente ai figli delle parti, oggi di 22 e 24 anni, pacificamente maggiorenni e non autonomi, alcun provvedimento è da assumersi relativamente alle condizioni personali, essendo intervenuta per entrambi in corso di causa la maggiore età.
Quanto alla casa coniugale, di cui in sede di precisazione delle conclusioni il resistente ha svolto domanda di assegnazione (domanda già svolta in sede di sub-procedimento ex art.709 IV co. c.p.c., respinta sul presupposto della mancanza delle condizioni legali, cfr. provvedimento del G.I. del 7.1.2023) si deve in questa sede confermare il provvedimento presidenziale (come confermato all'esito del richiamato sub-procedimento) che in ragione della stabile convivenza dei figli maggiorenni non autonomi con la genitrice ne aveva in favore di quest'ultima statuito il conseguente godimento.
Deve, invero, novamente rammentarsi, che nei procedimenti in tema di famiglia l'assegnazione della casa coniugale, a prescindere dal titolo proprietario, mira a salvaguardare l'habitat di vita e consuetudini della prole
(minore o maggiorenne non autonoma), in difetto della quale alcun provvedimento può essere assunto (cfr, tra le altre, SC, 27907/21).
Nel caso di specie non risulta nemmeno allegata una volontà da parte dei figli di dimorare presso il padre, evenienza dagli stessi recisamente negata nelle audizioni rese (cfr. al riguardo, verbale dell'8.9.20, verbale del 10.11.22), né
infine, potendo al riguardo assumere rilievo, attesa l'età maggiore e tenuto conto dell'oggettiva capacità di discernimento e giudizio, le allegazioni paterne in ordine ad una presunta manipolazione materna.
In ordine al contributo di mantenimento per la prole, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-
ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
All'esito dell'istruttoria svolta, la capacità economico-patrimoniale delle parti
è stata accertata nei termini di seguito esposti.
infermiera, in sede presidenziale aveva dichiarato un reddito Parte_1
netto mensile di euro 1820,00 per 12 mensilità, pressoché in linea con le dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio al tempo depositate in atti;
di essere proprietaria al 100% di un immobile in Roma, a suo dire inagibile, per il quale era onerata del pagamento mensile, a titolo di mutuo, di euro 566,00; di essere titolare di due c/c, con un saldo, al giugno 2020, rispettivamente, di euro
25550,00 ed euro 7492,00.
, tecnico di laboratorio presso struttura ospedaliera, in sede Controparte_1
presidenziale aveva dichiarato un reddito netto mensile di euro 1835,00 per 12
mensilità, di poco inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni fiscali in atti relative all'ultimo triennio, da cui emergevano redditi medi mensili, al netto delle imposte, di circa 2100,00 euro, oltre a proventi saltuari da attività
lavorativa privata;
di essere proprietario in via esclusiva della casa coniugale;
di essere titolare di c/c con ultimo saldo, al 31.12.19, di circa euro 4000,00; di essere gravato da oneri restitutori, a titolo di mutuo, per euro 735,00 mensili e per il rimborso di un prestito INPS, con rata mensile di euro 330,00 e di pagare un canone locatizio, non documentato, di euro 350,00 mensili;
di aver percepito redditi ulteriori, nell'anno 2019 (non documentandoli) da attività svolta privatamente, per circa 3750,00 euro nell'anno 2019 ed euro 650,00 nel 2020.
Successivamente, nell'ambito del sub-procedimento cautelare istaurato ad iniziativa del resistente, era stato accertato, relativamente alla moglie, la messa a reddito dell'immobile in proprietà e, quanto al marito, l'avvenuta rinegoziazione del mutuo sulla casa coniugale, ad originaria scadenza nel settembre 2021 (cfr. piano ammortamento in atti); la cessazione degli oneri locatizi in precedenza dichiarati vivendo ospite della madre;
l'incremento reddito-patrimoniale derivato dal decesso del padre, non esattamente quantificabile essendo stato omesso il deposito della dichiarazione di successione, ma dal cui c/c bancario si evincevano nondimeno disponibilità per circa euro 64000,00 ( a lui spettanti pro parte, salvo rinuncia, nella misura di
1/3), oltre ad euro 6170,00 di spettanza di ogni erede quale giacenza di un libretto di risparmio postale, così come erano documentate le consistenze immobiliari;
l'aumento delle giacenze bancarie rispetto all'udienza presidenziale, con un saldo, all'agosto 2022, di circa euro 19000,00 e da cui si evincevano, oltre all'emolumento stipendiale, accrediti provenienti da soggetti diversi probabilmente riferiti all'attività svolta in privato (cfr. accrediti effettuati dalla clinica “ Salvator Mundi”).
Successivamente e all'esito degli accertamenti tributari disposti su entrambi i coniugi e dalla documentazione dagli stessi versata in atti è emerso quanto segue.
Con riferimento a la stessa ha riportato i seguenti redditi: Parte_1 Anno 2021 (730/22 per 2021): euro 33780,00
Anno 2022 (730/23 per 2022) euro 35036,00
e così al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità, rispettivamente euro
2497,00 ed euro 2666,00.
E' proprietaria di immobile in Roma, messo a reddito con introiti mensili di euro 1290,00; è titolare di un c/c di conto corrente con ultimo saldo, al luglio
2024 di circa euro 3000,00; è gravata di mutuo mensile per euro 566,00.
ha riportato i seguenti redditi: Controparte_1
Anno 2021 (730/22 per 2021): euro 32966,00
Anno 2022 (730/23 per 2022): euro 38170,00
Anno 2023 (730/24 per 2023): euro 38015,00
e così al netto dell'imposizione fiscale, su 12 mensilità, rispettivamente euro
2265,00, euro 2513,00, euro 2517,00.
E' proprietario della casa coniugale in assegnazione al coniuge e di quote parte di immobili non produttivi di reddito;
sostiene oneri di mutuo per euro 746,00
mensili (come da avvenuta rinegoziazione), mentre non rilevante in questa sede per essere estraneo ai bisogni della famiglia è il prestito assunto in data dicembre 2023 per euro 347,26 mensili;
è titolare di c/c (di cui in sede di dichiarazione sostitutiva non ha riportato i saldi) con ultimo saldo disponibile
(maggio 2024) di circa euro 25000,00.
Ciò premesso, relativamente al contributo di mantenimento per i figli (oggi di accresciute per massima di comune esperienza rispetto all'udienza presidenziale e degli oneri derivanti dalla continuità abitativa attualmente integralmente ricadenti sulla madre, in conseguenza della risalente assenza di frequentazioni con il padre, ciò che appare compensativo dell'incremento reddituale derivato alla ricorrente dalla locazione dell'immobile in proprietà al netto degli oneri di mutuo e considerato, per converso, l'accrescimento per il resistente in termini economici e patrimoniali susseguenti al decesso paterno;
valutati i redditi delle parti come risultanti all'esito dei disposti approfondimenti e gli oneri sugli stessi ricadenti, nonché il valore economico della casa coniugale e considerato, infine, il tenore di vita mantenuto, nel corso del matrimonio, su livelli più che discreti (come ben esemplificato dalle attività
extrascolastiche dei ragazzi, dallo stabile aiuto di una collaboratrice domestica,
dai viaggi studio all'estero con rilevanti costi effettuati dai figli e dallo stesso nonché dagli investimenti effettuati dai coniugi nel corso del CP_1
matrimonio), ritiene il Tribunale che sia equo determinare il contributo paterno nella misura, all'attualità, di euro 800,00, fermi per il passato i precedenti provvedimenti, oltre rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat da versarsi a far data dal presente provvedimento entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre.
Secondo il Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal
Tribunale di Roma con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola,
dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti nella medesima misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Relativamente all'assegno di mantenimento per sé richiesto dalla ricorrente elementi costitutivi del diritto alla percezione di assegno di mantenimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente,
dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come da costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale “i redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole “in assenza
della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr., in termini, Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, n.17544; Cass. 22616/2022).
All'esito del giudizio, la capacità economico-patrimoniale delle parti è stata accertata nei termini dinnanzi esposti.
Ritiene il Tribunale che ciascun coniuge possa provvedere al proprio mantenimento, valutato a tal fine il godimento in capo alla moglie della casa coniugale in proprietà esclusiva al marito ed il relativo valore economico, gli introiti mensili di cui la stessa dispone e la giacenze bancarie, nonché la titolarità di proprietà immobiliare produttiva di reddito e tenuto altresì conto degli oneri di mantenimento per i figli a carico del marito, tutti elementi che la fanno ritenere pienamente in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
E' da disattendersi la richiesta del resistente di trasmissione degli atti al Procura
della Repubblica per omessa menzione da parte della ricorrente del conto n.
63147762 8già chiuso alla data della dichiarazione sostitutiva), non emergendo profili penalmente rilevanti tali da determinare il potere di impulso del
Tribunale, in disparte la considerazione che il P.M. è parte del procedimento e che la parte stessa potrà autonomamente attivarsi.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15473/20 R.G.A.C., così provvede: A) Rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
B) assegna la casa coniugale alla moglie;
C) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, a far data dalla pronuncia ed entro il giorno 5 di ogni mese, fermi per il passato i precedenti provvedimenti, la somma mensile di euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base dicembre 2024, con le specificazioni di cui in parte motiva;
D) pone a carico di ambo le parti, nella misura dell'50%
ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli, con le specificazioni di cui in parte motiva;
E) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
F) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 30.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 e 22 anni), tenuto conto delle loro esigenze rapportate all'età, indubbiamente