Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 28.3.2025, a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2857/2023 di R.G., promossa da:
SI.ra (C.F.: ), Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa, ai fini del presente atto, dagli Avv.ti Guido Torti (c.f.
– fax 0382.29603 – p.e.c. C.F._2
e Massimiliano Caffetti (c.f. Email_1 fax 0382.29603 – p.e.c. C.F._3
del Foro di Pavia ed elettivamente Email_2 domiciliata presso il loro studio sito in Pavia, Viale Vittorio Emanuele II, n. 5, giusta procura in atti
- attrice - contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, (P. Controparte_2
I.V.A. ), assistita, rappresentata e difesa, per delega posta in calce P.IVA_1 alla comparsa di costituzione dall'avv. Daniele Cattaneo del Foro di Milano
indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._4
fax 02- 66806745, ex artt. 133, 134 e 170 Email_3
c.p.c.), con studio in Milano, viale Restelli n. 5, elettivamente domiciliata tramite e secondo PEC ex Cass. SS. UU. 20.06.2012 n. 10143
- convenuta –
e
SI Controparte_3
– convenuto- contumace
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
« NEL MERITO, - accertato e dichiarato che in data 17.12.2021 l'odierna attrice è stata vittima del sinistro stradale occorso in Pavia, Viale Cesare Battisti e meglio descritto nella narrativa del presente atto;
- accertato e dichiarato che la responsabilità del sinistro occorso in data 17.12.2021 all'odierna attrice risulta interamente ed
1
e proprietario del ciclomotore AG ME targato EX 99 all'epoca assicurato con;
- accertato e dichiarato che l'odierna attrice, a causa Controparte_4 del sinistro occorso in data 17.12.2021, ha riportato danni non patrimoniali quantificabili in complessivi Euro 65.256,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
- accertato e dichiarato che l'odierna attrice, a causa del sinistro occorso in data 17.12.2021, ha sostenuto spese documentate per complessivi Euro 2.544,49; - accertato e dichiarato che all'odierna attrice è stato liquidato, in relazione al sinistro per cui è causa, il risarcimento parziale dei danni quantificato nella somma di Euro 27.710,00, di cui Euro 1.475,00 a titolo di rimborso spese esibite;
- accertato e dichiarato che l'odierna attrice ha trattenuto la somma liquidata di Euro 27.710,00 a titolo di acconto sul maggior danno subito e sulle maggiori spese sostenute;
- di conseguenza, condannare gli odierni convenuti e sig. in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_3 corrispondere all'odierna attrice la somma di Euro 39.021,00 – ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio - a titolo di saldo risarcimento danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali, nonché la somma di Euro 1.069,49 - ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio - a titolo di saldo rimborso spese documentate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.».
Per la convenuta: “Voglia il Tribunale di Pavia Ill.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, previa ogni declaratoria in punto an debeatur, incontestata essendo la responsabilità di accertare e dichiarare Controparte_3 che il versamento effettuato da quale agenzia e quale Controparte_5 mandataria di in nome e per conto della stessa, Controparte_4 nell'ottobre 2022, per complessivi € 27.710,00.=, ad da Persona_1 imputare per intero al capitale, è satisfattivo del danno subito dall'attrice, per tutte le ragioni esposte, per danno non patrimoniale e per spese mediche sostenute, ponibili in nesso di causalità con l'evento, rigettando, per l'effetto, tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto ad ad alcun titolo da e da Persona_1 Controparte_3 [...] quale compagnia assicuratrice della del ciclomotore di CP_4 Pt_1 proprietà del medesimo. Con vittoria di spese. IN VIA SUBORINATA, con riserva di gravame, previa ogni declaratoria in punto an debeatur, incontestata essendo la responsabilità di ove si ritenga, all'esito della TU medico- Controparte_3 legale, che le somme versate ante causam da quale Controparte_5 agenzia e quale mandataria di in nome e per conto della Controparte_4 stessa, nell'ottobre 2022, ad per complessivi € 27.710,00.=, Persona_1 non siano satisfattive, dichiarar tenuta in solido con Controparte_4
a risarcire all'attrice le soli minori somme, comunque inferiori Controparte_3 rispetto al preteso, nei limiti di massimale di polizza di € 6,07 milioni, dedotto quanto versato da per complessivi € 27.710,00.=, da imputare Controparte_4 sempre, per intero, al capitale, con liquidazione secondo tabelle dello Osservatorio Milanese del danno non patrimoniale, inteso e valutato come unicum, esclusa ogni
2 liquidazione autonoma di ulteriori componenti di detto danno (danno morale, danno esistenziale o diversamente denominato), secondo costante giurisprudenza, esclusa, altresì, ogni personalizzazione, non essendovi prova relativa, tanto meno nella misura massima dalle Tabelle dell'Osservatorio, e ciò, dunque, per quanto sia stato oggettivamente provato, esclusa qualsiasi liquidazione equitativa o non basata su valida documentazione scritta, escluse spese non ponibili in nesso di causalità con l'evento, con liquidazione delle sole spese mediche che siano state accertate per tali, in nesso di causalità, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme liquidate secondo criteri che le considerano già tali, con interessi al solo tasso legale. Spese compensate o proporzionate al liquidato.”
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2023 la SI.ra Persona_1
ha convenuto in giudizio il sig. in qualità di
[...] Controparte_3 nte e proprietario del ciclomotore to EX 99, all'epoca assicurato con e la società Controparte_4 CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
In particolare deduceva che :
- il giorno 17.12.2021, alle ore 09:00 circa, l'odierna attrice si trovava in Pavia, Viale Cesare Battisti, all'altezza del civico 23, in qualità di pedone intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali in direzione dal civico 23 verso il Centro Commerciale Minerva: iniziava la manovra di attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali, quando, giunta a metà circa della carreggiata, all'improvviso, sopraggiungeva, dalla sua sinistra, il ciclomotore AG ME - targato EX 99 e condotto dal sig. Controparte_3 che non riusciva ad arrestarsi in prossimità delle s scaraventandola a terra:
-intervenivano gli operanti del Comando di Polizia Municipale di Pavia, i quali redigevano la Relazione di incidente stradale (doc. 1) che riporta la seguente dinamica: “Dagli elementi oggettivi e soggettivi riscontati in luogo la dinamica del sinistro può essere così descritta. Il veicolo 'A' proveniente da P.zza Minerva percorreva Viale Cesare Battisti in direzione P.zza Dante giunto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale sito al civico 23 di Via C. Battisti non avvedendosi dell'attraversamento del pedone, il quale si trovava circa a metà carreggiata. Dopo l'urto che si concretizzava nella parte anteriore di 'A' e il lato sinistro del pedone quest'ultimo rovinava a terra”.
-allertati i soccorsi, la sig.ra veniva trasportata presso Persona_1 il Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, ove le veniva riscontrata una frattura trimalleolare della caviglia sinistra (doc. 2). Ricoverata presso il reparto di Ortopedia, il giorno successivo, 18.12.2021, l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico: a causa di importante edema e di numerose flittene siero-ematiche su tutta la superficie tibio-tarsica, si rendeva necessario procedere a intervento di fissazione esterna con configurazione a
3 delta;
veniva intrapresa terapia analgesica e profilassi antibiotica e antitromboembolica (v. doc. 2). La sig.ra veniva dimessa il Persona_1
21.12.2021, con prescrizione di astensione assoluta dal carico a sinistra, prosecuzione di terapia profilattica antitrombotica e terapia analgesica (v. doc. 2). Seguivano periodiche visite di controllo ambulatoriali per rivalutazione delle condizioni locali della caviglia. Il 10.01.2022, l'attrice veniva nuovamente ricoverata nel reparto di Ortopedia del Policlinico San Matteo di Pavia per essere sottoposta, l'11.01.2022, ad intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno e contestuale riduzione e sintesi delle fratture con placche e viti (doc. 3). La sig.ra restava ricoverata fino al 14.01.2022, Persona_1 quando veniva dimessa con indicazione a deambulazione con ausili e divieto di carico a sinistra per 4 settimane, utilizzo di doccia gessata per 2 settimane, prescrizione di terapia analgesica e di profilassi antibiotica e antitrombotica. Al primo controllo ambulatoriale del 19.01.2022 si riscontrava: “… caviglia tumefatta soprattutto sul versante laterale e piede tumefatto sul versante dorsale, migliorata rispetto al precedente controllo. Ferita chirurgica in ordine, non segni di flogosi né secrezioni patologiche. Pds in sede e ben continenti. Non apparenti deficit VNP.” (doc. 4). Al successivo controllo del 26.01.2022 si procedeva a rimuovere i punti di sutura e la doccia gessata (doc. 5). Seguiva un ulteriore controllo in data 01.02.2022, in cui si riscontrava: “… atteggiato in equino, ma arruolabile tibiale anteriore. …” (doc. 5a). Alla visita ortopedica del 10.02.2022, venivano visionate le radiografie post operatorie di gamba e caviglia sinistra:
“… I mezzi di sintesi appaiono in sede in assenza di segni di riassorbimento osseo peri-metallico. Rapporti articolari conservati. Risolta la disomogeneità post- chirurgica delle parti molli perischeletriche. …”, con prescrizione di fisiochinesiterapia per il recupero dell'articolarità della caviglia, deambulazione con ausili e graduale carico a sinistra compatibilmente con il dolore (doc. 6). L'attrice si sottoponeva quindi a prima visita fisiatrica il 14.o2.2022: “… edema duro di piede e caviglia, cicatrici in risoluzione, ipoestesia regione laterale piede sx, ipotrofia QF sx. … ginocchio sx ROM completo;
TT sx estensione -10°, flessione 35°, adduzione 0°, abduzione 20° … FE TT e dita 2/5 …” (doc. 7). Veniva impostato il programma riabilitativo di rieducazione motoria e data indicazione ad iniziare già al domicilio con esercizi di mobilizzazione articolare passiva e attiva, prescrivendo deambulatore per cominciare il training del passo e l'uso di gambaletto elastico per ridurre la stasi linfatica e vascolare. Attenendosi a tali indicazioni, la sig.ra iniziava a fine febbraio a svolgere esercizi Persona_1 riabilitativi al domicilio, a cui seguivano sedute ambulatoriali di fisiochinesiterapia (docc. 8 - 8a). Successivamente, l'attrice si sottoponeva ad ulteriori visite, sia ortopediche (11.3.2022), sia fisiatriche (31.3.2022, 10.5.2022), che attestavano il graduale miglioramento della funzionalità del piede sinistro e recupero articolare segmentario. Il 15.06.2022, la sig.ra
[...]
effettuava l'ultima visita ortopedica: “… articolarità indenne. Fra 30 Per_1 gg inizia a lavorare. Controllo clinico al bisogno …” (doc. 9). Alla visita fisiatrica del giorno successivo (16.06.2022), programmata per fine ciclo riabilitativo si riscontrava: “… deambulazione con stampella canadese controlaterale, zoppia a sx. Piede sx: modico edema perimalleolare esterno, termotatto negativo, cicatrice in ordine,
4 ipoestesia tattile diffusa. TT sx estensione ai primi gradi, flessione 45 gradi, inversione ed eversione ai primi gradi. Peronei, tibiale anteriore e posteriore, tricipite, ECD ed EPA 4/5 MRC scale. …”. Il 15.07.2022, la sig.ra si Persona_1 recava a controllo dal proprio medico di medicina general la stabilizzazione del quadro clinico con postumi da valutare .
- che il ciclomotore AG ME, targato EX 99, che ha investito l'odierna attrice in data 17.12.2021, risultava di proprietà dello stesso conducente, sig. ed assicurato con Controparte_3 CP_4
, con polizza n. PRP394275977, come risulta dalla Relazione del
[...]
Comando di Polizia Locale di Pavia (v. doc. 1)
- Con raccomandate a.r. inviate in data 26.01.2022 (docc. 12 e 13), l'odierna attrice, per il tramite del procuratore, denunciava il sinistro occorso in data 17.12.2021 alla Compagnia di Assicurazione ( ) ed al Controparte_4 sig. invitandoli al risarcimento dei danni patiti Controparte_3
- nel frattempo, l'odierna attrice conferiva incarico allo specialista in medicina legale e delle assicurazioni, dott. di effettuare visita medico-legale Persona_2 per la valutazione dei danni subiti in conseguenza del sinistro: in data 08.08.2022 , il dott. redigeva la valutazione medico legale in Persona_2 ambito civilistico -doc. 17: dalla relazione effettuata dal medico legale incaricato dall'odierna attrice (v. doc. 17), risultava la seguente valutazione: “In ambito civilistico, atteso lo stato socio-anagrafico del soggetto (66enne, casalinga), il caso può essere ammesso a un risarcimento secondo i seguenti parametri valutativi medico legali: - inabilità temporanea biologica assoluta per 8 (otto) giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 60 (sessanta) giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 90 (novanta) giorni;
- inabilità temporanea parziale al 30% per 40 (quaranta) giorni;
- danno biologico permanente: 20% (venti per cento)”.
-con comunicazione in data 09.08.2022 (doc. 18), la sig.ra Persona_1 veniva convocata dalla Compagnia di Assicurazione a visita medico legale per il giorno 07.09.2022 ore 14.00, presso l'ambulatorio della dott.ssa Persona_3 si sottoponeva alla suddetta visita medico legale effettuata dal perito dell'Assicurazione e, con comunicazione in data 06.10.2022 (doc. 19),
[...]
, dopo aver precisato nuovamente di essere stata delegata Controparte_5 da alla gestione stragiudiziale del sinistro, riferiva Controparte_4 alla sig.ra quanto segue: “Abbiamo disposto invio euro 27.710# Persona_1 giusta perizia medico legale con le seguenti risultanze: 12% invalidità permanente Invalidità temporanea al 100%: 8 giorni Invalidità temporanea al 75%: 30 giorni Invalidità temporanea al 50%: 45 giorni Invalidità temporanea al 25%: 45 giorni oltre euro 1475 quale rimborso spese”.
-in data 16.03.2023 ( in sostituzione di precedenti titoli emessi) Crédit Agricole Italia S.p.a., su ordine di inviava Controparte_5 all'odierna attrice, per il tramite del procuratore, l'assegno bancario n. 9100603013-08 di Euro 27.710,00 emesso in Parma in data 16/03/2023 (con scadenza 15.05.2023) (doc. 27), la somma così liquidata comprendeva l'importo di Euro 1.475,00 a titolo di rimborso spese esibite: il predetto assegno bancario
5 veniva incassato dall'odierna attrice a titolo di acconto, con riserva di azione per i maggiori danni subiti.
- infine in data 09.11.2022 e 14.11.2022, l'odierna attrice si sottoponeva a visita ortopedico traumatologica di controllo, come si evince dai referti prodotti in questa sede con numerazione docc. 23 e 24.
Concludeva chiedendo accertarsi che: in data 17.12.2021 l'odierna attrice è stata vittima del sinistro stradale occorso in Pavia, Viale Cesare Battisti;
che la responsabilità del sinistro risulta interamente ed esclusivamente ascrivibile al convenuto in qualità di conducente e proprietario del Controparte_3 ciclomotore AG ME targato EX 99, all'epoca assicurato con CP_4
; che parte attrice ha riportato danni non patrimoniali quantificabili in
[...] complessivi Euro 65.256,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio;
che l'odierna attrice, a causa del sinistro occorso in data 17.12.2021, ha sostenuto spese documentate per complessivi Euro 2.544,49; che all'odierna attrice è stato liquidato, in relazione al sinistro per cui è causa, il risarcimento parziale dei danni quantificato nella somma di Euro 27.710,00, di cui Euro 1.475,00 a titolo di rimborso spese esibite;
che l'odierna attrice ha trattenuto la somma liquidata di Euro 27.710,00 a titolo di acconto sul maggior danno subito e sulle maggiori spese sostenute;
di conseguenza, condannare gli odierni convenuti e sig. in solido tra loro, a Controparte_4 Controparte_3 corrispondere all'odierna attrice la somma di Euro 39.021,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, a titolo di saldo risarcimento danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi legali, nonché la somma di Euro 1.069,49, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, a titolo di saldo rimborso spese documentate;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con decreto ex art 171 bis cpc dell'11.10.2023 è stata dichiarata la contumacia del SI Controparte_3
Si è costituita la convenuta ontestando la Controparte_4 domanda della SI.ra sotto il profilo del quantum Persona_1 debeatur, chiedendone il rigetto, essendo le somme versate ante causam satisfattive. In particolare contro deducendo che :
-la responsabilità del SI non è oggetto di contestazione;
Controparte_3
- per il sinistro di cui al presente giudizio, ha versato a , Persona_1 tramite quale Agenzia di e Controparte_5 Controparte_4 quale delegata alla gestione stragiudiziale del sinistro, l'importo complessivo di
€ 27.710,00 (doc. 4), di cui € 1.475,00 a titolo di spese mediche sostenute, a seguito della valutazione medico-legale effettuata dal fiduciario incaricato, Per_ dott.ssa (doc. 5): detta somma complessiva andrà dedotta dal massimale residuo,
- quanto fosse eventualmente ancora ritenuto dovuto alla danneggiata, dovrà essere imputato al capitale, prima che agli interessi, poiché ai crediti di natura
6 risarcitoria aquiliana, siccome illiquidi, non si applica il criterio di cui all'art. 1194 c.c.
- la perizia di parte della SI.ra indica un danno da I.P. Persona_1 del 20%, oltre a 8 giorni di I.T. al 100%, 60 al 75%, 90 al 50% e 40 al 30%, oltre
€ 2.544,49, a titolo di spese mediche, quantificando le relative somme sulla base delle Tabelle milanesi, tuttavia, dagli accertamenti medico-legali effettuati Per_ dalla Convenuta è emerso un danno inferiore: la dott.ssa (doc. CP_4
5), fiduciario di ha accertato un grado di I.P. pari al 12%, un CP_4 periodo di I.T. totale di 8 giorni, al 75% di 30 giorni, al 50% di 45 giorni e di ulteriori 45 giorni al 25%, oltre ad € 1.475,00 a titolo di spese mediche. Ne è seguita l'offerta effettuata, per complessivi € 27.710,00., da imputarsi a capitale, che è stata trattenuta dall'attrice quale acconto
- occorreva disporre TU medico-legale che accertasse, quindi, l'effettivo grado di invalidità di con le seguenti precisazioni, in Persona_1 merito alla liquidazione: il danno non patrimoniale è un unicum, nel danno non patrimoniale, liquidato secondo dette tabelle, rientra ogni sua stessa componente statica o dinamica;
non è ammissibile, utilizzando i criteri dell'Osservatorio Milanese, prevedere l'autonoma liquidazione del danno morale rispetto a quello biologico;
né ipotizzare ancora la risarcibilità di quello esistenziale o relazionale;
la personalizzazione non è automatica, ma è possibile solo se si fornisce la prova certa della peculiarità negativa della situazione emersa rispetto a casi analoghi di invalidità; sono personalizzabili, comunque, non oltre la misura massima indicata dalle tabelle milanesi, solo i danni che, a parità di incidenza biologica, abbiano comportato comprovati e imprevisti peggioramenti, rispetto a situazioni analoghe di invalidità; le somme richieste per danni non patrimoniali non sono doppiamente rivalutabili, poiché i criteri di loro liquidazione considerano somme in moneta attuale, già rivalutate
- le spese mediche andranno poste al vaglio del TU, è stato richiesto il rimborso delle relative somme, quantificate in € 2.544,49, somme che il TU incaricato dovrà valutare per congruità e necessità, e che vengono comunque contestate;
e non è risarcibile quanto versato a titolo di perizia di parte, poiché la relativa spesa non ha finalità curativa e non può, perciò, essere posta in nesso di causalità con l'evento.
Concludeva chiedendo, previa ogni declaratoria in punto an debeatur, incontestata essendo la responsabilità di accertare e dichiarare che il Controparte_3 versamento effettuato da quale agenzia e quale Controparte_5 mandataria di in nome e per conto della stessa, Controparte_4 nell'ottobre 2022, per complessivi € 27.710,00 ad da Persona_1 imputare per intero al capitale, è satisfattivo del danno subito dall'attrice, per tutte le ragioni esposte, e ciò all'esito di futura TU medico-legale, per danno non patrimoniale e per spese mediche sostenute, ponibili in nesso di causalità con l'evento, rigettando, per l'effetto, tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarando che nulla è ulteriormente dovuto ad ad Persona_1 alcun titolo da e da quale Controparte_3 Controparte_4
7 compagnia assicuratrice della del ciclomotore di proprietà del medesimo, in Pt_1 via subordinata e con riserva di gravame, ove si ritenga, all'esito di futura TU medico-legale, che le somme versate ante causam da quale Controparte_5 agenzia e quale mandataria di in nome e per conto della Controparte_4 stessa, nell'ottobre 2022, ad , per complessivi € 27.710,00, non Persona_1 siano satisfattive, dichiarar tenuta in solido con Controparte_4 [...]
a risarcire all'attrice le soli minori somme, comunque inferiori rispetto al CP_3 preteso, nei limiti di massimale di polizza di € 6,07 milioni, dedotto quanto versato da per complessivi € 27.710,00, da imputare sempre, per Controparte_4 intero, al capitale, all'esito di TU medico-legale, con liquidazione secondo tabelle dello Osservatorio Milanese del danno non patrimoniale, inteso e valutato come unicum, esclusa ogni liquidazione autonoma di ulteriori componenti di detto danno (danno morale, danno esistenziale o diversamente denominato), esclusa, altresì, ogni personalizzazione, esclusa qualsiasi liquidazione equitativa o non basata su valida documentazione scritta, escluse spese non ponibili in nesso di causalità con l'evento, con liquidazione delle sole spese mediche che siano state accertate per tali, in nesso di causalità, a seguito di TU medico legale, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme liquidate secondo criteri che le considerano già tali, con interessi al solo tasso legale, con spese compensate o proporzionate al liquidato.
Previa riassegnazione del processo, all'udienza del 13.12.2023, concordemente, i Difensori chiedevano disporsi TU;
con ordinanza del 13.12.2023 è stata disposta TU medico legale, depositata il 14.6.2024, all'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex art 281 quinquies cpc, sostituita con note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione dal 28.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che non è oggetto di contestazione la responsabilità del SI nella causazione del sinistro Controparte_3 avvenuto il 17.12.2021 indicato in atti.
Deve rilevarsi, sul punto, che è incontestata la dinamica e l'imputazione di responsabilità del sinistro : la sig.ra iniziava la manovra di Persona_1 attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali, quando, giunta a metà circa della carreggiata, all'improvviso, sopraggiungeva, dalla sua sinistra, il ciclomotore AG ME - targato EX 99 e condotto dal sig.
[...]
che non riusciva ad arrestarsi in prossimità delle strisce e la CP_3 raventandola a terra. Ciò è riscontrato anche dalla Relazione degli operanti del Comando di Polizia Municipale di Pavia, i quali redigevano la Relazione di incidente stradale (doc. 1) che riporta la seguente dinamica: “Dagli elementi oggettivi e soggettivi riscontati in luogo la dinamica del sinistro può essere così descritta. Il veicolo 'A' proveniente da P.zza Minerva percorreva Viale Cesare Battisti in direzione P.zza Dante giunto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale sito al civico 23 di Via CBattisti non avvedendosi dell'attraversamento del pedone, il quale si trovava circa a metà carreggiata. Dopo l'urto che si concretizzava nella parte anteriore di 'A' e il lato sinistro del pedone quest'ultimo rovinava a terra”.
8 E' in contestazione , invece, il profilo del quantum debeatur, avendo indicato Parte convenuta, le somme versate ante causam, come satisfattive.
Sul punto si osserva che dalla TU a firma del Dott Persona_4 risulta che non risultano in anamnesi eventi pregressi che possano aver aggravato la patologia derivante dall'incidente “ Anamnesticamente nulla da riferire relativamente a preesistenze o precedenti eventi che abbiano potuto agire direttamente o indirettamente, sia nel determinismo come nell'aggravamento della patologia derivante dall'incidente preso attualmente in esame…. “
Sulla anamnesi e analisi della documentazione sanitaria risulta che a seguito del predetto incidente la RA ha riportato una Frattura Per_1 trimalleolare della caviglia sinistra, con un complesso percorso chirurgico e riabilitativo, e nello specifico : “ dalla documentazione prodotta e dal racconto della paziente si apprende che la SI.ra in data Persona_1
17.12.2021, mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, veniva investita da motociclo;
racconta dell'impatto di una moto sulla caviglia sinistra. Soccorsa dal 118, veniva trasportata presso il PS del Policlinico San Matteo di Pavia ove veniva obiettivato “Caviglia sinistra e destra tumefatte in sede malleolo peroneale. Algia alla dgp a livello del malleolo mediale e laterale. Rom caviglia dx e sx limitato per algia. Non deficit VNP. Algia alla mobilizzazione spalla sinistra. Abduzione spalla sx limitata per algia. Non deficit VNP.”. Era quindi sottoposta agli opportuni accertamenti strumentali del caso, a seguito dei quali veniva posta diagnosi di
“Frattura trimalleolare della caviglia sinistra”. Si ricoverava per il prosieguo delle cure. Dal giorno 17.12.2021 al giorno 21.12.2021 ricovero presso il reparto di Ortopedia del Policinico San Matteo di Pavia 18.12.2021. Effettuato intervento chirurgico di “Posizionamento di fissatore esterno” che veniva così descritto: “Paziente in decubito supino in anestesia loco-regionale; si conferma cute non aggredibile chirurgicamente per importante edema e presenza di numerose flittene sieroematiche su tutta la superfic.ie tibio-tarsica. Allestimento di campo sterile con teli mono uso. Sotto guida di amplificatore di Brillanza (AB) si procede a posizionamento di fiche trans- Co calcaneare. Sotto guida di si procede a posizionamento di due fiches tibiali Co prossimali alla frattura. Montaggio di fissazione esterna a delta. Sotto guida di e dopo apposita manovra riduttiva si solidarizza il costrutto. Lavaggio abbondante, due plinti di sutura a chiudere i tramiti delle fiches tibiali. Medicazione.”. 21.12.2021. Dopo un buon decorso post-operatorio, veniva dimessa con indicazione a mantenere la medicazione asciutta, astensione dal cario a sinistra, terapia medica e rivalutazione ogni gg. 5; appena la caviglia sarà detumefatta, verrà effettuato intervento di ORIF. Dal giorno 10.01.2022 al giorno 14.01.2022 ricovero presso il reparto di Ortopedia del Policinico San Matteo di Pavia 11.01.2024. Effettuato intervento chirurgico di
“Rimozione fissatore esterno, riduzione e sintesi con placche e viti” che veniva così descritto: “Con apposito strumentario si rimuove f.e. e si medicano i tramiti delle fiches. Paziente prona, Accesso posterolaterale paratendineo laterale, dieresi sottocute, emostasi accurata, per via smussa si giunge sul piano di frattura proteggendo nervo surale, si esegue calloclasia e riduzione del terzo malleolo che viene sintetizzato sottocontrollo di brillanza con placca Paragon 3.5-2.7mm a stabilità mista. lavaggio accurato un drenaggio e sutura per piani. Si passa in posizione supina incisione
9 antera-laterale per accesso a frattura peroneale mantenendo distanza adeguata da ferita posteriore, dieresi sottocute ed emostasi dopo evacuazione ematoma e calloclasia si mobilizzano i frammenti peroneali scomposti, riduzione con apposite pinze su placca Paragon anatomica 3.5-2.7mm a stabilità mista, controllo in scopia: va bene. Dopo fissazione l'articolazione tibia peroneale distale appare stabile alla mobilizzazione sotto scopia. Lavaggio abbondante è sutura per piani. Incisione per accesso al malleolo mediale, dieresi sottocute, protezione ramo safena, asportazione tessuto fibroso ed emostasi, si riduce la frattura e si sintetizza con placca dedicata paragona con uncino. Controllo ampliscopico va bene. Lavaggio, sutura per piani, medicazione e bendaggio.”. 14.01.2022. Dopo un buon decorso post-operatorio, veniva dimessa con indicazione a mantenere la medicazione asciutta e pulita, medicazione seriate della ferita, deambulazione consentita con ausili e divieto di carico sul lato per quattro settimane, applicare ghiaccio locale, mantenere l'arto sollevato, controllo di circolo e motricità periferica e terapia medica;
controlli come da follow-up. In data 19.01.2022 visita ortopedica di controllo Policlinico San Matteo di Pavia ove veniva obiettivato:
“caviglia tumefatta soprattutto sul versante laterale e piede tumefatto sul versante dorsale, migliorata rispetto al precedente controllo. Ferita chirurgica in ordine, non segni di flogosi né secrezioni patologiche. Pds in sede e ben continenti, non apparenti deficit VNP in atto”. Dopo medicazione, era suggerito di proseguire con le indicazioni fornite;
controllo tra gg. 30 con rx;
prossima medicazione con desutura e rimozione della doccia gessata tra gg.
7-10. In data 26.01.2022 nuovo controllo ortopedico presso il Policlinico San Matteo di Pavia ove veniva descritta come “…in miglioramento la tumefazione della caviglia;
ferita chirurgica in ordine, non segni di flogosi né secrezioni patologiche… Si disinfetta, si rimuovono punti di sutura, e si medica, si rimuove doccia gessata…”. Consigliato inizio di graduale e cauta mobilizzazione, continuare con le indicazioni così come fornite nella lettera di dimissione, fuori carico per due settimane, proseguire con terapia eparinica ed arto in scarico a riposo, controllo di circolo, sensibilità e motricità periferica, effettuare rx di caviglia fra due settimane e presentarsi per prossimo controllo al fine di medicare ed eventualmente desuturare completamente la ferita chirurgica tra gg.
7. In data 01.02.2022 lo specialista ortopedico del Policlinico San Matteo di Pavia certificava:
“Clinicamente: in miglioramento la tumefazione della caviglia. Ferita chirurgica in ordine, non segni di flogosi né secrezioni patologiche. Rimossi punti di sutura. Atteggiato in equino ma arruolabile tibiale anteriore”. Indicato inizio di graduale e cauta mobilizzazione caviglia sinistra fuori carico (in tutela per altre due settimane), proseguire con terapia eparinica, arto in scarico a riposo, controllo circolo, sensibilità e motricità periferica ed effettuare rx caviglia sinistra di controllo ad una settimana. In data 10.02.2022 ulteriore visita ortopedica al Policlinico San Matteo di Pavia dalla cui certificazione si legge: “…RX MB SINISTRA - RX GL SINISTRA. Confronto con precedente esame del 12/01/2022. Esiti di ostosintesi con placche e viti di frattura trimalleolare di caviglia. I mezzi di sintesi appaiono in sede in assenza di segni di riassorbimento osseo perimetallico. Rapporti articolari conservati. Risolta la disomogeneità post-chirurgica delle parti molli perischeletriche. Rimossi tubo di drenaggio e clip metalliche di sutura. Clinicamente: in miglioramento la tumefazione della caviglia;
ferita chirurgica in ordine, non segni di flogosi né
10 secrezioni patologiche;
atteggiato in equino ma arruolabile tibiale anteriore…”. Era quindi consigliato di iniziare FKT di recupero dell'articolarità della caviglia, iniziare graduale e cauta deambulazione con carico compatibile con il dolore ed utilizzando ausili, proseguire con profilassi eparinica, arto in scarico a riposo, controllo di circolo, sensibilità e motricità periferica e terapia medica;
prossimo controllo clinico tra un mese. In data 14.02.2022 visita fisiatrica presso Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia ove veniva riportato: “…Accertamenti: estratto da PACS 10/02/22 RX RX Persona_5 Persona_6
Confronto con precedente esame del 12/01/2022. Esiti di osteosintesi con placche e viti di frattura trimalleolare di caviglia. I mezzi di sintesi appaiono in sede in assenza di segni di riassorbimento osseo peri-metallico. Rapporti articolari conservati. Risolta la disomogeneità post-chirurgica delle parti molli perischeletriche. Rimossi tubo di drenaggio e clip metalliche di sutura. Valutazione funzionale: edema duro di piede e caviglia, cicatrici in risoluzione, ipoestesia regione laterale piede sx, ipotrofia QF sx. Bilancio Articolare: ginocchio sx ROM completo. TT sx estensione -10°, flessione 35°, adduzione 0°, abduzione 20°. Bilancio Muscolare: FE TT e dita 2/5…”. Era quindi prescritta rieducazione motoria, controllo a fine ciclo, iniziare subito mobilizzazione attiva e passiva della caviglia, rinforzo isometrico, deambulatore a 4 ruote per iniziare il training del passo, gambaletto elastico e arto in posizione antideclive per ridurre l'edema. In data 15.06.2022 visita ortopedica di controllo presso Policlinico San Matteo: “Esiti frattura trimalleolare. Va bene. Articolarità indenne. Fra 30 gg inizia a lavorare. Controllo clinico al bisogno”. In data 09.11.2022 controllo ortopedico presso il Policlinico San Matteo ove veniva obiettivato: “ferite chirurgiche risolte;
persiste modica tumefazione della regione perimalleolare peroneale;
algia ala pp malleolare peroneale e mediale;
rom limitato da rigidità; caviglia stabile;
non deficit VNP”. Era quindi indicata attività libera, terapia medica, controllo radiografico di caviglia, ghiaccio locale e proseguire con FKT di recupero funzionale. In data 14.11.2022 è ancora l'ortopedico del Policlinico San Matteo di Pavia a certificare:
“…Riferisce persistenza di sintomatologia algica. Deambula senza ausili con carico completo… RX GL SINISTRA: Esame confrontato con precedente RX del 15/06/2022. Esiti di osteosintesi con placche e viti metalliche in nota frattura trimalleolare di caviglia. I mezzi di sintesi permangono in sede, senza evidenti aree di riassorbimento osseo perimetalliche. Rapporti articolari conservati. Invariati i restanti reperti. Clinicamente: ferite chirurgiche risolte;
persiste modica tumefazione della regione perimalleolare peroneale;
algia ala pp malleolare peroneale e mediale;
rom limitato da rigidità; caviglia stabile;
non deficit VNP”. Suggerita attività libera, terapia medica, controllo radiografico di caviglia, ghiaccio locale e proseguire con FKT di recupero funzionale;
controllo clinico e radiografico a 6 mesi”
Quanto alla sintomatologia riferita: “Alla data odierna allega la seguente sintomatologia: lamenta disfunzionalità dolorosa alla caviglia sinistra con disequilibrio e parestesie/disestesie al tatto superficiale che si aggravano alla deambulazione prolungata, al salire e scendere le scale e al passaggio dalla posizione seduta a quella ortostatica. Racconta inoltre di sottoporsi a continui controlli specialistici nonché di assumere antidolorifici e neurotrofici;
all'ultimo controllo, riferisce prospettazione da parte dell'ortopedico di possibile protesi di caviglia.
11 Sull'esame obiettivo, risulta: Soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Sotto il profilo cognitivo, nulla da segnalare. Arto inferiore sinistro, ipotonotrofia della muscolatura della coscia di circa 1 cm;
pari al ginocchio;
minus di circa 1 cm alla sura;
plus di circa 1,5 cm alla caviglia. Alterazione del profilo anatomico sul versante laterale malleolare. Presenza di cicatrici da intervento chirurgico alla caviglia, in particolare: - in sede malleolare mediale, biancastra, a bordi ben delineati, che decorre parallelamente all'asse maggiore dell'arto per 7 cm;
- in sede malleolare laterale, biancastra, a bordi ben delimitati, che decorre parallelamente all'asse maggiore dell'arto per 9 cm;
- in sede malleolare posteriore, lungo l'asse del tendine d'Achille, rosata, lievemente cheloidea con piccola retrazione cutanea al suo tratto terminale, decorrente per circa 7 cm. Alla caviglia, importante dolore bilateralmente, specie sul versante mediale. Ai movimenti articolari della pinza tibiotarsica, pressochè abolita l'estensione dorsale, ridotta di 2/3 la flessione dorsale;
prono-supinazione di poco accennata. Alla mobilizzazione della sottoastragalica, subanchilosi con dolore. Accovacciamento estremamente cautelato ed interrotto per importanti algie al piede;
cammino sulle punte e sui talloni possibile solo con sostegno da parte di terzi;
deambulazione in piano con zoppia di fuga e schema del passo alterato (tendenza a caricare il peso sui pilastri interni del piede e perdita del rotolamento delle teste metatarsali). In posizione eretta statica, è apprezzabile valgismo della caviglia con riduzione dell'arco plantare.
Il TU , all'esito di ripetuti e precisi tentativi di conciliazione ha così concluso: Come risulta da quanto si è riportato, in data 17.12.2021 la SI.ra Per_1 ebbe a riportare una frattura trimalleolare della caviglia sinistra. Da quanto riportato dal paziente, in accordo con i dati circostanziali raccolti dalla documentazione prodotta, non vi sono dubbi sulla ricorrenza di una vis lesiva tale da cagionare le suddette lesività: a causa dell'impatto del motociclo contro la caviglia della paziente, si determinava un traumatismo contusivo-distorsivo della regione interessata, certamente in grado di determinare le lesioni delle strutture ossee sopracitate…. Circa l'inabilità temporanea, sulla base di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria, facendo altresì valere il principio dell'id quod plerumque accidit (“ciò che di solito accade”) che lega il tempo medio di guarigione di pazienti con analoghe lesioni iniziali in casi simili e consimili, è da indicare, come conseguenza delle lesioni patite, un danno biologico temporaneo di tipo biologico di: 8 (otto) giorni in forma totale;
60 (sessanta) giorni in forma parziale al 75%; 45 (quarantacinque) giorni in forma parziale al 50%; 45 (quarantacinque) giorni in forma parziale al 25%. In considerazione delle limitazioni funzionali della caviglia sinistra descritte dagli specialisti presso cui era in cura la paziente, si ritiene che durante il periodo di temporanea siano state limitate, in pari incidenza al periodo di inabilità sopra indicata, tutte quelle attività che richiedevano una deambulazione anche per brevi- medio tragitti, il mantenimento della stazione eretta protratta e/o il rapido passaggio dalla posizione accovacciata all'ortostatismo (come nel caso del salire/scendere da un mezzo)…. Per quanto attiene agli eventuali postumi di natura permanente, si ritiene che non debbano sussistere dubbi sull'effettiva presenza di una compromissione dell'integrità psico-fisica (cioè danno biologico) del soggetto. Saranno da valutare gli esiti relativi alla caviglia sinistra…. Residua, pertanto, una menomazione
12 dell'integrità psico-fisica in parametri valutativi medico-legali da indicare nella misura del 16-17% (sedici - diciassette per cento). Il criterio di determinazione del danno biologico attuato deriva dalla consultazione dei più qualificati baremes di riferimento (SIMLA. Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. 2016 Giuffré ed)… Sono presenti spese ritenibili congrue pari ad €. 1.113,09 Sono inoltre presenti: - fattura di €. 2,00 per e Parte_2
Doc presso “Farmacia Giardino” del 25.03.2022, spesa non inerente al Parte_3 caso di specie;
- fattura di €. 1,00 per Invokana presso “Farmacia Giardino” del 25.03.2022, spesa non inerente al caso di specie;
Si segnala infine, come più sopra riportato a pagina 2 fattura di €. 366,00 relativa alla relazione medico legale redatta da parte del Dott. , datata 08.08.2022. Circa la necessità di spese future, Persona_2 si ritiene che non ve ne saranno di ulteriori, e se del caso, potranno essere sostenute dal
. CP_7
E' emersa, quindi, una inabilità temporanea assoluta di giorni 8, temporanea relativa al 75% di giorni 60, temporanea relativa al 50% di giorni 45, temporanea relativa al 25% di giorni 45, con un danno biologico nella misura del 16/17% , con limitazioni funzionali della caviglia sinistra descritte dagli specialisti presso cui era in cura la paziente e, durante il periodo di temporanea, limitazione in pari incidenza al periodo di inabilità sopra indicata, di tutte quelle attività che richiedevano una deambulazione anche per brevi-medio tragitti, il mantenimento della stazione eretta protratta e/o il rapido passaggio dalla posizione accovacciata all'ortostatismo (come nel caso del salire/scendere da un mezzo), da valutare gli esiti relativi alla caviglia sinistra e spese mediche congrue, nella misura di euro 1.113,09.
Ebbene, all'esito della TU, al fine della liquidazione monetaria del danno, si fa riferimento alle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione.
Deve sul punto osservarsi che In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito). Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022
Indica così la Corte di Cassazione nella motivazione della citata ordinanza:
“la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. La liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta
“illecito “. La liquidazione del danno è un giudizio e, come tutti i giudizi, non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o Pretoria ) vigenti al momento in cui viene compiuto. “
13 Si osserva, sin da ora che, come verrà di seguito indicato, la somma, così, determinata dovrà essere soggetta ad operazione di devalutazione al momento del sinistro, e successiva rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, dette Tabelle assumono “vocazione nazionale” e si riconosce ad esse “il valore, per la giurisprudenza di questa Corte, da ritenersi equo “ (Cass.
7.6.2011 n. 12408).
Ai fini della determinazione dell'importo, al fine di evitare una duplicazione della valutazione del danno biologico, inoltre, deve essere verificata , e viene assunta quale età, ulteriore parametro rilevante oltre il punto di danno riconosciuto, non già quella della RA nata in [...]_1 il 29.05.1956, al momento del sinistro, ma quella dell'attrice, all'esito del periodo di invalidità temporanea, in quanto l'invalidità permanente “è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806)
Fatta questa preliminare doverosa verifica, la SI.ra Persona_1 nata in [...] il [...], al momento del sinistro, il 17.12.2021, e,
[...] all'esito del periodo di invalidità temporanea (giorni 158), aveva 66 anni.
In applicazione delle citate Tabelle, tenuto conto del danno biologico riconosciuto (16/17% ) e dell'età (66 anni), si riconosce in termini economici a parte attrice un danno non patrimoniale complessivo, ovvero comprensivo, sia del pregiudizio fisico strictu sensu inteso, sia della sofferenza morale, conseguente ordinariamente al pregiudizio fisico, pari ad € 47.484,00 per danno non patrimoniale permanente.
Sulla richiesta personalizzazione del danno: nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini della personalizzazione del danno
14 non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento). Sez. 3 , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018
Deve osservarsi sul punto che ricorrono, sulla base di tali elementi, i presupposti per la personalizzazione, con riferimento ai dedotti profili consistenti, sia nella sofferenza soggettiva, sia perché, durante il periodo di temporanea sono state limitate, in pari incidenza al periodo di inabilità sopra indicata, tutte quelle attività che richiedevano una deambulazione anche per brevi-medio tragitti, il mantenimento della stazione eretta protratta e/o il rapido passaggio dalla posizione accovacciata all'ortostatismo (come nel caso del salire/scendere da un mezzo), sia nella maggiore usura per il punto leso, consistente nella caviglia sinistra, sia in considerazione di quanto indicato dal TU sul punto “l'esame obiettivo della caviglia della paziente [N.d.R. non contestato né da parte convenuta né da parte attrice] documenta una riduzione di 2/3 della flessione e un'abolizione dell'estensione dorsale, un minimo accenno alla prono-supinazione ed una subanchilosi della sottoastragalica. Ciò comporta, sotto il profilo dinamico, una deambulazione in piano con zoppia di fuga e schema del passo alterato (tendenza a caricare il peso sui pilastri interni del piede e perdita del rotolamento delle teste metatarsali) e, sotto il profilo statico, un valgismo della caviglia con riduzione dell'arco plantare, con riconoscimento, all'esito della citata personalizzazione del danno non patrimoniale risarcibile, nella misura complessiva di € 53.000,00.
In ragione dell'invalidità temporanea, in base alle Tabelle al momento della liquidazione, si riconoscono le seguenti somme:
-per l'invalidità temporanea assoluta € 920,00
-per l'invalidità temporanea parziale al 75% € 5175,00
-per l'invalidità temporanea parziale al 50%, € 2587,50
-per l'invalidità temporanea parziale al 25% € 1293,75 per una somma totale a titolo di danno biologico temporaneo di € 9976,25
L'importo totale a titolo risarcitorio, per il danno non patrimoniale, risulta quindi pari a € 62.976,25( € 53.000,00 +9976,25).
A ciò si aggiungono € 1.113,09 per spese mediche ritenute congrue.
Quindi, il totale del danno non patrimoniale, risulta pari a € 64.115,34.
Questa somma deve essere devalutata al momento del sinistro (17.12.2021) in base all'indice di devalutazione elaborato ISTAT: questa è infatti la data in cui si è verificato l'incidente che ha determinato il danno e, quindi, a tale data deve essere liquidato il relativo pregiudizio in termini economici, che risulta quindi pari a € 56.093,91.
Analoga operazione deve essere compiuta con riferimento agli acconti ricevuti, che ammontano ad € 27.710,00 in data 16/03/2023, e che, devalutati al momento del sinistro, corrispondono a € 26.929,06.
Pertanto, sottraendo dalla somma di € 56.093,91 come devalutata al momento del sinistro, la predetta somma di € 26.929,06, relativa agli acconti
15 ricevuti, come sopra devalutati al momento del sinistro, risulta una somma totale, devalutata al momento del sinistro, di euro 29.164,85.
Tale somma deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione dalla data del sinistro all'attualità, unitamente alla maturazione di interessi, calcolati anno per anno, in quanto oggetto di risarcimento, e dunque, costituente debito di valore, per un totale di € 36.367,63.
In conclusione, la somma dovuta alla RA è pari a € 36.367,63, ponendo a carico di parte convenuta, altresì, la refusione in favore di parte attrice, delle spese di CTP, nella misura di € 366,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e minimi per la fase decisionale, in considerazione dei fatti dedotti, analizzati e dello svolgimento del processo.
Le spese di TU devono essere poste a carico di tutte le Parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro occorso in data 17.12.2021 all'attrice SI.ra è interamente ed Persona_1 esclusivamente ascrivibile al convenuto SI. in Controparte_3 qualità di conducente e proprietario del ciclomotore AG ME targato EX 99 , assicurato con;
Controparte_4
2. per l'effetto condanna gli odierni convenuti Controparte_4
e il sig. in solido Controparte_3 all'attrice SI.ra la somma di Euro Persona_1
€36.367,63 oltre alla refusione delle spese di CTP nella misura di € 366,00, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo,
3. pone le spese di TU definitivamente in solido a carico delle Parti
4. condanna gli odierni convenuti e il sig. Controparte_4
in solido alla refusione delle spese di lite in Controparte_3 favore della RA che si liquidano in Persona_1
€1796,05 per esborsi, ed € 6.164,00 per onorari, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, come per Legge.
Così deciso il 27.4.2025.
Sentenza depositata il 27 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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