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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1857/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1857 del 2021
T R A
Parte_1
(C.F.: ), in persona degli innanzi nominati legali rappresentanti e soci liquidatori pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigia Dell'Accio, del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Corato al corso Mazzini n. 2, nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Luigia Dell'Accio
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (CF: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
), quest'ultimo quale amministratore pro tempore del C.F._8 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla Controparte_2 P.IVA_2
comparsa di costituzione di primo grado, dagli avv.ti. Beatrice De Palma, del foro di Trani, e Maria
Daniela Musto, del foro di Trani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Corato alla pagina 1 di 15 piazza Vittorio Emanuele n. 20, nonché presso il loro domicilio digitale e Email_2
Email_3
APPELLATI
NONCHÉ CONTRO
, e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI avverso la sentenza n. cron. 962/2021 del 13.5.2021, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata il 13.5.2021, nel giudizio portante il numero di
R.G. 95024294/2010.
*
All'udienza del 15.4.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2010, CP_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6 [...]
, quest'ultimo quale amministratore del condominio di (Corato), Parte_9 Controparte_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Trani l' Parte_1
nonché , concludendo come segue: “accertare e dichiarare che l'
[...] CP_3 [...]
in persona dei liquidatori P.T., società costruttrice Controparte_6
– venditrice del fabbricato condominiale in oggetto, sia responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. dei gravi vizi e/o difetti costruttivi, causa del fenomeno di infiltrazioni sulle parti condominiali e/o sulle singole unità immobiliari di esclusiva proprietà dei singoli condomini, attori nel presente giudizio, che verranno accertati in corso di causa;
per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona dei liquidatori P.T., ex art. 1669 c.c., ad eseguire Controparte_6
le opere necessarie ad eliminare i gravi difetti e/o vizi costruttivi, cause del fenomeno delle infiltrazioni, a proprie spese, ed entro un prefiggendo termine da parte del Giudicante, a mezzo degli interventi – che verranno accertati in corso di causa – sulle parti condominiali e/o sulle singole unità immobiliari di esclusiva proprietà degli attori;
condannare l' Controparte_6
in persona dei liquidatori P.T., ex art. 1669 c.c., ad eseguire, a proprie
[...]
spese ed entro un prefiggendo termine da parte del Giudicante, le opere necessarie per ripristinare le parte del fabbricato condominiale e di proprietà esclusiva degli odierni attori interessate dalle
pagina 2 di 15 infiltrazioni; in caso di mancata esecuzione specifica della condanna all'eliminazione dei gravi difetti costruttivi da parte dell' in Controparte_6
persona degli attuali liquidatori, entro il termine assegnando dal Giudicante, nonché della condanna all'esecuzione delle opere necessarie per ripristinare le parti del fabbricato interessate dalle infiltrazioni, condannare l' in Controparte_6
persona degli attuali liquidatori, al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti e la riparazione delle parti danneggiate, così come verranno accertate e quantificate in corso di causa;
qualora l'On.le Tribunale adito, sulla base degli accertamenti eseguiti in corso di causa, dovesse ritenere una responsabilità, per il fenomeno infiltrativo meglio descritto in narrativa, a titolo esclusivo o concorrente della IG.ra , CP_3
voglia il Tribunale condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore di tutti gli attori, così come saranno meglio accertati in corso di causa”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, gli attori asserivano: - 1) di essere proprietari di diverse unità immobiliari, con annesso parcheggio auto, posto al piano interrato del condominio di Controparte_2
(Corato), con accesso dalla rampa di cui al civico n. 14; - 2) di avere acquistato, tra maggio e luglio dell'anno 2000, dette unità immobiliari dalla stessa impresa costruttrice;
- 3) che, a partire dal mese di settembre 2009, si erano verificati dei fenomeni di infiltrazione d'acqua nei vani adibiti a parcheggio, coinvolgenti anche le parti comuni dell'edificio condominiale;
- 4) che, dunque, con nota del
25.11.2009, detti fenomeni erano stati denunciati all'impresa edile, la quale, in riscontro, li aveva ricondotti “alla mancata esecuzione delle necessarie opere di manutenzione dell'edificio”, nonché a
“modifiche strutturali apportate all'edificio medesimo dagli acquirenti delle singole unità immobiliari”; - 5) che, conferito incarico al geom. , giusta delibera condominiale del Controparte_7
21.1.2010, era stato eseguito un sopralluogo, durante il quale erano state riscontrate estese macchie di umidità “sulla volta, sulle pareti dei vari locali in oggetto e, quindi, sulle parti condominiali”; - 6) che dette macchie erano risultate essere la conseguenza delle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal solaio di copertura dei predetti locali;
- 7) che, nel cortile di proprietà del Parte_10
, era stata rilevata la presenza di “un canaletto a cielo aperto di congiunzione del pluviale”, il
[...]
quale, non avendo avuto una buona tenuta delle acque, aveva permesso l'infiltrazione nelle pareti e nel solaio del locale di proprietà di;
- 8) che siffatto difetto costruttivo era stato indicato CP_1
quale possibile causa delle infiltrazioni, sicché l'impresa, per il tramite del geometra incaricato, aveva assunto l'impegno di rimuoverlo, eseguendo “la sostituzione di detto canale a cielo aperto con una condotta chiusa di collegamento tra il pluviale e la strada”; - 9) che, invero, l' intervento non era stato risolutivo, ragion per cui, nel mese di luglio 2010, era stato eseguito un ennesimo sopralluogo, al pagina 3 di 15 termine del quale era stata presa la decisione di “effettuare un saggio sulla pavimentazione, in prossimità del cancello scorrevole del cortile del sig. , laddove nell'anno 2007 la CP_5 [...]
veva già provveduto ad Controparte_8 eseguire un intervento mirato a porre un argine alle infiltrazioni lamentate e riscontrate illo tempore”;
- 10) che, a dire del predetto geometra, l'intervento realizzato del 2007 non era stato eseguito correttamente e a regola d'arte dalla convenuta, in quanto la guaina bituminosa era stata applicata con l'accavallamento in contro pendenza;
- 11) che, quindi, si era reso necessario eseguire un intervento esteso all'intero cortile del , “con la rimozione della pavimentazione, Pt_10 Controparte_5
l'applicazione di uno strato di guaina, in sovrapposizione a quella esistente, con le buone norme della posa e l'apposizione finale della nuova pavimentazione, simile a quella esistente”; - 12) che, da ultimo, con riguardo alle infiltrazioni rinvenute nei locali di , Parte_5 Parte_4
e , queste erano state causate anche dalla presenza, nel Controparte_9 Parte_6 cortile ad uso esclusivo della , “delle grosse aiuole realizzate direttamente in loco sul CP_3 solaio, dopo la consegna dell'immobile da parte della società costruttrice”, che avevano ostacolato il regolare deflusso delle acque piovane.
Costituendosi, l concludeva per il rigetto Parte_1
della domanda, con vittoria di spese di lite.
In via preliminare, la convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per non avere gli attori indicato le parti comuni dell'edificio affette dai vizi costruttivi e/o danneggiate, l'entità dei danni e le opere manutentive da eseguire;
eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio e la decadenza dall'azione afferente alle parti comuni.
Precisava, quindi, di non aver mai ricevuto la missiva del 25.11.2009, e di non aver conferito incarico al geom. per eseguire i sopralluoghi presso il condominio, né tantomeno di aver CP_10 effettuato, nell'anno 2007 “o in altra epoca”, un intervento per eliminare i difetti denunciati, i quali, quindi, erano da ricondurre all'intervento di soggetti terzi.
Concludeva per inammissibilità della azione ex art. 1669 c.c., poiché – a suo dire – il difetto della costruzione si era presentato “oltre il decennio dalla ultimazione dell'opera”; eccepiva la decadenza e la prescrizione della medesima azione, sia perché i difetti non erano mai stati denunciati con la missiva del 13.11.2009, sia perché intervenuta, in ogni caso, oltre un anno dalla loro scoperta. Da ultimo, deduceva l'insussistenza di “gravi difetti” tali da compromettere la funzionalità ed il godimento dell'opera così come richiesto dall'art. 1669 c.c., con esclusione di ogni responsabilità a suo carico.
Si costituiva , concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite. CP_3
pagina 4 di 15 All'esito della fase istruttoria, con ordinanza del 28.5.2019, il primo giudice disponeva, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa di e quali proprietari del Controparte_5 Controparte_4 terrazzino contiguo alla proprietà di , potendo essi “subire, all'esito del presente giudizio, CP_3
l'efficacia riflessa del giudicato”.
Istruita la causa a mezzo prova orale e consulenza tecnica, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza n. 962/2021 del 13.5.2021, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava la responsabilità di , e nonché CP_3 Controparte_5 Controparte_4
dell'impresa edile e li condannava, ciascuno nella misura Controparte_6
di 1/3, all'esecuzione dei lavori di ripristino necessari, ovvero “a corrispondere, a titolo di risarcimento, il valore determinato dal CTU”, sempre nella misura di un terzo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c., proposta nei confronti della impresa unitamente a quella di cui all' art. 1669 c.c., sul presupposto dell'inapplicabilità della norma speciale (art. 1669 c.c.) al caso di specie1.
Sulla base di tale premessa, quindi, il Tribunale condivideva interamente i risultati della relazione peritale, laddove, per quanto qui di interesse, il C.T.U.: - a) individuava due cause generatrici delle dedotte infiltrazioni;
da un lato, la non corretta posa in opera - da parte della impresa edile - della guaina bituminosa di copertura sul terrazzino di proprietà dei coniugi - (posizionata CP_5 CP_4 nel senso opposto rispetto alla linea di pendenza del piano) e, dall'altro, la condotta della convenuta
, per aver costei collocato sul proprio terrazzino alcuni vasi ed alcune fioriere che avevano CP_3
ostacolato il regolare deflusso dell'acqua; - b) evidenziava che la guaina bituminosa non era stata posata a perfetta regola d'arte dalla convenuta, con ciò contribuendo colposamente a causare la formazione di fenomeni di infiltrazione e di umidità nel vano seminterrato;
- c) accertava lo stato di conservazione della guaina bituminosa, risultato umido nella parte confinante con la recinzione e occupata dalle fioriere, ragion per cui tale guaina, sia per vetustà, che per qualità intrinseca, non aveva svolto bene nel tempo la propria funzione di tenuta all'acqua, aggiungendo che la presenza, sia del binario, su cui scorreva il cancello metallico collocato a ridosso del muretto in cemento armato e realizzato sul pavimento a quota inferiore, che delle fioriere avevano costituito “un vero e proprio ostacolo al deflusso dell'acqua, comportando un inevitabile ristagno dell'acqua a ridosso proprio di tale muretto; - d) riteneva che l'esecuzione dei lavori soltanto sulla proprietà non avrebbe CP_3 1 Cfr. pg. 7 della sentenza: “La natura di norma speciale dell'art. 1669 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c. presuppone, quindi, l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex. art. 1669 c.c. come extracontrattuale, consistenti nell'esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela (Cass., n. 338 del 1999)”. pagina 5 di 15 definitivamente risolto il problema delle infiltrazioni riscontrate all'interno dei due box auto, di proprietà, rispettivamente, dei coniugi - e - , e neppure risolto il CP_1 CP_11 Pt_2 Parte_3
fenomeno delle infiltrazioni relative agli altri cinque box auto del piano seminterrato;
- e) confermava l'eziologia dei danni lamentati dagli attori, ribadendo la riconducibilità dei fenomeni di infiltrazione di acqua e delle manifestazioni di umidità “a due cause esclusive e concorrenti tra loro che legano
l'impresa edile (che ha collocato la guaina bituminosa in maniera non conforme alle leggi della fisica
e della tecnica), la convenuta e i terzi chiamati e , proprietari CP_3 Controparte_5 Controparte_4
dei terrazzini che costituiscono un solaio di copertura unico del piano terra del fabbricato (che hanno omesso qualsiasi controllo sullo stato dei terrazzini): da un lato, quindi, la presenza di vasi e di alcune fioriere inamovibili sul terrazzino di proprietà che hanno ostacolato il deflusso dell'acqua ed CP_3 hanno, pertanto, determinato il ristagno dell'acqua sul pavimento e, dall'altro, la tenuta della guaina bituminosa sul terrazzino e l'omessa custodia dei proprietari con riguardo ai beni di CP_12 loro proprietà” (pag. 13 della sentenza).
Quanto alla posizione di , e , proprietari delle terrazze CP_3 Controparte_4 Controparte_5
sovrastanti i box auto, il primo giudice li riteneva responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per essersi sottratti agli obblighi di manutenzione gravanti su di essi.
Regolava le spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
Con citazione del 13.12.2021, l Parte_1
ha proposto l'appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'altrui
[...]
domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , quest'ultimo Parte_7 Parte_5 Parte_6 Parte_8
quale amministratore del condominio di (Corato), i quali, preliminarmente, hanno Controparte_2 eccepito inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; quindi, hanno concluso per il suo rigetto, vinte le spese di lite.
All'udienza del 12.4.2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, svoltasi nella contumacia di , e è stata introitata a sentenza con la CP_3 Controparte_4 Controparte_13
concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Disposta, giusta ordinanze del 13.7.2022 e 31.3.2023, la rinotifica dell'atto di appello nei confronti di Controparte_5 (residente in [...]), questa è stata ritualmente eseguita, a mezzo consegna del plico a/r al destinatario in data 2.5.2023, e ciò in conformità al Reg. UE n. 1784/2020, rifusione del precedente Reg. CE n. 1393/2007. pagina 6 di 15 Anzitutto, va dichiarata la contumacia di , e , i quali, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
ancorché regolarmente citati, non si sono costituiti.
Ne consegue che, non essendo stato proposto appello incidentale, si è formato il giudicato limitatamente al punto e al capo della sentenza che ha statuito sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. dei succitati appellati.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., come prospettata dagli appellati.
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017) attraverso il consolidamento di un principio giuridico, cui questo Collegio ha inteso sempre uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
L' impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c. (ante riforma Cartabia), per cui, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi del provvedimento decisorio che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, quindi, l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, esponendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alle sue eccezioni che invece il primo giudice ha disatteso.
Ciò detto, venendo al merito dell'appello, col primo motivo si censura la violazione dell'art. 112
c.p.c., nonché l'erronea applicazione del principio iura novit curia, che hanno portato il primo giudice ad esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., ancorché non formulata, avendo gli attori agito solo ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Col secondo motivo, si lamenta il vizio di omessa pronuncia, perché il Tribunale, a dire dell'appellante, ha accolto la domanda risarcitoria senza accertare la sussistenza dei “gravi vizi e difetti costruttivi”, presupposto della responsabilità aquiliana nel caso di specie.
Col terzo motivo, invece, si contesta il ricorso al criterio della ragione più liquida, per effetto del quale il giudice ha omesso di esaminare le eccezioni sollevate dalla appellante in primo grado (violazione dell'onere probatorio;
difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di condominio;
nullità dell'atto di citazione).
pagina 7 di 15 Da ultimo, col quarto motivo, si lamenta, sotto diversi profili, la nullità ed erroneità della C.T.U. di primo grado, le cui risultante sono state poste a fondamento della sentenza impugnata.
Orbene, rileva questa Corte che detti motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono da ritenere infondati e, per detta ragione, meritano integrale rigetto.
Innanzitutto, per stessa allegazione di parte appellante, l'atto di citazione di primo grado risulta conforme alle prescrizioni di cui all'art. 163, co. 3, n. 3 e n. 4, ragion per cui non può predicarsene la nullità ex art. 164, co. 4, c.p.c. sul mero presupposto, del tutto irrilevante, dell'omessa indicazione
“delle parti comuni (del ) interessate dagli asseriti difetti costruttivi”. CP_2
Quanto al difetto di legittimazione ad agire dell'amministratore per mancanza di Parte_9 delibera assembleare, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “l'amministratore di un condominio ha necessità della espressa autorizzazione o della ratifica deliberate dall'assemblea solo per le cause che esorbitano dalle proprie attribuzioni, laddove, per l'adempimento delle normali incombenze rientranti nei limiti delle funzioni conferitegli ex art. 1130 c.c., dispone della piena rappresentanza ex lege dei condomini ex art. 1131 co. I e II c.c. (Cass. civ. n. 11200/21; n. 10865/16 e
n.1451/14). Tra tali attribuzioni è senz'altro annoverabile il potere–dovere dell'amministratore di compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (ex art. 1130 co. I n. 4), il che implica anche la propria autonoma legittimazione, sia attiva che passiva, nelle controversie inerenti al risarcimento dei danni, a tutela dei beni e degli interessi condominiali” (in tal senso, App. Bari n.
535/2023, che richiama Cass. civ. n. 342/2023; n. 2127/2021; n. 9449/2016 e n.18168/2014).
In realtà, come dedotto dalla difesa dell'impresa edile, il Tribunale nulla ha statuito in favore del
, sicché difetta il concreto interesse dell'impresa all'accoglimento - Controparte_2
anche in questa sede - delle suddette eccezioni.
Fatta questa premessa, va condivisa la decisione del primo giudice di accogliere la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., sul duplice presupposto della sua tempestiva proposizione e della applicabilità al caso di specie.
In primo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dalla parte, dovendo, piuttosto, tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (in tal senso, Cass. civ. n.
pagina 8 di 15 8520/2006, che richiama Cass. n. 27428/2005; n. 21208/2005; n. 20322/2005; n. 15802/2005; che SS.
UU. n. 27/2000; recentemente, anche Cass. n. 5608/2024, secondo cui “In virtù del principio iura novit curia, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame”).
Ebbene, di tale principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale, essendosi attenuto esattamente a quanto concluso in citazione dagli attori, dal momento che essi, nel chiedere la condanna dell'impresa edile “al risarcimento dei danni subiti”, hanno chiaramente proposto nei confronti della stessa anche la domanda ex art. 2043 c.c., e ciò a prescindere dall'esplicitazione contenuta soltanto nelle memorie conclusive del 21.3.2021.
Infatti, risultano allegati i presupposti della responsabilità aquiliana, quali la condotta colposa dell'impresa, consistita nel posizionamento della guina bituminosa non a regola d'arte, e il conseguente danno dovuto alla formazione di macchie di umidità lungo le pareti dei box auto, circostanze sulle quali, tra l'altro, gli attori hanno articolato le proprie richieste istruttorie, dirette a dimostrare gli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) della richiamata responsabilità.
Non basta all'appellante lamentare una violazione del diritto di difesa o di contradditorio per effetto della riqualificazione giuridica operata dal primo giudice una volta riservata la causa in decisione, sia perché le due azioni – tra loro in rapporto di genere a specie – poggiano inconfutabilmente sui medesimi fatti allegati, sia perché l'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. pone un maggiore onere probatorio a carico del danneggiato, non potendo egli giovarsi della “più favorevole” presunzione di responsabilità del costruttore di cui all'art. 1669 c.c.
Difatti, come opportunamente rilevato dal primo giudice, citando Cass. civ. n. 8520/2006, “la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., finalizzata a sottoporre la responsabilità dell'appaltatore a un regime più rigoroso rispetto a quello generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che entro un determinato periodo di tempo sull'appaltatore grava una presunzione di responsabilità, restando salva l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'art. 1669 c.c. In tal modo non solo risulta rafforzata la responsabilità del costruttore per i danni manifestatisi nei primi dieci anni, ma questi risponde anche per responsabilità extracontrattuale secondo le regole ordinarie in relazione ai danni manifestatisi e prodottisi oltre il decennio dal compimento dell'opera” (cfr. pg. 7 della sentenza di primo grado).
pagina 9 di 15 Dunque, tra l'art. 2043 c.c. - genus - e l'art. 1669 c.c. - species - sussiste appunto un rapporto di specialità, ragion per cui, soltanto in presenza dei presupposti, l'azione da intraprendere è quella specificamente contemplata in materia di appalto, restando così precluso il ricorso all'azione generale, benchè, "in concreto" (recte in via contingente), per fatto imputabile al danneggiato, sia maturata la decadenza o la prescrizione dell'azione speciale (in tal senso, Cass. civ. n. 31301/2023; contra
l'interpretazione resa in sede di revocazione da Cass. civ. SS.UU. n. 13569/2015, secondo cui la
"decadenza" dall'azione di cui all'art. 1669 c.c. - e la conseguente non applicabilità di questa disposizione - non precluderebbero l'esperimento dell'azione generale di responsabilità ex art. 2043
c.c.).
Ed invero, in ordine alla previsione dell'art. 1669 c.c., resta fermo che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale -, ove non ricorrano "in concreto" le condizioni per la sua applicazione ("come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera"), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669
c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043
c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. civ. n. 31301/2023, cit.; Cass. SS.UU. n. 2284/2014; n.
8520/2006, cit.).
In altri termini, l'esercizio dell'azione generale spetta solo allorché, al momento in cui l'avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: -
a) o per la natura dell'immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata); - b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); - c) o per la natura delle cause acclarate
(diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione); - d) o per l'insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera, termine, quest'ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall'attuazione dell'intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. n. 30607/2018; n. 25435/2017; n.
19823/2014).
La medesima conclusione vale per l'ipotesi in cui difettino i presupposti soggettivi, ossia la legittimazione attiva per la qualità dei soggetti pretendenti (diversi dai committenti o suoi aventi causa), necessaria allo scopo di esperire l'azione di cui all'art. 1669 c.c.: in tal caso, non ricorre un concorso di norme, sicchè non sono integrati dei validi motivi per precludere la facoltà del danneggiato pagina 10 di 15 di spiegare l'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. n. 27385/2023; n. 21719/2019; n.
1748/2005; n. 3338/1999).
Orbene, il quadro d'insieme così delineato importa che il ricorso all'art. 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) dell'azione speciale regolata dall'art. 1669 c.c. ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non già delle condizioni contingenti ex post.
Pertanto, sulla scorta della prospettata impostazione, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano – come nel caso di specie - i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo circoscrive il suo campo applicativo, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l'azione speciale
(Cass. civ. n. 20450/2023; n. 19823/2014).
In conclusione, tornando alla fattispecie in esame, pacifica l'inapplicabilità in concreto della norma speciale, anche in assenza di specifica censura sul punto da parte dell'appellante, permane l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 c.c.
Contrariamente a quanto dedotto dalla impresa edile, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, non è richiesta la preliminare verifica della sussistenza dei “gravi vizi e/o difetti costruttivi”, né tantomeno della “rovina in tutto e/o in parte dell'edificio”, integrando essi – expressis verbis – i presupposti della sola diversa azione ex art. 1669 c.c.
Per quanto qui rileva, invece, l'istruttoria svolta in primo grado ha confermato la presenza dei fenomeni infiltrativi e di macchie di umidità lungo le pareti dei box auto, nonché la loro riconducibilità al fatto colposo dell'impresa edile, ragion per cui può ritenersi senz'altro assolto l'onere probatorio gravante sugli attori ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Di ciò si ha riscontro, oltre che nelle concordati dichiarazioni rese dai testi3 e nella documentazione fotografica in atti, anche nelle operazioni peritali svolte in primo grado, all'esito delle quali il C.T.U., in risposta al quesito n. 2 postogli dal giudice4, ha accertato che “i box - auto, di proprietà degli attori presentano effettivamente sulla superficie del loro solaio di copertura vistose macchie di umidità prodotte indiscutibilmente da infiltrazioni di acqua meteorica, verificatesi certamente in tempi diversi - in quanto alcune di queste non sembrano di recente formazione - ma tutte provenienti dalla sovrastante superficie scoperta dei due terrazzini di proprietà, rispettivamente, di e di . In Persona_1 CP_3
particolare, tali macchie si sono evidenziate maggiormente in corrispondenza della superficie estradossale scoperta del solaio del piano terra, che confina con il muretto in c.a. e anche con il marciapiede di via Siracusa […]” (cfr. pag. 11della relazione peritale).
Con riguardo alle cause dei citati fenomeni denunziati e riscontrati, poi, sulla base di tale premessa, la
C.T.U. - le cui conclusioni questa Corte recepisce integralmente, in quanto motivate e documentate, oltre che immuni da vizi logici - ha evidenziato, da un lato, la non corretta posa in opera della guaina bituminosa di copertura sul terrazzino di proprietà dei coniugi - (posizionata nel senso CP_5 CP_4 opposto rispetto alla linea di pendenza del piano) e, dall'altro, la condotta colposa della convenuta
, posta in essere attraverso la collocazione, sul proprio terrazzino, di alcuni vasi e di alcune CP_3
fioriere, che pacificamente hanno ostacolato il fisiologico deflusso delle acque.
Quanto alla prima di dette cause, da ricondursi pacificamente alla condotta colposa posta in essere dall' impresa5, il consulente dell'ufficio, in fase di sopralluogo e all'esito di un saggio eseguito sulla zona già impermeabilizzata, ha constatato che la guaina bituminosa, posata a fiamma con cannello a gas propano, era umida a causa delle infiltrazioni di acqua e, quindi, “non è stata eseguita a perfetta regola
d'arte, in quanto la sovrapposizione dei teli della membrana impermeabilizzante è risultata eseguita nel verso opposto rispetto alla pendenza del piano di posa (contropendenza), per cui una parte dell'acqua pluviale di raccolta del terrazzino, anziché defluire interamente su strada, è anche penetrata nella pavimentazione, oltrepassando anche lo strato di guaina sino a raggiungere la superficie intradossale del solaio di copertura degli stessi , procurandovi delle vistose Pt_11 macchie di umidità, come si può osservare dall'allegato rilievo fotografico” (cfr. pag. 8 relazione peritale), tanto da ritenere del tutto inefficace l'intervento di impermeabilizzazione, “eseguito a suo tempo soltanto di quella porzione di superficie scoperta”.
Da ultimo, lo stesso ausiliario del giudice ha aggiunto che “tale guaina, sia per vetustà che per qualità intrinseca, non ha svolto bene nel tempo la propria funzione di tenuta all'acqua”, precisando che “il normale deflusso dell'acqua di raccolta su detto terrazzino, munito di idonea pendenza verso strada, pur dovendo avvenire in astratto regolarmente, avviene, invece, in un modo alquanto difficoltoso, in quanto passa attraverso due gocciolatoi, realizzati con due fori passanti praticati nel muretto in c.a. a livello della pavimentazione”, sistema di scolo non efficiente “per la presenza sia del binario, su cui scorre il cancello metallico collocato a ridosso del muretto in c.a. e realizzato sul pavimento a quota inferiore che anche delle fioriere costituisce un vero e proprio ostacolo al deflusso dell'acqua, comportando un inevitabile ristagno dell'acqua a ridosso proprio di tale muretto” (cfr. pag. 12 relazione peritale).
Orbene, a fronte delle predette evidenze probatorie, che riconducono la causa delle infiltrazioni al ristagno dell'acqua nei due terrazzini dovuta al non corretto posizionamento della guaina bituminosa da parte dell'appellante, nessuna evidenza probatoria depone in senso contrario o alternativo, non rilevando la circostanza che i detti fenomeni infiltrativi si sono arrestati.
Non è fondata, poi, l'eccezione di nullità della consulenza per aver il consulente indicato i costi e i criteri di quantificazione delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante (quesito n. 4)6, pur avendo escluso la sussistenza di difetti di gravità tale da compromettere la staticità e la piena fruibilità dell'immobile (quesito n. 3)7.
Infatti, se è vero è che la risposta al quarto quesito presupponeva la risposta affermativa a quello precedente, è altrettanto vero, per le stesse ragioni innanzi evidenziate, che la predetta quantificazione - non oggetto di specifica censura – ben può rilevare ai fini del ristoro del danno lamentato dai condomini, corrispondente ai lavori manutentivi da eseguire “sia alla superficie intradossale del solaio di copertura dei box auto danneggiati che alla superficie scoperta dei due terrazzini, che funge da copertura, unitamente ad una parte del marciapiede confinante di via Siracusa […]” (pg. 16 relazione peritale, come integrata da relazione del 25.3.2019). Parimenti, non giova all'appellante lamentare che le opere, alla cui esecuzione è stata condannata, siano state prescritte dal C.T.U. non già al fine di
“eliminare” il fenomeno infiltrativo, ma solo in via precauzionale.
All'applicazione dell'art. 2043 c.c. segue l'assorbimento delle riproposte eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c., la cui applicabilità tra l'altro è stata esclusa dalla difesa della stessa appellante (pagg. 26 – 30 dell'atto di appello).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 962/2021 del 13.5.2021, emessa dal Tribunale di Trani.
*
Infine, va disattesa la richiesta della difesa dell'impresa edile di cancellazione delle espressioni contenute a pagina 11 e pagina 23 della comparsa di costituzione e risposta8, non potendosi qualificare le stesse come inappropriate e offensive dell'altrui reputazione, ovvero lesive della dignità umana e professionale della controparte, rientrando esse nei limiti del consentito esercizio del diritto di difesa.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate come in dispositivo
(secondo i parametri fissati dal D.M. n. 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €5.201,00 ed €26.000,00 – valori medi), nei rapporti tra l'
[...]
e gli appellati costituiti, sono interamente poste a Parte_1
carico della prima. Nulla va disposto nei rapporti tra l'appellante e , nonché CP_3 CP_4
e , stante la contumacia di quest'ultimi.
[...] Controparte_5
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , in persona dei suoi Parte_1 legali rappresentanti e soci liquidatori pro tempore, avverso la sentenza n. 962/2021, emessa dal
Tribunale di Trani in composizione monocratica e pubblicata in data 13.5.2021, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , e;
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l' , in Parte_1
persona dei suoi legali rappresentanti e soci liquidatori pro tempore, alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese giudiziali del grado di appello, liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) Nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, del comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 5 febbraio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così il teste : “Ricordo di aver effettuato il sopralluogo nei box come da foto mostratemi (n.1 e 2) della Testimone_1 relazione di parte attrice (doc. n. 17). Non ricordo la data dell'intervento. In quell'occasione notai che la infiltrazione proveniva […]”. Così il teste : “Ricordo macchie di umidità nei locali del sig. ”; Ho potuto Testimone_2 CP_1 direttamente constatare unicamente le infiltrazioni presenti nei locali del sig. ”. Così il teste : CP_1 Testimone_3
“[…] posso dire che i fenomeni lamentati dagli attori sono conseguenza di infiltrazioni dalle pareti perimetrali degli stabili e di infiltrazioni provenienti dalla strada. Non posso escludere la presenza di altre concause”. Così il teste P_ : “Non so chi ha curato l'intervento ed escludo che il problema infiltrativo sia stato risolto”; “Nell'accesso del
[...] 2010 ho potuto constatare che negli immobili degli attori erano presenti delle macchie di umidità e posso presumere dell'esistenza di fenomeni di infiltrazioni risalenti a circa 2 o 3 anni prima dell'accesso”; “Confermo che i fenomeni di infiltrazione si sono verificati su pareti comuni […]”. pagina 11 di 15 4 “accerti e dica il c.t.u. se sussistono o meno le infiltrazioni lamentate dagli attori in citazione e, in caso di risposta affermativa, accerti la causa delle stesse, in particolare valutando se i fenomeni siano dovuti alle condotte dei convenuti, ovvero siano imputabili a carenza nella manutenzione ordinaria”. 5 Il teste : “Sono a conoscenza dell'intervento di rimozione della pavimentazione di cui al capitolo n. 7 perché CP_10 ho personalmente svolto un sopralluogo e ricordo che in quella occasione fu ripristinata la guaina”; “Preciso che la guaina fu ripristinata successivamente dal e dal suo dipendente su mio personale incarico (cfr. II mem. Persona_2 di parte attrice: “vero che i IGg. e , su incarico dell' Persona_2 Testimone_4 [...] nell'anno 2007, rimuovevano la pavimentazione esistente lungo il Controparte_6 cancello, posto nella pertinenza ad uso esclusivo dell'immobile del IG. , e posizionavano la guina di CP_5 impermeabilizzazione, stante la mancanza della stessa nel tratto in questione”)”. Così il teste : “Confermo Testimone_2 la circostanza di cui al n. 7 (cit.) e preciso che i soggetti che ponevano in essere la riparazione erano gli stessi che avevano partecipato al sopralluogo”, “confermo la circostanza sub 8)” (cfr. II mem. di parte attrice: “Vero che l'intervento dell'anno 2007, in corrispondenza del cancello, posto nella pertinenza ad uso esclusivo dell'immobile del sig. , è CP_5 ancora evidente in loco, per la diversa tonalità di colore delle due file di pavimentazione poste lungo il cancello, in precedenza rimossa per l'inserimento della guaina impermeabilizzante”); “Preciso di essere a conoscenza delle circostanze precedenti in quanto il mio balcone, posto al secondo piano dello stabile, si affaccia direttamente sul cortile di
”; “So che è stata apposta una guaina ma non so dire se in sostituzione di una guaina precedente”.; “Sono a CP_5 conoscenza di un intervento di sostituzione del canale di scolo presente nel cortile del sig. . So che tale intervento fu CP_5 effettuato dalla ditta convenuta come riferitomi dal sig. AN, marito di , e vidi eseguire i lavori dagli stessi Pt_4 soggetti intervenuti nel 2007 se non ricordo”. pagina 12 di 15 6 “in caso di risposta affermativa al quesito precedente proceda il c.t.u. alla quantificazione del danno cagionato ai locali di proprietà di parte attrice e descriva, indicandone anche il costo e i criteri di quantificazione, le opere necessarie per ripristinare i luoghi nello status quo ante e ad eliminare anche per il futuro le cause come accertate, mediante indicazione analitica dei lavori da eseguirsi”. 7 “accerti il c.t.u. se i lamentati fenomeni di infiltrazione abbiano cagionato un pericolo per la staticità dei locali interessati, ovvero ne abbiano pregiudicato in modo apprezzabile la normale utilizzazione”: pagina 13 di 15 8 “La presente difesa ritiene di non dover aggiungere altro circa le pretestuose accuse “sulle deficienze assertive e probatorie” mosse ex adverso (deficienze che non sussistono), per non offendere il buon senso e l'intelligenza di chi legge”;
“A QUESTO PUNTO, FA VERAMENTE SORRIDERE, PER NON LASCIARSI ANDARE AD ALTRE ESPRESSIONI”. pagina 14 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1857 del 2021
T R A
Parte_1
(C.F.: ), in persona degli innanzi nominati legali rappresentanti e soci liquidatori pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Luigia Dell'Accio, del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Corato al corso Mazzini n. 2, nonché presso il domicilio digitale dell'avv. Luigia Dell'Accio
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (CF: ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
), quest'ultimo quale amministratore pro tempore del C.F._8 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla Controparte_2 P.IVA_2
comparsa di costituzione di primo grado, dagli avv.ti. Beatrice De Palma, del foro di Trani, e Maria
Daniela Musto, del foro di Trani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Corato alla pagina 1 di 15 piazza Vittorio Emanuele n. 20, nonché presso il loro domicilio digitale e Email_2
Email_3
APPELLATI
NONCHÉ CONTRO
, e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI avverso la sentenza n. cron. 962/2021 del 13.5.2021, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata il 13.5.2021, nel giudizio portante il numero di
R.G. 95024294/2010.
*
All'udienza del 15.4.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2010, CP_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_5 Parte_6 [...]
, quest'ultimo quale amministratore del condominio di (Corato), Parte_9 Controparte_2
convenivano dinanzi al Tribunale di Trani l' Parte_1
nonché , concludendo come segue: “accertare e dichiarare che l'
[...] CP_3 [...]
in persona dei liquidatori P.T., società costruttrice Controparte_6
– venditrice del fabbricato condominiale in oggetto, sia responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. dei gravi vizi e/o difetti costruttivi, causa del fenomeno di infiltrazioni sulle parti condominiali e/o sulle singole unità immobiliari di esclusiva proprietà dei singoli condomini, attori nel presente giudizio, che verranno accertati in corso di causa;
per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona dei liquidatori P.T., ex art. 1669 c.c., ad eseguire Controparte_6
le opere necessarie ad eliminare i gravi difetti e/o vizi costruttivi, cause del fenomeno delle infiltrazioni, a proprie spese, ed entro un prefiggendo termine da parte del Giudicante, a mezzo degli interventi – che verranno accertati in corso di causa – sulle parti condominiali e/o sulle singole unità immobiliari di esclusiva proprietà degli attori;
condannare l' Controparte_6
in persona dei liquidatori P.T., ex art. 1669 c.c., ad eseguire, a proprie
[...]
spese ed entro un prefiggendo termine da parte del Giudicante, le opere necessarie per ripristinare le parte del fabbricato condominiale e di proprietà esclusiva degli odierni attori interessate dalle
pagina 2 di 15 infiltrazioni; in caso di mancata esecuzione specifica della condanna all'eliminazione dei gravi difetti costruttivi da parte dell' in Controparte_6
persona degli attuali liquidatori, entro il termine assegnando dal Giudicante, nonché della condanna all'esecuzione delle opere necessarie per ripristinare le parti del fabbricato interessate dalle infiltrazioni, condannare l' in Controparte_6
persona degli attuali liquidatori, al risarcimento dei danni subiti dagli attori per le spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e difetti e la riparazione delle parti danneggiate, così come verranno accertate e quantificate in corso di causa;
qualora l'On.le Tribunale adito, sulla base degli accertamenti eseguiti in corso di causa, dovesse ritenere una responsabilità, per il fenomeno infiltrativo meglio descritto in narrativa, a titolo esclusivo o concorrente della IG.ra , CP_3
voglia il Tribunale condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore di tutti gli attori, così come saranno meglio accertati in corso di causa”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, gli attori asserivano: - 1) di essere proprietari di diverse unità immobiliari, con annesso parcheggio auto, posto al piano interrato del condominio di Controparte_2
(Corato), con accesso dalla rampa di cui al civico n. 14; - 2) di avere acquistato, tra maggio e luglio dell'anno 2000, dette unità immobiliari dalla stessa impresa costruttrice;
- 3) che, a partire dal mese di settembre 2009, si erano verificati dei fenomeni di infiltrazione d'acqua nei vani adibiti a parcheggio, coinvolgenti anche le parti comuni dell'edificio condominiale;
- 4) che, dunque, con nota del
25.11.2009, detti fenomeni erano stati denunciati all'impresa edile, la quale, in riscontro, li aveva ricondotti “alla mancata esecuzione delle necessarie opere di manutenzione dell'edificio”, nonché a
“modifiche strutturali apportate all'edificio medesimo dagli acquirenti delle singole unità immobiliari”; - 5) che, conferito incarico al geom. , giusta delibera condominiale del Controparte_7
21.1.2010, era stato eseguito un sopralluogo, durante il quale erano state riscontrate estese macchie di umidità “sulla volta, sulle pareti dei vari locali in oggetto e, quindi, sulle parti condominiali”; - 6) che dette macchie erano risultate essere la conseguenza delle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal solaio di copertura dei predetti locali;
- 7) che, nel cortile di proprietà del Parte_10
, era stata rilevata la presenza di “un canaletto a cielo aperto di congiunzione del pluviale”, il
[...]
quale, non avendo avuto una buona tenuta delle acque, aveva permesso l'infiltrazione nelle pareti e nel solaio del locale di proprietà di;
- 8) che siffatto difetto costruttivo era stato indicato CP_1
quale possibile causa delle infiltrazioni, sicché l'impresa, per il tramite del geometra incaricato, aveva assunto l'impegno di rimuoverlo, eseguendo “la sostituzione di detto canale a cielo aperto con una condotta chiusa di collegamento tra il pluviale e la strada”; - 9) che, invero, l' intervento non era stato risolutivo, ragion per cui, nel mese di luglio 2010, era stato eseguito un ennesimo sopralluogo, al pagina 3 di 15 termine del quale era stata presa la decisione di “effettuare un saggio sulla pavimentazione, in prossimità del cancello scorrevole del cortile del sig. , laddove nell'anno 2007 la CP_5 [...]
veva già provveduto ad Controparte_8 eseguire un intervento mirato a porre un argine alle infiltrazioni lamentate e riscontrate illo tempore”;
- 10) che, a dire del predetto geometra, l'intervento realizzato del 2007 non era stato eseguito correttamente e a regola d'arte dalla convenuta, in quanto la guaina bituminosa era stata applicata con l'accavallamento in contro pendenza;
- 11) che, quindi, si era reso necessario eseguire un intervento esteso all'intero cortile del , “con la rimozione della pavimentazione, Pt_10 Controparte_5
l'applicazione di uno strato di guaina, in sovrapposizione a quella esistente, con le buone norme della posa e l'apposizione finale della nuova pavimentazione, simile a quella esistente”; - 12) che, da ultimo, con riguardo alle infiltrazioni rinvenute nei locali di , Parte_5 Parte_4
e , queste erano state causate anche dalla presenza, nel Controparte_9 Parte_6 cortile ad uso esclusivo della , “delle grosse aiuole realizzate direttamente in loco sul CP_3 solaio, dopo la consegna dell'immobile da parte della società costruttrice”, che avevano ostacolato il regolare deflusso delle acque piovane.
Costituendosi, l concludeva per il rigetto Parte_1
della domanda, con vittoria di spese di lite.
In via preliminare, la convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione, per non avere gli attori indicato le parti comuni dell'edificio affette dai vizi costruttivi e/o danneggiate, l'entità dei danni e le opere manutentive da eseguire;
eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio e la decadenza dall'azione afferente alle parti comuni.
Precisava, quindi, di non aver mai ricevuto la missiva del 25.11.2009, e di non aver conferito incarico al geom. per eseguire i sopralluoghi presso il condominio, né tantomeno di aver CP_10 effettuato, nell'anno 2007 “o in altra epoca”, un intervento per eliminare i difetti denunciati, i quali, quindi, erano da ricondurre all'intervento di soggetti terzi.
Concludeva per inammissibilità della azione ex art. 1669 c.c., poiché – a suo dire – il difetto della costruzione si era presentato “oltre il decennio dalla ultimazione dell'opera”; eccepiva la decadenza e la prescrizione della medesima azione, sia perché i difetti non erano mai stati denunciati con la missiva del 13.11.2009, sia perché intervenuta, in ogni caso, oltre un anno dalla loro scoperta. Da ultimo, deduceva l'insussistenza di “gravi difetti” tali da compromettere la funzionalità ed il godimento dell'opera così come richiesto dall'art. 1669 c.c., con esclusione di ogni responsabilità a suo carico.
Si costituiva , concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite. CP_3
pagina 4 di 15 All'esito della fase istruttoria, con ordinanza del 28.5.2019, il primo giudice disponeva, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la chiamata in causa di e quali proprietari del Controparte_5 Controparte_4 terrazzino contiguo alla proprietà di , potendo essi “subire, all'esito del presente giudizio, CP_3
l'efficacia riflessa del giudicato”.
Istruita la causa a mezzo prova orale e consulenza tecnica, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza n. 962/2021 del 13.5.2021, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava la responsabilità di , e nonché CP_3 Controparte_5 Controparte_4
dell'impresa edile e li condannava, ciascuno nella misura Controparte_6
di 1/3, all'esecuzione dei lavori di ripristino necessari, ovvero “a corrispondere, a titolo di risarcimento, il valore determinato dal CTU”, sempre nella misura di un terzo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c., proposta nei confronti della impresa unitamente a quella di cui all' art. 1669 c.c., sul presupposto dell'inapplicabilità della norma speciale (art. 1669 c.c.) al caso di specie1.
Sulla base di tale premessa, quindi, il Tribunale condivideva interamente i risultati della relazione peritale, laddove, per quanto qui di interesse, il C.T.U.: - a) individuava due cause generatrici delle dedotte infiltrazioni;
da un lato, la non corretta posa in opera - da parte della impresa edile - della guaina bituminosa di copertura sul terrazzino di proprietà dei coniugi - (posizionata CP_5 CP_4 nel senso opposto rispetto alla linea di pendenza del piano) e, dall'altro, la condotta della convenuta
, per aver costei collocato sul proprio terrazzino alcuni vasi ed alcune fioriere che avevano CP_3
ostacolato il regolare deflusso dell'acqua; - b) evidenziava che la guaina bituminosa non era stata posata a perfetta regola d'arte dalla convenuta, con ciò contribuendo colposamente a causare la formazione di fenomeni di infiltrazione e di umidità nel vano seminterrato;
- c) accertava lo stato di conservazione della guaina bituminosa, risultato umido nella parte confinante con la recinzione e occupata dalle fioriere, ragion per cui tale guaina, sia per vetustà, che per qualità intrinseca, non aveva svolto bene nel tempo la propria funzione di tenuta all'acqua, aggiungendo che la presenza, sia del binario, su cui scorreva il cancello metallico collocato a ridosso del muretto in cemento armato e realizzato sul pavimento a quota inferiore, che delle fioriere avevano costituito “un vero e proprio ostacolo al deflusso dell'acqua, comportando un inevitabile ristagno dell'acqua a ridosso proprio di tale muretto; - d) riteneva che l'esecuzione dei lavori soltanto sulla proprietà non avrebbe CP_3 1 Cfr. pg. 7 della sentenza: “La natura di norma speciale dell'art. 1669 c.c. rispetto all'art. 2043 c.c. presuppone, quindi, l'astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l'applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex. art. 1669 c.c. come extracontrattuale, consistenti nell'esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela (Cass., n. 338 del 1999)”. pagina 5 di 15 definitivamente risolto il problema delle infiltrazioni riscontrate all'interno dei due box auto, di proprietà, rispettivamente, dei coniugi - e - , e neppure risolto il CP_1 CP_11 Pt_2 Parte_3
fenomeno delle infiltrazioni relative agli altri cinque box auto del piano seminterrato;
- e) confermava l'eziologia dei danni lamentati dagli attori, ribadendo la riconducibilità dei fenomeni di infiltrazione di acqua e delle manifestazioni di umidità “a due cause esclusive e concorrenti tra loro che legano
l'impresa edile (che ha collocato la guaina bituminosa in maniera non conforme alle leggi della fisica
e della tecnica), la convenuta e i terzi chiamati e , proprietari CP_3 Controparte_5 Controparte_4
dei terrazzini che costituiscono un solaio di copertura unico del piano terra del fabbricato (che hanno omesso qualsiasi controllo sullo stato dei terrazzini): da un lato, quindi, la presenza di vasi e di alcune fioriere inamovibili sul terrazzino di proprietà che hanno ostacolato il deflusso dell'acqua ed CP_3 hanno, pertanto, determinato il ristagno dell'acqua sul pavimento e, dall'altro, la tenuta della guaina bituminosa sul terrazzino e l'omessa custodia dei proprietari con riguardo ai beni di CP_12 loro proprietà” (pag. 13 della sentenza).
Quanto alla posizione di , e , proprietari delle terrazze CP_3 Controparte_4 Controparte_5
sovrastanti i box auto, il primo giudice li riteneva responsabili ai sensi dell'art. 2051 c.c. per essersi sottratti agli obblighi di manutenzione gravanti su di essi.
Regolava le spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
Con citazione del 13.12.2021, l Parte_1
ha proposto l'appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'altrui
[...]
domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , quest'ultimo Parte_7 Parte_5 Parte_6 Parte_8
quale amministratore del condominio di (Corato), i quali, preliminarmente, hanno Controparte_2 eccepito inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; quindi, hanno concluso per il suo rigetto, vinte le spese di lite.
All'udienza del 12.4.2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, svoltasi nella contumacia di , e è stata introitata a sentenza con la CP_3 Controparte_4 Controparte_13
concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Disposta, giusta ordinanze del 13.7.2022 e 31.3.2023, la rinotifica dell'atto di appello nei confronti di Controparte_5 (residente in [...]), questa è stata ritualmente eseguita, a mezzo consegna del plico a/r al destinatario in data 2.5.2023, e ciò in conformità al Reg. UE n. 1784/2020, rifusione del precedente Reg. CE n. 1393/2007. pagina 6 di 15 Anzitutto, va dichiarata la contumacia di , e , i quali, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
ancorché regolarmente citati, non si sono costituiti.
Ne consegue che, non essendo stato proposto appello incidentale, si è formato il giudicato limitatamente al punto e al capo della sentenza che ha statuito sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. dei succitati appellati.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., come prospettata dagli appellati.
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017) attraverso il consolidamento di un principio giuridico, cui questo Collegio ha inteso sempre uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
L' impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c. (ante riforma Cartabia), per cui, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi del provvedimento decisorio che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, quindi, l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, esponendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alle sue eccezioni che invece il primo giudice ha disatteso.
Ciò detto, venendo al merito dell'appello, col primo motivo si censura la violazione dell'art. 112
c.p.c., nonché l'erronea applicazione del principio iura novit curia, che hanno portato il primo giudice ad esaminare la domanda ex art. 2043 c.c., ancorché non formulata, avendo gli attori agito solo ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Col secondo motivo, si lamenta il vizio di omessa pronuncia, perché il Tribunale, a dire dell'appellante, ha accolto la domanda risarcitoria senza accertare la sussistenza dei “gravi vizi e difetti costruttivi”, presupposto della responsabilità aquiliana nel caso di specie.
Col terzo motivo, invece, si contesta il ricorso al criterio della ragione più liquida, per effetto del quale il giudice ha omesso di esaminare le eccezioni sollevate dalla appellante in primo grado (violazione dell'onere probatorio;
difetto di legittimazione attiva dell'amministratore di condominio;
nullità dell'atto di citazione).
pagina 7 di 15 Da ultimo, col quarto motivo, si lamenta, sotto diversi profili, la nullità ed erroneità della C.T.U. di primo grado, le cui risultante sono state poste a fondamento della sentenza impugnata.
Orbene, rileva questa Corte che detti motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono da ritenere infondati e, per detta ragione, meritano integrale rigetto.
Innanzitutto, per stessa allegazione di parte appellante, l'atto di citazione di primo grado risulta conforme alle prescrizioni di cui all'art. 163, co. 3, n. 3 e n. 4, ragion per cui non può predicarsene la nullità ex art. 164, co. 4, c.p.c. sul mero presupposto, del tutto irrilevante, dell'omessa indicazione
“delle parti comuni (del ) interessate dagli asseriti difetti costruttivi”. CP_2
Quanto al difetto di legittimazione ad agire dell'amministratore per mancanza di Parte_9 delibera assembleare, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “l'amministratore di un condominio ha necessità della espressa autorizzazione o della ratifica deliberate dall'assemblea solo per le cause che esorbitano dalle proprie attribuzioni, laddove, per l'adempimento delle normali incombenze rientranti nei limiti delle funzioni conferitegli ex art. 1130 c.c., dispone della piena rappresentanza ex lege dei condomini ex art. 1131 co. I e II c.c. (Cass. civ. n. 11200/21; n. 10865/16 e
n.1451/14). Tra tali attribuzioni è senz'altro annoverabile il potere–dovere dell'amministratore di compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio (ex art. 1130 co. I n. 4), il che implica anche la propria autonoma legittimazione, sia attiva che passiva, nelle controversie inerenti al risarcimento dei danni, a tutela dei beni e degli interessi condominiali” (in tal senso, App. Bari n.
535/2023, che richiama Cass. civ. n. 342/2023; n. 2127/2021; n. 9449/2016 e n.18168/2014).
In realtà, come dedotto dalla difesa dell'impresa edile, il Tribunale nulla ha statuito in favore del
, sicché difetta il concreto interesse dell'impresa all'accoglimento - Controparte_2
anche in questa sede - delle suddette eccezioni.
Fatta questa premessa, va condivisa la decisione del primo giudice di accogliere la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., sul duplice presupposto della sua tempestiva proposizione e della applicabilità al caso di specie.
In primo luogo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni, dalla formula e dal nomen iuris adottati dalla parte, dovendo, piuttosto, tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte, dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta (in tal senso, Cass. civ. n.
pagina 8 di 15 8520/2006, che richiama Cass. n. 27428/2005; n. 21208/2005; n. 20322/2005; n. 15802/2005; che SS.
UU. n. 27/2000; recentemente, anche Cass. n. 5608/2024, secondo cui “In virtù del principio iura novit curia, il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame”).
Ebbene, di tale principio ha fatto corretta applicazione il Tribunale, essendosi attenuto esattamente a quanto concluso in citazione dagli attori, dal momento che essi, nel chiedere la condanna dell'impresa edile “al risarcimento dei danni subiti”, hanno chiaramente proposto nei confronti della stessa anche la domanda ex art. 2043 c.c., e ciò a prescindere dall'esplicitazione contenuta soltanto nelle memorie conclusive del 21.3.2021.
Infatti, risultano allegati i presupposti della responsabilità aquiliana, quali la condotta colposa dell'impresa, consistita nel posizionamento della guina bituminosa non a regola d'arte, e il conseguente danno dovuto alla formazione di macchie di umidità lungo le pareti dei box auto, circostanze sulle quali, tra l'altro, gli attori hanno articolato le proprie richieste istruttorie, dirette a dimostrare gli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) della richiamata responsabilità.
Non basta all'appellante lamentare una violazione del diritto di difesa o di contradditorio per effetto della riqualificazione giuridica operata dal primo giudice una volta riservata la causa in decisione, sia perché le due azioni – tra loro in rapporto di genere a specie – poggiano inconfutabilmente sui medesimi fatti allegati, sia perché l'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. pone un maggiore onere probatorio a carico del danneggiato, non potendo egli giovarsi della “più favorevole” presunzione di responsabilità del costruttore di cui all'art. 1669 c.c.
Difatti, come opportunamente rilevato dal primo giudice, citando Cass. civ. n. 8520/2006, “la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c., finalizzata a sottoporre la responsabilità dell'appaltatore a un regime più rigoroso rispetto a quello generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che entro un determinato periodo di tempo sull'appaltatore grava una presunzione di responsabilità, restando salva l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'art. 1669 c.c. In tal modo non solo risulta rafforzata la responsabilità del costruttore per i danni manifestatisi nei primi dieci anni, ma questi risponde anche per responsabilità extracontrattuale secondo le regole ordinarie in relazione ai danni manifestatisi e prodottisi oltre il decennio dal compimento dell'opera” (cfr. pg. 7 della sentenza di primo grado).
pagina 9 di 15 Dunque, tra l'art. 2043 c.c. - genus - e l'art. 1669 c.c. - species - sussiste appunto un rapporto di specialità, ragion per cui, soltanto in presenza dei presupposti, l'azione da intraprendere è quella specificamente contemplata in materia di appalto, restando così precluso il ricorso all'azione generale, benchè, "in concreto" (recte in via contingente), per fatto imputabile al danneggiato, sia maturata la decadenza o la prescrizione dell'azione speciale (in tal senso, Cass. civ. n. 31301/2023; contra
l'interpretazione resa in sede di revocazione da Cass. civ. SS.UU. n. 13569/2015, secondo cui la
"decadenza" dall'azione di cui all'art. 1669 c.c. - e la conseguente non applicabilità di questa disposizione - non precluderebbero l'esperimento dell'azione generale di responsabilità ex art. 2043
c.c.).
Ed invero, in ordine alla previsione dell'art. 1669 c.c., resta fermo che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale -, ove non ricorrano "in concreto" le condizioni per la sua applicazione ("come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera"), può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 c.c., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669
c.c., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043
c.c., compresa la colpa del costruttore (Cass. civ. n. 31301/2023, cit.; Cass. SS.UU. n. 2284/2014; n.
8520/2006, cit.).
In altri termini, l'esercizio dell'azione generale spetta solo allorché, al momento in cui l'avente diritto può far valere la propria pretesa, i presupposti oggettivi delineati dalla norma speciale non sussistano: -
a) o per la natura dell'immobile interessato (diverso dagli edifici o da altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata); - b) o per la natura delle deficienze riscontrate (diverse dalla rovina, in tutto o in parte, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti); - c) o per la natura delle cause acclarate
(diverse dal vizio del suolo o dalle carenze della costruzione); - d) o per l'insorgenza della carenza costruttiva dopo il decorso del termine di dieci anni dal compimento dell'opera, termine, quest'ultimo, di natura sostanziale, che non ricade negli istituti della decadenza o della prescrizione, determinando piuttosto la durata del rapporto che deriva dall'attuazione dell'intervento programmato e, dunque, rappresentando un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. n. 30607/2018; n. 25435/2017; n.
19823/2014).
La medesima conclusione vale per l'ipotesi in cui difettino i presupposti soggettivi, ossia la legittimazione attiva per la qualità dei soggetti pretendenti (diversi dai committenti o suoi aventi causa), necessaria allo scopo di esperire l'azione di cui all'art. 1669 c.c.: in tal caso, non ricorre un concorso di norme, sicchè non sono integrati dei validi motivi per precludere la facoltà del danneggiato pagina 10 di 15 di spiegare l'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. n. 27385/2023; n. 21719/2019; n.
1748/2005; n. 3338/1999).
Orbene, il quadro d'insieme così delineato importa che il ricorso all'art. 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) dell'azione speciale regolata dall'art. 1669 c.c. ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non già delle condizioni contingenti ex post.
Pertanto, sulla scorta della prospettata impostazione, poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano – come nel caso di specie - i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo circoscrive il suo campo applicativo, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che caratterizza l'azione speciale
(Cass. civ. n. 20450/2023; n. 19823/2014).
In conclusione, tornando alla fattispecie in esame, pacifica l'inapplicabilità in concreto della norma speciale, anche in assenza di specifica censura sul punto da parte dell'appellante, permane l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 c.c.
Contrariamente a quanto dedotto dalla impresa edile, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, non è richiesta la preliminare verifica della sussistenza dei “gravi vizi e/o difetti costruttivi”, né tantomeno della “rovina in tutto e/o in parte dell'edificio”, integrando essi – expressis verbis – i presupposti della sola diversa azione ex art. 1669 c.c.
Per quanto qui rileva, invece, l'istruttoria svolta in primo grado ha confermato la presenza dei fenomeni infiltrativi e di macchie di umidità lungo le pareti dei box auto, nonché la loro riconducibilità al fatto colposo dell'impresa edile, ragion per cui può ritenersi senz'altro assolto l'onere probatorio gravante sugli attori ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Di ciò si ha riscontro, oltre che nelle concordati dichiarazioni rese dai testi3 e nella documentazione fotografica in atti, anche nelle operazioni peritali svolte in primo grado, all'esito delle quali il C.T.U., in risposta al quesito n. 2 postogli dal giudice4, ha accertato che “i box - auto, di proprietà degli attori presentano effettivamente sulla superficie del loro solaio di copertura vistose macchie di umidità prodotte indiscutibilmente da infiltrazioni di acqua meteorica, verificatesi certamente in tempi diversi - in quanto alcune di queste non sembrano di recente formazione - ma tutte provenienti dalla sovrastante superficie scoperta dei due terrazzini di proprietà, rispettivamente, di e di . In Persona_1 CP_3
particolare, tali macchie si sono evidenziate maggiormente in corrispondenza della superficie estradossale scoperta del solaio del piano terra, che confina con il muretto in c.a. e anche con il marciapiede di via Siracusa […]” (cfr. pag. 11della relazione peritale).
Con riguardo alle cause dei citati fenomeni denunziati e riscontrati, poi, sulla base di tale premessa, la
C.T.U. - le cui conclusioni questa Corte recepisce integralmente, in quanto motivate e documentate, oltre che immuni da vizi logici - ha evidenziato, da un lato, la non corretta posa in opera della guaina bituminosa di copertura sul terrazzino di proprietà dei coniugi - (posizionata nel senso CP_5 CP_4 opposto rispetto alla linea di pendenza del piano) e, dall'altro, la condotta colposa della convenuta
, posta in essere attraverso la collocazione, sul proprio terrazzino, di alcuni vasi e di alcune CP_3
fioriere, che pacificamente hanno ostacolato il fisiologico deflusso delle acque.
Quanto alla prima di dette cause, da ricondursi pacificamente alla condotta colposa posta in essere dall' impresa5, il consulente dell'ufficio, in fase di sopralluogo e all'esito di un saggio eseguito sulla zona già impermeabilizzata, ha constatato che la guaina bituminosa, posata a fiamma con cannello a gas propano, era umida a causa delle infiltrazioni di acqua e, quindi, “non è stata eseguita a perfetta regola
d'arte, in quanto la sovrapposizione dei teli della membrana impermeabilizzante è risultata eseguita nel verso opposto rispetto alla pendenza del piano di posa (contropendenza), per cui una parte dell'acqua pluviale di raccolta del terrazzino, anziché defluire interamente su strada, è anche penetrata nella pavimentazione, oltrepassando anche lo strato di guaina sino a raggiungere la superficie intradossale del solaio di copertura degli stessi , procurandovi delle vistose Pt_11 macchie di umidità, come si può osservare dall'allegato rilievo fotografico” (cfr. pag. 8 relazione peritale), tanto da ritenere del tutto inefficace l'intervento di impermeabilizzazione, “eseguito a suo tempo soltanto di quella porzione di superficie scoperta”.
Da ultimo, lo stesso ausiliario del giudice ha aggiunto che “tale guaina, sia per vetustà che per qualità intrinseca, non ha svolto bene nel tempo la propria funzione di tenuta all'acqua”, precisando che “il normale deflusso dell'acqua di raccolta su detto terrazzino, munito di idonea pendenza verso strada, pur dovendo avvenire in astratto regolarmente, avviene, invece, in un modo alquanto difficoltoso, in quanto passa attraverso due gocciolatoi, realizzati con due fori passanti praticati nel muretto in c.a. a livello della pavimentazione”, sistema di scolo non efficiente “per la presenza sia del binario, su cui scorre il cancello metallico collocato a ridosso del muretto in c.a. e realizzato sul pavimento a quota inferiore che anche delle fioriere costituisce un vero e proprio ostacolo al deflusso dell'acqua, comportando un inevitabile ristagno dell'acqua a ridosso proprio di tale muretto” (cfr. pag. 12 relazione peritale).
Orbene, a fronte delle predette evidenze probatorie, che riconducono la causa delle infiltrazioni al ristagno dell'acqua nei due terrazzini dovuta al non corretto posizionamento della guaina bituminosa da parte dell'appellante, nessuna evidenza probatoria depone in senso contrario o alternativo, non rilevando la circostanza che i detti fenomeni infiltrativi si sono arrestati.
Non è fondata, poi, l'eccezione di nullità della consulenza per aver il consulente indicato i costi e i criteri di quantificazione delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante (quesito n. 4)6, pur avendo escluso la sussistenza di difetti di gravità tale da compromettere la staticità e la piena fruibilità dell'immobile (quesito n. 3)7.
Infatti, se è vero è che la risposta al quarto quesito presupponeva la risposta affermativa a quello precedente, è altrettanto vero, per le stesse ragioni innanzi evidenziate, che la predetta quantificazione - non oggetto di specifica censura – ben può rilevare ai fini del ristoro del danno lamentato dai condomini, corrispondente ai lavori manutentivi da eseguire “sia alla superficie intradossale del solaio di copertura dei box auto danneggiati che alla superficie scoperta dei due terrazzini, che funge da copertura, unitamente ad una parte del marciapiede confinante di via Siracusa […]” (pg. 16 relazione peritale, come integrata da relazione del 25.3.2019). Parimenti, non giova all'appellante lamentare che le opere, alla cui esecuzione è stata condannata, siano state prescritte dal C.T.U. non già al fine di
“eliminare” il fenomeno infiltrativo, ma solo in via precauzionale.
All'applicazione dell'art. 2043 c.c. segue l'assorbimento delle riproposte eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c., la cui applicabilità tra l'altro è stata esclusa dalla difesa della stessa appellante (pagg. 26 – 30 dell'atto di appello).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 962/2021 del 13.5.2021, emessa dal Tribunale di Trani.
*
Infine, va disattesa la richiesta della difesa dell'impresa edile di cancellazione delle espressioni contenute a pagina 11 e pagina 23 della comparsa di costituzione e risposta8, non potendosi qualificare le stesse come inappropriate e offensive dell'altrui reputazione, ovvero lesive della dignità umana e professionale della controparte, rientrando esse nei limiti del consentito esercizio del diritto di difesa.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate come in dispositivo
(secondo i parametri fissati dal D.M. n. 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €5.201,00 ed €26.000,00 – valori medi), nei rapporti tra l'
[...]
e gli appellati costituiti, sono interamente poste a Parte_1
carico della prima. Nulla va disposto nei rapporti tra l'appellante e , nonché CP_3 CP_4
e , stante la contumacia di quest'ultimi.
[...] Controparte_5
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , in persona dei suoi Parte_1 legali rappresentanti e soci liquidatori pro tempore, avverso la sentenza n. 962/2021, emessa dal
Tribunale di Trani in composizione monocratica e pubblicata in data 13.5.2021, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , e;
CP_3 Controparte_4 Controparte_5
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna l' , in Parte_1
persona dei suoi legali rappresentanti e soci liquidatori pro tempore, alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese giudiziali del grado di appello, liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) Nulla sulle spese nei confronti degli appellati contumaci;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, del comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 5 febbraio 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così il teste : “Ricordo di aver effettuato il sopralluogo nei box come da foto mostratemi (n.1 e 2) della Testimone_1 relazione di parte attrice (doc. n. 17). Non ricordo la data dell'intervento. In quell'occasione notai che la infiltrazione proveniva […]”. Così il teste : “Ricordo macchie di umidità nei locali del sig. ”; Ho potuto Testimone_2 CP_1 direttamente constatare unicamente le infiltrazioni presenti nei locali del sig. ”. Così il teste : CP_1 Testimone_3
“[…] posso dire che i fenomeni lamentati dagli attori sono conseguenza di infiltrazioni dalle pareti perimetrali degli stabili e di infiltrazioni provenienti dalla strada. Non posso escludere la presenza di altre concause”. Così il teste P_ : “Non so chi ha curato l'intervento ed escludo che il problema infiltrativo sia stato risolto”; “Nell'accesso del
[...] 2010 ho potuto constatare che negli immobili degli attori erano presenti delle macchie di umidità e posso presumere dell'esistenza di fenomeni di infiltrazioni risalenti a circa 2 o 3 anni prima dell'accesso”; “Confermo che i fenomeni di infiltrazione si sono verificati su pareti comuni […]”. pagina 11 di 15 4 “accerti e dica il c.t.u. se sussistono o meno le infiltrazioni lamentate dagli attori in citazione e, in caso di risposta affermativa, accerti la causa delle stesse, in particolare valutando se i fenomeni siano dovuti alle condotte dei convenuti, ovvero siano imputabili a carenza nella manutenzione ordinaria”. 5 Il teste : “Sono a conoscenza dell'intervento di rimozione della pavimentazione di cui al capitolo n. 7 perché CP_10 ho personalmente svolto un sopralluogo e ricordo che in quella occasione fu ripristinata la guaina”; “Preciso che la guaina fu ripristinata successivamente dal e dal suo dipendente su mio personale incarico (cfr. II mem. Persona_2 di parte attrice: “vero che i IGg. e , su incarico dell' Persona_2 Testimone_4 [...] nell'anno 2007, rimuovevano la pavimentazione esistente lungo il Controparte_6 cancello, posto nella pertinenza ad uso esclusivo dell'immobile del IG. , e posizionavano la guina di CP_5 impermeabilizzazione, stante la mancanza della stessa nel tratto in questione”)”. Così il teste : “Confermo Testimone_2 la circostanza di cui al n. 7 (cit.) e preciso che i soggetti che ponevano in essere la riparazione erano gli stessi che avevano partecipato al sopralluogo”, “confermo la circostanza sub 8)” (cfr. II mem. di parte attrice: “Vero che l'intervento dell'anno 2007, in corrispondenza del cancello, posto nella pertinenza ad uso esclusivo dell'immobile del sig. , è CP_5 ancora evidente in loco, per la diversa tonalità di colore delle due file di pavimentazione poste lungo il cancello, in precedenza rimossa per l'inserimento della guaina impermeabilizzante”); “Preciso di essere a conoscenza delle circostanze precedenti in quanto il mio balcone, posto al secondo piano dello stabile, si affaccia direttamente sul cortile di
”; “So che è stata apposta una guaina ma non so dire se in sostituzione di una guaina precedente”.; “Sono a CP_5 conoscenza di un intervento di sostituzione del canale di scolo presente nel cortile del sig. . So che tale intervento fu CP_5 effettuato dalla ditta convenuta come riferitomi dal sig. AN, marito di , e vidi eseguire i lavori dagli stessi Pt_4 soggetti intervenuti nel 2007 se non ricordo”. pagina 12 di 15 6 “in caso di risposta affermativa al quesito precedente proceda il c.t.u. alla quantificazione del danno cagionato ai locali di proprietà di parte attrice e descriva, indicandone anche il costo e i criteri di quantificazione, le opere necessarie per ripristinare i luoghi nello status quo ante e ad eliminare anche per il futuro le cause come accertate, mediante indicazione analitica dei lavori da eseguirsi”. 7 “accerti il c.t.u. se i lamentati fenomeni di infiltrazione abbiano cagionato un pericolo per la staticità dei locali interessati, ovvero ne abbiano pregiudicato in modo apprezzabile la normale utilizzazione”: pagina 13 di 15 8 “La presente difesa ritiene di non dover aggiungere altro circa le pretestuose accuse “sulle deficienze assertive e probatorie” mosse ex adverso (deficienze che non sussistono), per non offendere il buon senso e l'intelligenza di chi legge”;
“A QUESTO PUNTO, FA VERAMENTE SORRIDERE, PER NON LASCIARSI ANDARE AD ALTRE ESPRESSIONI”. pagina 14 di 15