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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1155/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
IO RI, RE
LE AO, UD
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2034/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - RO - Indirizzo_1 Indirizzo_2 RO RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 RO RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12069/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 11/10/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04870 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 672/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
l'avv. Nominativo_1 si riporta agli atti e deposita giurisprudenza CGT Lazio n. 1113/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di RO n. 1206 del 2023 che ha rigettato il ricorso presentato nei confronti della nota prot. n. 04870/2022, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva sollecitato il pagamento del contributo unificato dovuto in relazione alla proposizione di motivi aggiunti nel giudizio iscritto al R.G. n. 6445/2019.
L'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado è incorso nell'errore di ritenere che i motivi aggiunti andassero ad ampliare l'oggetto del contendere, con conseguente debenza dell'ulteriore contributo unificato, sebbene si trattasse di una censura avvinta da “connessione forte” rispetto a quella formulata con il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo.
Il TAR Lazio si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che con il ricorso originario la contribuente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio aveva chiesto l'annullamento della esclusione dal concorso per dirigente scolastico per mancato superamento della prova selettiva. Con i motivi aggiunti aveva impugnato il software informatico che ha costituito il modello,
l'algoritmo per la valutazione delle prove selettive su piattaforma informatica, ritenendo che la piattaforma informatica inidonea ad assicurare la correttezza delle operazioni selettive, minando in radice l'attendibilità degli esiti.
In una situazione siffatta, il giudice di primo grado, pur avendo richiamato ampiamente la giurisprudenza di riferimento, ha, poi, apoditticamente ritenuto che con i motivi aggiunti vi fosse stato un oggettivo ampliamento della materia del contendere, escludendo un nesso di presupposizione tra i motivi originari e i motivi aggiunti.
Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino,
o meno, un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione c.d. forte di cause (Cass., Sez. trib., 21 ottobre 2024, n. 27168).
Nel caso considerato tale connessione c.d. forte tra cause era evidentemente integrata, atteso che la contribuente aveva sin dall'origine contestato la regolarità degli esiti della procedura selettiva, e con i motivi aggiunti si è limitata, una volta ottenuta in altro procedimento l'ostensione del c.d. codice sorgente, a contestare in maniera più puntuale detta regolarità in virtù dell'algoritmo a tal fine utilizzato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi per
Euro 500 primo grado ed euro 700 per il secondo grado oltre oneri e accessori da liquidarsi in favore dell'avv. Difensore_1
Così deciso in RO il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
IO RI, RE
LE AO, UD
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2034/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - RO - Indirizzo_1 Indirizzo_2 RO RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 RO RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12069/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
36 e pubblicata il 11/10/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04870 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 672/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
l'avv. Nominativo_1 si riporta agli atti e deposita giurisprudenza CGT Lazio n. 1113/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di RO n. 1206 del 2023 che ha rigettato il ricorso presentato nei confronti della nota prot. n. 04870/2022, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva sollecitato il pagamento del contributo unificato dovuto in relazione alla proposizione di motivi aggiunti nel giudizio iscritto al R.G. n. 6445/2019.
L'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado è incorso nell'errore di ritenere che i motivi aggiunti andassero ad ampliare l'oggetto del contendere, con conseguente debenza dell'ulteriore contributo unificato, sebbene si trattasse di una censura avvinta da “connessione forte” rispetto a quella formulata con il ricorso introduttivo del giudizio amministrativo.
Il TAR Lazio si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre premettere che con il ricorso originario la contribuente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio aveva chiesto l'annullamento della esclusione dal concorso per dirigente scolastico per mancato superamento della prova selettiva. Con i motivi aggiunti aveva impugnato il software informatico che ha costituito il modello,
l'algoritmo per la valutazione delle prove selettive su piattaforma informatica, ritenendo che la piattaforma informatica inidonea ad assicurare la correttezza delle operazioni selettive, minando in radice l'attendibilità degli esiti.
In una situazione siffatta, il giudice di primo grado, pur avendo richiamato ampiamente la giurisprudenza di riferimento, ha, poi, apoditticamente ritenuto che con i motivi aggiunti vi fosse stato un oggettivo ampliamento della materia del contendere, escludendo un nesso di presupposizione tra i motivi originari e i motivi aggiunti.
Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino,
o meno, un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione c.d. forte di cause (Cass., Sez. trib., 21 ottobre 2024, n. 27168).
Nel caso considerato tale connessione c.d. forte tra cause era evidentemente integrata, atteso che la contribuente aveva sin dall'origine contestato la regolarità degli esiti della procedura selettiva, e con i motivi aggiunti si è limitata, una volta ottenuta in altro procedimento l'ostensione del c.d. codice sorgente, a contestare in maniera più puntuale detta regolarità in virtù dell'algoritmo a tal fine utilizzato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi per
Euro 500 primo grado ed euro 700 per il secondo grado oltre oneri e accessori da liquidarsi in favore dell'avv. Difensore_1
Così deciso in RO il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente