Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 195/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario, dr. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 195 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Cosimo Damiano Spagnolo e Francesco Rosario Spagnolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Locri alla via Duca della TT
n. 58 giusto mandato in atti;
ATTORE
Contro
(Partita IVA: ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Antonio Ferreri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla CP_1 via Portosalvo n. 21 giusto mandato in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c. e 2043 C.C.;
CONCLUSIONI: come da verbale del 12 aprile 2024, in cui i procuratori si riportarono ai rispettivi atti e scritti difensivi e precisarono le conclusioni riportandosi e richiamando integralmente quelle già formulate in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Svolgimento della causa:
1) Con atto di citazione conveniva in giudizio innanzi a codesto Tribunale, in funzione di
Giudice Unico, il per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno Controparte_1 personale subito dall'infortunato in seguito alla caduta in terra per una presunta insidia presente sul marciapiede (lato monti) del Corso della Repubblica di , danno CP_1 quantificato nell'importo di € 30.620,01 per danno biologico, morale, spese mediche e di viaggio, nonché per danno da lucro cessante pari ad € 900,00 per la presunta perdita della prestazione lavorativa aggiuntiva di 30 ore lavorative quale tutor, già insegnante del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, nominato dal dirigente scolastico per un modulo formativo in matematica “tutto è numero”, monetizzato in 30 euro all'ora, e così per un totale complessivo di € 31.520,00 ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge sulla somma rivalutata. Con TT e spese e competenze di lite. A sostegno della domanda, l'attore argomentava che, in data
22.12.2019 alle ore 12:00 ca., a causa di una sconnessione-dislivello del suolo, mentre percorreva a piedi il marciapiede lato monti del Corso della
Repubblica in direzione RC-CZ, cadeva rovinosamente a terra. Seguivano numerose visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, nonché un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione funzionale.
La predetta sconnessione non era in alcun modo segnalata e costituiva quindi un'insidia, ragion per cui la responsabilità dell'accaduto è da ascriversi al custode del bene pubblico e proprietario della strada, , il quale, al fine di impedire l'insorgenza Controparte_1 di cause di pericolo per l'utenza, avrebbe dovuto adottare tutte le precauzioni segnalando la disconnessione della pavimentazione.
2) Si costituiva ritualmente il il quale eccepiva la manifesta Controparte_1 infondatezza in fatto e diritto delle argomentazioni a sostegno della spiegata domanda e per l'effetto concludeva chiedendo a questo Tribunale adito di: In via preliminare, accertare la carenza di nesso di causalità tra evento e cosa in custodia;
nel merito 1) Accertare e dichiarare la non sussistenza dell'insidia per come enucleata nell'atto di citazione, e/o la carenza del doppio concorrente
requisito della non visibilità e della non prevedibilità dell'insidia per tutto quanto dedotto in narrativa;
2) Accertare e dichiarare che l'occorso sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell'attore che ha omesso di ispezionare con l'ordinaria diligenza l'area in procinto di percorrere;
3) Accertare e dichiarare che tra la presunta insidia e/o dislivello tra banchina ed asfalto vi è una differente cromatura che in pieno giorno avrebbe dovuto essere avvistata dal pedone se avesse usato l'ordinaria diligenza
In via gradata, 4) Accertare e dichiarare che l'insidia per cui è causa è di neo
formazione, non nota prima alla PA, non tempestivamente eliminabile, dovuta al caso fortuito e pertanto nessuna responsabilità può essere addebitata alla P.A. ex artt. 2051
e/o 2043 c.c. per tutto quanto dedotto ed eccepito sul punto in narrativa;
In via ulteriormente gradata, 5) Accertare e dichiarare che l'attore con il suo comportamento non conforme alle regole di diligenza e di buon uso della cosa pubblica ha quantomeno concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.; Il Tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in
favore dell'Ente comunale per tutte le superiori causali IVA e CAP come per legge, rimborso spese generali del 15% ex D.M. 55/2014;
3)La causa è stata istruita sia su base documentale che per mezzo dell'esame testimoniale. Con ordinanza del 2/11/2023 veniva disattesa l'istanza attorea di CTU medica sulla persona dell'attore e quindi rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.04.24. A tale udienza parte attrice reiterava la richiesta di CTU medica che veniva disattesa e, per l'effetto, venivano precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali.
B) Nel merito in fatto e diritto:
Si premette che: I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez V, Sent. N. 11458 del 11.05.2018); II) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183 c.VI n. 1 cpc), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass.Sez. III Sent. 7270 del 18.03.2008), senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificamente allegate, in tesi, possano essere ricavate dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass. Sez. III, Ord. N. 30607 del 27.11.2018 nonché
Cass. Sez. III, Ord. N. 11103 del 10.06.2020).
Occorre in via introduttiva rilevare come, nell'ipotesi dedotta ed in relazione alla fattispecie astratta richiamata dall'attore in prima battuta ed ossia l'art. 2051 C.C., incomba sull'attore la prova del nesso eziologico tra la 'cosa' e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del “caso fortuito”. Giova inoltre precisare che l'evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res” oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.
Viceversa, nel caso della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c. c., tutela peraltro invocata dall'attore in via sussidiaria, a quest'ultimo spetterà fornire prova anche del profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità risiede nel rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
All'udienza del 5 maggio 2023, il teste confermò la circostanza che in data Tes_1
22.12.19, alle ore 12 circa, in , l'odierno attore si trovava a percorrere a piedi, CP_1 direzione RC verso CZ, il marciapiede (lato monte) di Corso della Repubblica, vicino all'esercizio commerciale “Brugilu” giacchè lui e sua moglie stavano percorrendo il marciapiede anzi descritto insieme al prof. . Pur tuttavia il predetto testimone Parte_1 ebbe a dichiarare 'posso solo riferire in merito alla caduta per come già sopra riferito, nulla posso riferire in merito alle altre circostanze richieste, infatti non ricordo il numero civico e neppure l'innalzamento /vuoto del manto stradale'. Il predetto sig. Tes_1 affermò inoltre di aver sentito dire al prof. di essere inciampato oltre però a Parte_1 non ricordare le condizioni meteo del giorno dell'incidente.
Il testimone ing. all'udienza del 21.04.2023 affermò di essersi recato, Testimone_2 quale addetto all'area tecnica dell'ente convenuto, sul luogo del sinistro per fare un sopralluogo e verificare se occorreva intervenire per ripristinare o mettere in sicurezza i luoghi in seguito alla e di aver riscontrato che l'alterazione della superfice interessata non necessitava di intervento alcuno. Confermò altresì la circostanza che il marciapiede di C.so della Repubblica presenta una cromatura differente rispetto al dislivello dell'asfalto di via Maiori, nel punto in cui incontra il marciapiede stesso e la correlata banchina. Del medesimo tenore si pongono le dichiarazioni del testimone Tes_3
, escusso all'udienza del 7/7/2023, secondo cui i bordi del marciapiede sono in
[...] pietra e l'asfalto, di materiale diverso, presenta un effetto cromatico diverso oltre ad aggiungere che il marciapiede degrada gradualmente verso la strada;
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali emerge chiaramente che la caduta s'è verificata e che le lesioni patite siano conseguenza della caduta. Pur tuttavia non è dato rilevare alcunchè in ordine all'alterazione della superficie dell'asfalto riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della sede viaria oggetto dell'evento de quo.
L'esame testimoniale non evidenzia alcun elemento sensibilmente rilevante tale da incidere sul dinamismo causale del danno suscettibile di porsi in relazione con le lesioni patite dall'attore.
Le dichiarazioni dei testimoni evidenziano profili tendenti ad escludere una siffatta correlazione: l'alterazione della superfice interessata non necessitava di intervento alcuno (teste ; i bordi del marciapiede sono in pietra e l'asfalto, di materiale Tes_2 diverso, presenta un effetto cromatico diverso oltre ad aggiungere che il marciapiede degrada gradualmente verso la strada (teste ); nulla posso riferire in merito Tes_3 alle altre circostanze richieste, infatti non ricordo il numero civico e neppure
l'innalzamento /vuoto del manto stradale'. (teste ; ricordo di aver sentito dire Tes_1 al prof. di essere inciampato oltre però a non ricordare le condizioni meteo Parte_1 del giorno dell'incidente (teste . Tes_1
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (si veda terza
Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 luglio 2024, n. 18518).
Qualora si tratti di cosa di per sé statica ed inerte (come appunto, in concreto, nell'ipotesi sostanziale de qua) e richieda che l'agire umano, in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti delle peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
Ora, volendo aderire alla tesi attorea circa la configurabilità nel caso di specie di responsabilità ex art. 2051 C.C. in capo al , l'onere della prova Controparte_1 gravante sull'attore sta a significare non tanto che quest'ultimo debba dimostrare d'essere caduto, per essere inciampato, il 22.12.19 in mentre stava CP_1 passeggiando, quanto che la caduta sia stata provocata proprio dalla sconnessione- dislivello del suolo da qualificarsi quale insidia/trabocchetto.
Invocata la responsabilità ex art. 2051, grava su chi lamenta di aver subito un danno risarcibile l'onere di allegare e provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità tra danni e cosa in custodia: 'l'esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega' (Cfr. Cass. Sez. 3 Sent. 23425 del 04/11/2014).
Tanto evidenziato è poi da escludere che siano stati introdotti in giudizio elementi idonei a soddisfare l'onere probatorio gravante su parte attrice.
In conclusione, facendo radicale difetto la prova della dinamica della caduta e del contesto, dovendosi intendere per tale la presenza di una sconnessione/dislivello ben individuato e determinato, in cui essa è avvenuta, la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 C.C., nonché se del caso anche ex art. 2043 C.C., non può essere accolta e va rigettata.
Fermo restando l'assoluta incertezza sul punto che avrebbe causato la caduta, deve comunque riscontrarsi come le dichiarazioni rese dai testi e dal complesso delle stesse hanno evidenziato l'assenza delle caratteristiche che connotano il bene oggetto di custodia quale insidia o trabocchetto. Ci si riferisce all'esame testimoniale dell'ing. allorquando ebbe a significare di aver riscontrato che l'alterazione della superfice Tes_2 interessata non necessitava di intervento alcuno e confermò altresì la circostanza che il marciapiede di C.so della Repubblica presenta una cromatura differente rispetto al dislivello dell'asfalto di via Maiori. Anche il teste riscontrò che il marciapiede Tes_4 degradava gradualmente verso la strada. Dette circostanze non solo escludono la responsabilità dell'ente ex art 2043 C.C. ma anche quella ex art. 2051 CC in quanto non può ritenersi responsabile il custode nel caso in cui la verificazione dell'evento dannoso non sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione sul bene, il quale pure è logicamente, come tutte le cose comunque, dotato di una sua intrinseca lesività (id quod plerumque accidit) ma non tale da assurgere quale insidia o trabocchetto e, a fortiori, qualora resti indimostrato il nesso di causalità tra il bene medesimo e le lesioni patite.
In relazione all'imputabilità della corresponsione delle spese di giudizio, si ritiene che queste debbano essere integralmente compensate tra le parti. Tale determinazione trae fondamento dalla valutazione della natura e dalla peculiarità della vertenza atteso che l'evento caduta si verificò concretamente, v'è corrispondenza e fondatezza in merito all'ora ed al luogo nella sua individuazione (pur difettando della necessaria e puntuale precisione dello stesso e del suo stato per come sopra argomentato) ed infine dalla valenza dell'alea scaturente, nel caso concreto, dalla complessità di assolvere all'onere della prova del nesso eziologico per come sopra ampiamente esposto.
In buona sintesi, la natura della controversia nonché la peculiarità delle tematiche e problematiche sottese giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il , Parte_1 Controparte_1 definitivamente pronunziando, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese di giustizia.
Così deciso in Locri, 26 febbraio 2025
I ll Giudice
Emanuele Deidda