CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4293/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21920 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21920 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in data
17.05.2024, la società Ricorrente_1 srl si opponeva all'avviso di accertamento n. 21920, meglio indicato in ricorso, per la somma di € 77.005,00 notificato in data 28.02.2024 per Tari anni 2017 e 2018, da parte del
Comune di Catania.
Il Comune convenuto si costituiva in giudizio.
All'udienza del 12.06.2025, fissata per delibare sull'istanza di sospensione, le parti chiedevano rinvio per consentire di concludere una trattativa di bonario componimento.
Con successiva memoria, depositata in atti, Il Comune di Catania chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stato firmato fra le parti un verbale di conciliazione stragiudiziale.
La causa veniva decisa all'udienza del 8.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'atto di accertamento opposto, vi è stato un verbale di conciliazione stragiudiziale, depositato in atti.
Si deve pertanto dichiarare la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese processuali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 8.01.2026. Il Giudice estensore Dr. Pasquale Nigro Il Presidente Santo
Lopes
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4293/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21920 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21920 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto telematicamente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in data
17.05.2024, la società Ricorrente_1 srl si opponeva all'avviso di accertamento n. 21920, meglio indicato in ricorso, per la somma di € 77.005,00 notificato in data 28.02.2024 per Tari anni 2017 e 2018, da parte del
Comune di Catania.
Il Comune convenuto si costituiva in giudizio.
All'udienza del 12.06.2025, fissata per delibare sull'istanza di sospensione, le parti chiedevano rinvio per consentire di concludere una trattativa di bonario componimento.
Con successiva memoria, depositata in atti, Il Comune di Catania chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stato firmato fra le parti un verbale di conciliazione stragiudiziale.
La causa veniva decisa all'udienza del 8.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'atto di accertamento opposto, vi è stato un verbale di conciliazione stragiudiziale, depositato in atti.
Si deve pertanto dichiarare la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa fra le parti le spese processuali. Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data 8.01.2026. Il Giudice estensore Dr. Pasquale Nigro Il Presidente Santo
Lopes