Art. 2.
La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di:
a) coadiuvare il Ministero dei trasporti nello svolgimento di attivita' e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari;
b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonche' di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca puo' effettuare:
1) la raccolta dei depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in generale, nelle ordinarie forme e, in particolare, nei confronti degli iscritti, in forme con modalita' e a condizioni speciali, da autorizzarsi dallo Organo di vigilanza sulle aziende di credito, nonche' la emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Organo di vigilanza, a fronte delle operazioni, di durata non inferiore a 18 mesi, di cui ai successivi punti 3), 4) e 5);
2) l'esercizio del credito ordinario, direttamente o in partecipazione con istituti finanziari, aziende di credito e casse di risparmio a favore:
del Ministero dei trasporti;
di enti ed aziende costituiti dal Ministero dei trasporti e da tutti gli altri enti nei quali questo ha interesse diretto o indiretto;
di societa', imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e che direttamente o indirettamente esercitano attivita' inerenti al traffico ferroviario;
di aziende di trasporto di persone e cose;
di aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori;
di societa', imprese o privati che svolgono attivita' produttiva nell'interesse della economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attivita' sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti;
3) la concessione di prestiti con scomputo rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dei dipendenti di enti, societa', imprese e privati che esercitano trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini;
4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore;
5) la concessione di mutui, con modalita' ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche;
6) l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente punto 2) e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
di servizi di tesoreria e della amministrazione di disponibilita' finanziarie;
di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti;
di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti ferroviari;
di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessorieta' e connessione con l'esercizio dei trasporti ferroviari;
7) il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali citta' ed in quelle di confine, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;
8) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme;
9) le operazioni di capitalizzazione;
10) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quella di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive integrazioni e modifiche, i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attivita' di cui al punto 4) del presente articolo e le assicurazioni di responsabilita' civile verso terzi.
La Banca nazionale delle comunicazioni puo' inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sara' indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'articolo 16.
Per le attivita' di cui ai punti 8), 9) e 10) si applicano le norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896 e quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 .
Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i prestiti di cui al punto 3) e per le assicurazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) di questo articolo saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attivita' di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti.
L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al punto 5) non potra' superare - per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri dalla Banca - il limite del 25 per cento del patrimonio della "sezione credito".
Le attivita' concernenti l'esercizio bancario e quelle concernenti l'esercizio assicurativo saranno svolte attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate "Sezione credito" e "Sezione previdenza".
La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di:
a) coadiuvare il Ministero dei trasporti nello svolgimento di attivita' e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari;
b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonche' di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca puo' effettuare:
1) la raccolta dei depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in generale, nelle ordinarie forme e, in particolare, nei confronti degli iscritti, in forme con modalita' e a condizioni speciali, da autorizzarsi dallo Organo di vigilanza sulle aziende di credito, nonche' la emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Organo di vigilanza, a fronte delle operazioni, di durata non inferiore a 18 mesi, di cui ai successivi punti 3), 4) e 5);
2) l'esercizio del credito ordinario, direttamente o in partecipazione con istituti finanziari, aziende di credito e casse di risparmio a favore:
del Ministero dei trasporti;
di enti ed aziende costituiti dal Ministero dei trasporti e da tutti gli altri enti nei quali questo ha interesse diretto o indiretto;
di societa', imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e che direttamente o indirettamente esercitano attivita' inerenti al traffico ferroviario;
di aziende di trasporto di persone e cose;
di aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori;
di societa', imprese o privati che svolgono attivita' produttiva nell'interesse della economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attivita' sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti;
3) la concessione di prestiti con scomputo rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dei dipendenti di enti, societa', imprese e privati che esercitano trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini;
4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore;
5) la concessione di mutui, con modalita' ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche;
6) l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente punto 2) e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
di servizi di tesoreria e della amministrazione di disponibilita' finanziarie;
di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti;
di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti ferroviari;
di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessorieta' e connessione con l'esercizio dei trasporti ferroviari;
7) il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali citta' ed in quelle di confine, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;
8) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme;
9) le operazioni di capitalizzazione;
10) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quella di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive integrazioni e modifiche, i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attivita' di cui al punto 4) del presente articolo e le assicurazioni di responsabilita' civile verso terzi.
La Banca nazionale delle comunicazioni puo' inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sara' indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'articolo 16.
Per le attivita' di cui ai punti 8), 9) e 10) si applicano le norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896 e quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 .
Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i prestiti di cui al punto 3) e per le assicurazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) di questo articolo saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attivita' di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti.
L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al punto 5) non potra' superare - per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri dalla Banca - il limite del 25 per cento del patrimonio della "sezione credito".
Le attivita' concernenti l'esercizio bancario e quelle concernenti l'esercizio assicurativo saranno svolte attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate "Sezione credito" e "Sezione previdenza".