Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02033/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo e Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dip Amm Penitenziaria, Provveditorato Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per il risarcimento
del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente al comportamento antisindacale dell’Amministrazione Penitenziaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, Dip Amm Penitenziaria Provveditorato Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa VA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 12 novembre 2024 e depositato il successivo 13 novembre 2024, il ricorrente, -OMISSIS-, ha agito per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti in conseguenza della condotta antisindacale posta in essere dall'Amministrazione.
Il ricorrente espone, in punto di fatto, quanto di seguito sintetizzato:
-di essere un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio presso la C.R. di -OMISSIS-, e di ricoprire dal 13 dicembre 2018 la carica di Dirigente Nazionale del Sindacato di Polizia Penitenziaria (SIPPE);
-a seguito di tale nomina e dell'intensificarsi della sua attività sindacale, l'Amministrazione Penitenziaria avrebbe avviato una serie di condotte vessatorie, manifestatesi principalmente attraverso un progressivo e ingiustificato declassamento delle sue valutazioni annuali. In particolare, dopo aver sempre conseguito il giudizio di "ottimo" fino al 2010, i suoi rapporti informativi sono stati declassati a "distinto" per l'anno 2020 e a "buono" per gli anni 2021, 2022 e 2023;
-il rapporto informativo per l'anno 2020, notificato il 20.9.2021, motivava il declassamento con una "-OMISSIS-", asserendo che il dipendente avesse mostrato "-OMISSIS-" e un "-OMISSIS-". Tali giudizi, privi di riscontro in procedimenti disciplinari, venivano confermati in sede di ricorso gerarchico;
-tali valutazioni si porrebbero in contraddizione con il fatto che, proprio nel corso del 2020, egli superava la selezione per il corso da Ispettore e il corso di formazione per Vice Sovrintendente, ottenendo in quest'ultimo il giudizio di "ottimo";
-avverso il rapporto informativo del 2020 proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. di Catania che lo rigettava con la sentenza n.-OMISSIS-;
-a fronte di tale situazione, il ricorrente in qualità di dirigente sindacale denunciava l'operato dell'Amministrazione tramite un comunicato sindacale pubblicato in data agosto 2023;
-l'Amministrazione avviava, quindi, un procedimento disciplinare a suo carico per "denigrazione dell’Amministrazione o dei Superiori", che si concludeva con l'irrogazione della sanzione -OMISSIS- in data 30.5.2023;
-il sindacato Si.P.Pe. agiva quindi in sede civile, ai sensi dell'art. 28 della L. 300/70, dinanzi al Tribunale di Siracusa, che, con decreto del 20.2.2024 qualificava la condotta dell'Amministrazione come antisindacale. Il Tribunale riteneva che le espressioni utilizzate dal ricorrente nel comunicato stampa, seppur aspre, rientrassero nei limiti del diritto di critica sindacale. Tale decisione veniva confermata in sede di opposizione con sentenza del Tribunale di Siracusa n. -OMISSIS- che disapplicava la sanzione disciplinare irrogata;
- tali condotte avrebbero inciso sul suo stato di salute tanto che l’ASP di Siracusa ha diagnosticato " -OMISSIS- ";
-per tale ragione è stato sottoposto ad accertamento medico da parte della C.M.O. di -OMISSIS- che, con verbale n. -OMISSIS-, lo ha dichiarato " permanentemente non idoneo al servizio nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto; si idoneo al transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Penitenziaria o in altre Amministrazioni dello Stato " e, conseguentemente, con decreto n.-OMISSIS- notificato in data 12 luglio 2024, è stato dispensato dal servizio per infermità a decorrere dal 5.7.2024.
In punto di diritto, afferma il ricorrente la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa per la risarcibilità da lesione di interessi legittimi: a) l’ingiustizia del danno, avendo il Tribunale Civile di Siracusa accertato in via definitiva la natura antisindacale della condotta tenuta dall’Amministrazione, unitamente ai giudizi valutativi illegittimi; b) il nesso causale, in quanto vi sarebbe un chiaro nesso eziologico tra la condotta illegittima dell'Amministrazione (persecuzione sindacale, declassamento dei giudizi, procedimento disciplinare illegittimo) e i danni da questo subiti. In particolare, tale condotta avrebbe causato il " -OMISSIS- " che ha portato alla sua inidoneità al servizio e al congedo anticipato; c) la colpa dell’amministrazione, dimostrata dalla violazione delle prerogative sindacali, dall'aver azionato un procedimento disciplinare e redatto relazioni di servizio non veritiere. Richiama, a tal fine, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'illegittimità dell'atto costituisce un indice presuntivo grave, preciso e concordante della colpa dell'Amministrazione.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno: danno biologico da lesione dell'integrità psicofisica, consistente nel " -OMISSIS- " che ha portato alla dispensa dal servizio per infermità; danno esistenziale per la compromissione delle abitudini di vita e delle relazioni sociali; danno patrimoniale da “ forzoso congedo anticipato ”, articolato nelle due componenti del danno da omesso godimento del reddito (quantificato in € 66.190,20) e del danno pensionistico (per aver ottenuto una pensione di invalidità di importo inferiore a quella che avrebbe percepito in caso di normale sviluppo di carriera).
In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto nominarsi CTU medica e contabile, nonché l’ammissione di prova testimoniale.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per tardività dell’azione proposta e, comunque, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato nel merito.
3. In vista della trattazione in pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato memoria di replica.
4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, il ricorso veniva posto in decisione.
5. Il Collegio, ritiene, per economia processuale, di poter esaminare direttamente nel merito la domanda risarcitoria, stante la sua infondatezza, assorbendo ogni altra eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale.
6. Parte ricorrente agisce per il risarcimento dei danni biologici, esistenziali e patrimoniali che assume derivanti dall’attività provvedimentale posta in essere dall’Amministrazione penitenziaria consistente nell’illegittima irrogazione, nei suoi confronti, della sanzione disciplinare -OMISSIS- e nelle valutazioni negative contenute nei rapporti informativi relativi agli anni 2020-2023.
Tale responsabilità, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, va ricondotta nel paradigma aquiliano dell'art. 2043 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 aprile 2021, n. 7).
Da tale inquadramento discende che, nel giudizio risarcitorio dinanzi al giudice amministrativo, il principio dispositivo sancito dall'art. 2697, comma 1, c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo tipico dell'azione di annullamento. Grava, pertanto, interamente sulla parte ricorrente l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Come precisato dalla più recente giurisprudenza: “ La parte ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e fra questi anche l’evento dannoso (inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela di cui l’attore è titolare), oltre alla condotta illecita della p.a., all’elemento soggettivo e al nesso causale tra condotta ed evento dannoso: ciò in quanto nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al giudice amministrativo il principio dispositivo dell’articolo 2697, comma 1, c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento ” (Consiglio di Stato, sezione III, 21 maggio 2025, n. 4339). Il danneggiato è, quindi, tenuto a dimostrare tutti gli elementi costitutivi della domanda, sia di carattere oggettivo, sia di natura soggettiva (T.A.R. Liguria, sez. I, 10 maggio 2023, n. 496).
Il risarcimento del danno non costituisce, infatti, una conseguenza diretta dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo o dell'accertamento di una condotta illegittima della pubblica amministrazione, ma richiede la positiva verifica della lesione della situazione giuridica soggettiva vantata dal privato e tutelata dall'ordinamento, del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa o del dolo dell'amministrazione.
7. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.
7.1. Quanto alla condotta sfociata nell’adozione del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare -OMISSIS-, deve ritenersi che il ricorrente abbia fornito prova della natura antisindacale della condotta medesima, atteso l’intervenuto accertamento in tal senso da parte del Tribunale di Siracusa con sentenza del 27.6.2024, ma che, tuttavia, non risulti in alcun modo dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'Amministrazione e i danni lamentati.
Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova rigorosa del nesso eziologico che collega la condotta commissiva o omissiva all'evento dannoso. Ove tale prova manchi, la domanda risarcitoria non può che essere respinta.
Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che il " -OMISSIS- ", che ha condotto alla sua dispensa dal servizio per inidoneità permanente, sia stato causato direttamente dal " clima persecutorio e antisindacale " instaurato dall'Amministrazione. Tuttavia, a sostegno di tale affermazione, si limita a evidenziare una mera coincidenza temporale tra le vicende lavorative e l'insorgenza della patologia. Tale coincidenza, come rilevato dalla difesa erariale, non è di per sé sufficiente a costituire il supporto dimostrativo del nesso causale.
Le relazioni mediche prodotte in giudizio non possono assurgere a prova del nesso causale. Esse, infatti, si sostanziano in considerazioni basate su elementi fattuali riferiti dallo stesso ed esprimono giudizi ipotetici fondati su leggi generali di successione di fenomeni empirici, ma non accertano in concreto che quella specifica patologia sia stata causata da quelle specifiche condotte lavorative, escludendo altre possibili concause di natura personale, familiare o ambientale.
In altri termini, non vi sono elementi probatori certi e oggettivi che consentano di ricondurre il dedotto peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente unicamente ed esclusivamente alle condotte poste in essere dall'Amministrazione resistente.
Anche con riferimento al danno non patrimoniale, la giurisprudenza ha chiarito che: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (cfr Consiglio di Sato, Sez. VI, 25 luglio 2025, n. 6623).
Nel caso di specie, non è stata fornita una prova concreta e circostanziata del legame eziologico del lamentato pregiudizio con la condotta dell'Amministrazione.
La mancata dimostrazione del nesso di causalità, elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità aquiliana, tra la condotta amministrativa e il dedotto danno non patrimoniale, nelle sue componenti biologica ed esistenziale, assume carattere assorbente e rende superfluo l'esame delle ulteriori voci di danno patrimoniale - segnatamente la perdita di reddito conseguente al congedo anticipato e il lamentato pregiudizio pensionistico - trattandosi di poste strettamente e logicamente correlate al medesimo presupposto eziologico, la cui insussistenza è stata già evidenziata.
7.2. Per le altre condotte lamentate, e cioè l’asserita illiceità del progressivo declassamento delle valutazioni annuali contenute nei rapporti informativi dal 2020 al 2023, osserva il Collegio quanto segue.
Va rilevato, in primo luogo, che l'unico rapporto informativo fatto oggetto di gravame, quello relativo all'anno 2020, è stato ritenuto legittimo da questo stesso Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n.-OMISSIS-. Tale pronuncia, passata in giudicato, ha accertato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, escludendo in radice l'ingiustizia del danno lamentato per tale annualità.
Per quanto concerne, invece, i rapporti informativi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, non impugnati dal ricorrente, - in disparte la tardività rispetto agli stessi della presente azione risarcitoria (proposta in data 12 novembre 2024, ben oltre il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall’art. 30 comma 3 c.p.a. (il verbale della C.M.O. di --OMISSIS- che lo ha dichiarato " permanentemente non idoneo al servizio nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto ” a seguito dell’accertamento dell’infermità sofferta è del 3.07.2024 e il decreto n.-OMISSIS- con cui è stato dispensato dal servizio per infermità è stato notificato in data 12 luglio 2024) - rileva il Collegio che il ricorrente non ha, comunque, articolato censure puntuali idonee a dimostrare l’illegittimità dei giudizi in essi contenuti.
A tal fine, non può valere il mero richiamo contenuto nel ricorso alla sentenza del Giudice Ordinario che, come detto, ha avuto ad oggetto unicamente la sanzione disciplinare irrogata per il comunicato sindacale del 2023 e non si estende alle valutazioni professionali contenute nei rapporti informativi, che restano autonomi per presupposti, oggetto e finalità.
Infine, quanto alla dimostrazione del nesso causale, valgano le stesse considerazioni già svolte nel paragrafo 7.1., non avendo parte ricorrente assolto all’onere probatorio richiesto nemmeno con riguardo alla lamentata diminuzione del giudizio valutativo contenuto nei rapporti 2021–2023.
Ne deriva che anche sotto tale profilo la domanda non può trovare accoglimento, risultando insufficientemente dimostrati tanto l’elemento oggettivo dell’illegittimità quanto il nesso di causalità tra gli atti valutativi e le conseguenze pregiudizievoli dedotte.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
VA NT, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NT | RA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.