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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/11/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE IL UA PRESIDENTE
IU DR CONSIGLIERA rel.
AT Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 310/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso, anche
[...] P.IVA_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Capurso, Cinzia Lolli, Lilia
IC e HR Lo LZ, in virtù di mandato generale alle liti dott. Notaio in Fiumicino, allegato al ricorso Persona_1
in appello APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall' avv.to LONGOBARDI ANNACLARA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Prestazione pensionistica
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova ha Controparte_1
convenuto in giudizio l' esponendo: Pt_1
- di aver presentato in data 10.3.2023, attraverso il patronato domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia, CP_2
senza optare per l'applicazione del sistema contributivo ex art. 1 comma 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, nel suo caso a sé più favorevole di quella misto, comportando una liquidazione di pensione superiore di €. 154,00 mensili;
- che in data 12/05/2023 l' comunicò al patronato la Pt_1
liquidazione della pensione con l'applicazione automatica del sistema misto, più svantaggioso per la pensionata come sopra indicato;
- che, resasi conto della penalizzazione, sempre tramite patronato, presentò in data 31/05/2023 una domanda di rettifica di quella precedente, volta ad ottenere la liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo;
- che in data 22/06/2023 l' respinse la domanda, Pt_1
essendo la ricorrente già titolare di pensione divenuta ormai irrinunciabile;
2
- che tale rettifica si impose per il fatto che l' non Pt_1
aveva informato la ricorrente del fatto che, nella fattispecie concreta, la liquidazione della pensione con il sistema contributivo avrebbe dato luogo ad un importo ben superiore;
Ha chiesto quindi accertarsi il suo diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia secondo il sistema contributivo, anziché quello misto applicato dall' . Pt_1
L' si è difeso sostenendo che, una volta liquidata la Pt_1
pensione secondo il sistema misto (non avendo pacificamente optato la lavoratrice per il sistema contributivo), non era più possibile ottenere un differente trattamento, come stabilito dalla
Corte di Cassazione con sentenza dell'11 settembre 2017 n.
21057 che aveva escluso il diritto del pensionato ad optare per il sistema contributivo, in quanto non più lavoratore.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento a sé più favorevole, avendo la legge consentito al lavoratore di optare per il sistema contributivo;
opzione che non era stata inizialmente esercitata per un mero errore del sindacato. Né assumeva rilevanza il fatto che la normativa di riferimento avesse consentito l'esercizio dell'opzione ai “lavoratori”, dovendosi intendere l'espressione utilizzata dal legislatore in senso atecnico, in quanto di norma la domanda di pensione viene presentata dai lavoratori.
L' propone appello per i seguenti motivi. Pt_1
Anzitutto la sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice
3
ha consentito alla pensionata di rinunziare alla propria pensione, già liquidata e corrisposta, in violazione del principio di indisponibilità dei diritti pensionistici ex art. 69 legge n. 153 del
1969, più volte sancito dalla Corte di Cassazione in varie pronunzie (sentenza 12 settembre 1990, n. 9448 e altre conformi).
Inoltre ribadisce che la normativa di riferimento (art 1 comma 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335) ha testualmente limitato la platea dei titolari del diritto di opzione ai “lavoratori”, mentre pacificamente la sig.ra quando ha presentato la nuova CP_1
domanda in data 31 maggio 2023 era già titolare di pensione liquidatale con decorrenza dal 1° maggio 2023.
L'appellata si difende sostenendo la correttezza della sentenza che aveva valorizzato il principio per cui il lavoratore ha diritto ad ottenere trattamento pensionistico a sé più favorevole;
inoltre, così come l' può rettificare i trattamenti pensionistici Pt_1
erroneamente erogati in eccesso, tale facoltà di rettifica spetta anche all'accipiens per ottenere la prestazione calcolata in applicazione di criteri più vantaggiosi.
Disposta l'audizione del funzionario sulle modalità di istruzione delle pratiche di liquidazione delle pensioni, la causa viene decisa all'udienza del 23/10/2025, come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono pacifici.
La pensione di vecchiaia della sig.ra è stata richiesta, CP_1
tramite patronato, in data 10/3/2023, senza alcuna opzione
4
prevista dall' art. 1, comma 23, della legge 335/1995, per cui l' ha provveduto automaticamente a liquidarla con il Pt_1
sistema misto (normalmente più favorevole al richiedente), come da provvedimento del 28/04/2023 comunicato al Patronato e alla richiedente, con decorrenza dal 1° maggio 2023, per un importo mensile di €. 563,64.
Al riguardo è stato sentito il funzionario che ha riferito che, in assenza di una preventiva richiesta dell'interessato volta ad ottenere una simulazione della pensione secondo i differenti criteri contemplati dalla legge, l provvede a liquidare la Pt_1
pensione in base a quanto richiesto nella domanda, non essendo peraltro possibile capire immediatamente quale sia il sistema di calcolo più vantaggioso per il beneficiario, dipendendo la liquidazione dell'importo spettante da diverse variabili di cui l' non può essere a conoscenza senza l'acquisizione di dati Pt_1
provenienti dalla sfera anche familiare del richiedente.
La questione riguarda il diritto della richiedente di optare successivamente alla presentazione della domanda per il sistema contributivo a sé più favorevole, tenuto conto del fatto che, nella fattispecie in esame, tale istanza di rettifica è intervenuta in tempi ragionevolmente prossimi alla prima domanda, appena la beneficiaria si è accorta della minor consistenza dell'importo liquidato.
I due motivi ostativi a tale modifica della domanda individuati dall' nelle proprie difese, sia in primo che in secondo Pt_1
grado, non paiono fondati.
5
Il principio di intangibilità della pensione si riferisce al caso in cui il pensionato decida di rinunziare al trattamento pensionistico già liquidatogli, anche chiedendo – ad esempio – una decorrenza successiva della pensione (v. Cass. n. 727/1985).
Nel caso in esame, invece, la sig.ra con la nuova CP_1
domanda, non ha affatto rinunziato al proprio trattamento pensionistico, ma – al contrario - ha chiesto di ottenere la medesima pensione di vecchiaia calcolata con il differente sistema contributivo alla stessa più favorevole.
Il secondo motivo ostativo si basa su una formalistica interpretazione della norma che attribuisce il diritto di optare per il sistema contributivo ai “lavoratori”, escludendo quindi tale facoltà ai “pensionati”.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, il principio sancito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21057/2017, richiamata da , non si attaglia alla fattispecie in esame, Pt_1
essendo stata in quel caso esclusa la facoltà di optare per il diverso sistema contributivo ad un soggetto già pensionato con il sistema retributivo che aveva continuato a svolgere attività lavorativa per alcuni anni dopo la riforma pensionistica introdotta dalla L. n. 335/95. Tale esclusione è stata motivata dalla Suprema Corte per garantire un graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, non potendosi applicare l'opzione a posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano dato causa all'erogazione causa di un distinto trattamento pensionistico.
6
Ben diverso è il caso in esame, in cui l'interessata ha soltanto modificato la richiesta di calcolo della stessa pensione liquidatagli con il sistema misto, optando per il sistema interamente contributivo perché più favorevole.
Ritenere la tardività di questa richiesta, sol per il fatto che l' Pt_1
le aveva appena liquidato la pensione con il sistema misto, non si concilia con i principi sostanzialistici, in più occasioni affermati dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 307/1989, 264/1994;
428/1992), che sanciscono il diritto del pensionato al trattamento di quiescenza a sé più favorevole.
L'appello va dunque respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 23/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
7
IU DR
IL PRESIDENTE
DE IL UA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE IL UA PRESIDENTE
IU DR CONSIGLIERA rel.
AT Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 310/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso, anche
[...] P.IVA_1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Capurso, Cinzia Lolli, Lilia
IC e HR Lo LZ, in virtù di mandato generale alle liti dott. Notaio in Fiumicino, allegato al ricorso Persona_1
in appello APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata Controparte_1 C.F._1
e difesa dall' avv.to LONGOBARDI ANNACLARA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Prestazione pensionistica
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova ha Controparte_1
convenuto in giudizio l' esponendo: Pt_1
- di aver presentato in data 10.3.2023, attraverso il patronato domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia, CP_2
senza optare per l'applicazione del sistema contributivo ex art. 1 comma 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, nel suo caso a sé più favorevole di quella misto, comportando una liquidazione di pensione superiore di €. 154,00 mensili;
- che in data 12/05/2023 l' comunicò al patronato la Pt_1
liquidazione della pensione con l'applicazione automatica del sistema misto, più svantaggioso per la pensionata come sopra indicato;
- che, resasi conto della penalizzazione, sempre tramite patronato, presentò in data 31/05/2023 una domanda di rettifica di quella precedente, volta ad ottenere la liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo;
- che in data 22/06/2023 l' respinse la domanda, Pt_1
essendo la ricorrente già titolare di pensione divenuta ormai irrinunciabile;
2
- che tale rettifica si impose per il fatto che l' non Pt_1
aveva informato la ricorrente del fatto che, nella fattispecie concreta, la liquidazione della pensione con il sistema contributivo avrebbe dato luogo ad un importo ben superiore;
Ha chiesto quindi accertarsi il suo diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia secondo il sistema contributivo, anziché quello misto applicato dall' . Pt_1
L' si è difeso sostenendo che, una volta liquidata la Pt_1
pensione secondo il sistema misto (non avendo pacificamente optato la lavoratrice per il sistema contributivo), non era più possibile ottenere un differente trattamento, come stabilito dalla
Corte di Cassazione con sentenza dell'11 settembre 2017 n.
21057 che aveva escluso il diritto del pensionato ad optare per il sistema contributivo, in quanto non più lavoratore.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere il trattamento a sé più favorevole, avendo la legge consentito al lavoratore di optare per il sistema contributivo;
opzione che non era stata inizialmente esercitata per un mero errore del sindacato. Né assumeva rilevanza il fatto che la normativa di riferimento avesse consentito l'esercizio dell'opzione ai “lavoratori”, dovendosi intendere l'espressione utilizzata dal legislatore in senso atecnico, in quanto di norma la domanda di pensione viene presentata dai lavoratori.
L' propone appello per i seguenti motivi. Pt_1
Anzitutto la sentenza viene censurata nella parte in cui il giudice
3
ha consentito alla pensionata di rinunziare alla propria pensione, già liquidata e corrisposta, in violazione del principio di indisponibilità dei diritti pensionistici ex art. 69 legge n. 153 del
1969, più volte sancito dalla Corte di Cassazione in varie pronunzie (sentenza 12 settembre 1990, n. 9448 e altre conformi).
Inoltre ribadisce che la normativa di riferimento (art 1 comma 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335) ha testualmente limitato la platea dei titolari del diritto di opzione ai “lavoratori”, mentre pacificamente la sig.ra quando ha presentato la nuova CP_1
domanda in data 31 maggio 2023 era già titolare di pensione liquidatale con decorrenza dal 1° maggio 2023.
L'appellata si difende sostenendo la correttezza della sentenza che aveva valorizzato il principio per cui il lavoratore ha diritto ad ottenere trattamento pensionistico a sé più favorevole;
inoltre, così come l' può rettificare i trattamenti pensionistici Pt_1
erroneamente erogati in eccesso, tale facoltà di rettifica spetta anche all'accipiens per ottenere la prestazione calcolata in applicazione di criteri più vantaggiosi.
Disposta l'audizione del funzionario sulle modalità di istruzione delle pratiche di liquidazione delle pensioni, la causa viene decisa all'udienza del 23/10/2025, come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono pacifici.
La pensione di vecchiaia della sig.ra è stata richiesta, CP_1
tramite patronato, in data 10/3/2023, senza alcuna opzione
4
prevista dall' art. 1, comma 23, della legge 335/1995, per cui l' ha provveduto automaticamente a liquidarla con il Pt_1
sistema misto (normalmente più favorevole al richiedente), come da provvedimento del 28/04/2023 comunicato al Patronato e alla richiedente, con decorrenza dal 1° maggio 2023, per un importo mensile di €. 563,64.
Al riguardo è stato sentito il funzionario che ha riferito che, in assenza di una preventiva richiesta dell'interessato volta ad ottenere una simulazione della pensione secondo i differenti criteri contemplati dalla legge, l provvede a liquidare la Pt_1
pensione in base a quanto richiesto nella domanda, non essendo peraltro possibile capire immediatamente quale sia il sistema di calcolo più vantaggioso per il beneficiario, dipendendo la liquidazione dell'importo spettante da diverse variabili di cui l' non può essere a conoscenza senza l'acquisizione di dati Pt_1
provenienti dalla sfera anche familiare del richiedente.
La questione riguarda il diritto della richiedente di optare successivamente alla presentazione della domanda per il sistema contributivo a sé più favorevole, tenuto conto del fatto che, nella fattispecie in esame, tale istanza di rettifica è intervenuta in tempi ragionevolmente prossimi alla prima domanda, appena la beneficiaria si è accorta della minor consistenza dell'importo liquidato.
I due motivi ostativi a tale modifica della domanda individuati dall' nelle proprie difese, sia in primo che in secondo Pt_1
grado, non paiono fondati.
5
Il principio di intangibilità della pensione si riferisce al caso in cui il pensionato decida di rinunziare al trattamento pensionistico già liquidatogli, anche chiedendo – ad esempio – una decorrenza successiva della pensione (v. Cass. n. 727/1985).
Nel caso in esame, invece, la sig.ra con la nuova CP_1
domanda, non ha affatto rinunziato al proprio trattamento pensionistico, ma – al contrario - ha chiesto di ottenere la medesima pensione di vecchiaia calcolata con il differente sistema contributivo alla stessa più favorevole.
Il secondo motivo ostativo si basa su una formalistica interpretazione della norma che attribuisce il diritto di optare per il sistema contributivo ai “lavoratori”, escludendo quindi tale facoltà ai “pensionati”.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, il principio sancito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21057/2017, richiamata da , non si attaglia alla fattispecie in esame, Pt_1
essendo stata in quel caso esclusa la facoltà di optare per il diverso sistema contributivo ad un soggetto già pensionato con il sistema retributivo che aveva continuato a svolgere attività lavorativa per alcuni anni dopo la riforma pensionistica introdotta dalla L. n. 335/95. Tale esclusione è stata motivata dalla Suprema Corte per garantire un graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, non potendosi applicare l'opzione a posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano dato causa all'erogazione causa di un distinto trattamento pensionistico.
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Ben diverso è il caso in esame, in cui l'interessata ha soltanto modificato la richiesta di calcolo della stessa pensione liquidatagli con il sistema misto, optando per il sistema interamente contributivo perché più favorevole.
Ritenere la tardività di questa richiesta, sol per il fatto che l' Pt_1
le aveva appena liquidato la pensione con il sistema misto, non si concilia con i principi sostanzialistici, in più occasioni affermati dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 307/1989, 264/1994;
428/1992), che sanciscono il diritto del pensionato al trattamento di quiescenza a sé più favorevole.
L'appello va dunque respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 23/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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