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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/10/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Giudice rel./est. Dott.ssa Aurelia Cuomo
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3090 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021.
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
Parte 1
,nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Luciano
D'Amato, giusta procura in atti e come in atti dom.to;
RICORRENTE-
E
Controparte 1 nata il [...], a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Patrizia Scarica,
giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
RESISTENTE -
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha chiesto che fosse pronunciata la separa- Con ricorso depositato il 14/06/2021,
zione dalla coniuge Controparte 1 con cui aveva contratto matrimonio in data 15/05/1991 in
Cava de' Tirreni e dalla cui unione sono nati due figli: Persona 1 nato a Mercato San Severino
il 16/09/1995 ed Persona 2 nata a [...] il [...].
,
Il ricorrente domandava, inoltre, che la separazione fosse addebitata alla controparte, in ragione d ella relazione extraconiugale da ella intrattenuta. Ritualmente si è costituita in giudizio Controparte 1 non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo a sua volta che fosse addebitata al ricorrente in ragione della relazione extraconiugale da egli intrattenuta. Ella ha ancora chiesto che fosse previsto un assegno di mantenimento in suo favore e per la prole.
All'udienza del 27/06/2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava gli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti.
Dinanzi al GI, la causa è stata istruita mediante espletamento di accertamenti economico-
patrimoniali nei confronti delle parti e dei figli maggiorenni. All'udienza dell'11/06/2025, la causa, ritenuta matura, stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudi-
ziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di rico-
struzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande di addebito occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità
morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre
2001, n. 12130,Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n.
23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso di specie entrambe le domande di addebito proposte dalle parti vanno rigettate, non essendo state dimostrate le condotte violative dei doveri nascenti dal matrimonio dedotte. In
particolare, non sono risultate provate le relazioni extraconiugali reciprocamente dedotte da ciascuna parte nei confronti dell'altra e comunque alcuna prova è stata fornita in merito al necessario nesso di causalità.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, occorre
osservare quanto segue.
Essendo entrambi i figli delle parti maggiorenni, nulla deve statuirsi riguardo a domiciliazione ed di affidamento.
Per quanto concerne il mantenimento, come già osservato in corso di lite, le risultanze dell'accertamento reddituale condotto nei confronti delle parti e dei due figli maggiorenni hanno evidenziato che Persona 1 è percettore di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato. Di conseguenza, anche tenendo conto dell'età del giovane (30enne) è ben possibile ritenere dimostrata la sua autosufficienza economica.
Quanto invece alla figlia Per_2 ella ha sì dichiarato un reddito da lavoro ma talmente esiguo da non consentire di ritenerla economicamente autonoma.
Di conseguenza, essendo ella pacificamente residente presso il domicilio materno, va disposta l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e previsto un assegno mensile pari ad euro 250,00
a titolo di contributo nel suo mantenimento a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat come per Legge.
Tale importo sarà versato in favore di Controparte 1 entro il giorno 04 di ciascun mese mediante modalità tracciabili e risulta compatibile sia rispetto ai presumibili bisogni della ragazza,
sia in considerazione della redditualità dell'obbligato così come emersa all'esito dell'istruttoria condotta e considerando altresì che il prospettato mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato da parte del ricorrente è circostanza solo eventuale e non dimostrata.
Quanto poi alla domanda di mantenimento personale proposta dalla resistente, l'istruttoria condotta in corso di causa evidenzia una sperequazione tra le condizioni patrimoniali dei coniugi.
Controparte 1 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente estremamente esigui, compatibili con la sua deduzione relativa allo svolgimento di saltuari lavoretti.
Quanto poi alla dedotta stabile convivenza da ella instaurata, tale circostanza non è stata dimostrata.
Considerando ancora l'età della donna e la lunga durata del matrimonio, il Collegio ritiene equo prevedere un importo di euro 200,00 a beneficio di Controparte 1 ed a carico del ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento. Somma da versare entro il giorno 04 di ciascun mese mediante modalità tracciabili, e rivalutabile annualmente tramite ISTAT.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono compensate in ragione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1 che
,
contrassero matrimonio in data 15/05/1991 in Cava de' Tirreni (SA);
b) Assegna la casa coniugale in favore di Controparte 1 ;
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia non c) Pone a carico di Parte 1
ancora economicamente autosufficiente, quantificato nell'importo mensile di euro 250,00, da versare alla resistente entro il giorno 04 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie
(mediche, universitarie, ecc.); somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
d) Pone a carico di Parte 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge,
versando in favore di Controparte 1 l'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 04 di ciascun mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
f) Compensa le spese di lite tra le parti;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Cava de' Tirreni di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 17, parte II, S. A, anno 1991).
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio 09.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Giudice rel./est. Dott.ssa Aurelia Cuomo
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3090 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021.
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA
Parte 1
,nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Luciano
D'Amato, giusta procura in atti e come in atti dom.to;
RICORRENTE-
E
Controparte 1 nata il [...], a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Patrizia Scarica,
giusta procura in atti e come in atti dom.ta;
RESISTENTE -
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE-
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha chiesto che fosse pronunciata la separa- Con ricorso depositato il 14/06/2021,
zione dalla coniuge Controparte 1 con cui aveva contratto matrimonio in data 15/05/1991 in
Cava de' Tirreni e dalla cui unione sono nati due figli: Persona 1 nato a Mercato San Severino
il 16/09/1995 ed Persona 2 nata a [...] il [...].
,
Il ricorrente domandava, inoltre, che la separazione fosse addebitata alla controparte, in ragione d ella relazione extraconiugale da ella intrattenuta. Ritualmente si è costituita in giudizio Controparte 1 non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendo a sua volta che fosse addebitata al ricorrente in ragione della relazione extraconiugale da egli intrattenuta. Ella ha ancora chiesto che fosse previsto un assegno di mantenimento in suo favore e per la prole.
All'udienza del 27/06/2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava gli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti.
Dinanzi al GI, la causa è stata istruita mediante espletamento di accertamenti economico-
patrimoniali nei confronti delle parti e dei figli maggiorenni. All'udienza dell'11/06/2025, la causa, ritenuta matura, stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudi-
ziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di rico-
struzione di una serena vita coniugale.
Quanto alle domande di addebito occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità
morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre
2001, n. 12130,Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n.
23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso di specie entrambe le domande di addebito proposte dalle parti vanno rigettate, non essendo state dimostrate le condotte violative dei doveri nascenti dal matrimonio dedotte. In
particolare, non sono risultate provate le relazioni extraconiugali reciprocamente dedotte da ciascuna parte nei confronti dell'altra e comunque alcuna prova è stata fornita in merito al necessario nesso di causalità.
Quanto alle domande accessorie alla pronuncia di separazione, occorre
osservare quanto segue.
Essendo entrambi i figli delle parti maggiorenni, nulla deve statuirsi riguardo a domiciliazione ed di affidamento.
Per quanto concerne il mantenimento, come già osservato in corso di lite, le risultanze dell'accertamento reddituale condotto nei confronti delle parti e dei due figli maggiorenni hanno evidenziato che Persona 1 è percettore di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato. Di conseguenza, anche tenendo conto dell'età del giovane (30enne) è ben possibile ritenere dimostrata la sua autosufficienza economica.
Quanto invece alla figlia Per_2 ella ha sì dichiarato un reddito da lavoro ma talmente esiguo da non consentire di ritenerla economicamente autonoma.
Di conseguenza, essendo ella pacificamente residente presso il domicilio materno, va disposta l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e previsto un assegno mensile pari ad euro 250,00
a titolo di contributo nel suo mantenimento a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat come per Legge.
Tale importo sarà versato in favore di Controparte 1 entro il giorno 04 di ciascun mese mediante modalità tracciabili e risulta compatibile sia rispetto ai presumibili bisogni della ragazza,
sia in considerazione della redditualità dell'obbligato così come emersa all'esito dell'istruttoria condotta e considerando altresì che il prospettato mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato da parte del ricorrente è circostanza solo eventuale e non dimostrata.
Quanto poi alla domanda di mantenimento personale proposta dalla resistente, l'istruttoria condotta in corso di causa evidenzia una sperequazione tra le condizioni patrimoniali dei coniugi.
Controparte 1 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente estremamente esigui, compatibili con la sua deduzione relativa allo svolgimento di saltuari lavoretti.
Quanto poi alla dedotta stabile convivenza da ella instaurata, tale circostanza non è stata dimostrata.
Considerando ancora l'età della donna e la lunga durata del matrimonio, il Collegio ritiene equo prevedere un importo di euro 200,00 a beneficio di Controparte 1 ed a carico del ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento. Somma da versare entro il giorno 04 di ciascun mese mediante modalità tracciabili, e rivalutabile annualmente tramite ISTAT.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono compensate in ragione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1 che
,
contrassero matrimonio in data 15/05/1991 in Cava de' Tirreni (SA);
b) Assegna la casa coniugale in favore di Controparte 1 ;
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia non c) Pone a carico di Parte 1
ancora economicamente autosufficiente, quantificato nell'importo mensile di euro 250,00, da versare alla resistente entro il giorno 04 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie
(mediche, universitarie, ecc.); somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
d) Pone a carico di Parte 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge,
versando in favore di Controparte 1 l'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 04 di ciascun mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
f) Compensa le spese di lite tra le parti;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Cava de' Tirreni di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 17, parte II, S. A, anno 1991).
Così deciso in Nocera Inferiore, in camera di consiglio 09.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire