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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9905/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 02/12/2004 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ARTICO GIUSEPPE IVAN, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere inabile nella misura del 100%, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal 02/12/2022 e revisione ad aprile 2024;
1 - la conferma, a seguito di visita di revisione del 15.5.2024, della totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di accompagnamento;
- che con il rateo di giugno 2024 l' ha compensato il proprio CP_1 credito di € 12.794,03 con il controcredito a titolo di “recupero indebiti” pari ad € 10.289,00;
- di non essere a conoscenza del motivo dell'operata compensazione.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo dichiararsi non dovuto l'importo del controcredito con condanna al pagamento in suo favore dell'importo compensato.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della CP_1 formulazione dell'indebito oggettivo.
Parte ricorrente, infatti, ha diritto ai ratei di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento ed alle relative maggiorazioni, come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale il quale, in sede di pagamento del rateo di giugno 2024, ha proceduto a compensare gli arretrati spettanti, pari ad € 14.048,56, con il dedotto controcredito da ripetizione di € 10.289,69.
RIPETIBILITA' – Controparte_2
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
2 Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018),
“in proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006,
n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio
2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il
D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le
3 modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
L' in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti CP_1 economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma
5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima
4 della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.;
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
5 l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
L'irripetibilità, pertanto, non opera nei casi di dolo o colpa grave del percettore.
La colpa grave si configura ogniqualvolta il beneficiario abbia ricevuto le somme pur essendo a conoscenza, o potendo conoscerla con l'ordinaria diligenza, della mancanza del presupposto di diritto.
VALUTAZIONE DEL CASO DI SPECIE
Sulla base della documentazione depositata dall' emerge quanto CP_1 segue:
- nel 2023 sono stati corrisposti in favore del ricorrente € 9.226,08;
- a gennaio ed a febbraio 2024 parte ricorrente ha percepito l'ulteriore importo di € 1.063,52 (531,76*2);
Indipendentemente dalla questione relativa alla rilevanza del decreto di omologa indicato da parte resistente, con il provvedimento di riliquidazione del 27.5.2024, l' ha proceduto alla riliquidazione CP_1 delle prestazioni riconosciute considerando gli anni 2023 e 2024 per l'importo complessivo di € 21.816,91.
Per tali ragioni, si è proceduto a detrarre gli importi di € 9.226,17 ed €
1.063,52, pari rispettivamente ai ratei percepiti per lo stesso titolo e per lo stesso arco di tempo per gli anni 2023 e 2024, al fine di evitare una duplicazione di pagamento.
Correttamente, pertanto, l'ente ha proceduto alla compensazione, non trattandosi di un indebito in senso stretto (prestazione percepita sine titulo) ma di un'operazione contabile volta ad evitare la duplicazione di pagamento della stessa prestazione nello stesso arco di tempo.
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, l' ha correttamente CP_1 operato, compensando la somma per evitare ingiusta locupletazione in favore di parte ricorrente.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
6 SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9905/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 02/12/2004 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ARTICO GIUSEPPE IVAN, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 parte ricorrente ha dedotto:
- di essere inabile nella misura del 100%, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal 02/12/2022 e revisione ad aprile 2024;
1 - la conferma, a seguito di visita di revisione del 15.5.2024, della totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di accompagnamento;
- che con il rateo di giugno 2024 l' ha compensato il proprio CP_1 credito di € 12.794,03 con il controcredito a titolo di “recupero indebiti” pari ad € 10.289,00;
- di non essere a conoscenza del motivo dell'operata compensazione.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo dichiararsi non dovuto l'importo del controcredito con condanna al pagamento in suo favore dell'importo compensato.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della CP_1 formulazione dell'indebito oggettivo.
Parte ricorrente, infatti, ha diritto ai ratei di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento ed alle relative maggiorazioni, come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale il quale, in sede di pagamento del rateo di giugno 2024, ha proceduto a compensare gli arretrati spettanti, pari ad € 14.048,56, con il dedotto controcredito da ripetizione di € 10.289,69.
RIPETIBILITA' – Controparte_2
Per quanto riguarda il merito, l'indebito assistenziale è disciplinato dal legislatore in modo differente rispetto all'indebito previdenziale e si applicano le norme di diritto comune ex art. 2033 c.c. in via residuale.
2 Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 28771/2018),
“in proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006,
n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale
22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre
2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio
2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il
D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le
3 modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo
2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
L' in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti CP_1 economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma
5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima
4 della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.;
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
5 l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”.
L'irripetibilità, pertanto, non opera nei casi di dolo o colpa grave del percettore.
La colpa grave si configura ogniqualvolta il beneficiario abbia ricevuto le somme pur essendo a conoscenza, o potendo conoscerla con l'ordinaria diligenza, della mancanza del presupposto di diritto.
VALUTAZIONE DEL CASO DI SPECIE
Sulla base della documentazione depositata dall' emerge quanto CP_1 segue:
- nel 2023 sono stati corrisposti in favore del ricorrente € 9.226,08;
- a gennaio ed a febbraio 2024 parte ricorrente ha percepito l'ulteriore importo di € 1.063,52 (531,76*2);
Indipendentemente dalla questione relativa alla rilevanza del decreto di omologa indicato da parte resistente, con il provvedimento di riliquidazione del 27.5.2024, l' ha proceduto alla riliquidazione CP_1 delle prestazioni riconosciute considerando gli anni 2023 e 2024 per l'importo complessivo di € 21.816,91.
Per tali ragioni, si è proceduto a detrarre gli importi di € 9.226,17 ed €
1.063,52, pari rispettivamente ai ratei percepiti per lo stesso titolo e per lo stesso arco di tempo per gli anni 2023 e 2024, al fine di evitare una duplicazione di pagamento.
Correttamente, pertanto, l'ente ha proceduto alla compensazione, non trattandosi di un indebito in senso stretto (prestazione percepita sine titulo) ma di un'operazione contabile volta ad evitare la duplicazione di pagamento della stessa prestazione nello stesso arco di tempo.
Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, l' ha correttamente CP_1 operato, compensando la somma per evitare ingiusta locupletazione in favore di parte ricorrente.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
6 SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 29/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Chiara Mormile.
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