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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente rel. ed est.
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 666/2025 R.G. promossa
D A
nata a [...] il dì 21/08/1978 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Di Maggio, giusta procura in atti;
appellante
C O N T R O
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
; C.F._2
appellato
Non comparso il P.G., regolarmente avvisato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1707/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale di Catania ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e celebrato a Parte_1 Parte_2
Pedara il 5.6.2004 e ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
1 per il mantenimento del figlio ntro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 Per_1
un assegno mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensava integralmente le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo che fosse Parte_1
revocato l'assegno a per le ragioni di cui si darà conto in Parte_2 motivazione o, in via subordinata, la riduzione dello stesso.
Il Procuratore Generale, regolarmente avvisato, non ha depositato parere.
All'udienza dell'11.9.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nel corso dell'udienza dell'11.9.2025 il difensore di parte appellante comunicava il decesso di parte appellata, non costituita, , dichiarando, altresì, di Parte_2 aver depositato telematicamente certificato attestante la morte del sig.
[...]
. Parte_2
Osserva la Corte che il decesso di parte appellata, beneficiario dell'assegno di mantenimento posto a carico di , determina ex art. 149 c.c. lo scioglimento Parte_1
del vincolo matrimoniale e, conseguentemente, anche il diritto di parte appellata a conseguire mensilmente l'assegno di mantenimento (destinato a provvedere alle esigenze del figlio della coppia, . Per_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio prima della pronuncia sullo status comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (cfr. ex multis Cass. civ. sez.I, sent. 20novembre 2008, n. 27556).
Non permane, dunque, in capo alle parti, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo peraltro il giudice statuire su un rapporto (e sulle questioni economiche connesse) già venuto meno.
Sul piano processuale, la declaratoria di cessazione della materia ha l'effetto di travolgere ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, e di rendere improseguibile il giudizio anche per le domande di natura economica che siano connesse
2 alla separazione o al divorzio.
Per le ragioni sin qui esposte, va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nulla per spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 666/2025 R.G., e proposto da nei confronti di dichiara l'estinzione del Parte_1 Parte_2
procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Presidente
Massimo Escher
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minorenni, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente rel. ed est.
dott.ssa Concetta Pappalardo Consigliere
dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 666/2025 R.G. promossa
D A
nata a [...] il dì 21/08/1978 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Di Maggio, giusta procura in atti;
appellante
C O N T R O
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
; C.F._2
appellato
Non comparso il P.G., regolarmente avvisato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1707/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale di Catania ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e celebrato a Parte_1 Parte_2
Pedara il 5.6.2004 e ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
1 per il mantenimento del figlio ntro il giorno 5 di ogni mese Parte_2 Per_1
un assegno mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensava integralmente le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo che fosse Parte_1
revocato l'assegno a per le ragioni di cui si darà conto in Parte_2 motivazione o, in via subordinata, la riduzione dello stesso.
Il Procuratore Generale, regolarmente avvisato, non ha depositato parere.
All'udienza dell'11.9.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nel corso dell'udienza dell'11.9.2025 il difensore di parte appellante comunicava il decesso di parte appellata, non costituita, , dichiarando, altresì, di Parte_2 aver depositato telematicamente certificato attestante la morte del sig.
[...]
. Parte_2
Osserva la Corte che il decesso di parte appellata, beneficiario dell'assegno di mantenimento posto a carico di , determina ex art. 149 c.c. lo scioglimento Parte_1
del vincolo matrimoniale e, conseguentemente, anche il diritto di parte appellata a conseguire mensilmente l'assegno di mantenimento (destinato a provvedere alle esigenze del figlio della coppia, . Per_1
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio prima della pronuncia sullo status comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (cfr. ex multis Cass. civ. sez.I, sent. 20novembre 2008, n. 27556).
Non permane, dunque, in capo alle parti, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo peraltro il giudice statuire su un rapporto (e sulle questioni economiche connesse) già venuto meno.
Sul piano processuale, la declaratoria di cessazione della materia ha l'effetto di travolgere ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, e di rendere improseguibile il giudizio anche per le domande di natura economica che siano connesse
2 alla separazione o al divorzio.
Per le ragioni sin qui esposte, va dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nulla per spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 666/2025 R.G., e proposto da nei confronti di dichiara l'estinzione del Parte_1 Parte_2
procedimento per cessazione della materia del contendere.
Nulla per spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18.9.2025
Il Presidente
Massimo Escher
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