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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 302/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI IO RC EL, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Dottor TRIPPITELLI PIEREL, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con decreto ex art. 414 c.p.c. del 16.10.2024 conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il unitamente all per ivi sentir Controparte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni “1) in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici che economici;
per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali con essa contrastanti con particolare riferimento al
D.Lgs. n.297/1994 e previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi illegittimi presupposti tra cui l'emesso decreto di ricostruzione di carriera;
piaccia, quindi, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente ad inquadrare la ricorrente nella conseguente fascia stipendiale con riconoscimento della corretta anzianità di servizio riguardo agli anni, ai mesi o in quella comunque maturata con espresso riconoscimento e condanna al pagamento della somma maturata, oltre i ratei di tredicesima mensilità, e quanto dovuto a titolo di differenze retributive, differenze contributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata;
il tutto per l'importo indicato nel corpo del ricorso dovuto alla data indicata nel relativo prospetto, oltre gli importi maturati successivamente a tale data sino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, contenuta nell'ambito della prescrizione quinquennale rispetto all'ultimo atto interruttivo, a far data dalla maturazione del diritto;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella corretta fascia stipendiale con la giusta anzianità di servizio anche riguardo all'Anno 2013 da intendersi quale servizio utile a determinare l'anzianità complessivamente maturata ai fini della progressione di carriera e della maturazione delle posizioni stipendiali, fatta eccezione per gli incrementi economici rilevati nel corso del medesimo Anno 2013; in via subordinata – accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato come servizio di ruolo ai fini giuridici oltre che economici;
piaccia, infine, condannare la resistente Amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, più in CP_2 particolare a riguardo della rideterminata misura della retribuzione del lavoratore e dunque quale destinatario del relativo corretto pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione,
n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La ricorrente, assistente amministrativa di ruolo presso l'I.C. Mario Giardini di Penne (PE) con decorrenza dal 1°.09.2011, già dipendente giusta contratti di lavoro a tempo determinato del convenuto sin dal lontano 18.05.1993, lamentava la illegittimità del decreto di CP_1 ricostruzione della propria carriera emesso in data 18/11/20214 (Prot. N. 592) con il quale le erano stati riconosciuti ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio e, dunque, dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale, soltanto 7 anni, quattro mesi e 28 giorni di servizio in luogo dell'anzianità di servizio effettivamente maturata (omesso riconoscimento di un anno, otto mesi e 14 giorni). Eccepiva la illegittimità dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, nel testo vigente sino all'11.08.2023, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
DIRETTIVA 1999/70/CE nella parte in cui operava un riconoscimento parziale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo a fini giuridici ed economici. Sosteneva, pertanto, il proprio diritto alla piena equiparazione con il personale di ruolo non potendosi operare, a parità di mansioni, alcun trattamento discriminatorio con conseguente onere il capo al di versare tutte le differenze CP_1 retributive maturate nonchè procedere alla regolarizzazione contributiva della propria posizione nei confronti dell' . CP_2
Si costituiva con rituale comparsa difensiva il , il quale Controparte_1 contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Rappresentava parte resistente la piena legittimità della normativa applicabile al caso in esame stante la differenza esistente tra il personale di ruolo entrato a seguito di superamento di pubblico concorso e personale a tempo determinato attinto dalle graduatorie ad esaurimento e, quindi, dotato di minore professionalità e competenze. La diversità di trattamento nella ricostruzione in carriera era, pertanto, giustificata dalla diversità tra le due categorie di dipendenti. Alcuna violazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro era, dunque, ravvisabile nel caso di specie.
Si costituiva, altresì, l' il quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in uno all'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi dei quali si domandava in questa sede il versamento costituendo il ricorso introduttivo ad esso ente notificato il primo atto interruttivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa - di natura prettamente documentale e vertente su questioni di mero diritto - veniva decisa all'udienza del 27.11.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame della documentazione versata in atti e degli scritti difensivi depositati dalle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per quanto qui di seguito verrà esposto. In punto di ricostruzione della carriera del personale docente ed ATA, sin da epoca risalente il legislatore era intervenuto con una peculiare disciplina ovvero con il D.L. n. 370/1970, convertito nella Legge n. 576/1970, il quale al suo art. 9 così disponeva “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo."
La suddetta disposizione veniva poi modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Infine, e per quanto qui di specifico interesse, con il D.Lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 569 che testualmente dispone: "1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo art. 570 aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo." Il suddetto decreto n. 297/1994, poi, all'art. 676 – norma di chiusura - prevede che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del
D.Lgs. n. 297/1994, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
La disciplina normativa appena richiamata deve, però, essere letta in combinato disposto con le norme di cui alla contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Di seguito, il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nei successivi
CCNL. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del
D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del D.Lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Preme rilevare che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello
"effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, inoltre, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Dunque, e per quanto qui di interesse, la disciplina nazionale con riferimento agli A.T.A. stabilisce che l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato sia riconosciuta solo in parte. Va, infatti, considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola non docente c.d. non di ruolo non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che, al momento di immissione in ruolo, il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e, comunque, inferiore a quella effettiva operando un abbattimento relativamente al periodo di lavoro prestato in virtù di contratti a tempo determinato che ecceda i primi tre anni di servizio (con conseguente ed inequivoca penalizzazione dei dipendenti con maggiore anzianità di servizio).
Così ricostruita la disciplina applicabile se ne deve ora vagliare la compatibilità con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 99/1970/CE essendo il giudice nazionale chiamato ad operare un'interpretazione il quanto più possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto comunitario fino ad arrivare, in caso di palese contrasto tra normativa nazionale e normativa comunitaria, a dover disapplicare la prima in favore della seconda.
Come è noto, la Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive (Cfr. 3° e 14° considerando della Direttiva).
La clausola 4, dunque, "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
La medesima clausola – la quale, come visto, preclude qualsiasi disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato salvo che ricorrano ragioni oggettive - non cessa di essere operativa una volta che il lavoratore sia stato immesso in ruolo avendo in più occasioni la Corte di Giustizia affermato che “la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 AD SA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)" (Cass. n. 31150/2019, cit.).
La Clausola 4, inoltre, è stata oggetto in più occasioni di esame da parte della Corte di Giustizia, la quale ha sottolineato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD SA); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (D.C.A., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi) (vedi anche Cass. N. 22558/2016)".
Valga inoltre ricordare – così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
168/1981 e n. 170/1984. - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale," sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'Unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Così richiamati i consolidati principi di diritto con riguardo sia a quelli che disciplinano la materia che occupa che a quelli che regolano i rapporti tra normativa nazionale ed eurounitaria, e passando, quindi, all'esame nel merito della questione sottoposta a questo giudicante, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi nella materia che occupa, ha ritenuto, nella specie, insussistenti ragioni oggettive che possano giustificare il diverso trattamento riservato al personale
ATA una volta immesso in ruolo affermando, quindi, l'esistenza di un contrasto tra la disciplina nazionale del pro rata (ovvero del parziale riconoscimento del periodo di servizio pre ruolo sia ai fini giuridici che economici) e la Clausola 4 dell'Accordo, contrasto che impone la disapplicazione della legge nazionale in favore di quella comunitaria. In particolare, il Supremo Consesso ha chiarito che “L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (cfr. Cass. N. 31150/2019; n. 33139/2019;
20918/2019).
È chiaro, infatti, che nel caso che occupa non sussistano ragioni oggettive tali da poter giustificare una disparità di trattamento tra attività prestata dal personale assunto in virtù di reiterati contratti a termine e personale di ruolo non potendo di certo ravvisarsi una minore professionalità in capo al personale a tempo determinato né potendosi ritenere che essa sia influenzata dalla minore o maggiore intensità con la quale le relative mansioni vengono espletate. Le ragioni oggettive, infatti, sempre secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento. Non può essere, pertanto, consentito operare una distinzione tra personale assunto sin da subito a tempo indeterminato - al quale viene riconosciuto l'avanzamento retributivo di volta in volta corrispondente al servizio effettivamente prestato - e personale assunto in virtù di molteplici contratti a termine al quale, a parità di anzianità, una volta immesso in ruolo non venga integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione. Come precisato nella stessa sentenza ER del 20.9.2018, la Corte di Giustizia è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente, da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Da ciò consegue che deve dunque riconoscersi in capo all'odierna ricorrente il diritto ad ottenere la medesima progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola per i corrispondenti lavoratori di ruolo ed in considerazione del servizio non di ruolo (effettivamente) prestato in virtù di molteplici contratti a termine.
Come si evince, infatti, dal decreto relativo alla ricostruzione di carriera della , i periodi di Pt_1 lavoro prestati in virtù dei molteplici contratti a termine sono pienamente equiparabili all'attività lavorativa prestata dal personale di ruolo, non essendovi dubbi circa il fatto che il personale A.T.A. svolga le stesse identiche mansioni tanto nella fase antecedente la stabilizzazione quanto in quella successiva all'immissione in ruolo e tenuto, altresì, conto che al personale ATA non si applica l'art. 489 d.lgs. 297/94 (che equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferito solo al servizio di insegnamento non di ruolo.
L'omessa integrale considerazione del periodo pre ruolo costituisce, quindi, una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e, come tale, deve essere dichiarata illegittima.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato e fino all'immissione in ruolo. A tal riguardo, va, però, fatta una precisazione relativa all'anno 2013 il quale, come richiesto anche dalla difesa della stessa ricorrente in sede di deposito delle note scritte per l'udienza del 27.11.2025, va riconosciuto ai soli fini giuridici senza alcuna incidenza di tipo economico.
Come è noto, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che una lettura maggiormente conforme al dettato normativo precluda – in difetto di un intervento ad hoc ad opera della contrattazione collettiva - che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (vedi Cass. N.
13618/2025; Cass. N. 16133/2024 laddove era stato statuito che le disposizioni sul blocco stipendiale sono “disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»”. Sulla base di tale premessa, la S.C. ha affermato il principio alla stregua del quale: “il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
Ha affermato il Supremo Consesso che “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche” (vedi Cass. Nn. 13618 e 13619/2025).
È, dunque, chiaro che il differimento dell'effetto economico sia subordinato alla cessazione del periodo di blocco posto che una volta che interverrà, il meccanismo delle progressioni stipendiali troverà nuovamente applicazione con conseguente acquisizione delle fasce stipendiali superiori. L'unico modo, infatti, per garantire il dovuto risparmio di spesa nelle ipotesi di scatti stipendiali automatici – come quelli che qui occupano – era quello di non computare a fini economici le annualità investite dal blocco. Ciò non esclude, però, come affermato dalla stessa Corte di legittimità che “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
In ragione di ciò, è indubbio che l'anno 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio e che nell'effettuare la ricostruzione della carriera, l'amministrazione debba computarlo sebbene ai soli fini giuridici, permanendo tale blocco fino a quando non vi saranno – come già avvenuto per le precedenti annualità - modifiche introdotte dalla contrattazione collettive che consentiranno di operarne il riconoscimento anche ai fini economici con conseguente progressione delle fasce stipendiali (attualmente investite dal blocco).
In ragione di ciò e tenuto conto della rilevanza soltanto giuridica dell'anno 2013, il
[...]
deve procedere alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed Controparte_1 economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo e, dunque, anche alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
Dette progressioni stipendiali sono quelle previste per i dipendenti del a tempo indeterminato CP_4 ed in vigore al momento del primo anno di servizio pre-ruolo.
In particolare, nel settore scolastico le progressioni stipendiali avvengono per anzianità di anni raggruppate in determinate fasce o scaglioni. A tal riguardo, l'art.79 (Progressione stipendiale) del
CCNL in data 29.11.2007 disponeva che “1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio;
in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA. (…) Tabella 2 - POSIZIONI STIPENDIALI
DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità) da 0 a 2 (…) da 3 a 8 (…) da 9 a 14 (…) da 15 a 20 (…) da 21 a 27 (…) da 28 a 34 (…) da 35 in avanti”.
Successivamente l'art.2 (Rimodulazione posizioni stipendiali) del CCNL in data 4.8.2011 ha previsto che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il
23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” TABELLA A da 0
a 8 (…) da 9 a 14 (…) da 15 a 20 (…) da 21 a 27 (…) da 28 a 34 (…) da 35 a”.
Dunque, per quanto appena esposto, all'odierna ricorrente possono essere riconosciuti per intero tutti i servizi effettivamente prestati dal primo contratto pre ruolo sino all'immissione in ruolo e, dunque, vanno attribuite le differenze retributive maturate come dalla stessa quantificate ovvero in misura pari ad € 7.219,49, importo così rideterminato a seguito dello scomputo dell'anno 2013 ai fini della progressione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.201 ed € 26.000), del carattere seriale del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria, pur nella considerazione della peculiarità del presente caso.
Vanno, altresì, compensate anche le spese processuali tra il e l' non ravvisandosi CP_1 CP_2 una vera e propria soccombenza del primo nei confronti dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 302/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
condanna il alla ricostruzione della carriera Controparte_1 della ricorrente con integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo pre ruolo svolto e della correlativa posizione stipendiale in base al CCNL di comparto all'epoca efficace, e le successive progressioni stipendiali in base al CCNL di comparto medesimo ed a quelli successivi, all'epoca efficaci;
tenuto conto della rilevanza dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, condanna, altresì, il
[...]
a corrispondere a l'importo di € 7.219,49 a Controparte_1 Parte_1 titolo di differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
condanna, infine, il convenuto a provvedere alla regolarizzazione contributiva e CP_1 previdenziale sulle differenze retributive riconosciute;
condanna il alla rifusione in favore della ricorrente – e per Controparte_1 essa del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle spese di lite che liquida in €
1.200 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
nulla per le spese nei confronti dell' . CP_2
Così deciso in Pescara il 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI IO RC EL, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Dottor TRIPPITELLI PIEREL, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con decreto ex art. 414 c.p.c. del 16.10.2024 conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il unitamente all per ivi sentir Controparte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni “1) in via principale – accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato sia ai fini giuridici che economici;
per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali con essa contrastanti con particolare riferimento al
D.Lgs. n.297/1994 e previa disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi illegittimi presupposti tra cui l'emesso decreto di ricostruzione di carriera;
piaccia, quindi, condannare l'Amministrazione Scolastica resistente ad inquadrare la ricorrente nella conseguente fascia stipendiale con riconoscimento della corretta anzianità di servizio riguardo agli anni, ai mesi o in quella comunque maturata con espresso riconoscimento e condanna al pagamento della somma maturata, oltre i ratei di tredicesima mensilità, e quanto dovuto a titolo di differenze retributive, differenze contributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata;
il tutto per l'importo indicato nel corpo del ricorso dovuto alla data indicata nel relativo prospetto, oltre gli importi maturati successivamente a tale data sino all'effettivo soddisfo, oppure nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, contenuta nell'ambito della prescrizione quinquennale rispetto all'ultimo atto interruttivo, a far data dalla maturazione del diritto;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella corretta fascia stipendiale con la giusta anzianità di servizio anche riguardo all'Anno 2013 da intendersi quale servizio utile a determinare l'anzianità complessivamente maturata ai fini della progressione di carriera e della maturazione delle posizioni stipendiali, fatta eccezione per gli incrementi economici rilevati nel corso del medesimo Anno 2013; in via subordinata – accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato come servizio di ruolo ai fini giuridici oltre che economici;
piaccia, infine, condannare la resistente Amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, più in CP_2 particolare a riguardo della rideterminata misura della retribuzione del lavoratore e dunque quale destinatario del relativo corretto pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione,
n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
La ricorrente, assistente amministrativa di ruolo presso l'I.C. Mario Giardini di Penne (PE) con decorrenza dal 1°.09.2011, già dipendente giusta contratti di lavoro a tempo determinato del convenuto sin dal lontano 18.05.1993, lamentava la illegittimità del decreto di CP_1 ricostruzione della propria carriera emesso in data 18/11/20214 (Prot. N. 592) con il quale le erano stati riconosciuti ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio e, dunque, dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale, soltanto 7 anni, quattro mesi e 28 giorni di servizio in luogo dell'anzianità di servizio effettivamente maturata (omesso riconoscimento di un anno, otto mesi e 14 giorni). Eccepiva la illegittimità dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, nel testo vigente sino all'11.08.2023, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
DIRETTIVA 1999/70/CE nella parte in cui operava un riconoscimento parziale del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo a fini giuridici ed economici. Sosteneva, pertanto, il proprio diritto alla piena equiparazione con il personale di ruolo non potendosi operare, a parità di mansioni, alcun trattamento discriminatorio con conseguente onere il capo al di versare tutte le differenze CP_1 retributive maturate nonchè procedere alla regolarizzazione contributiva della propria posizione nei confronti dell' . CP_2
Si costituiva con rituale comparsa difensiva il , il quale Controparte_1 contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Rappresentava parte resistente la piena legittimità della normativa applicabile al caso in esame stante la differenza esistente tra il personale di ruolo entrato a seguito di superamento di pubblico concorso e personale a tempo determinato attinto dalle graduatorie ad esaurimento e, quindi, dotato di minore professionalità e competenze. La diversità di trattamento nella ricostruzione in carriera era, pertanto, giustificata dalla diversità tra le due categorie di dipendenti. Alcuna violazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro era, dunque, ravvisabile nel caso di specie.
Si costituiva, altresì, l' il quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in uno all'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi dei quali si domandava in questa sede il versamento costituendo il ricorso introduttivo ad esso ente notificato il primo atto interruttivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa - di natura prettamente documentale e vertente su questioni di mero diritto - veniva decisa all'udienza del 27.11.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame della documentazione versata in atti e degli scritti difensivi depositati dalle parti, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per quanto qui di seguito verrà esposto. In punto di ricostruzione della carriera del personale docente ed ATA, sin da epoca risalente il legislatore era intervenuto con una peculiare disciplina ovvero con il D.L. n. 370/1970, convertito nella Legge n. 576/1970, il quale al suo art. 9 così disponeva “Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo."
La suddetta disposizione veniva poi modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Infine, e per quanto qui di specifico interesse, con il D.Lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 569 che testualmente dispone: "1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili".
Il successivo art. 570 aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo." Il suddetto decreto n. 297/1994, poi, all'art. 676 – norma di chiusura - prevede che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del
D.Lgs. n. 297/1994, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
La disciplina normativa appena richiamata deve, però, essere letta in combinato disposto con le norme di cui alla contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che
"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".
Di seguito, il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione è stata inserita nei successivi
CCNL. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del
D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del
T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al TU., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa.
L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 676 del D.Lgs. n. 297/1994 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370/1970 "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del TU., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
Preme rilevare che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché, oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello
"effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito".
Al personale non docente della scuola, inoltre, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Dunque, e per quanto qui di interesse, la disciplina nazionale con riferimento agli A.T.A. stabilisce che l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato sia riconosciuta solo in parte. Va, infatti, considerato che la disciplina interna relativa all'inquadramento del personale della scuola non docente c.d. non di ruolo non contempla nel corso del periodo di precariato un'anzianità normativa ed economica corrispondente all'integrale servizio. Essa, inoltre, prevede che, al momento di immissione in ruolo, il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina sia riconosciuto in misura solo parziale e, comunque, inferiore a quella effettiva operando un abbattimento relativamente al periodo di lavoro prestato in virtù di contratti a tempo determinato che ecceda i primi tre anni di servizio (con conseguente ed inequivoca penalizzazione dei dipendenti con maggiore anzianità di servizio).
Così ricostruita la disciplina applicabile se ne deve ora vagliare la compatibilità con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 99/1970/CE essendo il giudice nazionale chiamato ad operare un'interpretazione il quanto più possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto comunitario fino ad arrivare, in caso di palese contrasto tra normativa nazionale e normativa comunitaria, a dover disapplicare la prima in favore della seconda.
Come è noto, la Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive (Cfr. 3° e 14° considerando della Direttiva).
La clausola 4, dunque, "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia
4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
La medesima clausola – la quale, come visto, preclude qualsiasi disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato salvo che ricorrano ragioni oggettive - non cessa di essere operativa una volta che il lavoratore sia stato immesso in ruolo avendo in più occasioni la Corte di Giustizia affermato che “la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè
l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 AD SA punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)" (Cass. n. 31150/2019, cit.).
La Clausola 4, inoltre, è stata oggetto in più occasioni di esame da parte della Corte di Giustizia, la quale ha sottolineato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD SA); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (D.C.A., cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi) (vedi anche Cass. N. 22558/2016)".
Valga inoltre ricordare – così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
168/1981 e n. 170/1984. - "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale," sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'Unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Così richiamati i consolidati principi di diritto con riguardo sia a quelli che disciplinano la materia che occupa che a quelli che regolano i rapporti tra normativa nazionale ed eurounitaria, e passando, quindi, all'esame nel merito della questione sottoposta a questo giudicante, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte chiamata a pronunciarsi nella materia che occupa, ha ritenuto, nella specie, insussistenti ragioni oggettive che possano giustificare il diverso trattamento riservato al personale
ATA una volta immesso in ruolo affermando, quindi, l'esistenza di un contrasto tra la disciplina nazionale del pro rata (ovvero del parziale riconoscimento del periodo di servizio pre ruolo sia ai fini giuridici che economici) e la Clausola 4 dell'Accordo, contrasto che impone la disapplicazione della legge nazionale in favore di quella comunitaria. In particolare, il Supremo Consesso ha chiarito che “L'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (cfr. Cass. N. 31150/2019; n. 33139/2019;
20918/2019).
È chiaro, infatti, che nel caso che occupa non sussistano ragioni oggettive tali da poter giustificare una disparità di trattamento tra attività prestata dal personale assunto in virtù di reiterati contratti a termine e personale di ruolo non potendo di certo ravvisarsi una minore professionalità in capo al personale a tempo determinato né potendosi ritenere che essa sia influenzata dalla minore o maggiore intensità con la quale le relative mansioni vengono espletate. Le ragioni oggettive, infatti, sempre secondo quanto chiarito dalla Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento. Non può essere, pertanto, consentito operare una distinzione tra personale assunto sin da subito a tempo indeterminato - al quale viene riconosciuto l'avanzamento retributivo di volta in volta corrispondente al servizio effettivamente prestato - e personale assunto in virtù di molteplici contratti a termine al quale, a parità di anzianità, una volta immesso in ruolo non venga integralmente riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione. Come precisato nella stessa sentenza ER del 20.9.2018, la Corte di Giustizia è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente, da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Da ciò consegue che deve dunque riconoscersi in capo all'odierna ricorrente il diritto ad ottenere la medesima progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola per i corrispondenti lavoratori di ruolo ed in considerazione del servizio non di ruolo (effettivamente) prestato in virtù di molteplici contratti a termine.
Come si evince, infatti, dal decreto relativo alla ricostruzione di carriera della , i periodi di Pt_1 lavoro prestati in virtù dei molteplici contratti a termine sono pienamente equiparabili all'attività lavorativa prestata dal personale di ruolo, non essendovi dubbi circa il fatto che il personale A.T.A. svolga le stesse identiche mansioni tanto nella fase antecedente la stabilizzazione quanto in quella successiva all'immissione in ruolo e tenuto, altresì, conto che al personale ATA non si applica l'art. 489 d.lgs. 297/94 (che equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferito solo al servizio di insegnamento non di ruolo.
L'omessa integrale considerazione del periodo pre ruolo costituisce, quindi, una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e, come tale, deve essere dichiarata illegittima.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato e fino all'immissione in ruolo. A tal riguardo, va, però, fatta una precisazione relativa all'anno 2013 il quale, come richiesto anche dalla difesa della stessa ricorrente in sede di deposito delle note scritte per l'udienza del 27.11.2025, va riconosciuto ai soli fini giuridici senza alcuna incidenza di tipo economico.
Come è noto, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che una lettura maggiormente conforme al dettato normativo precluda – in difetto di un intervento ad hoc ad opera della contrattazione collettiva - che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed
ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 (vedi Cass. N.
13618/2025; Cass. N. 16133/2024 laddove era stato statuito che le disposizioni sul blocco stipendiale sono “disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»”. Sulla base di tale premessa, la S.C. ha affermato il principio alla stregua del quale: “il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
Ha affermato il Supremo Consesso che “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche” (vedi Cass. Nn. 13618 e 13619/2025).
È, dunque, chiaro che il differimento dell'effetto economico sia subordinato alla cessazione del periodo di blocco posto che una volta che interverrà, il meccanismo delle progressioni stipendiali troverà nuovamente applicazione con conseguente acquisizione delle fasce stipendiali superiori. L'unico modo, infatti, per garantire il dovuto risparmio di spesa nelle ipotesi di scatti stipendiali automatici – come quelli che qui occupano – era quello di non computare a fini economici le annualità investite dal blocco. Ciò non esclude, però, come affermato dalla stessa Corte di legittimità che “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico”.
In ragione di ciò, è indubbio che l'anno 2013 concorra a determinare la complessiva anzianità di servizio e che nell'effettuare la ricostruzione della carriera, l'amministrazione debba computarlo sebbene ai soli fini giuridici, permanendo tale blocco fino a quando non vi saranno – come già avvenuto per le precedenti annualità - modifiche introdotte dalla contrattazione collettive che consentiranno di operarne il riconoscimento anche ai fini economici con conseguente progressione delle fasce stipendiali (attualmente investite dal blocco).
In ragione di ciò e tenuto conto della rilevanza soltanto giuridica dell'anno 2013, il
[...]
deve procedere alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed Controparte_1 economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo e, dunque, anche alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
Dette progressioni stipendiali sono quelle previste per i dipendenti del a tempo indeterminato CP_4 ed in vigore al momento del primo anno di servizio pre-ruolo.
In particolare, nel settore scolastico le progressioni stipendiali avvengono per anzianità di anni raggruppate in determinate fasce o scaglioni. A tal riguardo, l'art.79 (Progressione stipendiale) del
CCNL in data 29.11.2007 disponeva che “1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio;
in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA;
un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA. (…) Tabella 2 - POSIZIONI STIPENDIALI
DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità) da 0 a 2 (…) da 3 a 8 (…) da 9 a 14 (…) da 15 a 20 (…) da 21 a 27 (…) da 28 a 34 (…) da 35 in avanti”.
Successivamente l'art.2 (Rimodulazione posizioni stipendiali) del CCNL in data 4.8.2011 ha previsto che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il
23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A.
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” TABELLA A da 0
a 8 (…) da 9 a 14 (…) da 15 a 20 (…) da 21 a 27 (…) da 28 a 34 (…) da 35 a”.
Dunque, per quanto appena esposto, all'odierna ricorrente possono essere riconosciuti per intero tutti i servizi effettivamente prestati dal primo contratto pre ruolo sino all'immissione in ruolo e, dunque, vanno attribuite le differenze retributive maturate come dalla stessa quantificate ovvero in misura pari ad € 7.219,49, importo così rideterminato a seguito dello scomputo dell'anno 2013 ai fini della progressione economica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia (scaglione tra € 5.201 ed € 26.000), del carattere seriale del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria, pur nella considerazione della peculiarità del presente caso.
Vanno, altresì, compensate anche le spese processuali tra il e l' non ravvisandosi CP_1 CP_2 una vera e propria soccombenza del primo nei confronti dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 302/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
condanna il alla ricostruzione della carriera Controparte_1 della ricorrente con integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo pre ruolo svolto e della correlativa posizione stipendiale in base al CCNL di comparto all'epoca efficace, e le successive progressioni stipendiali in base al CCNL di comparto medesimo ed a quelli successivi, all'epoca efficaci;
tenuto conto della rilevanza dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, condanna, altresì, il
[...]
a corrispondere a l'importo di € 7.219,49 a Controparte_1 Parte_1 titolo di differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella fascia stipendiale di competenza, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
condanna, infine, il convenuto a provvedere alla regolarizzazione contributiva e CP_1 previdenziale sulle differenze retributive riconosciute;
condanna il alla rifusione in favore della ricorrente – e per Controparte_1 essa del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle spese di lite che liquida in €
1.200 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
nulla per le spese nei confronti dell' . CP_2
Così deciso in Pescara il 27.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT