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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3046 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione con ordinanza depositata il 02.10.2025, promosso
D A
, nata a [...] il [...] ( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Brunella Calianno sito in RT AN (TA) alla Via
Chiarelli n.50, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Cito, sito in RT AN(TA) al V. le Stazione n.
114, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza dell'01.10.2025 e per il
P.M. come da nota dell'08.10.2025
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 06.06.2023, premesso di aver contratto in data 20.07.1996 Parte_1 matrimonio con , e che dal matrimonio nascevano due figli, (nato a CP_1 Persona_1
RT AN (TA) il 17.11.2001) e (nata a [...] il [...]) , CP_2 esponeva che il Tribunale di Taranto con decreto n. 3885/2012 del 21.05.2012, aveva omologato la loro separazione consensuale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con il marito.
Chiedeva, quindi , pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, domandando l'assegnazione della casa coniugale, acquistata in comproprietà , per continuare CP_1 ad abitarvi con i figli , maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, prevedendo l'obbligo del Cito di versarle la somma mensile di euro 800,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in ragione di euro 400,00 ciascuno, (in luogo della somma di euro 600,00 concordata in sede di separazione ) , oltre adeguamenti ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi. Domandava inoltre il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di euro 150,00.
In sede di separazione consensuale, i figli, allora entrambi minorenni, venivano affidati in via condivisa ai genitori e collocati presso la madre , cui era assegnata in godimento la casa coniugale, con l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei figli e , CP_1 Per_1 CP_2 versando la somma di euro 600,00 complessivi , in ragione di euro 300,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici Istat, nonché al mantenimento della moglie versandole la somma di euro 150,00 mensili .
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, chiedendo la riduzione dell'importo versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 300,00 mensili, in ragione di euro 150,00 ciascuno , in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche , nonché il rigetto della domanda della moglie di riconoscimento di un assegno divorzile.
Con ordinanza dell' 11.12.2023 , emessa all'esito dell'udienza di comparizione del 07.11.2023, il
Giudice Delegato, pronunciava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni della separazione nei termini e limiti di cui alla motivazione e assegnava al resistente un termine per il deposito degli estratti conto dell'ultimo triennio (depositati in data 25.01.2024) .
Con ordinanza del 12.04.2024 il Giudice Relatore , ritenuta la causa matura per la decisione anche alla luce della documentazione prodotta dal resistente, fissava ex art. 473bis.28 cpc l'udienza di
2 rimessione della causa al Collegio assegnando alle parti i termini di legge e onerandole di depositare le dichiarazioni dei redditi del 2024, relativa all'anno d'imposta 2023, al fine di valutarne le risultanze unitamente alla documentazione prodotta dal resistente, seppur non completa (cfr ordinanza del
12.04.2024).
All'udienza cartolare dell'01.10.2025, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto ritualmente emesso dal Tribunale di Taranto in data 21.05.2012, prodotto in atti.
Quanto ai figli delle parti , e , rispettivamente di ventiquattro e venti anni, nulla Per_1 CP_2 deve essere disposto circa il loro affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario. avendo raggiunto la maggiore età.
Con riferimento alla casa coniugale sita in RT AN (TA) alla via Maria D' Enghien n.14, scala C, deve confermarsi l'assegnazione della stessa alla ricorrente , ove vi abiterà unitamente ai figli, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica , non essendoci per altro alcuna CP_ contestazione in merito da parte del ,
La domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile può essere Parte_1 accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei
3 doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
4 In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento all'attuale condizione reddituale ed economica delle parti che la ricorrente , attualmente di anni cinquantaquattro , risulta svolgere dall'anno 2015 attività lavorativa dipendente part-time presso la Soget S.p.a, percependo uno stipendio mensile di circa 900,00 euro (cfr busta paga marzo 2023 stipendio netto euro 982,22 e busta paga aprile 2023 ove risulta uno stipendio netto di euro 978,92) .
Dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte risulta aver percepito nell'anno 2023 un reddito di lavoro di euro 13.709,00 e nel 2024 di euro 16.878,00 , a fronte di un reddito relativamente inferiore ovvero equivalente a quello percepito negli anni precedenti (cfr 730/2020; 730/ 2021 ; 730/2022 ove risulta la percezione di un reddito di lavoro rispettivamente di euro 13.939,00; 11.773,00 ed euro
8.708,00 ), che risulta gravato dal pagamento delle spese e utenze sostenute per la casa coniugale sita in RT AN (TA) alla via Maria D' Enghien n.14, scala C, alla stessa assegnata e ove vive unitamente ai figli , maggiorenni e non autonomi economicamente , nei periodi in cui questi ivi alloggiano , essendo entrambi studenti universitari .
Secondo quanto documentato dal resistente , la sig.ra , oltre ad essere comproprietaria Parte_1 della ex casa coniugale, risulta proprietaria pro – quota nella misura di 1/6 unitamente al fratello ed in concorso con il padre dell'immobile sito in RT AN alla via F. lli Per_2 Per_3
Griffi n. 3 contraddistinto in Catasto fabbricati al Fg. 90, part. 872, sub. 54, nonché in egual misura del locale garage contraddistinto al Fg. 90, part. 872, sub. 70 e della cantina con sub. 72 (cfr estratto CP_ agenzia delle Entrate che si produce ALL. 11 alla comparsa di costituzione del , recante il codice
5 fiscale della Sig. ra ) . In relazione a tali beni, ereditati a seguito di successione legittima Parte_1 della defunta madre , la ricorrente ha rappresentato che trattasi di quota improduttiva di reddito perché in comunione col fratello e col padre che ancora vive in tale immobile.
Quanto al resistente è emerso che lo stesso, assunto come dipendente con mansione di legatore presso la Ditta “ Stampa Sud “ con sede in Mottola alla via P. Borsellino, 7 , dal gennaio 2023 è stato posto in cassa integrazione e a decorrere da giugno 2023 è stato collocato in pensione per aver aderito la datrice di lavoro ad accordo per il “ prepensionamento” in applicazione della Legge 160/2019, art. 1, comma 500 sulla cd. “ crisi editoriale” . Dall'analisi della documentazione depositata è emerso che lo stesso negli anni antecedenti la pensione ha percepito uno stipendio netto in media di circa 2.500,00 euro mensili , mentre allo stato risulta destinatario di una pensione il cui importo ammonta al netto delle trattenute ad euro 1.293,36 mensili ( cfr busta paga aprile 2012 e dicembre 2022 ; comunicazione di accoglimento pensione ed estratto contributivo . 5 e 4 costituzione ) . CP_3
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte del 2021 ,2022 , 2023 e 2024 risulta aver CP_1 percepito un reddito complessivo rispettivamente di euro 23.970,00 (anno d'imposta 2020) ;
25.151,00 (anno d'imposta 2021); 28.225,00 (anno d'imposta 2022) ed euro 24.044,00 (anno d'imposta 2023). Precisamente quanto alla dichiarazione dei redditi 2024 , risulta la percezione nel periodo d'imposta 2023 di redditi di pensione e di lavoro dipendente per un totale di euro 23.269,00.
Quanto agli estratti conto di depositati in data 25.01.2024 è emerso al 31.12.2020 un CP_1 saldo attivo di euro 36.279,55; al 31.12.2021 un saldo attivo di euro 35.533,50 e al 31.12.2022 un saldo contabile finale di euro 24.359,65. Quanto all'anno 2023 è invece emerso al 31.03.2023 un saldo contabile di euro 21.283,09; al 30.06.2023 un saldo finale di euro 28.416,55 ( con uscite di euro 6.727,00 ed entrate di euro 13.860,46 ) ; al 30.09.2023 un saldo finale di euro 7.126,85 ( con uscite di euro 36.487,80 ed entrate di euro 15.198,10) ; nel trimestre ottobre -dicembre 2023 si registra un saldo contabile attuale di euro 3,455,55 . In tale ultimo trimestre ha percepito un accredito di pensione di euro 1.366,69 nel mese di ottobre, un accredito pensione di euro 1.311,94 nel mese di novembre ed un accredito pensione di euro 1.990,73 nel mese di dicembre registrandosi uscite per spese presso esercenti commerciali;
per assicurazione auto nonché in favore della finanziaria
IC SP , oltre al mantenimento versato alla coniuge di euro 750,00 mensili e alla rata del mutuo di euro 450 ,00 contratto per ristrutturare l'immobile di sua proprietà sito in RT AN alla strada RoSPno, zona I, 144, , ove dimora e ha la residenza ,come risulta dal certificato di residenza in atti .
6 Dagli estratti conto prodotti ( anche se incompleti con riferimento al resistente) e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti può dunque dirsi esistente un divario, seppur contenuto, tra la situazione economico reddituale delle parti, che giustifica il riconoscimento in favore di Parte_1 di un assegno divorzile, che appare equo determinare in euro 100,00 mensili .
CP_ Tale statuizione appare opportuna in considerazione del fatto che il , nonostante l'intervenuto prepensionamento, verosimilmente deve ritenersi svolga attività lavorativa, seppur non dichiarata, conservando un potere di spesa e acquisto non proporzionato alla pensione, come risulta dall'analisi dagli estratti conto in atti. Devono inoltre considerarsi, anche in termini di quantificazione del suddetto assegno, l'età della richiedente (di anni cinquantaquattro), la durata del matrimonio (circa sedici anni) e il contributo che ha verosimilmente fornito nella cura e crescita dei figli, Parte_1 svolgimento attività lavorativa part-time (cfr all.10 comparsa costituzione del resistente - estratto conto previdenziale ove è emersa anche la percezione di assegno di maternità e la fruizione di congedi
,oltre alla disoccupazione ) .
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli , in considerazione dell'età dei ragazzi , le cui esigenze , per dato di comune esperienza, devono considerarsi aumentate con la crescita e tenuto conto che risulta incontestato che , conseguita la laurea in Lingue presso la facoltà di Per_1
Lecce, attualmente frequenta il primo anno del corso di laurea Magistrale in Lingue presso l'Università di Roma, mentre frequenta il primo anno presso la facoltà di Ingegneria nella CP_2 città di Bari , non può prevedersi la richiesta riduzione.
CP_ Appare quindi equo deve confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla ricorrente dell'importo di euro 600,00 complessivi (in ragione di euro 300,00 ciascuno) , concordato in sede di separazione e rivalutato all'attualità, oltre alla successiva rivalutazione secondo gli indici ISTAT a far data dal deposito del presente provvedimento.
Le spese straordinarie relative alla prole graveranno al 50% su entrambe le parti.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1
, così dispone: CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RT AN (TA) il 20.07.1996 da , nata a [...] il Parte_1
7 31.10.1971 e , nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri CP_1 degli atti dello stato civile del Comune di RT AN (TA) dell'anno 1996 al n. 137,
Parte II, Serie A;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile Parte_1
e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile, entro CP_1 il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT , a far data dal presente provvedimento;
- dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in RT AN (TA) alla via Maria D' Enghien n.14, scala C, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma complessiva CP_1 Parte_1 di euro 600,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figli e in Per_1 CP_2 ragione di euro 300,00 ciascuno , importo rivalutato all'attualità a far data dall'omologa della separazione consensuale, oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie , previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 20.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3046 del R.G. relativo all'anno 2023 riservato per la decisione con ordinanza depositata il 02.10.2025, promosso
D A
, nata a [...] il [...] ( ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Brunella Calianno sito in RT AN (TA) alla Via
Chiarelli n.50, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato al ricorso ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vito Cito, sito in RT AN(TA) al V. le Stazione n.
114, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza dell'01.10.2025 e per il
P.M. come da nota dell'08.10.2025
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 06.06.2023, premesso di aver contratto in data 20.07.1996 Parte_1 matrimonio con , e che dal matrimonio nascevano due figli, (nato a CP_1 Persona_1
RT AN (TA) il 17.11.2001) e (nata a [...] il [...]) , CP_2 esponeva che il Tribunale di Taranto con decreto n. 3885/2012 del 21.05.2012, aveva omologato la loro separazione consensuale e che da allora non c'era stata più alcuna riconciliazione con il marito.
Chiedeva, quindi , pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
, domandando l'assegnazione della casa coniugale, acquistata in comproprietà , per continuare CP_1 ad abitarvi con i figli , maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, prevedendo l'obbligo del Cito di versarle la somma mensile di euro 800,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in ragione di euro 400,00 ciascuno, (in luogo della somma di euro 600,00 concordata in sede di separazione ) , oltre adeguamenti ISTAT e al 50% delle spese straordinarie sostenute per gli stessi. Domandava inoltre il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di euro 150,00.
In sede di separazione consensuale, i figli, allora entrambi minorenni, venivano affidati in via condivisa ai genitori e collocati presso la madre , cui era assegnata in godimento la casa coniugale, con l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei figli e , CP_1 Per_1 CP_2 versando la somma di euro 600,00 complessivi , in ragione di euro 300,00 ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie e adeguamenti secondo gli indici Istat, nonché al mantenimento della moglie versandole la somma di euro 150,00 mensili .
, ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli, chiedendo la riduzione dell'importo versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva di euro 300,00 mensili, in ragione di euro 150,00 ciascuno , in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche , nonché il rigetto della domanda della moglie di riconoscimento di un assegno divorzile.
Con ordinanza dell' 11.12.2023 , emessa all'esito dell'udienza di comparizione del 07.11.2023, il
Giudice Delegato, pronunciava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni della separazione nei termini e limiti di cui alla motivazione e assegnava al resistente un termine per il deposito degli estratti conto dell'ultimo triennio (depositati in data 25.01.2024) .
Con ordinanza del 12.04.2024 il Giudice Relatore , ritenuta la causa matura per la decisione anche alla luce della documentazione prodotta dal resistente, fissava ex art. 473bis.28 cpc l'udienza di
2 rimessione della causa al Collegio assegnando alle parti i termini di legge e onerandole di depositare le dichiarazioni dei redditi del 2024, relativa all'anno d'imposta 2023, al fine di valutarne le risultanze unitamente alla documentazione prodotta dal resistente, seppur non completa (cfr ordinanza del
12.04.2024).
All'udienza cartolare dell'01.10.2025, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto ritualmente emesso dal Tribunale di Taranto in data 21.05.2012, prodotto in atti.
Quanto ai figli delle parti , e , rispettivamente di ventiquattro e venti anni, nulla Per_1 CP_2 deve essere disposto circa il loro affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario. avendo raggiunto la maggiore età.
Con riferimento alla casa coniugale sita in RT AN (TA) alla via Maria D' Enghien n.14, scala C, deve confermarsi l'assegnazione della stessa alla ricorrente , ove vi abiterà unitamente ai figli, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica , non essendoci per altro alcuna CP_ contestazione in merito da parte del ,
La domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile può essere Parte_1 accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei
3 doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
4 In conclusione, deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
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Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi, con riferimento all'attuale condizione reddituale ed economica delle parti che la ricorrente , attualmente di anni cinquantaquattro , risulta svolgere dall'anno 2015 attività lavorativa dipendente part-time presso la Soget S.p.a, percependo uno stipendio mensile di circa 900,00 euro (cfr busta paga marzo 2023 stipendio netto euro 982,22 e busta paga aprile 2023 ove risulta uno stipendio netto di euro 978,92) .
Dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte risulta aver percepito nell'anno 2023 un reddito di lavoro di euro 13.709,00 e nel 2024 di euro 16.878,00 , a fronte di un reddito relativamente inferiore ovvero equivalente a quello percepito negli anni precedenti (cfr 730/2020; 730/ 2021 ; 730/2022 ove risulta la percezione di un reddito di lavoro rispettivamente di euro 13.939,00; 11.773,00 ed euro
8.708,00 ), che risulta gravato dal pagamento delle spese e utenze sostenute per la casa coniugale sita in RT AN (TA) alla via Maria D' Enghien n.14, scala C, alla stessa assegnata e ove vive unitamente ai figli , maggiorenni e non autonomi economicamente , nei periodi in cui questi ivi alloggiano , essendo entrambi studenti universitari .
Secondo quanto documentato dal resistente , la sig.ra , oltre ad essere comproprietaria Parte_1 della ex casa coniugale, risulta proprietaria pro – quota nella misura di 1/6 unitamente al fratello ed in concorso con il padre dell'immobile sito in RT AN alla via F. lli Per_2 Per_3
Griffi n. 3 contraddistinto in Catasto fabbricati al Fg. 90, part. 872, sub. 54, nonché in egual misura del locale garage contraddistinto al Fg. 90, part. 872, sub. 70 e della cantina con sub. 72 (cfr estratto CP_ agenzia delle Entrate che si produce ALL. 11 alla comparsa di costituzione del , recante il codice
5 fiscale della Sig. ra ) . In relazione a tali beni, ereditati a seguito di successione legittima Parte_1 della defunta madre , la ricorrente ha rappresentato che trattasi di quota improduttiva di reddito perché in comunione col fratello e col padre che ancora vive in tale immobile.
Quanto al resistente è emerso che lo stesso, assunto come dipendente con mansione di legatore presso la Ditta “ Stampa Sud “ con sede in Mottola alla via P. Borsellino, 7 , dal gennaio 2023 è stato posto in cassa integrazione e a decorrere da giugno 2023 è stato collocato in pensione per aver aderito la datrice di lavoro ad accordo per il “ prepensionamento” in applicazione della Legge 160/2019, art. 1, comma 500 sulla cd. “ crisi editoriale” . Dall'analisi della documentazione depositata è emerso che lo stesso negli anni antecedenti la pensione ha percepito uno stipendio netto in media di circa 2.500,00 euro mensili , mentre allo stato risulta destinatario di una pensione il cui importo ammonta al netto delle trattenute ad euro 1.293,36 mensili ( cfr busta paga aprile 2012 e dicembre 2022 ; comunicazione di accoglimento pensione ed estratto contributivo . 5 e 4 costituzione ) . CP_3
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte del 2021 ,2022 , 2023 e 2024 risulta aver CP_1 percepito un reddito complessivo rispettivamente di euro 23.970,00 (anno d'imposta 2020) ;
25.151,00 (anno d'imposta 2021); 28.225,00 (anno d'imposta 2022) ed euro 24.044,00 (anno d'imposta 2023). Precisamente quanto alla dichiarazione dei redditi 2024 , risulta la percezione nel periodo d'imposta 2023 di redditi di pensione e di lavoro dipendente per un totale di euro 23.269,00.
Quanto agli estratti conto di depositati in data 25.01.2024 è emerso al 31.12.2020 un CP_1 saldo attivo di euro 36.279,55; al 31.12.2021 un saldo attivo di euro 35.533,50 e al 31.12.2022 un saldo contabile finale di euro 24.359,65. Quanto all'anno 2023 è invece emerso al 31.03.2023 un saldo contabile di euro 21.283,09; al 30.06.2023 un saldo finale di euro 28.416,55 ( con uscite di euro 6.727,00 ed entrate di euro 13.860,46 ) ; al 30.09.2023 un saldo finale di euro 7.126,85 ( con uscite di euro 36.487,80 ed entrate di euro 15.198,10) ; nel trimestre ottobre -dicembre 2023 si registra un saldo contabile attuale di euro 3,455,55 . In tale ultimo trimestre ha percepito un accredito di pensione di euro 1.366,69 nel mese di ottobre, un accredito pensione di euro 1.311,94 nel mese di novembre ed un accredito pensione di euro 1.990,73 nel mese di dicembre registrandosi uscite per spese presso esercenti commerciali;
per assicurazione auto nonché in favore della finanziaria
IC SP , oltre al mantenimento versato alla coniuge di euro 750,00 mensili e alla rata del mutuo di euro 450 ,00 contratto per ristrutturare l'immobile di sua proprietà sito in RT AN alla strada RoSPno, zona I, 144, , ove dimora e ha la residenza ,come risulta dal certificato di residenza in atti .
6 Dagli estratti conto prodotti ( anche se incompleti con riferimento al resistente) e dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti può dunque dirsi esistente un divario, seppur contenuto, tra la situazione economico reddituale delle parti, che giustifica il riconoscimento in favore di Parte_1 di un assegno divorzile, che appare equo determinare in euro 100,00 mensili .
CP_ Tale statuizione appare opportuna in considerazione del fatto che il , nonostante l'intervenuto prepensionamento, verosimilmente deve ritenersi svolga attività lavorativa, seppur non dichiarata, conservando un potere di spesa e acquisto non proporzionato alla pensione, come risulta dall'analisi dagli estratti conto in atti. Devono inoltre considerarsi, anche in termini di quantificazione del suddetto assegno, l'età della richiedente (di anni cinquantaquattro), la durata del matrimonio (circa sedici anni) e il contributo che ha verosimilmente fornito nella cura e crescita dei figli, Parte_1 svolgimento attività lavorativa part-time (cfr all.10 comparsa costituzione del resistente - estratto conto previdenziale ove è emersa anche la percezione di assegno di maternità e la fruizione di congedi
,oltre alla disoccupazione ) .
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli , in considerazione dell'età dei ragazzi , le cui esigenze , per dato di comune esperienza, devono considerarsi aumentate con la crescita e tenuto conto che risulta incontestato che , conseguita la laurea in Lingue presso la facoltà di Per_1
Lecce, attualmente frequenta il primo anno del corso di laurea Magistrale in Lingue presso l'Università di Roma, mentre frequenta il primo anno presso la facoltà di Ingegneria nella CP_2 città di Bari , non può prevedersi la richiesta riduzione.
CP_ Appare quindi equo deve confermarsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla ricorrente dell'importo di euro 600,00 complessivi (in ragione di euro 300,00 ciascuno) , concordato in sede di separazione e rivalutato all'attualità, oltre alla successiva rivalutazione secondo gli indici ISTAT a far data dal deposito del presente provvedimento.
Le spese straordinarie relative alla prole graveranno al 50% su entrambe le parti.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti di Parte_1
, così dispone: CP_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RT AN (TA) il 20.07.1996 da , nata a [...] il Parte_1
7 31.10.1971 e , nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri CP_1 degli atti dello stato civile del Comune di RT AN (TA) dell'anno 1996 al n. 137,
Parte II, Serie A;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile Parte_1
e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a titolo di assegno divorzile, entro CP_1 il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 100,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT , a far data dal presente provvedimento;
- dispone l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, sita in RT AN (TA) alla via Maria D' Enghien n.14, scala C, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di entrambi i figli;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma complessiva CP_1 Parte_1 di euro 600,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figli e in Per_1 CP_2 ragione di euro 300,00 ciascuno , importo rivalutato all'attualità a far data dall'omologa della separazione consensuale, oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie , previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 20.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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